Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto dell'associazione «Movimento X - Progetto per» iscritta nel Registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


Preambolo - Carta dei Principi di Movimento X - PROGETTO PER
1. Movimento X - PROGETTO PER e' una organizzazione libera, egualitaria, laica, democratica e aperta. E' un'organizzazione politica di persone fondata sul principio della liberta', dell'eguaglianza, della solidarieta', dell'ecologia e della non violenza.
2. Movimento X - PROGETTO PER si riconosce nei valori fondanti della Costituzione antifascista e repubblicana e pertanto non puo' assumere la qualita' di iscritto a Movimento X - PROGETTO PER chiunque non approvi tali valori o propugni tesi che neghino l'evidenza storica, pur riconoscendo alla societa' civile il diritto di dibattere liberamente su questi temi.
3. Movimento X - PROGETTO PER si riconosce nei principi di trasparenza e di fedelta' alla Costituzione, non conciliabili con l'appartenenza organizzazioni segrete che perseguano fini contrari alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica italiana.
4. Movimento X - PROGETTO PER rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'orientamento sessuale, la nazionalita' e l'appartenenza ai diversi popoli.
5. Movimento X - PROGETTO PER ritiene che la ricerca, in ambito scientifico, storico e tecnologico, rappresenti il fattore decisivo per combattere il bigottismo, il revisionismo e la distorsione a uso politico della storia e delle scienze.
6. Movimento X - PROGETTO PER riconosce i principi valoriali di modelli etici basati sul concetto di «beni comuni».
7. Movimento X - PROGETTO PER riconosce i principi valoriali di modelli etici basati sul concetto di «sostenibilita' ambientale».
8. Movimento X - PROGETTO PER promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata e deliberativa. Le forme della democrazia partecipativa e diretta sono definite anche per la democrazia interna all'organizzazione.
9. Movimento X - PROGETTO PER assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine si avvarra' della sperimentazione e del supporto di forme di democrazia digitale.
10. Movimento X - PROGETTO PER considera Internet importante elemento di comunicazione continua tra il popolo, i poteri dello Stato, i corpi intermedi, e promuove il suo impiego a questo scopo.
11. Movimento X - PROGETTO PER rende visibili attraverso gli stessi strumenti tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.
12. Movimento X - PROGETTO PER assicura la piena partecipazione politica delle persone nei suoi organismi e nella scelta delle candidature.
13. Movimento X - PROGETTO PER persegue la scelta meritocratica nelle assegnazioni delle cariche amministrative non elettive.
14. Movimento X - PROGETTO PER persegue il controllo e la verifica dell'operato dei rappresentanti eletti all'interno della propria organizzazione, secondo il principio di delega.
15. Movimento X - PROGETTO PER persegue il controllo e la verifica dell'operato dell'eletto, nel rispetto del principio fiduciario.

Art. 1.
Costituzione e sede

1. E' costituita ai sensi del titolo I, capitolo III, articoli 14, 16, 36, 37 e 38 del codice civile, un'associazione politica denominata «Movimento X - PROGETTO PER» (per brevita' in seguito anche Movimento PROGETTO PER), senza fini di lucro avente sede legale in Busto Arsizio, Via Pavia, 14.
 
Art. 2.
Scopi e finalita'

1. Movimento PROGETTO PER non ha scopo di lucro. La collaborazione degli iscritti e delle Organizzazioni Federate a PROGETTO PER costituisce il progetto politico che ha lo scopo di promuovere iniziative culturali, politiche, sociali, imprenditoriali tra tutti coloro che si riconoscono negli ideali e nei principi sostenuti dalla Carta dei Principi di Movimento PROGETTO PER, al fine di diffondere tali ideali e, politicamente, sostenere e applicare riforme e provvedimenti ad essi ispirate.
 
Art. 3.
Attivita'

1. Al fine di raggiungere gli scopi e le finalita' indicate, Movimento PROGETTO PER potra' compiere tutte le attivita', interne ed esterne, culturali, economiche, politiche e quant'altro, nell'ambito delle norme vigenti, purche' non in contrasto con lo Statuto. In particolare potra':
a) diffondere le idee e i programmi di Movimento PROGETTO PER;
b) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, la presentazione di petizioni, di proposte di legge ad iniziativa popolare e di referendum;
c) organizzare, presentare ovvero sostenere, anche economicamente, candidati e liste di candidati, anche proprie, agli organismi elettivi locali, nazionali, sovranazionali ed esteri, comunque e dovunque previsti dagli ordinamenti vigenti;
d) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, manifestazioni e iniziative pubbliche, culturali e politiche;
e) avviare ovvero sostenere, anche economicamente, centri e gruppi di ricerca storica, storico-politica, economica, sociologica, giuridica, filosofica, pedagogica, psicologica, medica, biologica, informatica, ingegneristica, tecnologica, scientifica, artistica e in qualsiasi altro ambito in cui, anche solo parzialmente, possano essere studiate ovvero sperimentate le idee, le applicazioni e gli strumenti della democrazia e della democrazia diretta in particolare.
2. A carattere non prevalente, Movimento PROGETTO PER potra' inoltre:
a) organizzare ovvero sostenere, anche economicamente, rassegne, manifestazioni o singole iniziative di mostre e spettacoli artistici;
b) impiantare, acquistare, vendere e gestire, in toto o in parte, e/o sostenere, anche economicamente, iniziative ed imprese editoriali e/o di distribuzione dell'informazione;
c) compiere attivita' economiche, come richiedere contributi privati e pubblici; acquistare, vendere, affittare o cedere in affitto beni mobili e immobili; acquistare e vendere servizi di impresa o professionali; organizzare o sostenere gruppi di acquisto; gestire conti bancari;
d) chiedere e concedere prestiti; impiantare, acquistare, vendere e gestire, in toto o in parte, imprese commerciali, industriali, di servizi, finanziarie e quant'altro necessario alla buona gestione economica dell'associazione.
 
