Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2018 (vai al sommario)
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
COMUNICATO
Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina n. 209/2018).


L'Agenzia per l'Italia digitale, previo l'ottenimento del relativo parere favorevole della Banca d'Italia, con la determinazione n. 209 del 14 giugno 2018, ha emanato la nuova versione delle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Versione 1.2 - febbraio 2018», che aggiornano il documento alle modifiche del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che e' stato dapprima modificato dal decreto legislativo n. 179/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016) e successivamente corretto dal decreto legislativo n. 217/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018).
Le nuove Linee guida del Sistema pagoPA, corredate dalle Specifiche attuative gia' pubblicate in precedenza e disponibili sul sito dell'Agenzia, sostituiscono la precedente versione (Versione 1.1 - gennaio 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2014.
 
Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

(ex art. 5, comma 4 del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82
e s.m.i. recante «Codice dell'amministrazione digitale»).

Versione 1.2 - febbraio 2018.

1. Riferimenti normativi.

Di seguito si riportano le norme prese a riferimento per la stesura delle presenti Linee guida:
(1) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
(2) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
(3) decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», con riferimento all'art. 2, comma 2, con il quale l'Ente Poste deve sottoscrivere convenzioni con gli enti pubblici al fine di regolare, tra le altre, le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria;
(4) decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», in particolare l'art. 17 relativo al sistema dei versamenti unitari;
(5) decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», con riferimento agli articoli 62 e 63, che regolano le funzioni delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli);
(6) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», in particolare ci si riferisce al titolo V della parte II, riguardante la gestione del servizio di tesoreria;
(7) decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e successive modificazioni recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;
(8) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito indicato anche come «CAD»;
(9) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali»;
(10) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», con riferimento all'art. 1, comma 455, per mezzo del quale le regioni possono costituire centrali di committenza regionali;
(11) provvedimento 20576 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 16 dicembre 2009, avente come argomento «Poste italiane - aumento commissione bollettini c/c»;
(12) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE».
(13) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e in particolare, l'art. 6, comma 5, che - introducendo il comma 2-bis all'art. 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione da parte dell'allora DigitPA (oggi Agenzia per l'Italia digitale), attraverso il Sistema pubblico di connettivita', «di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati»;
(14) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'art. 12 «Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante»;
(15) regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
(16) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», con particolare riferimento all'art. 15 «Pagamenti elettronici»;
(17) provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, recante «Istruzioni applicative del regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009»;
(18) legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 688, relativa al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
(19) legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», meglio conosciuta come legge Madia di Riforma della PA;
(20) decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 2-bis per il pagamento spontaneo di tributi;
(21) decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante «disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
(22) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta».

