Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 maggio 2018
Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Fico.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003 recante, organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, relativo all'attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006 recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 267 dell'8 ottobre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010 relativo all'attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo rurale del 6 dicembre 2016, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 17 gennaio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;
Ravvisata la necessita' di elevare ulteriormente le caratteristiche qualitative dei materiali di moltiplicazione delle piante di fico;
Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni specifiche per la produzione, su base volontaria, di materiali di propagazione vegetale di fico certificati di qualita' superiore agli standard comunitari;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 2006, nella riunione del 15 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto regola la certificazione volontaria dei materiali di propagazione della specie Fico (Ficus carica L.).
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla
produzione in vivo dei materiali di categoria «Prebase»
Strutture
La fase di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve essere effettuata in serre a rete a prova di insetto (screen house).
Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che puo' essere realizzato:
con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio oppure coperto da film plastico spesso;
con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, ed i bancali nei quali avviene la radicazione delle piante, devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
2. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondita', superiore di almeno 20 cm rispetto al piano interno;
3. provviste di un cordolo o di altri manufatti, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che assicurino l'isolamento dall'afflusso delle acque superficiali;
4. essere realizzate con tetto rigido e con pareti a doppia rete, con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama), provviste di vestibolo con pareti a doppia rete e con doppia porta. Allevamento e produzione
1. Il materiale di «Prebase» deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
3. il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenzione deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo;
4. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, e per l'ambientamento devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
5. prima dell'utilizzo i contenitori utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
6. le piante devono essere sottoposte a trattamenti periodici idonei a contenere eventuali attacchi di parassiti e patogeni;
7. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
8. ogni cessione di materiale, da parte del Centro, deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo.
 
Allegato 3

Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari
alla produzione in vivo dei materiali di categoria «Base»
Parte A - Strutture A.1. Campi di Piante Madri
I campi di piante madri di «Base», devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea, tale esenza deve essere documentata;
3. realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. posti a distanza di 100 metri da piante di fico di diversa categoria;
5. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
6. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali ed i relativi controlli;
7. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
8. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, e' obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
9. le piante madri possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
10. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
11. ogni cessione di materiale da parte del centro di premoltiplicazione (CP) deve essere registrata e comunicata tempestivamente (tramite fax e/o e-mail) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed a quello del destinatario finale;
12. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. A.2. Sezioni Incrementali
I materiali di categoria «base», per la costituzione delle sezioni incrementali, sono ottenuti per moltiplicazione agamica del materiale di categoria «prebase».
Nelle sezioni incrementali le piante devono essere allevate in contenitore secondo le seguenti modalita':
1. i contenitori, di adeguato volume, possono essere poggiati direttamente sul terreno, se accertato esente dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea, oppure devono essere isolati dal terreno mediante:
vespaio di brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm, nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio puo' essere ridotta a 5 cm;
battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm;
2. il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenza deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo;
3. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
4. le piante devono essere numerate singolarmente in modo stabile in sito;
5. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere redatta apposita mappa;
6. dalle piante delle sezioni incrementali puo' essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
7. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
8. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. A.3. Ceppaia incrementale
I materiali di categoria «base», per la costituzione delle ceppaie incrementali, sono ottenuti per moltiplicazione agamica per talea del materiale di categoria «prebase» secondo le seguenti modalita':
1. per realizzare la fase di premoltiplicazione si utilizzano talee autoradicate, piantate in contenitori del tipo «Bins» o simili, successivamente le piante cosi' ottenute sono allevate in pieno campo per formare la prima ceppaia «incrementale» nelle stesse condizioni previste per i campi di piante madri in parcelle che devono essere complete e distinte per varieta' e clone; non sono ammesse diverse specie, varieta' o cloni sulla stessa fila;
2. l'area destinata all'allevamento delle ceppaie deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 m;
3. la durata massima delle ceppaie e' di 10 anni dall'impianto. Parte B - Produzione
Il materiale di «Base» nelle sezioni incrementali deve essere prodotto fuori suolo. B.1. Strutture per la radicazione e l'ambientamento
1. Le strutture per la radicazione e l'ambientamento devono essere sollevate di almeno 20 cm dal piano di calpestio o opportunamente isolate.
2. il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenza deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo.
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti.
 
