Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2018
Accorpamento del Comune di Marsciano al territorio limitrofo della circoscrizione giudiziaria dell'Ufficio del giudice di pace di Todi.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici del Giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con cui la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V,VI e VII dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita';
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2015, n. 49;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico Tribunale;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, e successive variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento;
Considerato che con nota del 2 maggio 2018, i Comuni di Todi e Marsciano, facendo seguito alle istanze presentate in data 29 aprile 2013, 18 aprile 2014 e 1° dicembre 2015, hanno reiterato la richiesta di accorpare il territorio del Comune di Marsciano, attualmente compreso nella giurisdizione della sede circondariale di Spoleto, all'Ufficio del giudice di pace di Todi, mantenuto con oneri a carico degli enti locali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 156/2012;
Valutato che la richiesta, riferendosi a territori limitrofi compresi nel medesimo circondario di Tribunale, risulta conforme al quadro normativo di riferimento sotto il profilo dell'assetto territoriale realizzabile ai sensi del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla citata legge n. 11/2015 ed e', altresi', coerente con i parametri dimensionali individuati, per la giustizia di prossimita', con il citato decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;
Rilevato che la modesta distanza tra i Comuni interessati consente di ritenere condivisibile l'istanza anche in funzione del conseguimento, a beneficio dell'utenza e degli operatori di settore interessati, di una maggiore fruibilita' del servizio giustizia presso la sede di Todi;
Acquisito il parere al riguardo dell'ufficio legislativo;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra evidenziato, procedere all'accorpamento del territorio del Comune di Marsciano alla circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Todi;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il territorio del Comune di Marsciano, attualmente incluso nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Spoleto, e' accorpato al territorio limitrofo della circoscrizione giudiziaria dell'ufficio del Giudice di pace di Todi.
 
Art. 2

1. La tabella A vigente, allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e' modificata secondo quanto previsto dall'art. 1 che precede.
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2018

Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti del 28 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1152
 
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