2. Definizioni.

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del CAD. Inoltre, si intende per:
(a) addebito diretto: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso eseguito sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC;
(b) ATM (Automated Teller Machine): apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni quali prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il codice personale di identificazione. In Italia, ad esempio, i circuiti Postamat e Bancomat si servono di ATM;
(c) bollettino di conto corrente postale: bollettino precompilato dal creditore - o da compilare a cura del debitore - con cui il debitore effettua il pagamento con accredito sul conto di pagamento detenuto dal creditore presso Poste italiane S.p.A.;
(d) bonifico (bancario o postale): un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario eseguito, sulla base degli schemi SEPA pubblicati da EPC, a partire da un conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante) da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (o del soggetto versante), sulla base di un'istruzione data dal pagatore (o dal soggetto versante);
(e) carta di pagamento: la categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;
(f) conto di pagamento: un conto detenuto a nome di uno o piu' utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
(g) enti creditori: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del CAD, nonche' i gestori di pubblici servizi e gli altri soggetti che risultino comunque aderenti all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC;
(h) EPC: European Payments Council (Consiglio europeo per i pagamenti) - sostiene e promuove la creazione della SEPA attraverso l'autoregolamentazione dell'industria bancaria. EPC definisce le regole comuni per i servizi di pagamento di base all'interno di un mercato competitivo, fornisce orientamenti strategici per la standardizzazione, formula le migliori pratiche a supporto e controlla l'attuazione delle decisioni prese;
(i) gestori di pubblici servizi: le aziende e gli enti organizzati in forma societaria che gestiscono servizi pubblici;
(j) IBAN: International Bank Account Number - numero identificativo internazionale di un conto di pagamento che individua senza ambiguita' un unico conto di pagamento e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;
(k) istituto tesoriere: il soggetto finanziario affidatario del servizio di tesoreria o di cassa della singola amministrazione, ivi compresa la Banca d'Italia;
(l) nodo dei Pagamenti-SPC: piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 5, comma 2 del CAD;
(m) pagatore: persona fisica o giuridica che effettua, direttamente o tramite un delegato (soggetto versante), un pagamento in favore di un ente per somme di denaro a vario titolo dovute;
(n) POS (Point Of Sale): apparecchiatura automatica presidiata per la lettura di carte di pagamento (POS fisico) o servizio fruibile attraverso la rete internet (POS virtuale), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, mediante i quali e' possibile effettuare l'operazione di pagamento;
(o) PSD: Payment Services Directive: la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
(p) PSD2: payment services directive: la direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
(q) PSP: prestatore di servizi di pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi. Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
(r) ricevuta telematica (RT): attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento al pagatore, o al soggetto versante, nonche' all'ente creditore;
(s) richiesta di pagamento telematico (RPT): disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall'ente creditore beneficiario per effettuare un pagamento informatico;
(t) SEPA: Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 34 paesi (tutti i paesi dell'Unione europea piu' l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino);
(u) servizi pubblici: qualsiasi attivita' che si concretizzi nella produzione di beni o servizi che rispondano ad esigenze di utilita' generale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purche' risponda ad esigenze di utilita' generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi. (1)
(v) sistema pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
(w) soggetto versante: persona, fisica o giuridica, che effettua un pagamento su delega del pagatore;
(x) SPC: sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII del CAD;
(y) SPID: sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese di cui all'art. 64 e 64-bis del CAD;
(z) strumento di pagamento: dispositivo personalizzato o insieme di procedure utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento che consentono al pagatore, o al soggetto versante, di impartire richieste di pagamento informatico;
(aa) utilizzatore finale: il soggetto (pagatore o versante) che effettua il pagamento di somme a favore di un ente creditore.

3. Obiettivo delle Linee guida.

Le presenti Linee guida sono emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD).
In particolare, il quadro di riferimento e' dato dall'art. 5, comma 1 del CAD che statuisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di «[...] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall'AgID in attuazione dell'art. 5, comma 2, del CAD, «[...] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico [...]».
Tale piattaforma e' quella meglio conosciuta come Nodo dei pagamenti-SPC e/o Sistema pagoPA (si veda il successivo paragrafo 8.3).
Le Linee guida perseguono l'obiettivo del legislatore di cogliere le opportunita' offerte dalle nuove tecnologie per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L'auspicato maggior utilizzo di strumenti di pagamento elettronici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione e la riconciliazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, nel rispetto delle soluzioni organizzative in essere.
Le Linee guida per i pagamenti della pubblica amministrazione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineano le attivita' che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le societa' a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici, nonche' le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.
L'Agenzia per l'Italia digitale provvedera' a tenere aggiornate le Linee guida per tener conto delle variazioni del quadro di riferimento normativo, dell'evoluzione del contesto tecnologico e delle mutate esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli utilizzatori finali, quali beneficiari del servizio pubblico erogato.

4. Soggetti destinatari.

Ai sensi dell'art. 5 del CAD, sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, nonche' le societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015.
Inoltre, l'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 179/2012, come convertito in legge, ha esteso genericamente alle pubbliche amministrazioni l'obbligo a collegarsi all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC.
A tal riguardo, per la nozione di pubblica amministrazione, si rinvia a quanto gia' ampiamente dettagliato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015, emessa per l'ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.
Pertanto, sono sottoposte all'obbligo di adesione al sistema pagoPA, oltre alle amministrazioni di cui l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indicate all'art. 2 del CAD, anche le altre amministrazioni di cui alla circolare appena citata, inclusi dunque anche gli enti di cui all'elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nonche' gli ulteriori i gestori di pubblici servizi e le societa' non quotate a controllo pubblico.
Nel seguito del presente documento sara' utilizzata la dizione enti creditori per indicare genericamente l'insieme dei soggetti obbligati all'adesione al Sistema pagoPA unitamente a quelli aderenti in via facoltativa.
Le operazioni di pagamento oggetto delle presenti Linee guida afferiscono a quanto dovuto agli enti creditori a seguito di obblighi di legge ovvero conseguenti all'erogazione di servizi ovvero per pagamenti a qualsiasi titolo dovuti e che possono essere attivati, sia da parte dell'ente creditore, sia su iniziativa dell'utilizzatore finale.
L'Agenzia si riserva di valutare istanze di adesione di soggetti non obbligati che vogliano aderire in via facoltativa al sistema.
L'adesione resta, altresi', facoltativa da parte dei prestatori di servizi di pagamento che vogliano erogare servizi nei confronti degli utilizzatori finali.

