Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 maggio 2018, n. 58
Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» ed in particolare gli articoli 172 e seguenti;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 57, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare l'articolo 33 concernente la formazione dei medici chirurghi;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1957, n. 271, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999, n. 254, concernente i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» ed in particolare la Classe 46/S Medicina e Chirurgia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la «Determinazione delle Classi di laurea magistrale» ed in particolare la Classe LM-41 Medicina e Chirurgia;
Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane (CRUI) reso in data 21 giugno 2017;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2017;
Ritenuto di non accogliere il suddetto parere del CUN per quanto riguarda la durata della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5, in quanto si tratta di Commissione per le sessioni annuali degli esami di Stato;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU) espresso nelle adunanze del 21 e del 22 dicembre 2017;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui ai pareri del CNSU e della FNOMCeO di portare a quattro le sessioni di esame di Stato, considerato congruo l'aumento delle relative sessioni annuali, da due a tre, rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;
Visto il parere del Ministero della salute reso in data 11 gennaio 2018;
Visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) pervenuto in data 15 gennaio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2018;
Vista la nota del 24 aprile 2018, prot. n. 1879, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Decreta:

Art. 1
Esame di Stato per l'abilitazione

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.
2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, che e' espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 172 e seguenti della
rubrica «Esami» del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283:
«Art. 172. - Le lauree e i diplomi conferiti dalle
Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente
valore di qualifiche accademiche.
L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita
in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto
coloro che:
a) abbiano conseguito presso Universita' o Istituti
superiori la laurea o il diploma corrispondente;
b) abbiano superato, nel corso degli studi pel
conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle
discipline che sono determinate per regolamento.
Art. 173. - La tabella L annessa al presente testo
unico determina le professioni per esercitare le quali e'
necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o
diplomi che si richiedono per esservi ammessi.
L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le
Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire, a
norma dell'art. 167, agli effetti della eventuale
ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla
predetta tabella, sara' determinata successivamente per
decreto Reale.
Nessuno puo' essere iscritto negli albi per lo
esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo
esame di Stato.
Art. 174. - I programmi dei singoli esami di Stato sono
determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore
dell'educazione nazionale e su proposta di apposite
Commissioni nominate dal Ministro.
Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le
norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.
Art. 175. - Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno
accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per
ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di
professori di ruolo appartenenti ad Universita' o Istituti
superiori e, secondo le professioni cui i candidati
aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di
persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di
studi o che abbiano dato prova di notevole perizia
nell'esercizio professionale.
Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno
precedente l'inizio degli esami a quello seguente la
chiusura della sessione, un compenso di lire 25 se
appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire 50
se estranei alla Amministrazione stessa, per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori.
Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che
non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze,
l'indennita' di missione e il rimborso delle spese a norma
del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive
modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono
le indennita' stabilite per gli impiegati del grado 6°.
Le indennita' e compensi previsti dal presente
articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono
soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del regio
decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Art. 176. - La tassa di ammissione all'esame di Stato
per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio
professionale e' stabilita in lire duecento.
Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami
di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni
debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o
Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi,
un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di
spese per consumo di materiali, uso di istrumenti,
fornitura di cancelleria.
Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino
all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il
contributo.
Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa
di ammissione agli esami di Stato e del relativo
contributo.
Art. 177. - Nel Bollettino ufficiale del Ministero
dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una
statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con
l'elenco delle facolta' e scuole che negli esami dei propri
laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.
(Omissis).».
- La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1956, n.
321.
- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1992, n. 305, S.O.:
«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita'). - 1.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso
le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore
della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono
essere previste per i presidi ospedalieri delle unita'
sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei
requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le
aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame
finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di
rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1°
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti
che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le
funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n.
250, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 57 (Pari opportunita') (Art. 61 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29
del decreto legislativo n. 546 del 1993, successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 8 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all' art. 35, comma 3, lettera e); in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.:
«Art. 33 (Formazione dei medici chirurghi). - 1.
L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e'
subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, che dia accesso, per tali studi, alle
universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti
conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici, compresi i principi relativi alla
misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti
stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle
funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona
salute e malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico
e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle
metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione
coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei
tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e
terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma 1 comprende un
percorso formativo di durata minima di cinque anni di
studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta
anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in
una universita' o sotto il controllo di una universita'
(103).
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del
1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo'
comportare una formazione pratica a livello universitario
di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle
autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dell'invarianza della
spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione
professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che
hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita
professionale.».
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15,
recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della
direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
("Regolamento IMI")", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2016, n. 32.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente «Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445,
recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9
settembre 1957, e successive modificazioni ed
integrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2001, n. 299.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266.

Note all'art. 1:

- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e' riportata nelle
note alle premesse.
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' riportata nelle
note alle premesse.
 
Art. 2
Sedi di esame

1. L'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 si svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte le universita' sedi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
2. Il laureato in Medicina e Chirurgia puo' sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'universita' in cui ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il titolo di cui all'articolo 1, comma 1.
 
Art. 3
Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo e' volto ad accertare le capacita' dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialita', della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanita' pubblica. L'accertamento e' effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie piu' aggiornate ed internazionalmente riconosciute.
2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, e' espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purche' siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'universita', ed e' organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.
3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attivita' formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attivita' didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.
5. Il tirocinio pratico-valutativo e' organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra universita' e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le universita' stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le universita' forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attivita' svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.
6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilita' e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'universita' e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.
7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneita'.
8. Il tirocinio pratico-valutativo e' superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneita' di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.

Note all'art. 3:

- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante l'attuazione
della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, e' riportata nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione
della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CEE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre
1999, n. 250, S.O.
«3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale
con un'anzianita' di almeno dieci anni di attivita'
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, nonche'
possedere la titolarita' di un numero di assistiti nella
misura almeno pari alla meta' del massimale vigente e
operare in uno studio professionale accreditato. I medici
che svolgono la funzione docente o di coordinamento o
tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo
istituito.».
 
Art. 4
Prova dell'esame di Stato
per l'abilitazione

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di 200 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, articolati in 50 formulati su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati su argomenti riguardanti le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialita', della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica. Alle risposte positive e' attribuito un punteggio di + 1, alle risposte non date di 0, a quelle errate un punteggio negativo pari a -0,25. Per la predisposizione dei quesiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di apposita Commissione nazionale di esperti.
2. La Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1 e' costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca, resta in carica tre anni ed e' composta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni all'albo dei medici chirurghi, di cui:
a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle universita' italiane su indicazione della conferenza dei Presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;
b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle universita' italiane su indicazione della conferenza dei presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;
c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
3. Il Presidente della Commissione e' nominato, con il decreto ministeriale di cui al comma 2, tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parita' di voto prevale il voto del Presidente.
4. Per Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1, si intende, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97.
5. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione s'intende superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 130 punti.
6. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, che puo' essere organizzata anche in modalita' telematica, si svolge in sessioni e con modalita' stabilite annualmente con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre volte l'anno, nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre.
7. Il candidato che non ha superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione puo' ripeterlo nella sessione successiva.

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 5
Commissione giudicatrice

1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, ogni Commissione locale, presso ciascuna universita', e' composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti.
2. Il Presidente e' un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria.
3. Uno dei due membri effettivi e' un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro e' scelto dalla competente autorita' accademica tra i professori o i ricercatori dell'universita'.
4. La Commissione e' costituita con decreto rettorale ed e' valida per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle universita', mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.
 
Art. 6
Valutazione delle prove

1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4 si conclude con un giudizio di idoneita' o non idoneita'.
2. Consegue il giudizio di idoneita' il candidato che ha superato la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
3. Al termine della prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si e' svolto l'esame che, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a coloro che hanno superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione.
4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 e' pubblicato sul sito web istituzionale dell'universita'.
 
Art. 7
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, e' abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2018

Il Ministro: Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 ottobre 2001, n. 445, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299:
«Art. 2 (Tirocinio). - 1. Alla prova scritta di cui
all'art. 4 si accede nella prima sessione utile dopo il
superamento di una prova pratica a carattere continuativo
consistente in un tirocinio clinico della durata di tre
mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso
policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii
ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di medicina
generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso
un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di
chirurgia e per un mese presso un medico di medicina
generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
ad integrazione delle attivita' formative
professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001.
3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove
si svolga al di fuori delle strutture universitarie,
attraverso convenzioni con le strutture del Servizio
sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che
assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a
ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati
dalla commissione nazionale di cui all'art. 4. Al tirocinio
sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea
conseguita presso l'universita' e compatibilmente con la
capienza delle strutture ove si intende svolgere il
tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso
altre universita'.
4. La certificazione della frequenza e la valutazione
di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta
responsabilita' e a cura del docente universitario, o del
dirigente medico, responsabile della struttura frequentata
dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al
comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto
diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio
numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La
valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di
criteri definiti dalla commissione di cui all'art. 4 e
comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta
punti, trenta per ogni periodo.
5. Ove il candidato non consegua un punteggio
complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30
per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta,
salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove
il candidato stesso non superi la prova scritta, puo'
presentarsi alla successiva sessione conservando il
punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la
prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente
successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il
candidato non possa partecipare alla prima sessione utile
dopo il completamento del tirocinio per motivi personali
gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel
tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione
immediatamente successiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera m)
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 97, recante «Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248»:
«Art. 1 (Organi collegiali ed altri organismi del
Ministero dell'universita' e della ricerca istituiti con
atti normativi). - 1. Con il presente regolamento sono
individuati, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i
seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da
leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attivita' del
Ministero dell'universita' e della ricerca:
(Omissis);
m) la Commissione nazionale per la predisposizione
dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19
ottobre 2001, n. 445;
Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si
veda nelle note alle premesse.
(Omissis).».
 
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