Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 maggio 2018, n. 70 |
Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonche' il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base e' destinato; Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e' stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria; Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese, nonche' definite le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies quater del testo unico bancario; Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;
Adotta il presente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies semel del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 126-vicies semel (Caratteristiche del conto di base). - 1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti. 2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore. 3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'art. 126-vicies bis. In ogni caso, il conto di base non puo' prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo' effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 126-vicies bis (Spese applicabili). - 1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili. 2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 126-vicies quater del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 126-vicies quater (Conti di base per particolari categorie di consumatori). - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.». - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 126-decies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 126-decies (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni). - 1.-2. (Omissis). 3. Ai fini del presente capo, l'espressione: a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine; c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo; d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1, che il consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'art. 121, comma 1, lettera i); e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE): «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "consumatore": la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; b) "servizi di pagamento": le attivita' come definite dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento; b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di pagamento; c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per comunicare a distanza; c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario; c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo; d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento; e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento; f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore; h) "utente di servizi di pagamento" o "utente": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi; i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento; m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'art. 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione; o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento; o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo; p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; q) "autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore; q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione; q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento; s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE; u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo; [z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;] aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico; bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo e' limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici; cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea. (Omissis).». |
| Allegato A
(di cui agli articoli 2 e 3)
=================================================== | Tipologie di servizi |Numero di operazioni | |inclusi nel canone annuale | annue incluse nel | | del «Conto di base» | canone | +===========================+=====================+ |Canone annuale del conto | | |(con possibilita' di | | |addebito periodico) | | |comprensivo dell'accesso ai| | |canali alternativi ove | | |offerti | - | +---------------------------+---------------------+ |Elenco movimenti | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo contante allo | | |sportello | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo tramite ATM del | | |prestatore di servizi di | | |pagamento o del suo Gruppo,| | |sul territorio nazionale | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo tramite ATM di | | |altro prestatore di servizi| | |di pagamento sul territorio| | |nazionale | 12 | +---------------------------+---------------------+ |Operazioni di addebito | | |diretto SEPA | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Pagamenti ricevuti tramite | | |bonifico SEPA (incluso | | |accredito stipendio e | | |pensione) | 36 | +---------------------------+---------------------+ |Pagamenti ricorrenti | | |tramite bonifico SEPA | | |effettuati con addebito in | | |conto | 12 | +---------------------------+---------------------+ |Pagamenti effettuati | | |tramite bonifico SEPA con | | |addebito in conto | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Versamenti contanti e | | |versamenti assegni | 12 | +---------------------------+---------------------+ |Comunicazioni da | | |trasparenza (incluso spese | | |postali) | 1 | +---------------------------+---------------------+ |Invio informativa periodica| | |(estratti conto e documento| | |di sintesi) (incluso spese | | |postali) | 4 | +---------------------------+---------------------+ |Operazioni di pagamento | | |attraverso carta di debito | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Emissione, rinnovo e | | |sostituzione carta di | | |debito | 1 | +---------------------------+---------------------+ |
| Allegato B
(di cui all'articolo 5)
=================================================== | Tipologie di servizi | | |offerti ai soggetti di cui |Numero di operazioni | | all'articolo 5 | annue | +===========================+=====================+ |Elenco movimenti | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo contante allo | | |sportello | 12 | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo tramite ATM del | | |prestatore di servizi di | | |pagamento o del suo Gruppo,| | |sul territorio nazionale | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Prelievo tramite ATM di | | |altro prestatore di servizi| | |di pagamento o del suo | | |Gruppo, sul territorio | | |nazionale | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Operazioni di addebito | | |diretto SEPA | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Pagamenti ricevuti tramite | | |bonifico SEPA (incluso | | |accredito pensione) | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Pagamenti ricorrenti | | |tramite bonifico SEPA con | | |addebito in conto | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Versamenti contanti e | | |versamenti assegni | 6 | +---------------------------+---------------------+ |Comunicazioni da | | |trasparenza (incluso spese | | |postali) | 1 | +---------------------------+---------------------+ |Invio informativa periodica| | |(estratti conto e documento| | |di sintesi) (incluso spese | | |postali) | 4 | +---------------------------+---------------------+ |Operazioni di pagamento | | |attraverso carta di debito | Illimitate | +---------------------------+---------------------+ |Emissione, rinnovo e | | |sostituzione carta di | | |debito | 1 | +---------------------------+---------------------+ |
| Art. 2
Caratteristiche del conto di base
1. Il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili. |
| Art. 3
Spese applicabili
1. L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, nel numero stabilito nell'allegato A. 2. Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalita' di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi. |
| Art. 4
Fasce socialmente svantaggiate
1. Il conto di base e' offerto senza spese ed e' esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validita' e' inferiore ad euro 11.600,00. E' fatta salva la possibilita' di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3. 2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE e' inferiore all'importo di cui al comma 1. 3. Il conto puo' essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base e' stato calcolato l'ISEE. 4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validita'. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalita' di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5. 5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese ne' l'imposta di bollo. 6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 28 della tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario. - Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6. A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attivita' economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui e' attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti. Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento. Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.». |
| Art. 5 Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000
1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore, fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3. 2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1. 3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto. 4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne da' comunicazione al titolare, che puo' recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 maggio 2018
Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856 |
|
|
|