Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 2017
Modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonche' modalita' di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute

Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede, in particolare che:
a decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) e il corrispondente quantitativo;
a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco;
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalita' tecniche di indicazione dell'A.I.C. sulla fattura elettronica, nonche' le modalita' di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
e' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29;
Visto il decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, concernente le modalita' tecniche di indicazione dell'A.I.C. sulla fattura elettronica, nonche' modalita' di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti, attuativo del richiamato art. 29, comma 2 del decreto-legge n. 50/2017;
Visti i ricorsi al TAR Lazio per l'annullamento del suddetto decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, presentati dalle aziende produttrici e distributrici di ossigeno terapeutico Sapio Life s.r.l., Medicair Italia s.r.l., Linde Medicale s.r.l., Rivoira Pharma s.r.l e Medigas Italia s.r.l, con particolare riguardo al tema della fatturazione a forfait o per giorno/paziente, nonche' della misura del quantitativo di farmaco fatturabile;
Viste le ordinanze del TAR Lazio del 28 febbraio 2018 e del 28 marzo 2018, che in relazione ai ricorsi sopra richiamati, ha ordinato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di ripronunciarsi, entro il 30 aprile 2018, alla luce degli specifici motivi di censura che individuano altrettanti profili di inoperabilita' tecnica del sistema di fatturazione elettronica degli acquisti di prodotti farmaceutici con riferimento ai citati temi della fatturazione a forfait o per giorno/paziente, nonche' della misura del quantitativo di farmaco fatturabile;
Vista la nota n. 4932 del 20 aprile 2018, della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, con la quale, al fine di ottemperare alle suddette ordinanze, si propone, d'intesa con AIFA, di apportare modifiche ed integrazione all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) del richiamato decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, nonche' di fornire indicazioni in ordine alla previsione di cui alla lettera a) del comma succitato;
Ritenuto, pertanto, di dover aderire alle predette indicazioni della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute elaborate d'intesa con AIFA;

Decreta:

Art. 1
Modificazioni all'art. 2 decreto interministeriale del 20 dicembre
2017, concernente le modalita' tecniche di indicazione dell'A.I.C.
sulla fattura elettronica, nonche' modalita' di accesso da parte
dell'AIFA ai dati ivi contenuti
1. All'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo le parole «unita' posologiche» sono inserite le seguenti «; per i soli gas medicinali, e' possibile inserire l'unita' prevista nel contratto di fornitura»;
b) alla lettera d), dopo le parole «con il codice A.I.C.» sono inserite le seguenti «; per i soli gas medicinali, e' possibile inserire il numero di unita' previste nel contratto di fornitura».
 
Art. 2

Modalita' di indicazione dell'A.I.C.
sulla fattura elettronica

1. Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, le aziende produttrici o distributrici di gas medicinali possono riportare in piu' righe di dettaglio gli A.I.C. delle diverse tipologie di bombole fornite, utilizzando l'attuale modello di fattura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2017

Il ragioniere generale
dello Stato
Franco Il segretario generale
Ruocco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone