Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2018, n. 66
Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3 agosto 2016, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2016/2018 per gli aspetti giuridici ed economici per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 12 aprile 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F., S.N.A.DI.P. - CISAL, e AP - Associazione Sind. Prefettizi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, recante: «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679, e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266) e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno
2000.
- Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1 il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.»
«Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.».
Il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 3 agosto 2016 (Individuazione
della delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo relativo al
triennio 2016-2018 riguardante il personale della carriera
prefettizia ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209.
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico
2006-2007, riguardante il personale della carriera
prefettizia) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 2008, n. 134.
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2011, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale relativo
al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale
della carriera prefettizia) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.
Il decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 2012 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.11 di novembre 2012.
Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio, 2013 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.10 di ottobre 2013.
Il decreto del Ministro dell'interno 6 dicembre 2013 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale n.
2 di febbraio 2014.
Il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2014 e'
stato pubblicato sul bollettino Ufficiale del personale
n.10 di ottobre 2014.
- Si riportano gli articoli 10 e 20, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. La
componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.».
- Si riporta l'art. 29, del citato decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 13:
«Art. 29. (Procedura di negoziazione). - 1. La
procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Si riporta l'art. 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.».
- Si riporta l'art. 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019):
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le
assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017
(Ripartizione del Fondo istituito dall'art. 1, comma 365,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di bilancio
2017):
«Art.1. (Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). - 1. La
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto
dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a
1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e'
ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello
Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio
2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 679, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Note all'art. 1:
L'art. 26, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.
 
Art. 3
Vacanza contrattuale

1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice.
2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Note all'art. 3:
L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Tempo di lavoro

1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione della peculiarita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni non lavorativi, il funzionario ha diritto ad un congruo riposo compensativo.
 
Art. 5
Congedo ordinario

1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego.
2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresi' quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario della carriera prefettizia che e' stato assente ai sensi dell'articolo 9 conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovra' assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato.
6. E' obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.
10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverra' anche oltre il termine di cui al precedente comma 9.
11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
12. La ricorrenza del Santo Patrono della localita' in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo.
13. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di
riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 1
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento
autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono
attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 5, comma 1, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale
della durata di due anni, articolato in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del
corso ai fini del superamento del periodo di prova, di
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
nonche' i criteri di determinazione della posizione in
ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
(Omissis).».
 
Art. 6
Assenze per malattia e motivi di salute

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario della carriera prefettizia che abbia superato il periodo di prova di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 7. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso.
2. Superato tale periodo, al funzionario della carriera prefettizia che ne abbia fatto richiesta puo' essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara' dovuta alcuna retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del funzionario, prima di concedere l'ulteriore periodo, procedera' con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
3. In materia di inidoneita' psicofisica al servizio si applica al personale della carriera prefettizia, in quanto compatibile, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto.
4. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, o nel caso in cui il funzionario della carriera prefettizia a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma 2 sia dichiarato permanentemente non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera prefettizia, l'Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo o dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro.
5. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di TBC. In caso di donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, oppure terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital o day surgery, ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. In tali giornate il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni caso, alla retribuzione di cui al comma 7, lettera a). La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia.
7. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario della carriera prefettizia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1, e' il seguente:
a) retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi di assenza.
8. La retribuzione di cui al comma 7, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario in ogni caso di: ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero.
9. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario della carriera prefettizia e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 ed agli oneri riflessi relativi.
10. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica. Per l'intero periodo al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile.
11. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario della carriera prefettizia spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di comporto di cui ai commi 1 e 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.
12. In occasione delle assenze per malattia il funzionario della carriera prefettizia si attiene alle norme di comportamento che regolano la materia con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora e alla produzione della relativa certificazione.
13. Per le assenze disciplinate dal presente articolo, la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 5, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia, a norma
dell'art. 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del
Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale
della durata di due anni, articolato in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del
corso ai fini del superamento del periodo di prova, di
risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita',
nonche' i criteri di determinazione della posizione in
ruolo del funzionario ritenuto idoneo (5).
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il
funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad
un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi
di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della
copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla
scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine
di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
puo' essere inferiore a due anni.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici
nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a
norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 2011, n. 245.
- Si riporta l'art. 71, comma 1, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque
durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e'
corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del
presente comma costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti
diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
(Omissis).».
 
Art. 7
Aspettativa per motivi personali e di famiglia

1. Al funzionario della carriera prefettizia che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
3. Il funzionario della carriera prefettizia rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
4. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 6 del presente decreto.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario della carriera prefettizia a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario della carriera prefettizia, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
6. E' fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa e di altri periodi non retribuiti comunque denominati previsti da specifiche disposizioni di legge e dai decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Al funzionario di ruolo della carriera prefettizia che assume servizio presso altra pubblica amministrazione in quanto vincitore di pubblico concorso, e' concesso, a domanda, un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'. Qualora, alla scadenza del sopraindicato periodo, il funzionario non riassuma servizio, senza giustificato motivo, ovvero opti per il nuovo impiego, viene dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro.

Note all'art. 7:
L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Congedi parentali

1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e della paternita'. Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in congedo di maternita' o di paternita' ai sensi degli articoli 16, 17, commi 1 e 2, e 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e dalla retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o, in alternativa, per i padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di eta' del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 2.
5. In caso di parto prematuro spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' o paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Note all'art. 8:
Il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n.
96, Serie Ordinaria.
- Si riportano gli articoli 16, 17, commi 1 e 2, 28,
32, commi 1 e 3, 39, 47 e 56, del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma
dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.»
«Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL
dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla
lettera a), comma 1, dell'art. 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma
2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata
dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
(Omissis).»
«Art. 28 (Congedo di paternita'). - 1. Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche'
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano
anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente
diritto all'indennita' di cui all'art. 66.
1-ter. L'indennita' di cui all'art. 66 spetta al padre
lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la
durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di
grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche'
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi
necessari all'erogazione dell'indennita' di cui al comma
1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente»
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino,
nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
(Omissis).
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
(Omissis).»
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa»
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in
cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma
3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato
e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o
del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto»
«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del
posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro
previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove
erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o
a mansioni equivalenti, nonche' di beneficiare di eventuali
miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai
contratti collettivi ovvero in via legislativa o
regolamentare, che sarebbero loro spettati durante
l'assenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del
congedo di paternita'.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
 
Art. 9
Permessi per esigenze personali

1. Il funzionario della carriera prefettizia ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge anche legalmente separato o del convivente stabile o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del funzionario, in ragione di tre giorni lavorativi all'anno, anche frazionati, per evento. Tali giorni devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento della insorgenza della grave infermita' o della necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui al presente comma il funzionario della carriera prefettizia, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento della attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) in occasione del matrimonio per quindici giorni consecutivi da fruire entro 45 giorni dall'evento;
d) documentati motivi personali entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 5 del presente decreto.
3. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico del funzionario della carriera prefettizia.
4. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
5. Il funzionario della carriera prefettizia ha altresi' diritto di assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge, di regolamenti di attuazione o dei decreti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
«Art. 33 (Agevolazioni). - (Omissis).
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
(Omissis).».
L'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Congedi per la formazione

1. Ai funzionari della carriera prefettizia che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio sono concessi i congedi per la formazione disciplinati dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalita' di fruizione di seguito indicate.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia possono essere concessi, a richiesta, i congedi senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale massima del 10% del personale del ruolo prefettizio in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i funzionari interessati devono presentare all'amministrazione una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del funzionario, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3.
7. Al funzionario della carriera prefettizia durante il periodo di congedo si applica l'articolo 5, comma 3, della legge n. 53 del 2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6.
8. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e' riconosciuta al funzionario della carriera prefettizia la facolta' di partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale. A tal fine al funzionario puo' essere concesso un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianita', per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della
paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'.)
«Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per «congedo per la formazione» si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.».
 
Art. 11
Misure a favore della mobilita'

1. Ai funzionari della carriera prefettizia trasferiti a norma del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in una sede di servizio situata in provincia diversa da quella in cui prestano servizio, che nella sede di destinazione non siano assegnatari di alloggio da parte dell'Amministrazione dell'interno, spettano dieci giorni lavorativi di assenza retribuiti per trasferimento da fruire entro sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova sede. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 e' cumulabile nell'anno solare con il congedo ordinario ed e' valutato agli effetti dell'anzianita' di servizio.

Note all'art. 11:
I riferimenti al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, sono riportati nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia).
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - (Omissis).
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
 
Art. 12
Reperibilita'

1. In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo.
2. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue:
a) Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;
b) Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
1) Ufficio di Gabinetto;
2) Segreteria speciale;
3) Ufficio-Stampa e Comunicazione;
4) Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;
c) Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
d) Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di:
1) Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio Affari generali;
2) Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio analisi, programmi e documentazione;
3) Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio tecnico-giuridico e contenzioso;
4) Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera;
5) Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
e) Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
2) Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo;
f) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
g) Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di:
1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento.
3. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato.
4. In caso di effettiva presenza in servizio durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura in cui funzionario presta servizio. Negli altri casi di effettiva presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22.
6. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'.

Note all'art. 12:
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo
2002, n. 98 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'interno) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2002, n.
118.
 
Art. 13
Distacchi sindacali

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia e' pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili.
2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, accertati i requisiti di cui al comma 4 e verificati il rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, da' il proprio assenso. Qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta l'assenso e' considerato acquisito. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il distacco e' confermato salvo revoca. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e' comunicata al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adotta il relativo provvedimento.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente fissato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. Fino al limite massimo del 50 per cento, con arrotondamento all'unita' del contingente assegnato a ciascuna organizzazione sindacale, i dirigenti sindacali di cui al comma 4, possono fruire dei distacchi sindacali anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
7. Ai funzionari della carriera prefettizia che fruiscono del distacco per motivi sindacali compete la componente stipendiale di base e la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco.

Note all'art. 13:
Il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e' riportato nelle note alle
premesse.
L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 14
Permessi sindacali

1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al comma 2 dell'articolo 13, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di quarantacinque minuti annui, per ciascun funzionario della carriera prefettizia effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo alla medesima data e, per gli anni successivi, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene la ripartizione di cui al comma 4.
3. Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia continuano, comunque, a fruire dei permessi sindacali pro-rata, fino all'entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
4. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali, calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della carriera prefettizia, provvede il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le medesime organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per il versamento dei contributi sindacali e accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si effettua la rilevazione. Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente diritto nell'anno precedente.
5. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera prefettizia, in favore dei funzionari di cui al comma 1 sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai commi 2 e 4, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.
6. I dirigenti sindacali, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 4, devono darne comunicazione scritta, tre giorni prima, al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, e al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. Qualora sussistano motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti la fruizione del permesso sindacale. Il permesso si intende concesso qualora l'amministrazione non comunichi, in forma scritta, tempestivamente, ossia prima della fruizione, che alla concessione dello stesso ostano eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento.
7. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia e al funzionario responsabile della struttura.
8. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura non superiore alle sei ore giornaliere per un massimo mensile, per ciascun dirigente sindacale, di 30 ore, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.
9. Nel limite del 50 per cento del monte ore assegnato, l'amministrazione puo' autorizzare permessi di durata superiore al limite di cui al comma 8, su richiesta nominativa delle organizzazioni sindacali aventi titolo, avanzata entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
10. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti.

Note all'art. 14:
L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali rappresentative, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, il quale acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'organizzazione sindacale interessata comunica la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto. La revoca puo' essere richiesta in ogni momento. La richiesta di revoca e la conferma sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e al Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia che adotta i provvedimenti consequenziali nel solo caso di revoca.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2 per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. I funzionari della carriera prefettizia, di cui all'articolo 14, comma 1, del presente decreto, possono fruire, con le modalita' di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 14, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale, nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 4 del citato articolo 14.
6. Per i funzionari della carriera prefettizia, di cui al presente articolo, i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

Note all'art. 15:
L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta l'ottavo comma dell'art. 8, della legge 23
aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per
i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica):
«Art. 8 (Contributi figurativi). - (Omissis).
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate alla
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da
partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non
abbiano regolato mediante specifiche normative interne o
contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
(Omissis).».
 
