Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 17 maggio 2018 |
Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Trasferimento di funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante «Disposizioni in materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali» ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 69; Visto il regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lettera d); Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la redazione del bilancio; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio2007, e successive modificazioni, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014, recante «Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112»; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2017 recante «Criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»; Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175 recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»; Visto l'art. 1 comma 329 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; Vista la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversita' culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identita' culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali; Acquisita, pertanto, l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 10 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017
1. All'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 dopo la parola «circensi», sono aggiunte le seguenti parole: «e di carnevali storici»; 2. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo la lettera g), e' aggiunta la lettera «h) valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.»; 3. All'art. 3 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «d) le domande relative all'art. 48-bis «Carnevali storici» del presente decreto sono presentate entro il termine del 30 settembre 2018 e secondo le modalita' definite con successivo bando del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una scheda attestante la storicita' e la rilevanza culturale della manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell'attivita' della prima annualita', unitamente al relativo bilancio. Nel secondo e terzo anno del triennio i soggetti ammessi al finanziamento triennale, presentano il programma annuale ed i relativi bilanci entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'annualita' di riferimento.»; b) Dopo il comma 5, lettera f) del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis) Possono essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la realizzazione di carnevali storici, ai sensi dell'art. 48-bis, da parte di organismi che non presentino domande per altri ambiti previsti dal presente decreto, nonche' per altri bandi emanati dalla Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; c) Al comma 10, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «d) relativamente alle attivita' di cui al Capo IX dei carnevali storici; 4. All'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, e' aggiunto in fine la seguente frase: «Il direttore generale dispone inoltre l'allocazione delle risorse stanziate annualmente a sostegno delle attivita' di cui all'art. 48-bis del presente decreto.»; 5. All'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attivita' di cui all'art. 48-bis,»; 6. All'art. 6 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, sono aggiunte le seguenti modificazioni: a) Al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera «d) Per le attivita' di cui al 48-bis, l'amministrazione eroga i contributi sulla base della presentazione dei consuntivi annuali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'attivita' e di una dettagliata relazione artistico-culturale della stessa». I soggetti assegnatari di contributo, ai fini dell'erogazione dovranno presentare entro il 30 settembre di ogni anno una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, nella misura non inferiore alla somma assegnata come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento.»; 7. All'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, all'ultimo periodo le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; 8. All'art 31, comma 4, del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, al primo periodo la parola «almeno» e' sostituita dalla seguente: «massimo»; 9. Il Capo IX «Disposizioni finali» del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, e' rinominato «Carnevali Storici e Disposizioni finali»; 10. Dopo l'art. 48 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Carnevali storici). - 1. E' concesso un contributo a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalita' giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata. 2. Ai fini del presente articolo sono ammissibili a contributo quelle manifestazioni espressione della tradizione italiana dei carnevali, promosse ed organizzate da organismi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla data del presente decreto siano state realizzate almeno venticinque edizioni documentabili, con una riconoscibile identita' storica e culturale di livello nazionale ed internazionale. E' altresi' richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto. 3. La domanda e' oggetto di una valutazione, di carattere esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione consultiva «Carnevali Storici» istituita e nominata con successivo decreto ministeriale, sulla base degli indicatori riportati nell'allegato G del presente decreto. Possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio, corredati da programma e bilancio dell'attivita' della prima annualita', che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento. 4. Il punteggio di cui al comma 3 del presente articolo e' attribuito per la prima annualita' con riferimento al progetto triennale e al programma annuale. La qualita' artistica del progetto, viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio, dalla commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di una valutazione di coerenza tra il programma annuale presentato dal soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora cio' determini un punteggio relativo alla qualita' artistica inferiore alla soglia minima stabilita nel comma 3 del presente articolo, la domanda, relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito, e' respinta. Il rigetto della domanda per carenza della qualita' artistica, ove avvenga con riguardo al secondo anno del triennio, comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere il contributo per il secondo anno del triennio, altresi' l'inammissibilita' della presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del triennio; ove avvenga con riguardo al terzo anno del triennio, il suddetto rigetto comporta l'impossibilita' di ottenere il contributo per il terzo anno del triennio. 5. Il contributo annuale al singolo progetto non puo' essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato in ciascuna annualita' e al settantacinque per cento dei costi ammissibili sostenuti per il relativo anno, come definiti nell'art. 1, comma 4; l'entita' del contributo annuale al singolo progetto non puo' superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non puo' essere inferiore alla cifra minima di euro 50.000». 11. Dopo l'allegato F del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017, e' aggiunto il seguente: «Allegato G», contenente la tabella dei fenomeni per la valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici». Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. Roma, 17 maggio 2018
Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1988 |
| Allegato G 1. Nella tabella seguente si riportano i fenomeni oggetto della valutazione qualitativa dei progetti afferenti all'ambito multidisciplinare, relativamente al settore «Carnevali storici» di cui all'art. 48-bis del presente decreto. Tabella 1. Fenomeni per valutazione qualitativa del settore «Carnevali storici».
======================================================= | Fenomeni |Punteggi massimi | +===================================+=================+ |1. Qualita' artistica del progetto | 20 | +-----------------------------------+-----------------+ |2. Rilevanza storico-culturale | | |della manifestazione | 20 | +-----------------------------------+-----------------+ |3. Identita' e riconoscibilita' del| | |carnevale nel panorama nazionale e | | |internazionale | 10 | +-----------------------------------+-----------------+ |4. Capacita' della manifestazione | | |di integrarsi con il patrimonio del| | |territorio anche al fine di | | |incidere sull'attrattivita' | | |turistica | 15 | +-----------------------------------+-----------------+ |5. Attivita' collaterali di studio | | |e ricerca e allestimento di luoghi | | |per la documentazione aperti al | | |pubblico | 10 | +-----------------------------------+-----------------+ |6. Pluralita' delle forme e dei | | |linguaggi impiegati nella attivita'| | |programmate | 5 | +-----------------------------------+-----------------+ |7. Congruita' del bilancio annuale | 10 | +-----------------------------------+-----------------+ |8. Manifestazioni organizzate in | | |territori al di fuori dei grandi | | |circuiti turistici | 5 | +-----------------------------------+-----------------+ |9. Capacita' di valorizzare le | | |competenze artigianali del | | |territorio e di sviluppare forme di| | |partecipazione delle comunita' | | |locali | 5 | +-----------------------------------+-----------------+ | | 100 | +-----------------------------------+-----------------+ |
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