Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2018
Scioglimento del consiglio comunale di Surbo e nomina della commissione straordinaria.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Surbo (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013;
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Surbo (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 9 giugno 2013, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In relazione ad un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha evidenziato legami tra imprenditori locali legati alla criminalita' organizzata ed esponenti dell'amministrazione locale, nonche' irregolarita' sulle procedure amministrative, il prefetto di Lecce, con decreto del 20 novembre 2017, successivamente prorogato ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto, sentito nella seduta del 23 aprile 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.
In relazione alla suddetta indagine giudiziaria il giudice per le indagini preliminari di Lecce, con decreto del 23 aprile 2018, ha disposto il rinvio a giudizio di otto persone tra le quali un funzionario comunale indagato per il reato di frode nelle pubbliche forniture e falso in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale.
Il Comune di Surbo si colloca in un'area geografica caratterizzata dalla storica presenza dell'organizzazione criminale denominata sacra corona imita che, come emerge anche dalla relazione della Direzione nazionale antimafia anno 2016, ha subito nel tempo una progressiva trasformazione estendendo la propria area di interesse oltre alle tradizionali attivita' illecite del traffico di stupefacenti e delle estorsioni anche a quelle connesse al recupero dei crediti, alla gestione delle vendite giudiziarie e agli appalti di servizi e lavori pubblici.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame la generale gestione dell'amministrazione comunale nonche' la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti controindicati, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.
La relazione del prefetto, nel rilevare che il consiglio comunale di Surbo e' gia' stato sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, pone in rilievo una sostanziale «continuita' amministrativa» atteso che buona parte degli attuali amministratori hanno gia' fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature e che uno di essi e' legato da rapporti di stretta parentela con un componente della menzionata compagine sciolta nel 1991.
Viene evidenziata in particolare la figura del primo cittadino - che nel corso della precedente consiliatura ha ricoperto l'incarico di vice sindaco - riconducibile, per stretti rapporti familiari, ad un locale capo cosca che, come si evince dai contenuti di un decreto di applicazione delle misura della sorveglianza speciale antimafia emesso nel febbraio 1991, era in quel periodo ai vertici di un'organizzazione criminale in grado di determinare tutte le scelte politico-amministrative del comune, circostanza comprovata dal fatto che tutti gli appalti erano stati affidati a ditte riconducibili alla menzionata consorteria criminale.
Avvalendosi inoltre delle risultanze investigative vengono posti in rilievo gli stretti rapporti e le cointeressenze sussistenti tra il sindaco ed un imprenditore locale, anch'egli rinviato a giudizio nel menzionato procedimento penale, titolare di alcune imprese operanti nel territorio per le quali la prefettura di Lecce, in data 7 novembre 2017, ha adottato decreto di cancellazione dalla White list, provvedimento la cui legittimita' ha trovato conferma in sede giurisdizionale. Significativa e' la circostanza che presso le menzionate aziende risultano regolarmente assunti soggetti pluripregiudicati, gravati da pregiudizi penali anche di tipo associativo ed altri gravi reati.
Concreti elementi che attestano la capacita' della criminalita' organizzata di condizionare l'attivita' amministrativa dell'ente locale emergono dall'analisi dei due appalti di lavori pubblici, che hanno costituito oggetto di capi di imputazione del menzionato procedimento giudiziario, affidati dall'amministrazione comunale ad un'impresa riconducibile al menzionato imprenditore rinviato a giudizio.
La relazione del prefetto con riferimento al primo dei due appalti, concernente i lavori di urbanizzazione primaria, pone in rilievo i profili di responsabilita' penale del menzionato funzionario comunale, rinviato a giudizio per i reati sopra indicati in quanto piu' specificamente ha computato lavori di sbancamento mai effettuati nonche' redatto false attestazioni concernenti la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Condotte penali in parte analoghe emergono anche dall'analisi del secondo appalto relativo a lavori di riqualificazione di una piazza del centro storico caratterizzato da numerose illiceita' e difformita' per il quale il menzionato dirigente e' stato rinviato a giudizio per frode nelle pubbliche forniture.