5. Strumenti di pagamento.

Per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento, connessi con la piattaforma tecnologica di cui al paragrafo 8.3, quali: il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito e ogni altro servizio di pagamento che, adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica, risulti rispettoso delle presenti Linee guida e dei relativi allegati tecnici, nonche' di ogni ulteriore documento pubblicato dall'AgID per il Nodo dei pagamenti-SPC.
In merito, si precisa che, in considerazione dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, i prestatori di servizi di pagamento, non possono erogare nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistema pagoPA, servizi di pagamento non integrati con il sistema stesso, ad eccezione degli specifici strumenti di pagamento elencati alle lettere a), b), c) e d) che seguono.
Di conseguenza, ove un soggetto obbligato ad aderire al sistema abbia una specifica esigenza in materia di pagamenti, in via preliminare, dovra' valutare se tale esigenza possa o meno essere soddisfatta attraverso i servizi di pagamento erogabili in via integrata con il Sistema pagoPA e, solo in caso negativo, potra' richiedere e ottenere dai PSP l'erogazione di uno strumento di pagamento in modalita' non integrata con pagoPA.
Al fine di consentire all'utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni ente creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l'IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa.
Per lo stesso fine, resta ferma la facolta' per ogni ente creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all'adesione al Sistema pagoPA.
Ogni ente creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potra' censirne i relativi IBAN sul Nodo dei pagamenti-SPC.
Al fine di consentire l'utilizzo di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, il Sistema pagoPA favorisce l'interconnessione con gli schemi, anche internazionali, di carte di pagamento come definite ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Pertanto, il Sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, al quale gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:
a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
b) Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiche' una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.
Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica gli enti creditori hanno l'obbligo di dismettere ogni altra modalita' di pagamento elettronico non interconnessa al Sistema pagoPA, fatto salvo quanto precisato al capoverso che precede.
Inoltre, si precisa che per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrato con il Sistema pagoPA, e' fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito.
Resta pero' fermo che, laddove un utente, pero', avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andra' comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione, con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.

6. Il Ciclo di vita del pagamento.

Nell'ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e enti creditori, l'effettuazione di pagamenti e' sempre riconducibile a un processo amministrativo che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono essere ricondotte in un «Ciclo di vita del pagamento», a qualunque titolo gli importi siano dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.
Le fasi possono essere schematizzate come segue:
a) nascita della necessita' del pagamento (da parte dell'ente o del privato);
b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;
c) pagamento;
d) regolamento e riversamento degli importi;
e) riconciliazione del pagamento;
f) emissione della quietanza ed eventuale erogazione del servizio.
Tenuto presente che le fasi sopra riportate possono avere un ordine diverso da quello su indicato e che tale ordine puo' variare a seconda dello scenario e della tipologia di servizio al quale si riferisce il pagamento, le presenti Linee guida contengono le indicazioni circa le modalita' attraverso le quali automatizzare e de-materializzare le varie fasi del «Ciclo di vita del pagamento» e contengono, inoltre, le informazioni essenziali per la loro attuazione.

7. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento.

