Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2018
Modalita' di impiego e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 ,recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 4 e 13, che individuano, rispettivamente, le componenti e le strutture operative afferenti al Servizio nazionale della protezione civile, 8, che disciplina l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Servizio medesimo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale dell'apposito Dipartimento costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e il capo V, che disciplina le modalita' di integrazione e partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile alle attivita' del Servizio nazionale, con particolare riguardo all'art. 32, comma 5, lettera c);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente «Riconduzione dell'organizzazione del Dipartimento della protezione civile all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303», registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2017 - visto e annotato al n. 2051/2017 il 10 agosto 2017 dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 1724 l'11 agosto 2017 - con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 agosto 2017 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione Civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria successivamente esteso, a seguito di ulteriori eventi verificatisi nei medesimi territori, con le delibera adottate nelle date 27 e 31 ottobre 2016 e 20 gennaio 2017, prorogato per 180 giorni dalla delibera adottata in data 10 febbraio 2017, ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2018 dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e, da ultimo, prorogato per ulteriori 180 giorni dalla delibera adottata in data 22 febbraio 2018;
Visto l'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che dispone che a valere sulle risorse disponibili sul Fondo finalizzato all'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, una quota fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, possa essere destinata all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalita' di impiego e della ripartizione delle predette risorse;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017, con il quale si e' provveduto a disporre le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del fondo di cui al citato art. 41 relativamente all'annualita' 2017, in base al quale le risorse disponibili per le attivita' previste al comma 4 del medesimo articolo per l'esercizio 2017 risultano essere pari a 39,6 milioni di euro;
Dato atto che il Commissario straordinario per la ricostruzione e il Dipartimento di cui all'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno comunicato con note rispettivamente n. CGRTS/2093 del 14 febbraio 2018 e n. DCI/69 del 16 febbraio 2018 che, nel quadro della programmazione degli impieghi delle risorse di cui al citato art. 41 del decreto-legge n. 50/2017, per la finalita' di cui al comma 4 del citato articolo nelle annualita' 2018 e 2019, risultano disponibili 70 milioni di euro per ciascuna annualita';
Ritenuto necessario procedere:
all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle predette risorse all'interno delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla base della funzione da essi rispettivamente assicurata nell'ambito delle attivita' di preparazione e gestione delle emergenze, con particolare riguardo alle esigenze di intervento immediato di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, come individuate dagli articoli 4, 8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018;
all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere con le risorse recate dalla citata disposizione, intesi quali specifiche tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli, necessari per assicurare i soccorsi alla popolazione civile, allo scopo di finalizzare l'azione dei diversi soggetti beneficiari verso il rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, nonche' di assicurare una effettiva integrazione delle attivita' delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo che i citati beneficiari rappresentino le loro esigenze articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di interventi per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate e consentendo, inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalita' per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che contenga, tra l'altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
Ritenuto, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'art. 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, destinate all'acquisto o alla manutenzione di mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile sono destinate alle componenti o strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile individuate nell'allegato 1, nella misura e per il periodo finanziario accanto a ciascuna indicate.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I soggetti destinatari di cui al comma 1 possono articolare le rispettive esigenze per interventi di acquisizione o manutenzione di mezzi occorrenti ad assicurare il concorso al soccorso alla popolazione civile nell'ambito delle tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche di cui all'allegato 2, in relazione alle proprie competenze istituzionali.
2. Le esigenze di cui al comma 1 sono rappresentate, da ciascun soggetto beneficiario, nell'ambito di una propria proposta progettuale elaborata in forma unitaria, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e di perseguire un incremento complessivo ed integrato della capacita' di risposta nazionale alle emergenze di protezione civile, con particolare evidenza alle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili, evitando duplicazioni e favorendo le opportune sinergie tra le azioni proposte dalle componenti e strutture operative interessate.
3. Alla definizione delle modalita' per la presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, della relativa istruttoria ai fini dell'utilizzo delle connesse risorse finanziarie, si provvede con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono disciplinate, tra l'altro, forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi, e le modalita' con cui i destinatari delle risorse finanziarie di cui al presente decreto rendono disponibili, in via prioritaria, i mezzi acquisiti o manutenuti con le citate risorse in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero siano resi disponibili mezzi con capacita' equivalente.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisce, con cadenza trimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
 
Art. 3

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, per ciascuna annualita', sono trasferite con proprio decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze alle amministrazioni centrali indicate nella tabella in allegato 1 e al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo trasferimento alle altre amministrazioni e soggetti interessati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 12 aprile 2018

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1123
 
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