Art. 4.
Durata e scioglimento

1. La durata di Movimento PROGETTO PER e' a tempo indeterminato. Potra' tuttavia essere in qualsiasi momento sciolto con delibera dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti approvata dai due terzi dei membri della medesima.
2. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
3. I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.
 
Art. 5.
Simbolo, sito internet e sua disciplina

1. Il simbolo di Movimento PROGETTO PER e i suoi contrassegni elettorali sono patrimonio del medesimo, come lo sono tutti gli emblemi derivati graficamente da essi che siano stati utilizzati.
2. Il simbolo e' cosi' descritto:
«Cerchio bordato di viola a fondo bianco, sul quale insistono: in alto, semicircolare di forma concava lungo il bordo, in caratteri maiuscoli di colore viola, la scritta "PROGETTO", la cui prima lettera "O" e' sostituita da un segno grafico viola di fantasia a forma di O; nella parte centrale, un piccolo riquadro rettangolare viola, sul quale insiste la scritta bianca "per", che copre le basi di due V, unite al centro, la prima V di colore viola e la seconda V, piu' piccola e rovesciata, con le due estremita' rispettivamente di colore verde a sinistra e rosso a destra; in basso, il segmento circolare inferiore del cerchio e' riempito con colore viola e all'interno e' riportata la scritta in bianco "TU e NOI INSIEME"».
Detto emblema, utilizzabile quale simbolo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, cosi' come convertito e modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ha la seguente sembianza grafica:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Le scritte simboliche sono nei poteri del Presidente Coordinatore Nazionale sotto la garanzia e il controllo del Coordinamento Nazionale, ma di proprieta' di tutti gli iscritti. Per elezioni di carattere regionale e amministrativo territoriale la delega e' conferita al Coordinamento Regionale relativo.
4. La modifica del simbolo e' solo nei poteri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti, su proposta manifestata da almeno il 20% (venti per cento) dei membri della medesima Assemblea; la proposta e' approvata solo se ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso organo.
5. Tutti gli emblemi usati nel tempo da Movimento PROGETTO PER, anche se non piu' utilizzati, modificati o sostituiti, fanno parte del patrimonio di Movimento PROGETTO PER.
6. Il sito internet nazionale, detto Portale Nazionale di Movimento PROGETTO PER, cioe' il suo dominio www.progettox.it (e www.movimentox.it) e' proprieta' dell'organizzazione giuridica registrante Movimento PROGETTO PER e il Presidente Coordinatore Nazionale ne e' il rappresentante legale.
7. Alla elezione di un nuovo Presidente Coordinatore Nazionale il Presidente Coordinatore Nazionale uscente trasmette la rappresentanza legale del sito al nuovo Presidente Portavoce Nazionale.
 
Art. 6.
Iscritti e adesione

1. Gli iscritti a Movimento PROGETTO PER possono essere tutti i cittadini italiani di almeno sedici anni compiuti residenti in Italia o all'estero, che si riconoscano nei valori, principi, scopi e finalita' del progetto e che aderiscano al presente Statuto e a tutti i regolamenti interni.
2. L'adesione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'iscrizione e' il presupposto per l'esercizio dei diritti dell'iscritto.
3. La procedura di adesione e' stabilita dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione Circoli.
4. Tutti gli iscritti hanno diritto a:
a) partecipare e a contribuire alla determinazione dell'indirizzo politico;
b) esercitare il proprio voto nei sondaggi e per ogni altro tipo di votazione e ad essere candidati nell'elezione degli organismi di Movimento PROGETTO PER, secondo quanto previsto dallo Statuto e da tutti i regolamenti;
c) conoscere le determinazioni degli organismi del progetto e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
d) partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica di Movimento PROGETTO PER;
e) ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dallo Statuto e dagli specifici regolamenti.
5. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:
a) contribuire costruttivamente alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
b) contribuire al sostegno economico di Movimento PROGETTO PER e al rispetto dello Statuto e di tutti i regolamenti;
c) favorire la partecipazione e l'adesione di altri cittadini a Movimento PROGETTO PER.
6. Tutti gli iscritti hanno la possibilita' di essere iscritti anche ad altri soggetti giuridici di qualunque tipo, purche' questi ultimi non abbiano principi e finalita' in contrasto con quelli di Movimento PROGETTO PER.
 
Art. 7.
Organi

1. Sono organi nazionali di Movimento PROGETTO PER:
a) l'Assemblea Nazionale degli Iscritti;
b) l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti;
c) il Presidente Coordinatore Nazionale;
d) il Coordinamento Nazionale.
2. Sono organi regionali di Movimento PROGETTO PER:
a) le Assemblee Regionali degli Iscritti:
b) le Assemblee Regionali dei Rappresentanti;
c) il Coordinatore Regionale;
d) il Coordinamento Regionale.
3. Sono altresi' organi necessari di Movimento PROGETTO PER i Circoli Movimento PROGETTO PER territoriali, uniti nella Rete di Movimento PROGETTO PER.
4. Sono organi tematici e accessori di Movimento PROGETTO PER le Agora' Nazionali, Regionali, Cittadine e di Ambito Territoriale Ottimale.
5. Sono organi di garanzia di Movimento PROGETTO PER la Commissione Nazionale di Garanzia e le Commissioni Regionali di Garanzia.
 