Al fine di avviare il processo di pagamento, gli enti creditori mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei prestatori di servizi di pagamento, le seguenti informazioni minime:
a) denominazione dell'ente creditore;
b) identificativo dell'obbligato (il pagatore);
c) importo del pagamento dovuto;
d) identificativo univoco di versamento e causale del versamento;
e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente bancario);
f) identificativo del conto di pagamento postale sul quale versare le somme dovute (IBAN del conto corrente postale, se nella disponibilita' dell'ente creditore);
g) scadenza (se prevista).
Nel momento in cui l'ente creditore crea la posizione debitoria deve memorizzare in un apposito archivio le informazioni minime richieste per il relativo pagamento - che costituiscono evidenza informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli enti creditori possono ampliare i dati resi disponibili, in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.

7.1. Identificativo univoco di versamento e causale del versamento.

L'identificativo univoco di versamento (IUV) da indicare obbligatoriamente, rappresenta l'elemento essenziale della causale del versamento, il cui formato deve essere conforme e generato secondo quanto specificato nella sezione I dell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
Al fine di consentire le attivita' di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato «Identificativo univoco di versamento» (IUV) che non potra' mai essere piu' associato nel tempo ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.
Gli enti creditori possono demandare ad uno o piu' soggetti terzi, in tutto o in parte, la generazione dell'Identificativo univoco di versamento, avendo cura che ne sia mantenuta nel tempo l'univocita'.
Per i versamenti al bilancio dello Stato o sui conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 9 ottobre 2006, n. 293 («Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali»), l'indicazione del codice IUV e della causale deve rispettare integralmente quanto specificato nelle presenti Linee guida anche in deroga, per la sola componente della causale, alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2007, tenuto conto del rapporto di specialita' delle presenti Linee guida rispetto alla circolare della RGS. Le disposizioni di cui alla suddetta circolare RGS n. 20 del 2007 restano integralmente applicabili per i versamenti effettuati dagli utilizzatori finali al di fuori del Sistema pagoPA.

7.2. Identificativo del conto di pagamento.

L'identificativo del conto di pagamento e' costituito dal codice IBAN del conto di pagamento dell'ente creditore aperto presso la banca che svolge il servizio di tesoriera e/o cassa, ovvero presso Poste italiane S.p.A.
Per i versamenti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, il codice IBAN di cui sopra e' quello indicato sul sito web della Ragioneria generale dello Stato (2) ai sensi del gia' citato decreto del MEF n. 293/2006.
Sempre al fine di garantire il maggior numero di servizi di pagamento disponibili, nel caso in cui siano stati istituiti dall'Amministrazione centrale uno o piu' conti correnti postali - intestati alle tesorerie e dedicati a particolari categorie di versamenti, collegati a specifiche imputazioni di versamento in tesoreria - dovra' essere fornito al PSP, oltre al codice IBAN per l'accredito presso la Banca d'Italia, anche l'identificativo del conto corrente postale «dedicato» sul quale effettuare il versamento tramite bollettino postale.
Per evitare che siano eseguite operazioni di pagamento al di fuori del Sistema pagoPA, gli enti creditori non devono esporre in alcun modo, neppure sul proprio sito web, ne' sugli avvisi di pagamento, gli identificativi dei conti di pagamento utilizzati nel Sistema pagoPA.

7.3. Identificativo del pagatore.

Il codice identificativo del pagatore e' rappresentato dal codice fiscale o dalla partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti a favore degli enti creditori per i quali non e' necessaria l'identificazione del soggetto che effettua il versamento.

8. Effettuazione del pagamento.

Le Linee guida non dettano specifici workflow procedurali per i procedimenti amministrativi degli enti creditori, bensi' introducono particolari «modelli», meglio definiti nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, per eseguire i correlati pagamenti che possono essere effettuati, sia dai siti web degli stessi enti creditori, sia attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento.
Per consentire all'utilizzatore finale di effettuare il pagamento in modalita' elettronica, l'ente creditore deve rendere disponibile:
a) il codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV, di cui al § 7.1) per i pagamenti eseguiti attraverso il sito web dell'ente creditore;
b) il codice avviso, che contiene il codice IUV, per i pagamenti eseguiti attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento.
L'insieme del codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV) associato al codice IBAN del conto di accredito e, se del caso, al conto corrente postale dell'ente creditore, si configura come un «avviso di pagamento».
Nel caso in cui il pagamento sia avviato attraverso il sito web dell'ente creditore, l'avviso di pagamento puo' essere scambiato attraverso strumenti informatici direttamente tra l'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione.
Nel caso in cui il pagamento sia eseguito attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore finale si avvale per la singola operazione, l'ente creditore deve rendere disponibile l'avviso di pagamento in un documento inviato all'utilizzatore finale stesso attraverso canali digitali, posta ordinaria, posta elettronica, «download» dal sito web dell'ente creditore, ecc.

