Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi;
Vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;
Vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Vista la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, e in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'articolo 47 (Trasferimenti di azienda);
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, recante attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, recante attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni speciali per l'esame degli atti del Governo, istituite presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica a seguito dell'avvio della XVIII legislatura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' abrogato;
b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
«a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri ovvero un'impresa marittima che impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due navi battenti bandiera comunitaria;»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli Stati membri o impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel caso di imprese marittime, almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori su navi battenti un'altra bandiera comunitaria;»;
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di lavoratori marittimi resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Un membro della delegazione speciale di negoziazione o del Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del Cae o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure per l'informazione e la consultazione, se, quando la riunione ha luogo, tali membri o i rispettivi supplenti non sono in mare ne' si trovano in un porto di un Paese diverso da quello in cui ha sede la societa' di navigazione. Ove possibile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono componenti dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano in grado di presenziare a una riunione, si considera l'eventualita' di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive
2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del
Consiglio, per quanto riguarda i marittimi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 8 ottobre 2015, n. L 263.
- La direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di licenziamenti collettivi e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 agosto 1998, n. L 225.
- La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
marzo 2001, n. L 82.
- La direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e'
pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80. Entrata
in vigore il 23 marzo 2002.
- La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro e' pubblicata
nella G.U.U.E. 28 ottobre 2008, n. L 283.
- La direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122.
- La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2016 - 2017 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259.
Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 1982, n. 147, cosi' recita:
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».
- Il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee (Legge comunitaria per il 1990) (Trasferimenti di
azienda) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio
1991, n. 10, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c),
della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita';
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di
miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile.».
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
(Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
febbraio 1992, n. 36, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25
(Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 marzo 2007, n. 67.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113
(Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2012, n. 174.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo
e' inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.
2. E' istituito un Comitato aziendale europeo (di
seguito denominato: Cae) o una procedura per l'informazione
e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in
ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie in cui
cio' sia richiesto secondo la procedura prevista dagli
articoli 5 e seguenti, al fine di informare e consultare i
lavoratori nei termini, con le modalita' e con gli effetti
previsti dal presente decreto. Le modalita' di informazione
e consultazione sono definite e attuate in modo da
garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale
efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche'
un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera d), comprenda una o piu'
imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni
comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) o d),
il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo
disposizioni contrarie degli accordi di cui all'art. 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in
virtu' degli accordi di cui all'art. 9, i poteri e le
competenze dei Cae e la portata delle procedure per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori, istituiti
per realizzare l'obiettivo indicato nel comma 1,
riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni
comunitarie, tutti gli stabilimenti situati negli Stati
membri e, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, tutte le imprese facenti parte del gruppo, ivi
situate, secondo le definizioni di cui all'art. 2.
5. (abrogato).
6. L'informazione e la consultazione dei lavoratori
avvengono al livello pertinente di direzione e di
rappresentanza, in funzione della questione trattata. A
tale scopo la competenza del Cae e la portata della
procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori disciplinata dal presente decreto legislativo
sono limitate alle questioni transnazionali.
7. Sono considerate questioni transnazionali quelle
riguardanti l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o
almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo
ubicati in due Stati membri diversi.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che
impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno
150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri
ovvero un'impresa marittima che impiega almeno 1000
lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie
e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due
navi battenti bandiera comunitaria;
c) gruppo di imprese, un gruppo costituito da una
impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un
gruppo di imprese, anche marittime, che soddisfa le
condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli
Stati membri o impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su
navi battenti bandiere comunitarie;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in
Stati membri diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di
150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra
impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un
