Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 aprile 2018, n. 38
Testo del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2018), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2018, n. 77 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1) recante: «Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sino al 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»;
b) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed e' restituito entro il termine dell'esercizio» sono soppresse;
c) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre 2018.».
(( 1-bis. I commissari della societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:
a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;
b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attivita' finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresi' conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attivita' patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;
c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unita' di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;
d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalita' di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis e' trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attivita' compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresi' una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili) convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica
alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte
riparatorie), come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Procedura di cessione Alitalia). - 1. Il
termine per l'espletamento delle procedure di cui all'art.
50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e' esteso sino al 31 ottobre 2018, al fine di
consentire il completamento della procedura di cessione dei
complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa'
Aerea italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo
gruppo in amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento.
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle
obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione
straordinaria fino alla data di cessione del complesso
aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di
trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei
servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e
per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di
cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della
procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo
scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del
programma della relativa procedura di amministrazione
straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo
oneroso di cui all'art. 50, comma 1 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni
di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo'
essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria.
L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre
2018. L'organo commissariale provvede al pagamento dei
debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria per far fronte alle
indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'
e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma
dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al
disposto dell'art. 111-bis, ultimo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita'
e gli obiettivi di continuita' territoriale, i cessionari
che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri
di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la
prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della
conclusione della gara.
3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del
programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del
medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo
commissariale delle predette societa' puo' esercitare la
facolta' di cui all'art. 50, comma 1 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di
efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali;
sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal
comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto
disposto dall'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di
cessione dei complessi aziendali delle societa' di cui al
primo periodo del presente comma, trovano applicazione le
disposizioni dettate per le imprese di cui all'art. 2,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
di cessione dei complessi aziendali»);
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni («programma
di ristrutturazione»);
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi
di beni e contratti»).
2-bis. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 50 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto dall'Alitalia S.p.a.). - 1. Al fine di
evitare l'interruzione del servizio svolto dalla societa'
Alitalia - Societa' Aerea italiana - Spa in amministrazione
straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio
nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi
quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della
vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi
difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli
utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro,
della durata di sei mesi, da erogare con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni
dall'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea
italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da
utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
societa' stessa e delle altre societa' del gruppo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle
more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi
degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il
relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito entro sei mesi dalla erogazione, in
prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito
della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del
finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel
2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al
fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla
legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta
di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione
della procedura di amministrazione straordinaria,
pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono
svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza,
parita' di trattamento e non discriminazione e devono
essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione
del finanziamento di cui al comma 1 del presente
articolo.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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