8.1. Pagamenti dal sito dell'ente creditore.

Sono i pagamenti, effettuati dall'utilizzatore finale attraverso i siti web degli enti creditori, integrati in un procedimento amministrativo che prevede la de-materializzazione dell'attestazione del pagamento.
In tale processo, che presuppone il colloquio tra l'utilizzatore finale che richiede di effettuare un pagamento - e che a tale scopo utilizza le procedure messe a disposizione dall'ente creditore - e il prestatore di servizi di pagamento che lo esegue, si configura l'uso di un «avviso di pagamento informatico» che contiene il codice «Identificativo univoco di versamento» (IUV).
Nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3, l'«avviso di pagamento telematico» sopra indicato si configura quale «Richiesta di pagamento telematico».

8.1.1. Identificazione del soggetto che effettua il versamento.

Le procedure di pagamento messe in atto dalle pubbliche amministrazioni possono richiedere, quando previsto dalle stesse, l'identificazione informatica del soggetto che effettua il versamento attraverso gli strumenti previsti dall'art. 64 e 64-bis del CAD (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali) ovvero con altri strumenti equipollenti resi noti preventivamente al soggetto che effettua il versamento.

8.1.2. Trasparenza nel pagamento.

Nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, il Nodo dei pagamenti-SPC, attraverso delle specifiche funzionalita' e preventivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, espone le condizioni, anche economiche, per l'utilizzo degli strumenti di pagamento messi a disposizione dai PSP.

8.2. Pagamenti attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai PSP.

Ci si riferisce ai pagamenti per i quali non e' richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operativita' di tipo interattivo con l'utilizzatore finale; tali pagamenti sono eventualmente supportati da un avviso di pagamento (analogico e/o digitale) e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi, avvalendosi dei canali offerti dai PSP scelti dal pagatore o dal soggetto versante, attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela e integrati con la piattaforma tecnologica di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.3. La piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

L'Agenzia per l'Italia digitale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CAD, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilita' tra queste ultime ed i PSP abilitati, gia' indicata come Nodo dei pagamenti-SPC.
L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti gia' in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilita' con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.
L'obbligo di adesione al Sistema pagoPA e' declinato e tecnicamente dettagliato nelle presenti Linee guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei pagamenti-SPC sono, altresi', chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti, salvo che l'ente creditore verifichi che il processo di erogazione di tutti i servizi da questi erogati sia integralmente dematerializzato. In tale specifico caso, l'ente creditore puo' non implementare il modello di pagamento attivato presso il PSP.
Gli enti creditori devono definire un piano di attivazione dei servizi atto ad individuare, in dettaglio, le attivita' e i tempi di loro realizzazione per fare in modo che i pagamenti di tutti i servizi erogati dal singolo soggetto obbligato possano essere eseguiti con tutti i modelli di pagamento previsti dalle presenti Linee guida.

8.3.1. Le funzionalita' del Nodo dei pagamenti-SPC.

L'infrastruttura messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale consente agli enti creditori di gestire tutte le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i pagamenti dovuti - sia che siano attivati direttamente dai propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei prestatori di servizi di pagamento - e all'utilizzatore finale di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili.
In particolare, e' possibile - attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i pagamenti, nonche' consentire all'utilizzatore finale di operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di servizi di pagamento, rendendo possibile agli enti creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il miglioramento della qualita' dei servizi erogati e il risparmio sui costi di processo.
L'esecuzione dei pagamenti si perfeziona attraverso lo scambio di oggetti informatici denominati «Richiesta di pagamento telematico» e «Ricevuta telematica», tra il Nodo dei pagamenti-SPC e le piattaforme dei prestatori di servizi di pagamento aderenti che colloquiano tra di loro in modalita' cooperativa.
Le «Ricevute telematiche» costituiscono prova dell'avvenuto addebito del pagatore o del soggetto versante e devono essere conservate, a cura degli enti creditori, con le modalita' indicate nelle disposizioni sulla conservazione dei documenti informatici. (3)
L'adesione dei prestatori di servizi di pagamento al Nodo dei pagamenti-SPC consente a questi ultimi di rilasciare al pagatore una ricevuta, telematica e/o cartacea, con potere liberatorio.
Le modalita' tecniche e organizzative per l'utilizzo della piattaforma tecnologica sono definite nell'allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, e costituiscono parte integrante delle presenti Linee guida.

