Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 75
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 5 che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99, recante disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
Visto il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, recante elenco delle piante dichiarate officinali;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, recante disciplina della raccolta e del commercio della digitale;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Viste le linee guida europee concernenti le Good Manufacturing Practice (GMP) dell'Unione europea, con riferimento in particolare all'allegato 7 concernente la fabbricazione dei medicinali di origine vegetale e le Good agricultural and collection Practice (GACP) dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni e, in particolare, l'articolo 4, commi 57, 58 e 59;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attivita' (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 78/2018, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;
Acquisito il parere della commissione 5ª bilancio del Senato della Repubblica;
Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.
2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonche' le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresi' alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprieta' e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali cio' e' consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformita' richiesti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.
4. Il risultato dell'attivita' di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali puo' essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attivita' di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attivita' necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. E' altresi' inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attivita' volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attivita' agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attivita' successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresi' escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.
8. Ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 luglio
2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni
in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare,
nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la
semplificazione della normativa in materia di agricoltura,
silvicoltura e filiere forestali). - 1. Al fine di
procedere alla semplificazione e al riassetto della
normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e
filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in
materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed
in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in
materia divise per settori omogenei e ad introdurre le
modifiche necessarie alle predette finalita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle
disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita,
nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il
linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie
tenendo conto dei consolidati orientamenti
giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di
competenza statale in materia di agricoltura, al fine di
ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di
silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in
particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di
agricoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con
le amministrazioni territoriali in relazione ai
procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di
prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori
ai termini massimi previsti, ridurre i termini
procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso
con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio
dell'attivita' economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle
produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni
di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi
della vigente normativa europea e la produzione biologica,
e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare
duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di
eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della
concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei
diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base
della normativa vigente, fatte salve le competenze delle
Autorita' individuate dall'art. 2 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche'
del Ministero della salute ai fini dell'attuazione
dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) revisione e armonizzazione della normativa
nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in
coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma
quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la
normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e
internazionale, con conseguente aggiornamento o con
l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri
interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- La legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1931, n.
41.
- Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793
(Approvazione del regolamento per l'applicazione della
legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla
disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle
piante officinali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
febbraio 1932, n. 32.
- Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle
piante dichiarate officinali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 1932, n. 155.
- La legge 9 ottobre 1942, n. 1421 (Disciplina della
raccolta e del commercio della digitale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1942, n. 298.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina
dell'attivita' sementiera) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive
direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, supplemento ordinario.
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.
- Il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del
20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° febbraio 2017, n. L 27.
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello
unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28
giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n.
L 347.
- Il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. L 347.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.
- Il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e
la diffusione delle specie esotiche invasive e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 novembre
2014, n. L 317.
- Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo
sostenibile dei pesticidi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativo ai
nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga
il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della
Commissione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 11 dicembre 2015, n. L 327.
- Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti
cosmetici e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n. L 342.
- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
24 novembre 2009, n. L 309.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il
regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione,
82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio,
93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE
del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
1° settembre 2009, n. L 229.
- Il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai
dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE
del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 5 maggio 2017, n. L 117.
- La direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio
1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli stati
membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti
difettosi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 7 agosto 1985, n. L 210.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 31 dicembre 2008, n. L 353.
- Il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione,
del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE)
n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti
associata alle attivita' (CPA) e abroga il regolamento
(CEE) n. 3696/93 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2014, n. L 336.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 settembre 2013, n. 218.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario:
«Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il
Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a
che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire,
modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione,
contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse
intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono principi
generali per la produzione normativa e non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,
si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici
con i medesimi criteri e procedure previsti nell'art.
17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le
opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici.».
 
Art. 2
Coltivazione, raccolta e prima trasformazione

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessita' di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dal comma 2 del presente articolo.
2. La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o per la produzione di sostanze attive vegetali e' da effettuarsi in accordo alle «Good Agricultural and Collection Practice (GACP)» senza necessita' di specifica autorizzazione; le GACP sono richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle Good Manufacturing Practice (GMP) dell'Unione europea che sono obbligatorie sia per la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime materie, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresi' la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo e l'attivita' di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Prelievo, raccolta e prima trasformazione
di piante officinali spontanee

1. In conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversita' locale.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attivita' di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonche' delle specie e delle varieta' da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.
3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale e' effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di cui all'articolo 2, comma 2.

Note all'art. 3:
- Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 3 marzo 1997, n. L 61.
- Per i riferimenti alla legge 1° dicembre 2015, n.
194, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 12, paragrafo 2 del
citato regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28
giugno 2007:
«Art. 12 (Norme di produzione vegetale). - (Omissis).
2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro
parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle
foreste e nelle aree agricole, e' considerata metodo di
produzione biologico a condizione che:
a) queste aree non abbiano subito trattamenti con
prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati
nella produzione biologica, ai sensi dell'art. 16 per un
periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
b) la raccolta non comprometta l'equilibrio
dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella
zona di raccolta.».
 
Art. 4
Piano di settore della filiera delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, di seguito denominato «Piano di settore», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante officinali, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditivita' per l'impresa agricola, nonche' a realizzare un coordinamento della ricerca nel settore. Prevede, altresi', specifiche modalita' di conversione per la coltivazione delle specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei terreni.
3. Il Piano di settore e' lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5
Tavolo tecnico del settore delle piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali. I componenti del tavolo durano in carica tre anni.
2. Il tavolo tecnico del settore delle piante officinali e' composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nonche' da una rappresentanza delle Universita' competenti, della Societa' botanica italiana, della Societa' di ortoflorofrutticoltura italiana e della Societa' italiana di fitochimica e delle scienze delle piante medicinali, alimentari e da profumo.
3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Nell'ambito del tavolo tecnico e' costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del tavolo tecnico ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.
6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.
 
Art. 6
Registri varietali delle specie di piante officinali

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali di cui all'articolo 1, comma 2, allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie.
2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione delle caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.
3. Il decreto di cui al comma 1 definisce la procedura di certificazione delle sementi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, individua gli adempimenti richiesti per garantire la tracciabilita' del materiale sementiero e di propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione.
4. Gli oneri derivanti dalle attivita' finalizzate all'iscrizione delle varieta' nei registri delle varieta' vegetali, determinati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio, sono a carico del richiedente. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti alla legge 25 novembre 1971, n.
1096, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Marchi collettivi di qualita' delle piante officinali

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualita' nella filiera delle piante officinali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facolta' di proporre un marchio unico di qualita' che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualita' della pianta coltivata e sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP).
 
Art. 8
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.
 
Art. 9
Neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.
3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati;
b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.
5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri e ad interim
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Lorenzin, Ministro della salute

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 10:
- Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, abrogato
dal presente decreto legislativo, recava «Approvazione del
regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931,
n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante
officinali».
- Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, abrogato dal
presente decreto legislativo, recava «Elenco delle piante
dichiarate officinali».
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 18 della citata legge 6 gennaio 1931, n. 99,
abrogati dal presente decreto legislativo, recavano
rispettivamente:
«Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 (Coltivazione,
raccolta e commercio delle piante officinali)»;
«Articoli 10 e 11 (Commissione consultiva per le
piante officinali)»;
«Articoli 12, 13, 14 e 15 (Consorzi e federazioni)»;
«Articoli 16, 17 e 18 (Disposizioni generali e
transitorie)».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 6
gennaio 1931, n. 99, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 8. - Le contravvenzioni all'articolo 6 sono
punite con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a
lire 200.000.
In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla
meta' e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della
professione, per la durata da uno a sei mesi.».
 
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