Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2018, n. 80
Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che possono essere ammessi al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, in via alternativa, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
Visto altresi' l'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuate le scuole di specializzazione che possono rilasciare diplomi di specializzazione quali requisiti necessari ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295, recante regolamento sulle modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2005, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2005, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2007, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2007, n. 226;
Ritenuto di adottare, per ragioni di economicita', un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le scuole di specializzazione per il rilascio di titoli di studio valevoli per entrambe le finalita' di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.
2. Il presente decreto individua, altresi', ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
(Omissis).
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
(Omissis).
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. All'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, ferma restando la salvaguardia della posizione
occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per
le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'art.
21. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
"Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma
3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti:
"Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma
3, del presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art.
36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle
graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo
l'applicabilita' dell'art. 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei,
nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di
cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione
di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere
autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per
specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali
possono aderire alla ricognizione di cui al comma
3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di
favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore
di coloro che alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto hanno maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art.
35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime
procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio
2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
6-bis. All'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento
alla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, entro i termini di cui all'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".
6-ter. All'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio"
sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo
servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'art.
1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami
possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento
speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse
finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei
vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento
della spesa complessiva di personale, procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del
personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro
a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle
procedure selettive precedentemente indicate, che abbia
maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei
suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano
l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i
carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016
(31), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico
relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli
finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto
disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale
indirizzando una specifica richiesta alla Regione
competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al
31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato
nonche' i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, per le strette necessita'
connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel
rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma,
del patto di stabilita' interno e della vigente normativa
di contenimento della spesa complessiva di personale. Per
le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
(Omissis).
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,
n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al
comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della
procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del
50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei
contratti a tempo determinato relativi allo stesso
personale nei limiti numerici e finanziari individuati con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette
proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'art.
10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali
ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici
inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31
dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo
28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:
"per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".
10-septies. All'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'art. 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'art. 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'art. 114, comma 5-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed
educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici
e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'art. 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa
di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'art. 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro. (30)
15. La disposizione dell'art. 4, comma 45, della legge
12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate
derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma, relativamente ai concorsi per il
reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole:
", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca"
sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non
economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle
procedure concorsuali e' concessa, in sede di approvazione
del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi
ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in
sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del
piano di fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo
decreto.
16-bis. All'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'art. 14, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70 (Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle
Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135):
«Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso
per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
art. 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Diplomi di specializzazione
e soggetti abilitati al rilascio

1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all'articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le universita' o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.
2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:
a. avere durata almeno biennale;
b. concludersi con un esame finale;
c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.
3. I bandi relativi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.
 
Art. 3
Diplomi di specializzazione rilasciati da universita'
o istituti universitari stranieri

1. I diplomi di specializzazione rilasciati da universita' e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del
2001, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie

1. Per le finalita' di cui di cui all'articolo 1, sono da considerare utili anche:
a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295;
b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173

Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalita' di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati
utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n.
292.
- Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio
2000, n. 2.
 
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