Art. 8.

Assemblea Nazionale degli Iscritti e assemblee regionali degli
iscritti

1. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti e' l'insieme degli iscritti a Movimento PROGETTO PER, cittadini italiani, a livello nazionale ed estero.
2. L'Assemblea Regionale degli Iscritti e' l'insieme degli iscritti a Movimento PROGETTO PER residenti in una determinata Regione, sottoinsieme della Assemblea Nazionale degli Iscritti.
3. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti e le Assemblee Regionali degli Iscritti operano con continuita' grazie all'ausilio di una piattaforma web on-line che permette costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni di proposte da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti o ad una o piu' Assemblee Regionali dei Rappresentanti. Tale piattaforma e' scelta dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e rispetta le caratteristiche e le prerogative espresse dal Regolamento operativo.
4. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le alleanze politiche relative, sulla base del Regolamento elettorale; elegge, attraverso le Assemblee Regionali degli iscritti, i componenti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti; delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, dei Regolamenti e del Simbolo; approva l'entrata in carica del Coordinamento Nazionale; detiene ogni altro potere di rilevanza nazionale non attribuito dallo Statuto ad altri organi nazionali. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse; apposite disposizioni del Regolamento operativo garantiscono e regolano la possibilita' per gli iscritti di presentare proposte politiche, programmatiche e organizzative, procedendo alla loro discussione se sostenute da una minoranza qualificata del 5% (cinque per cento) di iscritti.
5. L'Assemblea Regionale degli Iscritti approva le liste per le elezioni politiche regionali, provinciali e comunali e le alleanze politiche relative, sulla base del Regolamento elettorale; elegge l'Assemblea Regionale dei Rappresentanti; approva l'entrata in carica del Coordinamento Regionale; detiene ogni altro potere di rilevanza regionale non attribuito dallo Statuto ad altri organi regionali. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse; apposite disposizioni del Regolamento operativo garantiscono e regolano la possibilita' per gli iscritti di presentare proposte politiche, programmatiche e organizzative, procedendo alla loro discussione se sostenute da una minoranza qualificata del 5% (cinque per cento) di iscritti.
6. L'Assemblea Nazionale degli Iscritti e le Assemblee Regionali degli Iscritti sono convocate dai rispettivi Coordinatori e si riuniscono de visu o per via telematica almeno una volta l'anno.
 
Art. 9.
Assemblea Nazionale dei Rappresentanti

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti ha competenza in materia d'indirizzo sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale ed internazionale; valuta le proposte a carattere nazionale che emergono dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti, dalle Assemblee Regionali degli Iscritti, dalle Agora' e da conferenze tematiche nazionali o regionali, esaminandone la fattibilita' nella traduzione in appelli, petizioni, referendum, proposte di legge nazionali di iniziativa popolare, disegni di legge e progetti di legge e, nel caso ne stabilisca la fattibilita', ne assicura la corretta progettazione consegnando al Coordinamento Nazionale il risultato pronto per essere attuato. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse.
2. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e' composta da tutti i membri di ciascuna Assemblea Regionale dei Rappresentanti, piu' il Presidente Coordinatore dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e dura in carica un anno. La presenza delle minoranze all'interno dell'organo e' promossa grazie all'art. 12, comma 4, in base al quale in ogni Assemblea Regionale dei Rappresentanti e' assicurato un livello minimo di pluralismo grazie all'elezione di almeno due Rappresentanti regionali.
3. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti stabilisce i regolamenti che ne consentano la massima efficienza di gestione, disciplinando la composizione della stessa sulla base di un principio di proporzionalita' territoriale e stabilendo le circostanze in cui possa decadere.
4. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti opera con continuita' grazie all'ausilio di una o piu' piattaforme web online che permettono costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni con i propri membri e con l'Assemblea Nazionale degli Iscritti. Tali piattaforme sono scelte dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e rispettano le caratteristiche e le prerogative espresse nel Regolamento operativo. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti opera anche con altre modalita' autonome, non elettroniche, anch'esse espresse nel Regolamento operativo. E' altresi' prevista la convocazione di incontri de visu dei suoi membri detti Congressi nazionali, con tempi e modi previsti nel suo regolamento.
 
Art. 10.
Presidente Coordinatore Nazionale

1. Il Presidente Coordinatore Nazionale e' il rappresentante legale di Movimento PROGETTO PER ed esercita la sua funzione sulla base del documento di indirizzo strategico approvato al momento della sua elezione da parte dell'Assemblea Nazionale.
2. Il Presidente Coordinatore Nazionale viene scelto tra gli eletti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che intendono candidarsi a tale ruolo e votato dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti, tramite strumenti di voto a suffragio universale ordinale secondo il Regolamento degli organi. Il Presidente Coordinatore Nazionale rimane in quota alla Assemblea Regionale di cui fa parte.
3. Il mandato del Presidente Coordinatore Nazionale dura un anno; la sua scadenza, in ogni caso, non puo' andare oltre la scadenza dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e si procede all'elezione del nuovo Presidente Coordinatore nazionale in coincidenza con il rinnovo dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
4. Se il Presidente Coordinatore Nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico pro tempore e' determinato a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
5. Il Presidente Coordinatore Nazionale, in quanto rappresentante legale, e' anche responsabile del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali degli iscritti a Movimento PROGETTO PER e si preoccupa della loro riservatezza.
 