Allegato 4
Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessari alla
produzione in vivo dei materiali di categoria «Certificato»
Parte A - Strutture A.1. Campi di Piante Madri
I campi di piante madri certificate, devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. realizzati su terreni che rispondono ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea, tale esenza deve essere documentata;
2. essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. isolati dall'afflusso di acque superficiali;
4. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
5. le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, e' obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio; delle disposizione delle piante deve essere prodotta apposita mappa;
6. posti a distanza di 100 metri da piante di fico di diversa categoria;
7. l'area destinata all'allevamento delle piante deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m;
8. le piante madri possono essere conservate al massimo per 30 anni dall'impianto;
9. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e di piante infestanti;
10. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. A.2. Ceppaia
I materiali di categoria «certificato», per la costituzione delle ceppaie, sono ottenuti per moltiplicazione agamica per talea del materiale di categoria «base», secondo le seguenti modalita':
1. per realizzare la fase di premoltiplicazione si utilizzano talee autoradicate, piantate in contenitori del tipo «Bins» o simili, successivamente le piante cosi' ottenute sono allevate in pieno campo per formare la prima ceppaia «incrementale» nelle stesse condizioni previste per i campi di piante madri in parcelle che devono essere complete e distinte per varieta' e clone; non sono ammesse diverse specie, varieta' o cloni sulla stessa fila;
2. l'area destinata all'allevamento delle ceppaie deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 m;
3. la durata massima delle ceppaie e' di 10 anni dall'impianto. Allevamento e produzione
1. Prima dell'utilizzo i contenitori utilizzati per l'allevamento e produzione devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
2. Il materiale certificato deve essere trapiantato in contenitori di adeguato volume;
3. Il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenza deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo;
4. Le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione. Il vivaista deve registrare il numero di piante utilizzate per la moltiplicazione;
5. Tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione.
La fase di produzione delle talee o delle talee radicate da ceppaia avviene in pieno campo in terreni che rispondano ai seguenti requisiti:
1. essere ubicati in aree dichiarate idonee, conformemente alla normativa fitosaniatria vigente, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e comunque libere da altre coltivazioni per almeno 20 metri ed in aree non intensamente investite a frutteti;
2. essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria ed esenti da nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea, tale esenza deve essere documentata;
3. la durata massima delle piante e' di 10 anni dall'impianto. Parte B - Campi di Piante Madri
Nelle sezioni incrementali le piante possono essere allevate in piena terra e fuori suolo. B.1. Sezioni incrementali in piena terra
1. l'impianto deve essere realizzato su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria, esente dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreno che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. i terreni devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 m;
4. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
5. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
6. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse e' obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
7. le piante devono essere attivamente difese al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
8. dalle piante delle sezioni incrementali puo' essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
9. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. B.2. Sezioni incrementali in contenitori
1. Il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenza deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo;
2. l'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri;
3. le piante devono essere numerate e suddivise in lotti omogenei per accessione, ben individuabili e della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
4. dalle piante delle sezioni incrementali puo' essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
5. le piante devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
6. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. B.3. Sezioni incrementali allevate a ceppaia
1. l'impianto deve essere realizzato su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria, esente dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea;
2. l'impianto deve essere realizzato su terreno che non abbiano ospitato da almeno 3 anni altre specie arboree;
3. i terreni devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 10 m;
4. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
5. le accessioni in moltiplicazione devono essere distinte in parcelle ben individuabili della cui disposizione deve essere prodotta apposita mappa;
6. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione; qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse e' obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
7. dalle piante delle sezioni incrementali puo' essere prelevato materiale di propagazione per la costituzione di piante madri certificate, per un periodo massimo di 7 anni a partire dal 3° anno qualora i controlli di corrispondenza varietale vengano effettuati sulla fruttificazione o dal 1° anno qualora detti controlli siano di tipo molecolare;
8. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo. Parte C - Vivai C.1. Nestai e Piantonai in piena terra
1. I terreni utilizzati per la realizzazione dei nestai e piantonai devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenzione deve essere documentata;
2. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di fico; della disposizione delle piante deve esserne fatta comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. l'area destinata all'allevamento delle piante deve essere isolata dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali;
4. le piante devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti; C.2 Piantonai fuori suolo
1. I cassoni utilizzati per l'ambientamento e per la radicazione e l'area destinata all'allevamento delle piante certificate fuori suolo devono essere isolati dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali.
2. i cassoni utilizzati per l'ambientamento e per la radicazione, non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm.
3. prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti.
4. le piante devono essere allevate in contenitori di adeguato volume.
5. l'area destinata all'allevamento delle piante di fico certificate fuori suolo deve contemplare una fascia di bordo tenuta libera da vegetazione di almeno 2 metri.
6. per l'isolamento dei contenitori dal terreno deve essere utilizzato:
vespaio di brecciolino di almeno 20 cm oppure di 5 cm qualora si utilizzino teli pacciamanti;
battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
7. Il terriccio o il substrato devono essere esenti dai nematodi Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, e dal fungo Armillaria mellea; tale esenzione deve essere documentata ed inoltre non e' ammesso il riutilizzo;
8. le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, destinati interamente ed esclusivamente all'allevamento delle piante di fico; la disposizione delle piante deve essere comunicata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
9. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti e piante infestanti;
10. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione all'1% di cloro attivo.
 