Art. 16
Adempimenti dell'amministrazione in materia
di distacchi, permessi e aspettative sindacali

1. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del presente decreto. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tal fine rileva il numero delle trattenute per il contributo sindacale effettivamente operate tramite delega di cui e' titolare il soggetto sindacale. Per le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia fornisce alle rispettive organizzazioni nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con il predetto Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma a una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe, delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che a esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuto a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo della data in cui e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero dell'interno, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 15, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari responsabili delle strutture che dispongono o consentono l'utilizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione di quanto previsto negli articoli 13, 14 e 15 sono responsabili personalmente.

Note all'art. 16:
L'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta l'art. 16, della legge 29 marzo 1983, n.
93 (Legge quadro sul pubblico impiego):
«Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i
costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla
formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione.».
 
Art. 17
Tutela del dirigente sindacale

1. Il funzionario della carriera prefettizia, dirigente sindacale, che rientra in servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale conserva l'anzianita' maturata. In ragione della peculiarita' delle funzioni svolte e della particolarita' dell'ordinamento della carriera allo stesso funzionario e' conferito un posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco e dell'aspettativa, e lo stesso puo', a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altri richiedenti in una sede della propria amministrazione quando dimostri di avervi svolto attivita' sindacale e di avervi avuto il domicilio nell'ultimo anno, ove sussista un posto in organico e un equivalente posto di funzione.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, al dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del distacco frazionato e' conferito il posto di funzione corrispondente a quello ricoperto prima del distacco nell'ambito della stessa sede di servizio.
3. Il trasferimento dei dirigenti sindacali indicati all'articolo 14, comma 1, in un ufficio ubicato nella stessa o in un'altra sede di servizio puo' essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
4. La disposizione del comma 3 si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
5. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' svolta in tale qualita', ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
6. La valutazione annuale del funzionario in distacco ai sensi dell'articolo 13 e' effettuata direttamente dal Consiglio di amministrazione, previa proposta per i viceprefetti aggiunti della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base del servizio prestato e delle valutazioni operate in precedenza. In caso di fruizione del distacco in forma frazionata, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, si applicano gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle fattispecie previste dagli articoli 7, commi 1 e 5, e 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
8. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.

Note all'art. 17:
- Si riportano gli articoli 7, commi, 1 e 5, 9, 16, 17
e 18, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139:
«Art. 7 (Progressione in carriera). - 1. Il passaggio
alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono
ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei
mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che,
avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi
presso le strutture centrali dell'amministrazione
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale
di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli
uffici territoriali del governo per un periodo
complessivamente non inferiore a tre anni.
(Omissis).
5. Con cadenza triennale il consiglio di
amministrazione effettua, agli esclusivi fini
dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita'
dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una
valutazione dei titoli di servizio di cui all'art. 8, comma
1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni
di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta
di una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto
tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di
controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi
di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i
viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la
progressione in carriera prevista dall'art. 17.».
«Art. 9 (Nomina a prefetto). - 1. La nomina a prefetto
e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle
disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per
il personale della carriera prefettizia prevista dall'art.
236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro
dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di
amministrazione, una commissione consultiva composta da
cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e
due tra i prefetti titolari di uno degli uffici
territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane. Con il decreto di
costituzione e' individuato il componente della commissione
chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono
indicati due componenti supplenti, uno titolare
dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di
un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di
regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base
delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma
4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero
servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la
qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a
prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero
dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono
indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito
elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua
proposta al Consiglio dei ministri, fra i funzionari
indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le disposizioni dell'art. 42 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione
della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo
comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di
cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di
amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento
competente per l'amministrazione del personale della
carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di
incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati
tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica
sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice
direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un
prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione
della pubblica sicurezza.»
«Art. 16 (Valutazione annuale dei funzionari). - 1. Ai
fini della valutazione annuale i funzionari della carriera
prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di
viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I
contenuti della relazione ed i criteri per la relativa
compilazione sono determinati con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il
consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze
di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica
dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui
all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti,
della progressione in carriera.
2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al
comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva
appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio
territoriale del governo, al capo del dipartimento o
dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di
viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di
cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione
complessiva sulla base della relazione predisposta
dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare
dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La
scheda di valutazione, comunicata all'interessato e
corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi
del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla
commissione per la progressione in carriera, che formula al
consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione
del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento.
Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio
complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita'
dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad
ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un
terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i
responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una
scheda valutativa, sulla base della relazione presentata
dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31
marzo.
5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1
sono determinati specifici criteri per la formulazione
delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel
fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche
ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della
attribuzione annuale della retribuzione di risultato.»
«Art. 17 (Commissione per la progressione in carriera).
- 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 16 e della
progressione in carriera di cui all'art. 7, comma 1, con
decreto del Ministro dell'interno e' istituita una
commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli
preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta
da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici
territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali,
scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il
biennio di operativita' della commissione, alla copertura
dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si
provvede con le modalita' di cui all'art. 10, comma 1. Alla
sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a
componente della commissione esercita le funzioni vicarie
presso un ufficio territoriale del governo, si provvede
mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro
viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'
di relatore senza facolta' di voto, il capo del
dipartimento competente per l'amministrazione del personale
della carriera prefettizia, o un suo delegato.»
«Art. 18 (Consiglio di amministrazione). - 1. Per la
trattazione degli affari relativi al personale della
carriera prefettizia, il consiglio di amministrazione di
cui all'art. 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti
titolari pro tempore di tre uffici territoriali del
governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro
dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione
biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici
territoriali del governo, i cui prefetti assumono le
funzioni di componenti del consiglio di amministrazione,
garantendo la presenza di due prefetti-commissari del
governo.».
 