Art. 11.
Coordinamento Nazionale

1. Il Coordinamento Nazionale svolge funzioni esecutive. E' proposto dal Presidente Coordinatore Nazionale all'Assemblea Nazionale degli Iscritti che ne approva l'entrata in carica a maggioranza semplice; nel formulare la sua proposta di Coordinamento Nazionale, il Coordinatore opera perche' nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti.
2. Il Coordinamento Nazionale ha la facolta' e la responsabilita' di stabilire collaborazioni con persone fisiche, persone giuridiche, enti, al fine dello svolgimento di incarichi professionali per Movimento PROGETTO PER nei vari campi quali, a titolo di esempio, comunicazione, information technology, etc. Gli incarichi non potranno avere in alcun caso durata superiore alla durata in carica del coordinamento.
3. Esso si organizza per poter raggiungere la maggior efficacia politica e puo' stabilire un proprio regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione.
4. Il Coordinamento Nazionale, che dura in carica un anno, e' composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 20 (venti), piu' il Presidente Coordinatore Nazionale ed e' convocato dal Presidente Coordinatore Nazionale.
5. L'incarico di membro del Coordinamento Nazionale e' soggetto a verifica semestrale, qualora sia richiesta a maggioranza semplice dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti; a seguito della verifica, in caso di esito insoddisfacente, il membro incaricato puo' essere sollevato dal suo incarico.
 
Art. 12.
Assemblea Regionale dei Rappresentanti

1. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti ha competenza in materia d'indirizzo sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere regionale; valuta le proposte a carattere regionale che emergono dall'Assemblea degli Iscritti, dalle Agora' e da conferenze tematiche nazionali o regionali, esaminandone la fattibilita' nella traduzione in appelli, petizioni, referendum, proposte di legge regionali di iniziativa popolare, disegni di legge regionali e progetti di legge regionali e, nel caso ne stabilisca la fattibilita', ne assicura la corretta progettazione consegnando al Coordinamento Regionale il risultato pronto per essere attuato. In tutti questi casi l'Assemblea discute e delibera, fatto salvo il rispetto di eventuali posizioni contrarie o minoritarie espresse.
2. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti e' eletta dall'Assemblea Regionale degli Iscritti a Movimento PROGETTO PER che risiedono nella relativa regione e resta in carica un anno.
3. I membri dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti sono anche membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
4. Le Assemblee Regionali dei Rappresentanti sono elette dall'Assemblea Regionale degli Iscritti, residenti nella regione corrispondente, tramite strumenti di voto a suffragio universale ordinale secondo il Regolamento degli Organi. Ciascuna Assemblea Regionale e' composta da un numero di membri pari al numero delle Province di quella Regione moltiplicato per 1,1, con il risultato arrotondato per eccesso: ogni Regione e' dunque rappresentata da almeno due iscritti, garantendo a livello regionale una quota minima di pluralismo interno. I Rappresentanti sono individuati, in base ai risultati del voto, in modo che nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti o, quando i membri da eleggere sono meno di quattro, entrambi i generi siano rappresentati.
5. I regolamenti dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti sono approvati dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
6. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti opera con continuita' grazie all'ausilio di una piattaforma web online che permette costantemente la discussione, il confronto, il dibattito e le votazioni con i propri membri e con l'Assemblea Regionale degli Iscritti. Tale piattaforma deve essere la medesima scelta dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti. E' altresi' prevista la convocazione di incontri de visu dei suoi componenti con tempi e modi previsti nel regolamento interno.
7. L'Assemblea Regionale dei Rappresentanti scade tassativamente e si rinnova sempre e comunque in concomitanza del rinnovo dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti.
 
Art. 13.
Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale e' il piu' votato tra gli eletti nell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti.
2. Il Coordinatore Regionale esercita la sua funzione sulla base del documento di indirizzo strategico regionale approvato da parte dell'Assemblea Regionale degli Iscritti.
3. Il mandato del Coordinatore Regionale dura un anno; la sua scadenza, in ogni caso, non puo' andare oltre la scadenza dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti e si procede all'individuazione del nuovo Coordinatore Regionale in coincidenza con il rinnovo dell'Assemblea Regionale dei Rappresentanti.
4. Se il Coordinatore Regionale viene eletto come Presidente Coordinatore Nazionale decade immediatamente dalla carica e questa viene assunta dal secondo piu' votato degli eletti nella relativa Assemblea Regionale dei Rappresentanti che integra la vacanza con il primo dei non eletti.
5. Se il Coordinatore Regionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico pro tempore e' assegnato al primo dei non eletti nella relativa Assemblea Regionale dei Rappresentanti.
 
Art. 14.
Coordinamento Regionale

1. Il Coordinamento Regionale svolge funzioni esecutive. E' proposto dal Presidente Coordinatore Regionale all'Assemblea Regionale degli Iscritti che ne approva l'entrata in carica a maggioranza semplice; nel formulare la sua proposta di Coordinamento Regionale, il Coordinatore opera perche' nessun genere sia rappresentato in misura minore del 30% (trenta per cento) dei componenti.
2. Il Coordinamento Regionale ha la facolta' e la responsabilita' di stabilire collaborazioni con persone fisiche, persone giuridiche, enti, al fine dello svolgimento di incarichi professionali per Movimento PROGETTO PER nei vari campi quali, a titolo di esempio, comunicazione, information technology, etc. Gli incarichi non potranno avere in alcun caso tipologie contrattuali con durata superiore alla durata in carica del coordinamento.
3. Esso si organizza per poter raggiungere la maggior efficacia politica e puo' stabilire un proprio regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione.
4. Il Coordinamento Regionale, che dura in carica un anno, e' composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), piu' il Coordinatore Regionale ed e' convocato dal Coordinatore Regionale.
5. L'incarico di membro del Coordinamento Regionale e' soggetto a verifica semestrale, qualora sia richiesta a maggioranza semplice dall'Assemblea Regionale degli Iscritti; a seguito della verifica, in caso di esito insoddisfacente, il membro incaricato puo' essere sollevato dal suo incarico.
 
