Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 22 febbraio 2018
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attivita' commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti 19/CU).


LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2018;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze adottato in Conferenza unificata il 4 maggio 2017;
Visto l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, secondo cui «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;
Visto il decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni' al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che all'art. 66, comma 8 prevede che: «Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenzi unificata di' cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonche' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante la «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», l'allegata Tabella A, nonche' l'art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia»;
Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero»;
Visto l'art. 2 del citato Accordo del 4 maggio 2017 che prevede che, con successivi accordi, si proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attivita' di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
Visti gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attivita' commerciali e assimilabili e di edilizia;
Visto l'Accordo del 5 ottobre 2017 concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attivita' commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017;
Considerata l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che al punto 5.1 prevede la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio delle attivita' produttive;
Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e in particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid;
Vista la nota del 19 febbraio 2018, con la quale gli Uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno trasmesso l'accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attivita' commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze che e' stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del perfezionamento in sede di questa Conferenza;
Considerato che, per l'esame di detto accordo, e' stata convocata una riunione a livello tecnico il 21 febbraio 2018, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso tecnico favorevole sul testo dell'accordo e relativo allegato;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in questione;
Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

Sancisce
il seguente Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1

Allegato tecnico ai moduli

1. Ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire l'interoperabilita' e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli concernenti:
a) per le attivita' in materia edilizia: la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) alternativa al permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, la comunicazione di fine lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'agibilita', il permesso di costruire;
b) per le attivita' commerciali ed assimilate: i panifici; le tintolavanderie; la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; la somministrazione di' alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni; la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; le autorimesse; gli autoriparatori.
2. L'allegato A recante gli schemi dati xml costituisce parte integrante del presente accordo.
3. Le Regioni possono, ove necessario, integrare gli schemi dati xml alle specificita' della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2107.
Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente
Il sottosegretario: Bressa Il segretario: Piccolo

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Avvertenza:
Per la consultazione dell'allegato A, contenente gli schemi dati XML, e' possibile visionare il sito www.unificata.it

 
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