Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Ordinamento della professione di psicologo. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo» e, in particolare l'art. 29 che conferisce al Ministro della salute l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 4, della citata legge n. 3 del 2018, che ha inserito nella richiamata legge n. 56 del 1989 l'art. 01 (Categoria professionale degli psicologi) con il quale la professione di psicologo e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005 n. 221, recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con rnodificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; Visto il comma 1 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera a), della citata legge n. 3 del 2018 , il quale prevede che le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza e che la proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre delle stesso anno; Visto il comma 11 dell'art. 20 della legge n. 56 del 1989, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), della citata legge n. 3 del 2018, il quale stabilisce che le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un decimo degli iscritti; Visto l'art. 9, comma 6, della citata legge n. 3 del 2018, che demanda al Ministro della salute, l'adozione degli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi; Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, commi 4, 5 e 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Sentito il Consiglio nazionale degli psicologi in data 21 marzo 2018;
Decreta:
Art. 1
Rinnovo dei Consigli territoriali
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera a), della legge 11 gennaio 2018 n. 3, in fase di prima applicazione le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno 2019, coincidente con l'anno di scadenza dell'ultimo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in carica alla data dell'entrata in vigore della citata legge n. 3 del 2018. 2. I Consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali eletti. |
| Art. 2
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, successivo all'insediamento dei nuovi Consigli territoriali dell'Ordine medesimo. |
| Art. 3
Procedure elettorali
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 11, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221. |
| Art. 4
Invarianza di oneri
1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1425 |
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