Art. 15.
Agora'

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e le Assemblee Regionali dei Rappresentanti possono decidere di strutturarsi in gruppi o forum tematici nazionali e territoriali, chiamati Agora' Tematiche.
2. Le Agora' nazionali, come quelle regionali, devono essere di tipo aperto alla proposta, analisi, discussione, dibattito anche a soggetti individuali e ad organizzazioni di non iscritti a Movimento PROGETTO PER, per il tramite anche di momenti pubblici quali seminari, conferenze, convegni.
3. Le Agora' producono analisi, rapporti, studi ed elaborano proposte per il Coordinamento Nazionale o Regionale corrispondente alimentando la forza propositiva ed esecutiva dell'iniziativa politica.
4. Le Agora' devono costantemente comunicare, coordinarsi e condividere analisi, rapporti, studi, esperienze con tra loro elaborando con esse proposte d'iniziativa su scala nazionale.
 
Art. 16.
Rete Movimento PROGETTO PER

La caratteristica federale di Movimento PROGETTO PER e' espressa dalla Rete Movimento PROGETTO PER, ovverosia dall'insieme dei Circoli Movimento PROGETTO PER territoriali e di altre Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, quali associazioni, comitati, altri movimenti, la cui comune vita politica si concretizza nell'analisi, dibattito, confronto, elaborazione di proposte, realizzazione di iniziative, per il tramite delle Agora' regionali, cittadine e di Ambito Territoriale Ottimale (d'ora in avanti anche ATO).
 
Art. 17.
Agora' territoriali (nazionali, regionali, cittadine e di ATO)

1. Le Agora' tematiche sono il luogo primario all'interno del quale si svolge la vita politica di Movimento PROGETTO PER.
2. Vi partecipano gli iscritti a Movimento PROGETTO PER e gli iscritti anche ad altre Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER, quali associazioni, comitati e altri movimenti.
3. Le decisioni assunte da un'Agora' territoriale sono frutto della votazione degli iscritti a Movimento PROGETTO PER ed iscritti anche alla specifica Agora' territoriale, e la partecipazione alle decisioni da parte di organizzazioni federate avviene per il tramite dei rispettivi associati che pertanto dovranno avere una doppia associazione.
 
Art. 18.
Circoli PROGETTO PER Territoriali

1. Il Circolo Territoriale costituisce l'unita' base di Movimento PROGETTO PER; e' un'unione di almeno 10 (dieci) iscritti a Movimento PROGETTO PER su quel territorio.
2. Nell'ambito di una citta' o in un ATO possono coesistere piu' circoli.
3. La costituzione di un Circolo Territoriale deve avvenire nella forma di associazione secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione circoli.
4. Il Circolo Territoriale ha piena soggettivita' giuridica autonoma rispetto all'Associazione Movimento PROGETTO PER; legale rappresentante ne e' il Portavoce, eletto dagli iscritti.
5. Un Circolo Territoriale, in presenza di gravi violazioni statutarie o regolamentari debitamente accertate dalla Commissione nazionale di garanzia, puo' subire da questa (a) un richiamo scritto, (b) la sospensione o la revoca del Portavoce del Circolo Territoriale stesso, (c) lo scioglimento, indirizzati alla figura del rappresentante legale (Portavoce) secondo le modalita' all'art. 20, comma 3. In caso di sospensione, la Commissione nazionale di garanzia ha il potere di nominare un Commissario; entro dodici mesi dalla decisione, peraltro, il Circolo deve eleggere il proprio nuovo Portavoce. In caso di scioglimento, il Circolo perde l'utilizzo del simbolo ed e' tenuto a provvedere alla convocazione straordinaria dell'Assemblea per la delibera del proprio scioglimento, o per le modifiche statutarie atte a cessare qualunque relazione con Movimento PROGETTO PER; qualora non vi provveda il Portavoce entro 15 (quindici) giorni, la Commissione nazionale di garanzia nomina un Commissario ad hoc. Nell'ipotesi citata di scioglimento seguito a sanzione, come pure nell'eventualita' che un Circolo deliberi il proprio scioglimento oppure sia dichiarato sciolto dal rispettivo Coordinamento Regionale qualora esso perda, per recesso o per espulsione da Movimento PROGETTO PER, un numero tale di membri da avere una consistenza inferiore al minimo previsto dallo Statuto, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
 
Art. 19.
Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER

1. Le Organizzazioni Federate a Movimento PROGETTO PER sono soggetti giuridici terzi quali associazioni, comitati, altri movimenti che, riconoscendosi nella Carta dei Principi di Movimento PROGETTO PER, desiderano con esso cooperare e coordinarsi al fine di realizzare insieme l'iniziativa politica.
2. Tali soggetti terzi hanno e mantengono la propria identita' e la totale indipendenza giuridica, organizzativa ed amministrativa da Movimento PROGETTO PER.
3. La federazione a Movimento PROGETTO PER e' possibile a condizione che i relativi Statuti prevedano principi condivisi e non antagonisti.
4. Il processo di federazione e' disciplinato dal Regolamento di iscrizione, federazione e costituzione circoli che ne disciplina anche l'utilizzo del simbolo.
 
