Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71
Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera c):
1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1».
2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 11-bis e' abrogato;
3. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita' sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita' assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attivita' di volontariato;
d) assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del volontario impegnato nelle attivita' del programma di volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia' rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.»;
d) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita' di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
f) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».
4. All'articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno per ricerca» e, al comma 1, dopo le parole: «in possesso di un titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»;
e) al comma 3-bis:
1) dopo le parole: «risorse mensili di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed»;
2) le parole «al progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «all'attivita' di ricerca»;
f) al comma 4:
1) le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.»;
g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia' rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.»;
h) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.»;
i) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»;
l) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso di soggiorno» fino a: «programma di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", e' rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalita' di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.»;
3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
m) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
n) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»;
o) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo.»;
p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attivita' di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attivita' di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attivita' di ricerca svolta non sia gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.»;
q) il comma 10, e' sostituito dal seguente:
«10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.»;
r) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilita' di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.»;
s) il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
«11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validita' o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonche' della documentazione relativa alla disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.
11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorita' competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attivita' e lasciano il territorio nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita' e' autorizzato a fare ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attivita' di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorita' competenti del primo Stato membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attivita' di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita' e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».
5. All'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo»;
c) al comma 2:
1) le parole: «le universita'» sono sostituite dalle seguenti: «Le istituzioni di formazione superiore»;
2) le parole: «di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «con istituzioni formative straniere»;
d) al comma 3:
1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore» e le parole «dell'universita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituzione»;
2) alla lettera e) la parola: «universitaria» e' sostituita dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»;
e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
«4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validita' provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di istruzione.
4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e' complementare al programma di studi gia' svolto.»;
f) al comma 5:
1) la parola: «universitari» e' sostituita dalle seguenti parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»;
2) dopo le parole: «in possesso di titolo di studio» sono inserite le seguenti: «di scuola secondaria»;
3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino a «per asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;
g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente».
5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' scaduto o revocato.
5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.».
6. All'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «tirocinio», e' eliminata la seguente parola: «professionale»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a) le parole: «secondaria superiore e» sono sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le parole: «formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonche' tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»;
3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere le seguenti: «I programmi di scambio definiscono le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.»;
c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno». Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.».
7. Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialita' degli studenti). - 1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), puo' dichiarare la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonche' le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3
cosi' recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva (UE) n. 2016/801 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari e' pubblicata nella
G.U.U.E. 21 maggio 2016, n. L 132.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della
legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016 - 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
novembre 2017, n. 259, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le
direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE
e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi
(termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti
turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento:
1° gennaio 2018);
3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione
assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23
febbraio 2018);
4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6
maggio 2018);
6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice
di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,
indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25
maggio 2018);
7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione
europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno
2019);
9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
(termine di recepimento: 11 giugno 2019);
10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio,
volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti
educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di
recepimento: 23 maggio 2018);
11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27
maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
(termine di recepimento: 1° luglio 2017);
12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25
maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4
giugno 2017);
13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del
know-how riservato e delle informazioni commerciali
riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione,
l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di
recepimento: 9 giugno 2018);
14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (senza termine di recepimento);
15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27
giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di
recepimento: 31 dicembre 2018);
16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un
livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9
maggio 2018);
17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12
luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione
fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del
mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali (termine di
recepimento: 15 febbraio 2018);
19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione
interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga
la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre
2018);
20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone
ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio
2019);
21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa
all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre
2018);
22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di
recepimento: 31 dicembre 2017);
23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati
inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva
2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di
recepimento: 1° luglio 2018);
24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento:
13 gennaio 2019);
25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di
passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria
(termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8
settembre 2018);
27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di
recepimento: 10 giugno 2019);
28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di
recepimento: 14 settembre 2018).».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
- Per il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2003, n. 110,
modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 2.
- La legge 11 luglio 2003, n. 170 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 9 maggio 2003, n. 105,
recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti
di ricerca) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 2003, n. 160.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 1999, n. 258, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5. (Permesso di soggiorno) (legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di
validita', a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis. 1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22. (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13). - 1. In ogni provincia e'
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validita' per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. (abrogato).
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
- Il testo dell'articolo 27-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27-bis. (Ingresso e soggiorno per volontariato).
- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da
emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il
Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e'
determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi
a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di
interesse generale e di utilita' sociale ai sensi del
presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e'
consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri
di eta' compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione
ad un programma di attivita' di volontariato di interesse
generale e di utilita' sociale, di cui all'articolo 5,
comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica
dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato ad una delle seguenti categorie
che svolgono attivita' senza scopo di lucro e di utilita'
sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro
unico del Terzo settore (RUN), di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo n. 117 del 2017; 2) organizzazioni
della societa' civile e altri soggetti iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di
approvazione di intese con le confessioni religiose ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice e responsabile del programma
delle attivita' di volontariato di interesse generale e di
utilita' sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita'
assegnate al volontario; 2) le modalita' di svolgimento
delle attivita' di volontariato, nonche' i giorni e le ore
in cui sara' impegnato in dette attivita'; 3) le risorse
stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto,
alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate
direttamente dal volontario per tutta la durata del
soggiorno. 4) l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua
italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte
dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma
di volontariato di una polizza assicurativa per le spese
relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilita'
civile verso terzi e contro gli infortuni collegati
all'attivita' di volontariato;
d) assunzione della piena responsabilita' per la
copertura delle spese relative al soggiorno del volontario,
per l'intero periodo di durata del programma stesso di
volontariato, nonche' per il viaggio di ingresso e ritorno.
In conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del
decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del
volontario impegnato nelle attivita' del programma di
volontariato non puo' essere retribuita dall'ente promotore
e responsabile del programma medesimo. Al volontario
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla
organizzazione promotrice del programma di volontariato
allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il
parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia
entro quarantacinque giorni il nulla osta.
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze
consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo
visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla
osta.
4-bis. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi
1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici
in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti
dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili.
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2,
lettera a), e' stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro
irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d),
la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il volontario dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e' rilasciato
dal questore, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma
8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle
formalita' di cui al primo periodo, per la durata del
programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente
individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In
nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso
di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi della presente disposizione non e'
computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo
9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.».
- Il testo dell'articolo 27-ter del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27-ter. (Ingresso e soggiorno per ricerca).
In vigore dal 24 dicembre 2013.
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di
un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore,
che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea
o per motivi umanitari;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime
a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa
in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore al all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello,
acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di
motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o
incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca
e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al
comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni
a causa di lavoro irregolare;
e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione
o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna
attivita' economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza
di cause che rendono impossibile l'esecuzione della
convenzione, l'istituto di ricerca ne informa
tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti
adempimenti.
6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la
dicitura «ricercatore», e' rilasciato dal questore, ai
sensi del presente testo unico, entro trenta giorni
dall'espletamento delle formalita' di cui al comma 6, per
la durata del programma di ricerca, il permesso di
soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga,
previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.
Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
sulla base di specifici programmi dell'Unione o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il
permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Per
le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso
di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa
di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale.
7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
8. Il ricongiungimento dei familiari di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al
ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,
lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al
seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla
osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di
cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la
dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di familiari,
nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del ricercatore.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura
di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
titolo. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di
visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui al comma 4.
9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il
rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo
straniero munito di passaporto valido o altro documento
equipollente, che ha completato l'attivita' di ricerca,
alla scadenza del permesso di cui al comma 7 puo'
dichiarare la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi
per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca
completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei
familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla
documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo
34,comma 3, allega idonea documentazione di conferma del
completamento dell'attivita' di ricerca svolta, rilasciata
dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma
del completamento dell'attivita' di ricerca svolta non sia
gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta
giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma
9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter
e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o
contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e
9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal presente testo unico.
10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies
possono essere ammessi a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari
dell'istituto di ricerca.
10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e'
riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si
oppone alla mobilita' di breve durata del ricercatore
ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla
mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini
del presente articolo, si intende per mobilita' di breve
durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
a centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
centottanta giorni.
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro
Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire
la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per un periodo
massimo di centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo
sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di
ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
in corso di validita' o documento equipollente del
ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia
dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
ricercatore e dei familiari e della convenzione di
accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato
membro nonche' della documentazione relativa alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul
sistema di assistenza sociale e di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove
tali elementi non risultino dalla convenzione di
accoglienza.