Art. 18
Accordi decentrati

1. Gli accordi decentrati sono stipulati ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, a livello centrale e periferico.
2. L'accordo decentrato, da stipularsi a livello centrale, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguarda:
a) individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 5, in materia di reperibilita';
c) criteri generali per l'utilizzo delle somme afferenti al fondo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modificazioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 179, nonche' criteri generali per la verifica della sussistenza delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dello stesso;
d) individuazione delle funzioni i cui titolari sono esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni;
e) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nei casi di variazione del decreto del Ministro dell'interno con il quale sono determinate le posizioni funzionali dei funzionari della carriera prefettizia;
f) definizione della misura del trattamento accessorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza oneri aggiuntivi, entro valori ricompresi negli importi minimi e massimi indicati rispettivamente all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 24, comma 1, nelle fattispecie previste dall'articolo 23, comma 9.
3. Accordi decentrati, da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici, senza comportare alcun onere aggiuntivo, riguardano:
a) verifica dell'applicazione dei criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
b) attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 12, comma 6, in materia di reperibilita'.
4. L'individuazione dei titolari degli uffici centrali e periferici componenti la delegazione di parte pubblica e' effettuata dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Amministrazione dell'interno convoca le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

Note all'art. 18:
L'art. 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 20, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento
dell'accordo per il personale della carriera prefettizia
relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e
retributivi):
«Art. 20 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e dell'indennita' di cui all'art. 43, comma 20,
della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'art. 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili
pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
di regola, pari al venti per cento viene destinata al
finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno
ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 (Recepimento dell'accordo
sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti
giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici
per il personale della carriera prefettizia ai sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139):
«Art. 15 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di
cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le
modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie:
a) € 139,63 pro capite per tredici mensilita' per
l'anno 2002;
b) € 249,70 pro capite per tredici mensilita' per
l'anno 2003.
2. All'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una
quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 (Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale della carriera
prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139):
«Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001,
n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni
previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere
definito con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato
dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) € 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio
2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilita';
b) € 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio
2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilita';
c) € 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio
2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».
- Si riporta l'art. 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2006, n. 179 (Recepimento dell'accordo
sindacale integrativo relativo al biennio economico
2004-2005, riguardante il personale della carriera
prefettizia):
«Art. 2 (Incremento del fondo di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005,
n. 293). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto
dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate
dall'art. 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, destinata al personale della carriera prefettizia,
quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce
nel fondo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella
misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la
mobilita' di sede, disposta per le esigenze
dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello
centrale, saranno fissati i criteri, le modalita' di
determinazione dell'incentivo, nonche' le forme di
pubblicita' delle procedure di mobilita'. La restante parte
delle risorse disponibili sara' utilizzata anche per le
finalita' di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293.
3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono
nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005,
n. 293.».
La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.
 
Art. 19
Copertura assicurativa

1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri:
a) totale copertura a garanzia della responsabilita' civile, inerente le attivita' connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi;
b) estensione della copertura anche alle ulteriori attivita' che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio;
c) copertura degli oneri di patrocinio legale;
d) retroattivita' e ultrattivita' della copertura assicurativa;
e) previsione della possibilita' per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.

Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 22, comma 3, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 22 (Copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile). - (Omissis).
3 Ai fini dell'applicazione del comma 2,
l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30
novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base
dei criteri di copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile definiti con il procedimento
negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota
percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a
versamento.
(Omissis).».
 
Art. 20
Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita' come risultante dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonche' quella gia' in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneita' di indirizzo, e' riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.

Note all'art. 20:
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 (Recepimento dell'accordo
per il personale della carriera prefettizia relativo al
biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi):
«Art. 19 (Retribuzione individuale di anzianita'). - 1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, quarto comma,
del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, le
classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali
cessano di essere corrisposti con effetto dal 17 giugno
2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento
biennale maturati alla stessa data, costituisce la
retribuzione individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in
godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al
singolo funzionario per tutta la progressione di carriera
sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne'
rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e
di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La
frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra
a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo previsto dalla preesistente
normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la
retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari
cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art.
20, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo
di cui al comma 3 l'intero importo delle retribuzioni
individuali di anzianita' dei funzionari prefettizi
cessati, valutato in relazione al numero di mensilita'
residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a
tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di
mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno
successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.».
- Si riporta l'art. 34, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 34 (Inquadramenti nelle qualifiche). - (Omissis).
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
il personale dell'amministrazione civile dell'interno di
cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato come segue:
a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono
inquadrati nella qualifica di prefetto;
b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono
inquadrati nella qualifica di viceprefetto;
c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di
sezione, i consiglieri di prefettura nonche' i vice
consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica
di viceprefetto aggiunto.
(Omissis).».
 
Art. 21
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 95.681,78;
viceprefetto: € 63.330,78;
viceprefetto aggiunto: € 45.576,34.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 lo stipendio tabellare e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 96.684,74;
viceprefetto: € 63.994,63;
viceprefetto aggiunto: € 46.054,08.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo stipendio tabellare e' stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto € 99.015,34;
viceprefetto: € 65.537,22;
viceprefetto aggiunto: € 47.164,22.
4. Gli importi di cui ai precedenti commi sono comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dal 1° luglio 2010 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, che cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva.
5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

Note all'art. 21:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2017 (Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. -Legge di
bilancio 2017) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 marzo 2017, n. 75.
- Si riporta l'art. 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316:
«Art. 18 (Indennita' integrativa speciale). - 12. A
decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita' integrativa
speciale spettante per ciascuna qualifica della carriera
prefettizia e' determinata nei seguenti importi annui lordi
per dodici mensilita':


|-----------------------|------|------------------------------------| | prefetto | L. | 17.498.000 | |-----------------------|------|------------------------------------| | viceprefetto | « | 16.006.000 | |-----------------------|------|------------------------------------| | viceprefetto aggiunto | « | 12.860.000 | |-----------------------|------|------------------------------------|


- Si riporta l'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
 
Art. 22
Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed e' complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Note all'art. 22:
L'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 2001, n. 316, e' riportato nelle note all'art.
18.
 