8.3.2. Accordi per l'attivazione dell'interoperabilita' con il Nodo dei pagamenti-SPC.

L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Nodo dei pagamenti-SPC e' attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Per aderire, gli enti creditori devono utilizzare il Portale delle adesioni, sottoscrivendo apposite «Lettere di adesione», il cui schema e' predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale.
Per garantire il rispetto delle presenti Linee guida, dei relativi allegati, nonche' di ogni altra documentazione inerente il Sistema pagoPA, i prestatori di servizi di pagamento, sottoscrivono su base volontaria con l'Agenzia per l'Italia digitale uno tra i due «Accordi di servizio», pubblicati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.

8.3.3. Intermediari per la connessione al Nodo dei pagamenti-SPC.

Gli enti creditori, nonche' i PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, si possono avvalere di uno o piu' soggetti terzi che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attivita' di interconnessione all'infrastruttura Nodo dei pagamenti-SPC, mantenendo inalterate le singole responsabilita' nei confronti degli utilizzatori finali.
Gli stessi enti creditori, nonche' gli stessi PSP che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al paragrafo precedente, previo accordo con l'Agenzia per l'Italia digitale, possono costituirsi quali soggetti intermediari al fine di offrire servizi di interconnessione al Nodo dei pagamenti-SPC.

8.4 Convenzioni e atti negoziali con i prestatori di servizi di pagamento.

In via generale e - indipendentemente dallo strumento di pagamento scelto dall'utilizzatore finale, per le operazioni di pagamento richieste a un prestatore di servizi di pagamento prescelto, ancorche' in via occasionale, dall'utilizzatore finale - non sono necessari particolari convenzioni o atti negoziali tra l'ente creditore ed i prestatori di servizi di pagamento, ma e' sufficiente che il prestatore di servizi di pagamento prescelto sia tra quelli aderenti al Sistema pagoPA, in quanto l'ordine di pagamento e' impartito direttamente dal pagatore o dal soggetto versante al prestatore di servizi di pagamento e il codice IBAN indicato dall'ente creditore consente la contabilizzazione immediata delle somme sul conto dell'ente creditore o presso la tesoreria dello Stato.
Il Sistema pagoPA, difatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l'ente creditore, per cui le commissioni sono applicate all'utilizzatore finale dal PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti che offrono il servizio in concorrenza fra loro) per il servizio di pagamento richiesto. Cio' e' coerente con il principio di tariffazione «share» (il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento) e con il divieto di surcharge. (4) Tali principi, stante il funzionamento del Sistema pagoPA, sono rispettati anche nell'operativita' del pagamento con carta di pagamento.
Solo laddove la pubblica amministrazione, in materia di pagamenti, voglia accollarsi in tutto o in parte le commissioni in capo agli utilizzatori finali ovvero voglia mettere a disposizione degli utilizzatori finali dei servizi di pagamento che non risultano erogati da nessun PSP aderente al Nodo dei pagamenti-SPC, la stessa amministrazione, solo in tali evenienze, potra' porre in essere delle specifiche convenzioni con uno o piu' PSP, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

8.5 Giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC.

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei tempi di esecuzione massima delle operazioni e tenendo altresi' conto dei diversi modelli operativi adottati dai PSP, indipendentemente dal termine della giornata operativa stabilito da ciascun PSP, il termine della giornata operativa per la ricezione delle operazioni di pagamento da effettuarsi tramite il Nodo dei pagamenti-SPC (c.d. «giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC») e' indicata nella sezione I dell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