11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso
in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al
comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11
hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio
nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il
ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido o
documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari
nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della
questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi
all'ingresso nel territorio nazionale, comunica
all'istituto di ricerca, e all'autorita' competente
designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del
ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera
fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco
di cui al comma 1;
d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno
di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
soggiorno previste dal presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il
ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano
immediatamente tutte le attivita' e lasciano il territorio
nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta
giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
europea e in corso di validita' e' autorizzato a fare
ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel
territorio nazionale per svolgere l'attivita' di ricerca
presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui
al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma
4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio
nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies
e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade
durante la procedura di rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
«mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale
revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma
sono informate le autorita' competenti del primo Stato
membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e
della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al
ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere
attivita' di ricerca a condizione che l'autorizzazione
rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
e che non sia superato un periodo di centottanta giorni
nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.».
- Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39. (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico
superiore e ai percorsi di formazione superiore) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 37).
In vigore dal 24 dicembre 2013.
1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e
formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti
Tecnico Superiori e alla formazione superiore, nonche' agli
interventi per il diritto allo studio, e' assicurata la
parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo.
2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilita'
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui
all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai
corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una
quota di studenti universitari stranieri, stipulando
apposite intese con istituzioni formative straniere per la
mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di
orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del
corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione
tecnica superiore e di formazione superiore diverso da
quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa
autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attivita'
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare di tale permesso;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica
e alla formazione superiore in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
4.
4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in
corso di validita', rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad
un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un
programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure
sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in
Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni,
senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per
proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato membro
o per integrarli con un programma di studi ad essi
connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di
validita' provenga da uno Stato membro che non applica
integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento
della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7 esibisce
copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della
documentazione relativa al programma dell'Unione o
multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di
istruzione.
4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in
corso di validita' rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea, che non beneficia di un programma
dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla
mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in
Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un
periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero
correda la domanda di permesso di soggiorno con la
documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del
Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi,
che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia
e' complementare al programma di studi gia' svolto.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e
alle scuole di specializzazione delle universita', a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in
possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.
5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio
ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante
la dicitura «studente».
5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo
studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla
base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali
comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o
piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di
soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo
studente titolare del permesso di soggiorno di cui al
presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio
nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione
europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche
quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
scaduto o revocato.
5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei
seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di
soggiorno ai sensi del presente articolo.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea
o per motivi umanitari;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
- Il testo dell'articolo 39-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39-bis. (Soggiorno di studenti, scambio di
alunni, tirocinio). - 1. E' consentito l'ingresso e il
soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini
stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di
studio negli istituti di istruzione secondaria superiore,
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di
formazione superiore;
b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini
extracurriculari nell'ambito del contingente triennale
stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno
e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n.
281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di
percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione
superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore,
istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni
scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di
pratica professionale nonche' tirocini previsti per
l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito di programmi
comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I
tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al
contingentamento triennale stabilito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in
presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni
che partecipano a programmi di scambio o di iniziative
culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la
frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso
istituzioni accademiche. I programmi di scambio definiscono
le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo
a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di
insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di
paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare
corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione
superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I
tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra
l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il
tirocinante che contiene la descrizione del programma di
tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di
apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le
condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio,
le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei
richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e
alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al
completamento di un percorso di formazione professionale
iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire
conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto
professionale, si applicano le linee guida di cui alla
legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e'
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per
studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la
dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno». Per gli
stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione
degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari
ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per
gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e'
quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli
stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del
permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno
o alla durata del programma di scambio o del progetto
educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio
2003, n. 170
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
2) le parole: «l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
c) al comma 2:
1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca»;
2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti,»;
3) le parole: «delle universita' e» sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1-bis. (Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i
fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, avente i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
diplomati e dei laureati e sui fabbisogni formativi del
sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale delle degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della
ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
e le altre consulte degli studenti, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore e da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
 
Art. 3

Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

1. Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di mobilita' degli studenti e dei ricercatori.
2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto interdirettoriale del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo svolgimento delle attivita' dei punti di contatto.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Minniti, Ministro dell'interno

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone