Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 marzo 2018
Autorizzazione a taluni enti locali ad avviare gli interventi di edilizia scolastica - Piano 2017. (Decreto n. 243).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo che a decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40 milioni a 50 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si e' proceduto al riparto del contributo annuale pari ad euro 40 milioni tra le Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti, della popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2015, n. 8875, con il quale, in ragione delle esigenze rappresentate dalle Regioni in sede di Osservatorio per l'edilizia scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani annuali trasmessi dalle Regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le modalita' di attuazione dei piani della programmazione nazionale dei mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del 2016) registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620 con il quale si e' proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a 9.999.999,99 come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968 con cui si e' proceduto ad autorizzare ulteriori interventi a valere sul mutuo gia' contratto dalle Regioni nel corso del 2015 e a modificare la programmazione unica con riferimento all'annualita' 2016 per la sola Regione Toscana;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 (di seguito decreto interministeriale n. 390 del 2017) con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216 con cui e' stato approvato l'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento all'annualita' 2017 nella quale confluiscono i singoli piani regionali;
Considerato che con il decreto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044 ma anche individuati gli interventi degli enti inclusi nel piano 2016 della programmazione unica che potevano avviare le relative procedure di gara;
Dato atto che alcune regioni si sono riservate la possibilita' di individuare gli interventi da finanziare con i contributi autorizzati con il predetto decreto interministeriale n. 390 del 2017 sulla programmazione unica nazionale con riferimento all'annualita' 2017;
Considerato che l'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento all'annualita' 2017 e' avvenuta con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo;
Dato atto che il capitolo di riferimento per la presente procedura e' il 7106 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto, quindi, necessario autorizzare gli enti locali indicati dalle Regioni rientranti nel piano 2017 ma con risorse a valere sui mutui del 2016 di cui all'allegato A al presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover stabilire il termine entro il quale tali enti locali rientranti nel piano 2017 devono procedere all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di appalto cosi' come previsto, per l'annualita' 2016, dal citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;

Decreta:

Art. 1
Autorizzazione interventi a valere sul mutuo 2016

1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati ad avviare gli interventi di edilizia scolastica previsti.
2. Il termine entro il quale i predetti enti devono procedere all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di appalto e' fissato in centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2018

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018, reg. n. 1-1250
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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