Art. 20.
Comportamento degli iscritti, sanzioni e organi di garanzia

1. Il comportamento degli iscritti a Movimento PROGETTO PER e delle Organizzazioni Federate ad esso deve essere improntato alle regole della correttezza, del rispetto e della buona fede. In particolare gli iscritti si impegnano al rispetto dello Statuto, della Carta dei Principi che e' parte dello Statuto, e di tutti i regolamenti. Le deliberazioni impegnano tutti gli iscritti a Movimento PROGETTO PER, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
2. Restando salva la facolta' di recesso, tanto la qualifica di iscritto a Movimento PROGETTO PER, quanto quella di Circolo Territoriale di Movimento PROGETTO PER, quanto quella di Organizzazione Federata, si perdono, oltre che per recesso, per espulsione, scioglimento sanzionatorio o per il venir meno dei requisiti.
3. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sono svolte dalla Commissione Nazionale di Garanzia e dalle Commissioni Regionali di Garanzia che hanno la responsabilita' e l'autorita' di prendere provvedimenti disciplinari sanzionando, a seconda della gravita' del caso con: (a) un richiamo scritto; (b) la sospensione temporanea dell'iscrizione; (c) l'espulsione dell'Iscritto; (d) la sospensione del Portavoce del Circolo Territoriale; (e) lo scioglimento del Circolo Territoriale.
4. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti e l'Assemblea Regionale dei Rappresentanti, immediatamente dopo la loro costituzione, eleggono nel proprio seno le Commissioni di Garanzia corrispondenti costituite da tre membri per quelle regionali e da cinque membri per quella nazionale. In nessun caso il Coordinatore Nazionale o i Coordinatori Regionali possono far parte delle rispettive Commissioni di Garanzia, ne' coloro che hanno deciso su un determinato caso in prima istanza possono essere parte della Commissione Nazionale di Garanzia.
5. Ciascun iscritto puo' presentare ricorso o denuncia alla Commissione Regionale di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti vigenti.
6. Avverso i provvedimenti e/o le sanzioni delle Commissioni Regionali di Garanzia e' sempre ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.
7. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un Presidente.
8. La Commissione di Garanzia e' titolare dell'applicazione dei provvedimenti ovvero delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonche' dei regolamenti. Essa decide a maggioranza semplice con voto segreto, a seguito di una procedura, disciplinata in maggior dettaglio dal Regolamento degli Organi, che preveda il pieno rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio: in particolare, essa prevede la possibilita' per il soggetto (individuale o collettivo) sottoposto a procedimento disciplinare di accedere a tutti gli atti di detto procedimento e di svolgere, anche avvalendosi di un soggetto qualificato di sua fiducia, le proprie difese in forma scritta o orale nei trenta giorni successivi alla contestazione dell'addebito.
9. La Commissione Nazionale di Garanzia stabilira' un regolamento interno che ne consenta la massima efficienza di gestione, e tale regolamento sara' assunto anche dalle Commissioni Regionali di Garanzia. Detto regolamento disciplina anche le modalita' di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonche' di pubblicita' delle stesse, disciplina altresi' la modalita' di presentazione dei ricorsi nonche' i casi di inammissibilita' degli stessi.
10. La Commissione Nazionale di Garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali e regionali.
11. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione Regionale di Garanzia attenga a questioni aventi rilievo nazionale, ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali e' necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione Nazionale di Garanzia, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
 
Art. 21.
Processo fondativo transitorio e separazione delle cariche

1. In attesa della prima convocazione dell'Assemblea Nazionale Fondativa de visu di Movimento PROGETTO PER, ovvero l'incontro Assembleare fondante, il Presidente Coordinatore Nazionale transitorio e il Tesoriere Nazionale sono eletti fra i fondatori.
2. Il Presidente Coordinatore Nazionale transitorio, essendo anche il legale rappresentante procedera' alla formalizzazione della costituzione legale dell'Associazione Movimento PROGETTO PER.
3. Insieme al Presidente Coordinatore Nazionale transitorio, nonche' legale rappresentante pro tempore, un sottoinsieme dei primi aderenti, tra cui il Tesoriere Nazionale, si presenteranno davanti al notaio al fine di assicurare l'espletamento formale dell'atto costitutivo.
4. Una volta avvenuto l'espletamento formale dell'atto costitutivo, i fondatori procederanno alla formazione di tutti gli organi statutari, a partire dalle Assemblee Regionali dei Rappresentanti, a quella Nazionale dei Rappresentanti e ai restanti organi.
5. Per tutto il periodo di regime transitorio l'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti si assicurera' che siano colmate le eventuali rappresentanze vacanti in Assemblee Regionali dei Rappresentanti ed in tutti gli altri organi regionali e nazionali, ovvero sia raggiunto il rispettivo numero di rappresentati a regime in ciascuno di essi, per il mezzo di elezioni integrative ai membri gia' presenti.
6. E' dovere dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti assicurare immediatamente la formazione della Commissione Nazionale di Garanzia come primo ed indispensabile atto. Qualora in alcune regioni non si verificassero le condizioni per la costituzione della relativa Commissione Regionale di Garanzia, sara' quella Nazionale a farne le veci.
7. Gli attuali Statuto, Carta dei Principi, e Regolamenti applicativi hanno valore temporaneo fino all'Assemblea Nazionale Fondativa.
8. L'Assemblea Nazionale Fondativa, che dovra' essere convocata dal Presidente Coordinatore Nazionale entro il 30 giugno 2019, avra' il compito di consolidare la denominazione, lo statuto, i regolamenti, la carta dei principi e il simbolo nazionale, con la successiva votazione di ratifica da parte degli iscritti a Movimento PROGETTO PER.
9. Al termine della prima Assemblea Nazionale Fondativa, gli organi temporanei saranno sciolti e subentreranno quelli elettivi a regime, tra questi, in primis, verra' eletta la nuova Assemblea Nazionale dei Rappresentanti ed il nuovo Presidente Coordinatore Nazionale.
10. Gli eletti al Parlamento o nei Consigli regionali non possono candidarsi ad assumere incarichi negli organi di Movimento PROGETTO PER.
11. In deroga al comma precedente, fino al termine dell'Assemblea Nazionale Fondativa, gli eletti al Parlamento o nei Consigli regionali cesseranno eventuali incarichi negli organi di Movimento PROGETTO PER alla scadenza naturale del loro incarico.
 
