Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 giugno 2018 |
Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Considerato che ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 e' concessa agli Stati membri la facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, art. 13, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2 e art. 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennita' compensativa previste dallo sviluppo rurale; Ritenuto opportuno, pertanto posticipare, per l'anno 2018, al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, del termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e del termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1 Termini per la presentazione della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale
1. Per l'anno 2018, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e' fissato al 15 giugno 2018. 2. Per l'anno 2018, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2018. 3. Per l'anno 2018, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2018, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 578 |
| Allegato 1 Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252 Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018
Oneri eliminati: denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti: denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: sono differiti al 15 giugno 2018 i termini per la presentazione della domanda unica tesa a richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri pagamenti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresi' facolta' alle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennita' compensative al 15 giugno 2018. |
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