Art. 23
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal 1° gennaio 2018:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.789,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto: € 14.121,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.399,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a): € 37.967,65;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b): € 32.858,61;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c): € 26.503,54;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d): € 25.008,71;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e): € 20.391,12;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f): € 16.387,84;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g): € 12.153,17.
3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.
7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2018:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a): € 41.758,99;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b): € 36.140,07;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d): € 27.265,28;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e): € 22.228,94;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f): € 17.701,45.
8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del presente articolo.
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Note all'art. 23:
Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006 e'
stato registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2006,
Reg. m. 6 Fog. N. 214.
- Si riportano gli articoli 10, 20, comma 2 e 25, comma
1, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 10 (Individuazione dei posti di funzione). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - (Omissis).
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
(Omissis).»
«Art. 25 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo
previsti da disposizioni speciali, i funzionari della
carriera prefettizia possono essere collocati in posizione
di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso
gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in
relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti
istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta
regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni, nonche' dalle relative
disposizioni di attuazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 7 del decreto ministeriale 3
dicembre 2003 (Mobilita' interna del personale appartenente
alla carriera prefettizia):
«Art. 7 (Disciplina per gli incarichi di viceprefetto
vicario, di capo di gabinetto). - l. Il prefetto, entro 15
giorni dall'insediamento, previa comunicazione al
viceprefetto vicario e al capo di gabinetto gia' titolari
dei rispettivi incarichi, puo' avvalersi della procedura
prevista dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, individuando, sulla base di uno
stretto rapporto fiduciario, il funzionario a cui conferire
l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto
che, anche in considerazione della qualita' del servizio
reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti
esperienze, sia tale da assicurargli la collaborazione
ottimale per la migliore realizzazione degli obiettivi da
perseguire. In assenza di tale individuazione resta
confermato nell'incarico il funzionario ad esso gia'
preposto.
2. L'amministrazione provvede alla migliore
sistemazione possibile dei funzionari non confermati,
consentendo agli stessi la possibilita' di scelta tra i
posti al momento vacanti.
3. Qualora, in un momento successivo a quello
dell'insediamento, sopravvenga la disponibilita' del posto
di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto,
il prefetto chiede, d'intesa con il capo del dipartimento
per gli affari interni e territoriali, l'avvio della
procedura ricognitiva delle disponibilita'. I dirigenti
interessati, entro 15 giorni dall'avvio della procedura,
possono manifestare per via telematica le proprie
disponibilita', inviandone contestualmente, per il tramite
dell'ufficio di appartenenza, la dichiarazione sottoscritta
alla direzione centrale per le risorse umane. Il prefetto
entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle
dichiarazioni di disponibilita' effettuata dalla direzione
centrale per le risorse umane, individua il funzionario in
possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni
in questione, tenendo conto del suo profilo professionale,
della qualita' del servizio reso e dei risultati conseguiti
nel corso delle precedenti esperienze.
4. Il prefetto, qualora tutti i posti di funzione
previsti presso la propria struttura risultino coperti,
esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in
servizio, anche al fine di non determinare situazioni
soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi
7, 8 e 9 del presente articolo.
5. La direzione centrale per le risorse umane provvede,
entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al
comma 3, alla predisposizione dei provvedimenti di
assegnazione dei dirigenti ai relativi posti di funzione.
6. Una volta avvenuta l'assegnazione con provvedimento
del capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali, il prefetto interessato provvede al
conferimento dell'incarico.
7. L'incarico di viceprefetto vicario e' conferito con
preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso
della propria carriera almeno due diversi posti di
funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque
uno di essi in sede territorialmente diversa da quella
dell'incarico vicariale da conferire.
8. L'incarico di viceprefetto vicario presso le aree
metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al
decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002,
e' conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano
ricoperto nel corso della propria carriera almeno un
incarico vicariale ovvero che abbiano svolto una funzione
di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.
9. L'incarico di capo di. gabinetto presso le aree
metropolitane indicate nelle tabelle 1,2 e 3, annesse al
decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002,
e' conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano
svolto nel corso della propria carriera almeno un incarico
di capo di gabinetto in una delle sedi indicate nelle
tabelle 4, 5, 6 e 7 dello stesso decreto del Ministro
dell'interno in data 18 novembre 2002 o una funzione di
analoga rilevanza presso gli uffici centrali.».
- Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro
dell'interno 27 marzo 2006:
«Art. 4 (Uffici di particolare rilevanza). - Ai sensi
del comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, vengono individuati i seguenti
incarichi di particolare rilevanza nell'ambito delle
rispettive fasce di riferimento:
A) Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza; Capo di Gabinetto del Ministro; Capo di
Dipartimento; titolare delle Prefetture - UTG di Roma,
Napoli e Milano; Direttore dell'Ufficio affari legislativi
e relazioni parlamentari;
B) Titolari delle seguenti prefetture - UTG:
Cagliari, Perugia, Catanzaro, Potenza, L'Aquila, Ancona,
Campobasso, Trieste, Catania, Messina, Salerno, Lecce,
Reggio Calabria, Caserta, Brescia, Bergamo, Padova, Verona;
Vice direttori Generali della Pubblica Sicurezza; Vice Capo
di Gabinetto vicario; Vice Capi Dipartimento vicari; Vice
Capo dell'Ufficio Affari Legislativi e relazioni
parlamentari; Direttori Centrali con finzioni anche di Vice
Capo Dipartimento; Presidente del Collegio del Servizio di
controllo interno; Capo dell'Ispettorato generale di
amministrazione; Direttore centrale dei servizio elettorale
del Dipartimento Affari Interni e Territoriali; Direttore
della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza; Direttori centrali delle risorse umane dei
Dipartimenti; Direttore dell'ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento
della pubblica sicurezza; Direttore centrale
dell'immigrazione e della Polizia di frontiera del
Dipartimento della pubblica sicurezza; Presidente effettivo
della Commissione nazionale per il diritto di asilo;
Direttore centrale per i servizi civili e l'immigrazione;
Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e
le minoranze del Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione;
D) Vicario del titolare delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo delle sedi di Roma, Napoli,
Milano, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Genova, Firenze,
Venezia; viceprefetto Capo di Gabinetto nelle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo di Roma, Napoli, Milano;
Capo della Segreteria del Ministro; Capo ufficio di staff
presso l'Ufficio I: affari generali dell'Ufficio affari
legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio di staff
presso l'Ufficio XVI: relazioni parlamentari dell'Ufficio
affari legislativi e relazioni parlamentari; Capo ufficio
di staff presso l'Ufficio I; Gabinetto del Capo
Dipartimento del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa ·civile; Capo ufficio di
staff· presso l'Ufficio I: affari generali e personale del·
Dipartimento della pubblica sicurezza; Componenti della
Commissione per la progressione in carriera;
E) viceprefetto Capo di Gabinetto nelle· Prefetture·-
Uffici territoriali del Governo non comprese nella fascia
D); Capo della Segreteria particolare del Ministro;
viceprefetto Capo ufficio di staff o in posizione di staff
presso gli uffici di diretta collaborazione· del Ministro,
di cui all'unito elenco (all. 4) che costituisce parte
integrante del presente decreto;·viceprefetto Capo ufficio
di staff, dirigente di area o dirigente in posizione di
staff presso gli uffici del Ministero di cui all'unito
elenco (all. 4), che costituisce parte integrante del
presente decreto;
F) viceprefetto aggiunto Capo di ·Gabinetto nelle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo.».
 
