Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2018
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LO SPORT
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2017, n. 206 - Serie generale;
Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 29 settembre 2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata l'8 marzo 2018, in seduta straordinaria;
Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 - ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522 - in adesione all'emendamento all'allegato 1 della "Convenzione internazionale contro il doping nello sport"», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2018 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.
2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni:
a) sezione 1: classi vietate;
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 26 luglio 2017, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 aprile 2018

Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro per lo sport: Lotti
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1268
 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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