Art. 22.
Elezioni nelle istituzioni e candidature

1. La formazione delle liste per la partecipazione di Movimento PROGETTO PER ad elezioni nelle istituzioni deve rispettare i principi della democrazia diretta, dell'esercizio di elezioni interne preliminari (c.d. «elezioni primarie») per determinarne la composizione, rispettando anche la differenza di genere. Le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.
2. Movimento PROGETTO PER, riconoscendo la democrazia di genere come elemento costitutivo, deve assicurare che la presenza di un genere rispetto all'altro nelle liste per le competizioni elettorali nelle istituzioni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procedera' all'individuazione dei candidati attraverso il meccanismo dello «scorrimento».
3. I titoli di tutti i candidati alla formazione delle liste vengono vagliati dalle rispettive Commissioni di Garanzia regionale e nazionale. Tutti coloro che sono risultati idonei alla candidatura partecipano ad un processo di elezioni primarie secondo il Regolamento elettorale.
4. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli organi di Movimento PROGETTO PER per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
5. Gli eletti hanno il dovere di donare ovvero di mettere comunque a disposizione del proprio gruppo all'interno dell'istituzione comunale, provinciale, regionale, nazionale, europea una quota dei propri emolumenti, ove previsti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento elettorale.
6. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente e pubblicamente della loro attivita' attraverso i sistemi informatici della rete.
 
Art. 23.
Tesoriere Nazionale e Tesoriere Regionale

1. Il Tesoriere Nazionale e' eletto dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente Coordinatore Nazionale. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Presidente Coordinatore Nazionale nomina un nuovo Tesoriere Nazionale; la nomina viene ratificata entro sette giorni per votazione da parte dall'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Tesoriere Nazionale cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale di Movimento PROGETTO PER, e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
3. Il Tesoriere Nazionale e' abilitato a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali a carattere nazionale eventualmente spettanti alla forza politica. Egli ha la rappresentanza di Movimento PROGETTO PER ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati del Coordinamento Nazionale e gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti, ivi compresi la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse di Movimento PROGETTO PER.
4. Il Tesoriere Regionale e' abilitato a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali a carattere regionale, ove spettanti. Egli ha i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati del Coordinamento Regionale.
5. Il Tesoriere Regionale e' eletto dall'Assemblea Regionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Coordinatore Regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Coordinatore Regionale nomina un nuovo Tesoriere regionale; la nomina viene ratificata entro sette giorni per votazione da parte dall'Assemblea Regionale dei Rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La durata in carica del Tesoriere Nazionale e Regionale seguono di pari passo la durata in carica delle rispettive Assemblee dei Rappresentanti.
 
Art. 24.
Comitato di Tesoreria

1. Il Comitato di Tesoreria e' formato da tutti i Tesorieri Regionali insieme al Tesoriere Nazionale che ne e' componente di diritto e lo presiede.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.
3. Il Comitato di Tesoreria approva le proposte di bilancio consuntivo e preventivo redatte dal Tesoriere Nazionale e autorizza quest'ultimo a sottoporle al Coordinamento Nazionale per l'approvazione.
4. Il Comitato di Tesoreria ha facolta' di elaborare un proprio regolamento amministrativo che fara' parte del Regolamento operativo da sottoporre al voto dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti per l'approvazione.
 
Art. 25.
Rendiconti e bilanci

1. Il Tesoriere Nazionale provvede annualmente alla redazione della proposta di rendiconto di esercizio di Movimento PROGETTO PER in conformita' della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il rendiconto, dopo un primo esame del Comitato di Tesoreria, e' approvato dal Coordinamento Nazionale; la ratifica definitiva spetta all'Assemblea Nazionale degli Iscritti, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'anno fiscale a cui si riferisce il rendiconto. Entro dieci giorni dalla sua approvazione il rendiconto di esercizio, completo di ogni sua parte, deve essere pubblicato sul sito web nazionale di Movimento PROGETTO PER.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere Nazionale sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo e' sottoposto all'approvazione del Coordinamento Nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Movimento PROGETTO PER ha un unico patrimonio e un unico bilancio a livello nazionale che include le gestioni economico finanziarie delle organizzazioni regionali.
4. Ogni Circolo territoriale di Movimento PROGETTO PER ha una propria e autonoma identita' tributaria, con un proprio codice fiscale; esso ha una completa autonomia economico-finanziaria e redige un proprio rendiconto, sottoposto al voto della propria Assemblea. Detti rendiconti, in ogni caso, devono essere presentati in copia al rispettivo Tesoriere regionale, perche' possa prenderne visione ed effettuare gli opportuni rilievi, nonche' al Tesoriere nazionale, perche' li possa allegare al rendiconto di cui al comma 1, consolidato a norma dell'art. 8 della legge n. 2/1997 e successive modificazioni intervenute e dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/2013, convertito con legge n. 13/2014.
 
