IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2018, n. 31, recante l'adeguamento dei regimi di aiuti a finalita' regionale agli investimenti, di cui ai decreti 9 dicembre 2014, 9 giugno 2015 e 13 febbraio 2014, alle nuove disposizioni in materia di delocalizzazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1084/2017; Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di mercato»; Vistala legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il comma 4 del predetto art. 23, che dispone che il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 18 del predetto decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Accertato che sulla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni gia' assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento; Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di un intervento da parte del soggetto gestore dello strumento dei contratti di sviluppo di cui al predetto decreto ministeriale del 9 dicembre 2014 nel capitale delle imprese beneficiarie, finalizzato a sostenere processi di rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevante dimensione, in linea con le normali condizioni di mercato e nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» secondo quanto stabilito dalla predetta Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto 9 dicembre 2014
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'art. 8 e' inserito l'art. 8-bis, con la seguente formulazione: «Art. 8-bis (Interventi nel capitale di rischio). - 1. Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attivita' produttiva e' stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente puo' richiedere al Soggetto gestore l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente. 2. La partecipazione di cui al comma 1 deve essere: a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell'operazione. A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non e' socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima societa'; c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni. 3. Il Soggetto gestore, in aggiunta all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, puo' realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite nei commi 1 e 2. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Soggetto gestore utilizza le risorse finanziarie trasferite dal Ministero attraverso l'erogazione di un finanziamento di importo pari a euro 20.000.000, a valere sulla contabilita' speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali risorse finanziarie sono versate su un apposito conto corrente, aperto presso una primaria banca individuata dal Soggetto gestore mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero. 5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 e le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti possono essere reinvestite dal Soggetto gestore negli interventi previsti dal presente articolo. 6. Il Soggetto gestore restituisce al Ministero in un'unica soluzione il finanziamento di cui al comma 4 alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione dello stesso, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, al netto di: a) una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) del valore della singola partecipazione; b) una commissione di performance pari al 10% (dieci per cento) applicata alla differenza tra il valore complessivo di smobilizzo degli investimenti alla scadenza del termine decennale e l'ammontare del finanziamento di cui al comma 4, qualora eccedente un rendimento minimo annuo composto del 4% (quattro per cento) dell'importo del finanziamento di cui al comma 4.». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 535 |