Allegato 5
Mezzi necessari per la produzione in vitro di materiale di
moltiplicazione categoria «Prebase», «Base» e «Certificato»
Parte A - Produzione in vitro di materiale Categoria «Prebase» e
«Base»
1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione in vitro attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su materiale derivante dai Centri di Conservazione per la Pre-moltiplicazione (CCP);
2. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e settimanalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio, a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potra' contenere cancellature che devono essere effettuate con tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza;
3. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione in conservazione e in pre-moltiplicazione non dovra' superare i 4 anni, mentre complessivamente eventuali periodo di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. Dopo tale periodo si ripartira' con un nuovo prelievo di espianti dal Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP);
4. per predisporre le colture in vitro in attiva moltiplicazione da consegnare ai laboratori, si possono effettuare in premoltiplicazione un numero massimo di dieci subcolture (anche intercalata da un periodo - non piu' di una di conservazione frigorifera) successiva a quella iniziale necessaria a dare inizio alla coltura sterile;
5. non e' ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micro propagate al fenotipo di partenza;
6. non e' consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena ne' sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi;
7. nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
a. eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
b. eliminare la parte basale del ciuffo dei germogli al momento del trapianto ove e' piu' frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
c. utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
d. eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfofisiologiche (fasciazioni in particolare);
8. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione;
9. i bancali per l'ambientamento devono rispettare le caratteristiche riportate negli allegati 3 e 4 del presente disciplinare. Parte B - Produzione in vitro di materiale categoria «Certificato»
1. I laboratori commerciali devono richiedere, con lettera raccomandata, al Centro di Premoltiplicazione (CP) il numero iniziale di germogli sterili per ogni selezione. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione (CP), avverra' entro sei mesi della richiesta. Sara' possibile raggiungere, nella moltiplicazione commerciale in vitro, un massimo di trentasei subcolture (anche se intercalate da un periodo - non piu' di uno - di conservazione frigorifera). Al termine della trentaseiesima subcoltura i germogli dovranno venire trasferiti o alla fase di allungamento o a quella di radicazione (nel corso o al termine di questa e' ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne e' stato un altro in precedenza);
2. la durata complessiva delle subcolture di proliferazione nella fase di moltiplicazione non dovra' superare i quattro anni, mentre complessivamente eventuali periodo di frigoconservazione non dovranno superare i dodici mesi. Dopo tale periodo si ripartira' con nuovi germogli sterili;
3. i vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette, su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione;
4. le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine non asportabili, numerate progressivamente e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. Nel registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfofisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potra' contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanta scritto in precedenza.
 