9. Regolamento contabile e riversamento.

Il «ciclo di vita del pagamento» prevede che, una volta completata la fase di esecuzione del pagamento, quest'ultimo venga regolato contabilmente tra i PSP dell'utilizzatore finale e dell'ente creditore attraverso l'invio di SEPA Credit Transfer, con le modalita' indicate dall'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
Le operazioni disposte attraverso il Sistema pagoPA possono essere regolate singolarmente o in maniera cumulativa facendo riferimento alla giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi § 8.5), nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonche' del provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 in materia di diritti e obblighi delle parti nei servizi di pagamento.
Il rilascio della ricevuta telematica con esito positivo da parte del PSP, di per se', impone a quest'ultimo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella ricevuta stessa, a prescindere che l'operazione di addebito nei confronti dell'utilizzatore finale sia stata eseguita o meno.
Il PSP che abbia emesso erroneamente una ricevuta telematica con esito positivo potra' essere esentato dall'obbligo di effettuare in favore dell'ente creditore l'accredito dell'importo indicato nella ricevuta stessa solo al ricorrere della condizione di cui al seguente punto a) e di una delle due condizioni elencate ai seguenti punti b) e c):
a) abbia preventivamente comunicato all'ente creditore l'errata emissione della ricevuta telematica avente esito positivo;
b) ove il pagamento sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e quest'ultimo non abbia provveduto all'erogazione del servizio stesso verso l'utilizzatore finale;
c) ove il pagamento non sia relativo all'erogazione di un servizio da parte dell'ente creditore e il prestatore di servizi di pagamento dia prova all'ente creditore che l'utilizzatore finale abbia gia' ricevuto un documento emesso dallo stesso prestatore di servizi di pagamento al fine di annullare l'esito positivo dell'attestazione di pagamento erroneamente rilasciata.

9.1. Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.

Fatta salva la particolare natura del versamento in oggetto, regolato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001, per quanto riguarda le somme incassate sui conti correnti postali, l'ente creditore ha facolta' di richiedere a Poste italiane S.p.a. di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso il Sistema pagoPA nella singola giornata operativa del Nodo dei pagamenti-SPC (vedi paragrafo 8.5) mediante invio di SEPA Credit Transfer, con le modalita' indicate nell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.
All'esercizio della facolta' da parte dell'ente creditore corrisponde l'obbligo di Poste italiane S.p.a. di darvi immediata esecuzione accreditando le somme con la periodicita' richiesta dall'ente creditore, la quale, come minimo, dovra' tenere conto della tempistica di legge per l'esecuzione della duplice operazione di accredito.

10. Riconciliazione e rilascio della quietanza.

Gli enti creditori eseguono la riconciliazione dei pagamenti sulla base delle informazioni contabili fornite dal proprio istituto tesoriere, dei codici IUV forniti dai prestatori di servizi di pagamento che hanno eseguito i singoli versamenti, nonche' dei codici IUV presenti sulle proprie evidenze informatiche costituite in accordo con quanto descritto al capitolo 7.
Per le modalita' con le quali effettuare la riconciliazione delle operazioni si rimanda a quanto indicato negli appositi paragrafi delle specifiche attuative (vedi capitolo 12).
Al fine di consentire all'ente creditore di eseguire una riconciliazione automatica e nel rispetto di quanto altresi' indicato nelle Regole tecniche OPI e nel protocollo sulle Regole tecniche OIL (5) si segnala la necessita' che l'istituto tesoriere non alteri in alcun modo la causale del pagamento, ma la trascriva integralmente nel giornale di cassa elettronico.

10.1. Pagamenti regolati tramite bonifico singolo.

Il codice da utilizzare per la riconciliazione del pagamento e' rappresentato dal codice Identificativo univoco di versamento (IUV) e dalla causale di versamento che lo contiene, descritti nella Sezione I del citato Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

10.2 Pagamenti effettuati tramite bonifico cumulativo.

Per la riconciliazione delle operazioni regolate in modo cumulativo si rimanda a quanto indicato nella sezione II dell'allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione.

10.3 Attestato di pagamento e rilascio della quietanza.

Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore rende disponibile sul proprio sito web ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso il domicilio digitale del cittadino di cui all'art. 3-bis del CAD, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento.
Tale attestato deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la conformita' tra la copia analogica cosi' ottenuta e l'originale informatico da cui e' tratta (6) si rimanda alle «Linee guida sul contrassegno elettronico» a cura della scrivente Agenzia.
Le ricevute di pagamento rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei pagamenti-SPC hanno potere liberatorio (7) nei confronti del pagatore per l'importo dell'operazione di pagamento, a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti.
Restano ferme le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale con l'ente creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.