altro Stato membro ovvero, nel caso di imprese marittime,
almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non meno di
150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera
comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo
impiega non meno di 150 lavoratori su navi battenti
un'altra bandiera comunitaria;
e) rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti
dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi
collettivi vigenti;
f) direzione centrale, la direzione centrale
dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa
controllante o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano
state delegate, a norma dell'art. 4, le relative
attribuzioni e competenze;
g) informazione, la trasmissione di dati da parte del
datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per
consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della
questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene
nei tempi, secondo modalita' e con un contenuto appropriati
che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di
procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale
impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con
l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie
o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
h) consultazione, l'instaurazione di un dialogo e lo
scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e
la direzione centrale o qualsiasi altro livello di
direzione piu' appropriato, nei tempi, secondo modalita' e
con contenuti che consentano ai rappresentanti dei
lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute,
di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in
merito alle misure proposte alle quali la consultazione si
riferisce, ferme restando le responsabilita' della
direzione, che puo' essere tenuto in considerazione
all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
i) comitato aziendale europeo, il comitato istituito
conformemente all'art. 1, comma 2, all'art. 9, comma 2,
lettera b), e comma 6, o alle disposizioni dell'art. 16, e
costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie di cui all'art. 9, comma
2, lettera a), onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori;
l) delegazione speciale di negoziazione, la
delegazione istituita conformemente all'art. 6, per
negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae
ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, le soglie minime
prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul
numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati
negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono
computati proporzionalmente all'attivita' svolta ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i
lavoratori in prova e a domicilio.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 113, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Tutela e ruolo dei rappresentanti dei
lavoratori). - 1. I membri del Cae dispongono, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera e), dei mezzi necessari per
l'applicazione dei diritti derivanti dal presente decreto
legislativo, per rappresentare collettivamente gli
interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie. Inoltre, i membri della
delegazione speciale di negoziazione, dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, i membri del Cae, nonche' i rappresentanti dei
lavoratori che operano nell'ambito della procedura per
l'informazione e la consultazione, hanno diritto, se
dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a
otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a
concorrenza in caso di accordi che abbiano stabilito
condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto
dalla legge vigente. Agli stessi si applicano altresi' le
disposizioni contenute negli articoli 22 e 24 della legge
20 maggio 1970, n. 300. In caso di lavoratori marittimi
resta fermo quanto previsto dall'art. 35, terzo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile degli
incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni,
l'accordo di cui all'art. 9 puo' prevedere ulteriori otto
ore annuali.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, i membri
del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori degli
stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti,
l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai
risultati della procedura per l'informazione e la
consultazione attuata a norma del presente decreto
legislativo.
4. Se e in quanto cio' sia necessario all'esercizio
delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto
internazionale, i membri della delegazione speciale di
negoziazione e del Cae usufruiscono di formazione senza
perdita di retribuzione. I contenuti della formazione,
considerando gli accordi in atto, sono decisi
congiuntamente tra direzione centrale ed il comitato
ristretto o, ove non esistente, il Cae.
4-bis. Un membro della delegazione speciale di
negoziazione o del Cae, o il suo supplente, che siano
componenti dell'equipaggio di una nave marittima, sono
autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione
speciale di negoziazione o del Cae o a qualsiasi altra
riunione tenuta nell'ambito delle procedure per
l'informazione e la consultazione, se, quando la riunione
ha luogo, tali membri o i rispettivi supplenti non sono in
mare ne' si trovano in un porto di un paese diverso da
quello in cui ha sede la societa' di navigazione. Ove
possibile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare
la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che
sono componenti dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso
in cui un membro di una delegazione speciale di
negoziazione o di un Cae o il suo supplente, che siano
componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano
in grado di presenziare a una riunione, si considera
l'eventualita' di fare ricorso, ove possibile, alle nuove
tecnologie d'informazione e di comunicazione.».
 
Art. 2

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, citata nelle note alle premesse, come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di
licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio
di una nave marittima, il datore di lavoro invia la
comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui
la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a
membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge
italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato
estero qualora la procedura di licenziamento collettivo
riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima
battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
 
Art. 3

Modifiche al codice della navigazione

1. Dopo l'articolo 347 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
«Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di trasferimento d'azienda). - Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o piu' navi marittime.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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