Allegato 6

Controlli fitosanitari
Parte A - Sul materiale di Categoria «Prebase», «Base» e «Certificato»
Virus, viroidi, funghi e batteri
Sono previsti due tipi di controlli:
1. visivi: da compiersi periodicamente su tutte le piante presenti;
2. saggi di laboratorio: da eseguirsi con i metodi riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato.
Nelle sezioni incrementali ed in vivaio sono previsti controlli visivi da effettuarsi su tutte le piante ed ogni anno, in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie. Insetti
Sono previste ispezioni visive per accertare l'assenza di:
1. Aclees cribratus;
2.Ceroplastes rusci;
3. Hypoborus ficus;
4. Anisandrus dispar. Acaro
1. Aceria ficus.
Parte B - Sul terreno e sui substrati impiegati in ogni fase

Analisi micologica mediante l'applicazione di opportuni protocolli per Armillaria mellea da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalita' di campionamento:
1. terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sara' prelevato un campione per ettaro costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
2. substrati: sara' prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.
Analisi nematologica mediante tecniche di isolamento per Heterodera fici, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus, da eseguirsi su campioni prelevati con la seguente modalita' di campionamento:
1. terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, sara' prelevato un campione per ettaro costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro;
2. substrati: sara' prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 5 subcampioni, per un volume complessivo di almeno 1 litro.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Controlli di corrispondenza genetica
o selezione clonale

La certificazione di corrispondenza genetica e' basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. In alternativa puo' essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare.
Parte A - Sul materiale di Categoria «Prebase», «Base»

Per le cultivar e per i cloni di fico destinati alla produzione dei frutti, la corrispondenza varietale potra' essere certificata solo dopo:
aver osservato almeno una fruttificazione, oppure;
attraverso analisi del DNA effettuata con una o piu' tecniche (RADP, RFLP, AFLP, SSR, SNP ecc...) ritenute appropriate, secondo le modalita' fornite dal costitutore al momento della registrazione della fonte primaria, in grado di distinguere la cultivar o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una cultivar o di un nuovo clone.
Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti.
Parte B - Sulle Piante Madri «Certificate»

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale su tutte le piante sara' rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, dopo:
1. avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
2. attraverso analisi del DNA con una o piu' tecniche ritenute appropriate, secondo le modalita' fornite dal costitutore (RADP, RFLP, AFLP, SSR, SNP ecc...) al momento della registrazione della fonte primaria.
 
Art. 2

Registrazione delle Fonti primarie

1. Per la registrazione delle Fonti primarie nel Servizio nazionale di certificazione il costitutore deve predisporre la scheda pomologica e la scheda fitosanitaria secondo gli schemi di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
2. Per la registrazione di nuove cultivar la descrizione pomologica deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda UPOV o CPVO.
3. E' consentito immettere nuove selezioni nelle fasi di conservazione e di premoltiplicazione, a condizione che siano in possesso delle caratteristiche richieste e che esista una descrizione genetica tale da distinguerle dalle varieta' esistenti.
 
Art. 3

Mezzi e strutture

1. I mezzi e le strutture necessari alla conservazione e produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase» devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 2 del presente decreto.
2. I mezzi e le strutture necessari all'allevamento e produzione in vivo dei materiali moltiplicazione di categoria «Base» devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 3 del presente decreto.
3. I mezzi e le strutture necessari all'allevamento e produzione in vivo dei materiali moltiplicazione di categoria «Certificato» devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 4 del presente decreto.
4. I mezzi, le strutture e le modalita' di produzione in vitro dei materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato», devono soddisfare i requisiti indicati all'Allegato 5 del presente decreto.
 
Art. 4

Certificazione dei materiali di moltiplicazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione delle produzioni vivaistiche, i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato», devono risultare esenti dalle malattie e dagli organismi patogeni indicati all'Allegato 5 del presente decreto.
 
Art. 5

Controlli

1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato» devono essere sottoposti ai controlli fitosanitari e di corrispondenza genetica secondo quanto previsto agli Allegati 6 e 7 del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2018

Il direttore generale: Gatto

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Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

 
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