Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2018, n. 44
Testo del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106 del 9 maggio 2018), coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2018, n. 83 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per le imprese operanti
nelle aree di crisi industriale complessa

(( 1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio». ))
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 139, della
citata legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2017, come modificato dalla presente
legge:
«139. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di
cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile
2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle
predette regioni, alle medesime finalita' del richiamato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148
del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai
medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione
Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di ulteriori nove milioni di euro, nell'anno 2018,
per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel
suo territorio.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
(Omissis).».
 
Art. 2
Misure urgenti per il completamento
dei piani di crisi aziendale

1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 145, della citata legge n.
205 del 2017, come modificato dalla presente legge:
«145. Al fine del compimento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale
relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita' di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni,
a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti
presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per
un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in
continuita' delle prestazioni di cassa integrazione
guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31
dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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