11. Identificativi errati o incompleti del pagamento.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificati dal decreto legislativo n. 218/2017, gli enti creditori e i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di addebito o di accredito del pagamento forniti dal pagatore o dal soggetto versante sono inesatti.
Gli stessi non sono altresi' responsabili della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta del pagamento se i codici identificativi del versamento di cui al capitolo 7, forniti dal pagatore o dal soggetto versante, sono inesatti o mancanti.

12. Specifiche attuative.

Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico per definire nel dettaglio le modalita' attraverso le quali viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e segnatamente:
Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione;
Allegato B - Specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC.
L'Agenzia per l'Italia digitale si occupera' nel tempo di aggiornare le presenti Linee guida unitamente ai relativi allegati tecnici.

13. Decorrenza.

Le presenti Linee guida, in forza delle modifiche al CAD di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e del successivo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sostituiscono le precedenti (Versione 1.1 - gennaio 2014) emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale con la determinazione commissariale n. 8/2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2014.
Il Sistema pagoPA rientra negli obiettivi indicati dall'Agenzia nel documento «Strategia per la crescita digitale 2014-2020» finalizzato all'attuazione dell'agenda digitale europea. Tale indicazione e' stata peraltro confermata nel «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019», approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione della legge di stabilita' 2016 (legge n. 208/2015). In particolare, il Sistema pagoPA rientra tra le infrastrutture immateriali che le Pubbliche amministrazioni sono chiamate ad implementare entro il 31 dicembre 2017.
Inoltre si segnala che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5.
Infine, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, punto 39, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, per il recepimento in Italia della PSD2, e' stabilito che «Gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell'art. 37 che e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019». Pertanto, dovendo le pubbliche amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l'adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresi', il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.

Articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005

Per comodita' del lettore, si riporta il testo dell'articolo 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche) del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dal successivo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Art. 5.

Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche

[1.] I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
[2.] Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
[2-bis.] Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.
[2-ter.] 2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
[2-quater.] I prestatoridi servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.
[2-quinquies.] Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
[3.] comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
[3-bis.] comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
[3-ter.] comma abrogato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
[4.] L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
[5.] Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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(1) Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 319 del 3
aprile 1990 e n. 2605 del 9 maggio 2001.

(2) Vedi sito MEF/RGS
all'indirizzo:http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istit
uzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_prevision
e/quadro_di_classificazione_delle_entrate/index.html

(3) Capo III "Formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici" del CAD.

(4) La commissione applicata dal PSP al pagatore rappresenta il
corrispettivo per l'esecuzione di un servizio di pagamento e non
costituisce pertanto una fattispecie assimilabile al surcharge
(art. 3, comma 4, D.Lgs. 11/2010; art. 21, comma 4bis, e art. 62,
comma 1, D.Lgs. 206/2005) in cui il beneficiario applica un
sovrapprezzo per l'utilizzo di determinati strumenti di
pagamento, ribaltando sull'utente, in tutto o in parte, le
commissioni che lo stesso beneficiario e' chiamato a riconoscere
al proprio PSP.

(5) Vedi rispettivamente "Regole tecniche e standard per l'emissione
dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di
tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso
il Sistema SIOPE+" e "Aggiornamento del protocollo sulle regole
tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli
enti del comparto pubblico" pubblicati sul sito AgID.

(6) articolo 23, comma 2 del CAD.

(7) L'effetto liberatorio non potra' riguardare anche la posizione
debitoria sottostante, laddove l'ammontare dell'importo
effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di elementi
nella disponibilita' esclusiva del pagatore all'atto del
pagamento, tali, dunque, da escludere la possibilita' per la PA
beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a
titolo esemplificativo, al pagamento delle tasse in
autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, al pagamento
delle sanzioni del Codice della strada, in cui l'importo da
pagare e' variabile per legge a seconda della data dell'avvenuta
notifica nei confronti dell'obbligato al pagamento.
 
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