Art. 24
Retribuzione di risultato

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. Ai funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il Commissariato dello Stato della Regione siciliana, il Rappresentante dello Stato nella Regione Sardegna, la Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per il triennio 2016-2018, la retribuzione di risultato viene determinata nel rispetto dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e, in caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006, e successive modificazioni, entro valori annui lordi per tredici mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.

Note all'art. 24:
- Si riporta l'art. 21 del citato decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. La
retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i
parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestivita' e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata
annualmente con le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati
ai sensi dell'art. 10, comma 1, rispettivamente, dal capo
dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro, dal
capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell'ufficio
territoriale del governo.».
Il decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 2006 e'
riportato nelle note all'art. 23.
 
Art. 25
Trattamento economico dei consiglieri

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della predetta qualifica, per tredici mensilita'.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 4, comma 5, del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139:
«Art. 4 (Accesso alla carriera). - (Omissis).
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art.
5.».
 
Art. 26
Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 21 e 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del triennio 2016 - 2018.
3. Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Note all'art. 26:
- Si riporta l'art. 2122 del codice civile:
«Art. 2122 (Indennita' in caso di morte). - In caso di
morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate
dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al
coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di
lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il secondo grado.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo
tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di
ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le
indennita' sono attribuite secondo le norme della
successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore
di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle
indennita'.».
 
Art. 27
Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 28
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad € 7.428.205 per l'anno 2018 e ad € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a € 1.084.838 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a € 1.098.799 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per € 542.419, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per € 1.641.218, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per € 3.060.931, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 maggio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1198

Note all'art. 28:
L'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' riportato nelle note alle premesse.
L'art. 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e' riportato nelle note alle premesse.
L'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' riportato nelle note alle premesse.
 
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