Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2018, n. 80 |
Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che possono essere ammessi al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, in via alternativa, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea; Visto altresi' l'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuate le scuole di specializzazione che possono rilasciare diplomi di specializzazione quali requisiti necessari ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295, recante regolamento sulle modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2005, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2005, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2007, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2007, n. 226; Ritenuto di adottare, per ragioni di economicita', un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le scuole di specializzazione per il rilascio di titoli di studio valevoli per entrambe le finalita' di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia; Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente. 2. Il presente decreto individua, altresi', ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. (Omissis). 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. (Omissis). 8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego). - 1. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: "5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato."; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 2. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater.". 3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e' comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilita' dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3-quater. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 3-sexies. Con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. 4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle pubbliche amministrazioni. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 6-bis. All'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 6-ter. All'art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate. 8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi. (Omissis). 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita' giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale. 3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata. 4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.". 10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 10-quinquies. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 10-sexies. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 10-septies. All'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 11. All'art. 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.". 12. All'art. 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 13. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. 14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro. (30) 15. La disposizione dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 16. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e' concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto. 16-bis. All'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 16-ter. All'art. 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unita' di personale da assumere e' stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135): «Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo art. 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita' italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio
1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all'articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le universita' o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2. 2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono: a. avere durata almeno biennale; b. concludersi con un esame finale; c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame. 3. I bandi relativi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi. |
| Art. 3 Diplomi di specializzazione rilasciati da universita' o istituti universitari stranieri
1. I diplomi di specializzazione rilasciati da universita' e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Disposizioni transitorie
1. Per le finalita' di cui di cui all'articolo 1, sono da considerare utili anche: a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295; b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 aprile 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n. 292. - Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. |
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