Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 2 marzo 2018 |
Procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti con le regioni e le province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma «Mirror GovSatCom». |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il documento recante «Strategia nazionale di specializzazione intelligente dell'Italia»; Vista la nota Ares (2016)1730825 - 12 aprile 2016 della Commissione europea che formalizza, con riferimento al documento della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente dell'Italia», il soddisfacimento, a livello nazionale, della condizionalita' ex ante 1.1: «Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale» in linea con il Programma di riforma nazionale, relativamente ai programmi Operativi nazionali «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e «Imprese e competitivita'» 2014-2020; Vista la direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente» adottata il 10 maggio 2017; Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020, assegnandone la competenza al Ministero dello sviluppo economico; Considerato che il suddetto Piano ricomprende al suo interno il Piano a stralcio Space Economy, quale prima realizzazione del piano strategico per l'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativamente alla sub area «Space Economy» della tematica nazionale «Aerospazio e Difesa», attribuendo cosi' al Ministero dello sviluppo economico il ruolo di Amministrazione centrale capofila per questa sub-area tematica; Visto il «Piano a stralcio Space Economy», allegato al Piano imprese e competitivita' FSC, approvato con delibera CIPE n. 52/2016 del 1° dicembre 2016, che, nell'ambito della cooperazione multiregionale, individua iniziative comuni di sviluppo tecnologico relativamente agli ambiti di osservazione della terra, navigazione e telecomunicazioni ed esplorazione spaziale e tecnologie connesse; Visto l'Accordo quadro di collaborazione nell'ambito dell'Asse I Space Economy del Piano operativo «Imprese e competitivita'» FSC 2014-2020 tra la Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia spaziale italiana, sottoscritto in data 6 febbraio 2018; Vista la decisione della Commissione attivita' produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 20 dicembre 2017 relativa al riparto del cofinanziamento regionale sulle iniziative del Piano strategico Space Economy cosi' come integrata a seguito della Comunicazione della Regione Basilicata per le quote di propria competenza del 6 febbraio 2018 (prot. n. 023400/15A1) e della Comunicazione della Regione Puglia per le quote di propria competenza del 14 febbraio 2018 (prot. n. 0000032); Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma «Mirror GovSatCom», approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15 febbraio 2018, sottoscritto in data 21 febbraio 2018 dal Ministero dello sviluppo economico e in via di sottoscrizione da parte delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e della Provincia autonoma di Trento; Considerato che il «Piano a stralcio Space Economy», allegato al Piano imprese e competitivita' FSC, approvato con delibera CIPE n. 52/2016 del 1° dicembre 2016, prevede la realizzazione di specifici progetti attraverso appalti innovativi, in particolare nella forma del Partenariato per l'innovazione, cosi' come definito all'art. 65 del decreto legislativo n. 50/2016; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2017, che definisce i termini e le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017; Ritenuto di dover definire uno specifico regime di aiuto per sostenere la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dello spazio e delle comunicazioni satellitari attraverso la definizione di specifici accordi tra il Ministero dello sviluppo economico e le regioni o province autonome coinvolte nella definizione del piano strategico «Space Economy»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) «Fondo di sviluppo e coesione»: il Fondo istituito dal decreto legislativo n. 88 del 2011, che ha cosi' ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici; d) «decreto 24 maggio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; e) «ASI»: Agenzia spaziale italiana; f) «Programma Mirror GovSatCom»: Programma nazionale volto a sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali Ital-GovSatCom, e a favorire la ricaduta ed i benefici dei relativi sviluppi tecnologici sui territori delle regioni e delle province autonome firmatarie del «Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma Mirror GovSatCom»; g) «PMR»: Programma multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma «Mirror Govsatcom»; h) «Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma Mirror GovSatCom»: Protocollo d'intesa per l'attuazione del Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma «Mirror GovSatCom»; i) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; j) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; k) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; m) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente decreto provvede a definire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni e le province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma Mirror GovSatCom. 2. Gli accordi di cui al comma 1, denominati «Accordi di innovazione per la Space Economy», devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'art. 4, interventi di rilevante impatto tecnologico riguardanti tecnologie e servizi a valore aggiunto di comunicazione satellitare. 3. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e' disponibile una dotazione finanziaria massima pari a € 100.000.000,00 (centomilioni/00), articolata come segue: a) fino ad un massimo di € 42.120.134,66 (quarantaduemilionicentoventimilacentotrentaquattro/66), messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse dell'Asse I del PO FSC Imprese e competitivita' 2014-2020 per il finanziamento delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte nei territori delle regioni e delle province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma «Mirror GovSatCom»; b) fino ad un massimo di € 57.879.865,34 (cinquantasettemilioniottocentosettanta novemilaottocentosessantacinque/34), a valere sulle risorse messe a disposizione dalle regioni e dalle province autonome per il finanziamento delle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolte sui propri territori, ripartiti secondo quanto riportato nella Tabella di cui all'Allegato n. 1. 4. Le risorse di cui al comma 3, lettera a) concorrono alla dotazione massima disponibile per le attivita' sviluppate sui territori delle singole Regioni e Province autonome, proporzionalmente alla dotazione massima prevista da ciascuna regione o provincia autonoma, secondo quanto riportato nella Tabella di cui all'Allegato n. 1. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020 fatte salve eventuali proroghe del relativo regime di aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del Regolamento GBER. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che realizzano i progetti di ricerca e sviluppo, definiti nel progetto di massima complessivo sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario del Partenariato per l'innovazione, cosi' come definito all'art. 65 del decreto legislativo n. 50/2016, finalizzato alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom che rientrano nelle seguenti categorie: a) imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) centri di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di almeno un'unita' locale nei territori delle regioni e province autonome firmatarie del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma Mirror GovSatCom; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi come individuata all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER. 4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli Accordi di innovazione per la Space Economy devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal Programma Mirror GovSatCom, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere funzionali alla realizzazione e coerenti con gli obiettivi del «Programma Mirror GovSatCom»; b) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nei territori delle regioni e delle province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma Mirror GovSatCom; c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a € 40.000.000,00 (quarantamilioni/00); d) essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima; e) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di innovazione per la Space Economy, ovvero una durata piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile con i termini previsti dall'Accordo di innovazione per la Space Economy; f) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi; g) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'Accordo di innovazione per la Space Economy. |
| Art. 5
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi di cui all'art. 5 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative. |
| Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) 35 per cento per le imprese di grande dimensione e per gli Organismi di ricerca; b) 45 per cento per le imprese di media dimensione; c) 55 per cento per le imprese di piccola dimensione. 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni e le province autonome interessate concorrono agli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni in favore dei singoli progetti di ricerca e sviluppo in proporzione alla propria quota di partecipazione sulla dotazione complessiva per la medesima regione o provincia autonoma di cui all'Allegato 1. 3. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', nel rispetto della proporzione indicata al comma 2. 4. Qualora, successivamente all'applicazione della riduzione di cui al comma 3, l'ammontare complessivo del contributo diretto alla spesa superi il valore delle risorse disponibili per l'attuazione del PMR, di cui all'art. 1, i singoli contributi diretti alla spesa sono ridotti nella misura necessaria a garantire il rispetto del predetto limite, con la medesima proporzione indicata al comma 2. |
| Art. 7
Definizione dell'Accordo di innovazione per la Space Economy
1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo di innovazione per la Space Economy, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero una proposta progettuale, unitamente ad una dichiarazione dell'ASI che ne attesti la funzionalita' e la coerenza con gli obiettivi realizzativi del «Programma Mirror GovSatCom». 2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definiti gli schemi e le modalita' di presentazione della proposta progettuale di cui al comma 1. 3. Il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, acquisisce dal Soggetto gestore una valutazione di natura tecnica in merito ai seguenti elementi: a) rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovativita' dei risultati attesi; b) interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici; c) effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento; d) valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa; e) eventuale capacita' di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere gia' presenti nel territorio nazionale; f) capacita' di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale; g) ammissibilita' delle categorie di costo esposte nella proposta progettuale ai sensi dell'art. 5; h) eventuali aspetti tecnici della proposta suscettibili di miglioramento in fase di negoziazione ed elementi della proposta progettuale da specificare in modo dettagliato nei progetti di ricerca e sviluppo. 3. Il Ministero, anche nelle more dell'invio delle risultanze tecniche da parte del Soggetto gestore, avvia la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome al fine di valutare la validita' strategica della proposta progettuale e la disponibilita' da parte delle regioni e delle province autonome al cofinanziamento dell'iniziativa secondo quanto previsto all'art. 6. Il Ministero puo' richiedere la partecipazione in tale fase anche del soggetto proponente. 4. Nel caso in cui la fase di interlocuzione si concluda con esito positivo si procede alla definizione dell'Accordo di innovazione per la Space Economy nel quale vengono indicati i seguenti elementi: a) le finalita' dell'Accordo; b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo che intendono cofinanziare l'iniziativa proposta; c) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito all'attuazione dell'Accordo; d) i progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo con l'indicazione per ciascuno di essi dei costi previsti; e) il quadro finanziario dell'Accordo con la definizione degli impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici; f) la misura delle agevolazioni in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo; g) i termini per la presentazione al Soggetto gestore dei progetti ai sensi dell'art. 8; h) i termini per la realizzazione dell'Accordo; i) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni sottoscrittrici nel Fondo per la crescita sostenibile; 5. L'Accordo di innovazione per la Space Economy e' sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente, dalle regioni e dalle province autonome interessate. 6. Successivamente alla stipula dell'Accordo di innovazione per la Space Economy, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore. |
| Art. 8 Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo, istruttoria e concessione delle agevolazioni
1. I soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo di innovazione per la Space Economy, devono presentare al Soggetto gestore le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione deve essere presentata secondo le modalita' che saranno indicate nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 2. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente puo' far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle societa' che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente e' tenuto a presentare unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo una specifica lettera di patronage con la quale la societa' partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato. 3. Il Soggetto gestore, previa verifica della coerenza dei singoli progetti di ricerca e sviluppo presentati rispetto alla proposta progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica secondo le modalita' stabilite all'art. 9, comma 3, del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative. 4. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero, che procede, in caso di esito positivo delle predette risultanze, alla concessione delle agevolazioni. |
| Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Soggetto gestore secondo le modalita' indicate dal provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 3. L'Accordo di innovazione per la Space Economy puo' prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 24 maggio 2017 e ss.mm.ii.. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-561 |
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