Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2018 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 aprile 2018, n. 38 |
Testo del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2018), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2018, n. 77 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1) recante: «Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
1. All'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sino al 30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 ottobre 2018»; b) al comma 2, al secondo periodo, le parole: «ed e' restituito entro il termine dell'esercizio» sono soppresse; c) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre 2018.». (( 1-bis. I commissari della societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria trasmettono alle Camere una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti: a) ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti; b) all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attivita' finanziarie, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresi' conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attivita' patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa; c) alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unita' di personale dipendente in cassa integrazione guadagni; d) al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con particolare riferimento alle modalita' di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. 1-ter. La relazione di cui al comma 1-bis e' trasmessa entro il 1° agosto 2018 e nella medesima relazione i commissari danno conto anche delle attivita' compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione. I commissari trasmettono altresi' una relazione conclusiva alle Camere entro il 31 ottobre 2018. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Procedura di cessione Alitalia). - 1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' esteso sino al 31 ottobre 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento. 2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuita' del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle societa' di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'art. 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria. L'intero finanziamento e' restituito entro il 15 dicembre 2018. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa' e per il perseguimento delle finalita' di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'art. 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilita' e gli obiettivi di continuita' territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara. 3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.». - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274): «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali. 2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»); b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»). 2-bis. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni». - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: «Art. 50 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia S.p.a.). - 1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea italiana - Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della societa' stessa e delle altre societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.». |
| Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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