Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Ordinamento della professione di chimico e fisico. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»; Visto il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, recante «Regolamento per l'esercizio della professione di chimico», come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018; Visto in particolare, l'art. 8, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto, altresi', l'art. 8, comma 8, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, nonche' gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici; Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Decreta:
Art. 1
Ordinamento
1. Alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, di cui all'art. 8, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. Gli Ordini dei chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di «Ordini dei chimici e dei fisici» e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, presso ciascun Ordine dei chimici e dei fisici e' istituito l'Albo professionale dei chimici e dei fisici, d'ora in avanti chiamato «Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita nei seguenti settori: «chimica» e «fisica», nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. |
| Allegato TABELLA A Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione A - settore chimica Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM 13 farmacia e farmacia industriale; LM 54 scienza chimiche; LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale. Laurea specialistica in una delle seguenti classi: Classe 14/S farmacia e farmacia industriale; Classe 62/S scienze chimiche; Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale. Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti: diploma di laurea in chimica; diploma di laurea in chimica industriale; diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche; diploma di laurea in farmacia. TABELLA B Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione B - settore chimica Laurea in una delle seguenti classi: L 27 - scienze e tecnologie chimiche; L 29 - scienze e tecnologie farmaceutiche; Laurea in una delle classi: Classe 21 - scienze e tecnologie chimiche; Classe 24 - scienze e tecnologie farmaceutiche. TABELLA C Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione A - settore fisica Laurea magistrale in una delle seguenti classi: Classe LM 17 - fisica; Classe LM 58 - scienze dell'universo; Classe LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria. Laurea specialistica in una delle seguenti classi: Classe 20/S - fisica; Classe 66/S - scienze dell'universo; Classe 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria. Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti: Diploma di laurea in fisica. TABELLA D Titoli di studio che permettono l'iscrizione alla sezione B - settore fisica Laurea in una delle seguenti classi di: Classe L30 - scienze e tecnologie fisiche. Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe: Classe 25 - scienze e tecnologie fisiche. |
| Art. 2
Iscrizione all'Albo e titoli professionali
1. L'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. L'iscrizione all'Albo e' accompagnata dalle dizioni: «sezione A - Chimica», «sezione A - Fisica», «sezione B - Chimica», «sezione B - Fisica». 3. Agli iscritti alla sezione A dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico». 4. Agli iscritti alla sezione B dell'Albo spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»; b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior». 5. Nell'Albo sono annotate le eventuali specializzazioni possedute dagli iscritti. 6. Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione di iscrizione. 7. L'iscritto all'Albo puo' richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo. 8. L'iscrizione all'Albo determina l'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell'ipotesi di esercizio delle professioni di Chimico e Fisico, come definito dall'art. 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di tale ente previdenziale. |
| Art. 3
Esercizio della professione di Chimico e di Fisico
1. Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e' obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo. 3. L'iscritto all'Albo e' tenuto al rispetto del codice deontologico, oltre che di tutte le altre disposizioni normative applicabili alle professioni di Chimico e di Fisico. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana il codice deontologico, rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici. Sino all'emanazione di tale codice deontologico resta in vigore quello approvato dal Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. |
| Art. 4
Articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici
1. L'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici coincide con l'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici presenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 2. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 8, comma 8, terzo periodo della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, rimangono in carica fino alla fine del proprio mandato. |
| Art. 5
Procedimenti disciplinari
1. Fino all'adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Nell'ipotesi in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare un iscritto al settore Fisica dell'Albo, il Consiglio di disciplina decidente e' integrato da un numero di iscritti al settore Fisica dell'Albo, individuati, mediante sorteggio, tra i propri iscritti, dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei chimici e dei fisici di appartenenza del soggetto sottoposto a procedimento, tale da garantire la maggioranza di un membro rispetto al numero dei componenti iscritti al settore Chimica dell'Albo. |
| Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione A confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione A - settore Chimica». I chimici iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Albo dell'Ordine dei chimici - sezione B confluisce nell'«Albo degli Ordini dei chimici e dei fisici - sezione B - settore Chimica». I Chimici Iunior iscritti a tale data conservano i diritti acquisiti, ivi inclusa l'anzianita' di iscrizione. 3. La numerazione degli iscritti all'Albo e' unica e progressiva, con preliminare inserimento degli iscritti di cui ai commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni. 4. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attivita' di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attivita' di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attivita' di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanita'; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attivita' come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l'attivita' di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria. 6. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 svolgono anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo. 7. La Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalita' operative per l'esecuzione del presente decreto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono comunicati al Ministero della salute. 8. Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, in quanto compatibili. |
| Art. 7
Invarianza di oneri
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n.1423 |
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