Art. 26.
Collegio sindacale

1. L'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti nomina, se previsto dalla normativa vigente, un Collegio Sindacale composto di tre membri. I sindaci sono scelti fra soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio Sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.
3. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
 
Art. 27.
Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

1. Movimento PROGETTO PER non persegue fini di lucro.
2. Sono risorse e fondi che, insieme ai segni distintivi, costituiscono il patrimonio di cui Movimento PROGETTO PER puo' disporre e che utilizza per le proprie attivita' e per il sostenimento dell'organizzazione:
a) quote associative;
b) rimborsi elettorali a norma di legge;
c) contributi statali, regionali, europei, in base alla normativa vigente;
d) contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;
e) eventuali eccedenze attive dalle gestioni annuali;
f) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
g) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
h) rendite di beni immobili o immobili pervenuti a Movimento PROGETTO PER a qualunque titolo;
i) utili derivanti da manifestazioni da esso organizzate o da partecipazione ad esse;
j) investimenti mobiliari e immobiliari;
k) eredita', legati, donazioni, lasciti o successioni;
l) attivita' marginali di carattere commerciale o produttivo, che dovranno essere inseriti in apposita voce di bilancio;
m) beni immobili di proprieta' degli iscritti o di terzi possono essere presi da Movimento PROGETTO PER in comodato d'uso.
3. I beni immobili ed i beni mobili registrati, di proprieta' di Movimento PROGETTO PER, sono elencati nell'inventario, che e' depositato presso la sede di Movimento PROGETTO PER e puo' essere consultato dagli iscritti.
4. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, con decisione dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti, che delibera anche sull'utilizzazione degli stessi, coerentemente con le finalita' statutarie.
5. In conformita' anche alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:
a) Movimento PROGETTO PER ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata di Movimento PROGETTO PER, salvo diverse disposizioni di legge;
b) In caso di scioglimento di Movimento PROGETTO PER l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
6. La quota associativa a Movimento PROGETTO PER, stabilita annualmente dalla Assemblea Nazionale degli Iscritti, e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione ne' in alcun caso a restituzione.
7. La quota associativa a Movimento PROGETTO PER e' incamerata direttamente dal Circolo Territoriale cui il singolo iscritto aderisce, per consentire al Circolo stesso di sostenere le proprie attivita'.
 
Art. 28.
Trasparenza

1. Tutte le spese dei gruppi e delle liste sono rendicontate con trasparenza totale su web in apposita sezione interna del portale; la stessa trasparenza viene applicata rendendo pubblici e scaricabili lo Statuto e gli altri documenti fondativi di Movimento PROGETTO PER.
2. Tutti gli eletti e tutti i dipendenti o collaboratori, remunerati a qualsiasi titolo dalle organizzazioni federate con Movimento PROGETTO PER, dovranno, pena l'espulsione o l'esclusione da Movimento PROGETTO PER, rispettare gli obblighi indicati dalle leggi vigenti e cogenti sulla trasparenza relativa alle strutture e ai componenti degli organi di indirizzo politico.
 
Art. 29.
Modifiche allo Statuto

1. La richiesta di eventuali modifiche dello Statuto, riguardanti eventualmente anche la denominazione dell'associazione, deve manifestarsi con almeno il 20% dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti oppure con almeno i 2/5 (due quinti) dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che ne sottoscrivano la richiesta, e deve pervenire al Presidente Coordinatore Nazionale corredata di un documento che ne spieghi le ragioni.
2. Il Presidente Coordinatore Nazionale sottoporra' quindi la richiesta all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che aprira' un dibattito pubblico a tutti gli iscritti tramite gli strumenti on line di comunicazione, condivisione e collaborazione interni a Movimento PROGETTO PER.
3. Il dibattito che dovra' essere tenuto aperto per almeno tre mesi a cui seguira' la votazione da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti. Il tempo di apertura del dibattito puo' essere ridotto a quindici giorni solo in casi di urgenza, qualora entrino in vigore norme alle quali Movimento PROGETTO PER debba statutariamente ed indispensabilmente adeguarsi.
4. Le modifiche allo statuto sono efficaci solo se approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
 
Art. 30.
Modifiche ai Regolamenti

1. La richiesta di eventuali modifiche ai Regolamenti deve manifestarsi con almeno il 10% dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti oppure con 1/5 (un quinto) dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che ne siano sottoscrittori, e deve pervenire al Presidente Coordinatore Nazionale corredata di un documento che ne spiega i razionali.
2. Il Presidente Coordinatore Nazionale sottoporra' quindi la richiesta all'Assemblea Nazionale dei Rappresentanti che aprira' un dibattito pubblico a tutti gli iscritti tramite gli strumenti on line di comunicazione, condivisione e collaborazione interni al Movimento PROGETTO PER, dibattito che dovra' essere tenuto aperto per almeno due mesi a cui seguira' la votazione da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
3. Le modifiche ai Regolamenti sono efficaci solo se approvate con la maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
 
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