Gli stessi contenuti di una relazione prodotta dalle forze dell'ordine attestano come l'appalto in argomento si sia rilevato una grave truffa - che ha avuto anche una rilevante risonanza mediatica - perpetrata dall'impresa esecutrice ai danni dell'amministrazione comunale con la complicita' degli stessi amministratori.
Fonti tecniche di prova relative ad un colloquio tra il primo cittadino ed il menzionato imprenditore evidenziano infatti come il sindaco fosse pienamente a conoscenza delle menzionate difformita' relative all'esecuzione delle opere in questione.
La relazione del prefetto analizza inoltre la posizione di un assessore comunale, con interessi anche nel settore commerciale in quanto gestore di un impianto sportivo, che annovera precedenti di polizia per abuso d'ufficio ed e' stato deferito per i reati di cui agli articoli 323 II comma, 353 II comma, 479 e 483 codice penale in quanto, in concorso con altri, poneva in essere condotte volte a conseguire, dal 2006 ad oggi, l'aggiudicazione reiterata della gara per i servizi socio assistenziali agli anziani.
E' infatti emerso dalle indagini giudiziarie che i provvedimenti emessi dalla giunta comunale e dagli uffici amministrativi, in violazione di qualsiasi principio di trasparenza, nonche' le anomale gare effettuate, costituenti gravi forme di abuso d'ufficio e turbativa d'asta, hanno permesso all'impianto sportivo riconducibile al menzionato amministratore di essere destinatario dal 2006 ad oggi di benefici economici pubblici.
Elementi univoci che attestano una gestione dell'ente avulsa dal rispetto dei principi di legalita' e buon andamento sono emersi in relazione ad un altro consigliere, dimessosi nel corso del 2017, che annovera numerosi precedenti di polizia per diffamazione, minaccia, distruzione o deturpazione di bellezze naturali in relazione ai quali, come accertato dalla sentenza della Corte di appello di Lecce del febbraio 2010, sono stati accertati solidi rapporti di affari e frequentazioni con ambienti della locale malavita.
Lo sviamento dell'attivita' amministrativa in favore di ambienti controindicati e' emerso altresi' dall'analisi delle procedure di assegnazione da parte dell'amministrazione comunale di 60 alloggi di edilizia economica e popolare di proprieta' del comune e dell'agenzia regionale.
Le indagini esperite hanno evidenziato che molti dei suddetti alloggi sono assegnati a soggetti controindicati e che, addirittura, alcuni pluripregiudicati appartenenti ad uno stesso nucleo familiare sono assegnatari di piu' alloggi.
E' altresi' emblematica la circostanza che una famiglia e' assegnataria di un immobile sebbene uno dei suoi componenti e' proprietario di un altro appartamento, condizione che esclude la possibilita' che il suddetto nucleo familiare, riconducibile ad ambienti criminali, potesse essere assegnatario di alloggio di edilizia popolare.
La relazione della commissione d'indagine rileva come pur a fronte delle richieste dell'agenzia regionale, con le quali si chiedeva di disporre accertamenti in merito ai requisiti ed ai titoli degli occupanti, ne' i vertici politici ne' i competenti uffici della polizia municipale hanno fornito alcun riscontro o posto in essere alcuna verifica consentendo, attraverso un comportamento gravemente omissivo, che esponenti della criminalita' organizzata e loro familiari continuassero ad occupare, abusivamente, gli alloggi in questione.
La commissione d'indagine ha altresi' esaminato la documentazione concernente i servizi cimiteriali, le cui attivita' rientrano nella competenza dell'ufficio di polizia municipale ed intorno al quale solitamente ruotano gli interessi della criminalita' organizzata. Fonti tecniche di prova, attestanti tra l'altro fatti e condotte di rilevanza penale, hanno evidenziato che dal 2006 ad oggi tale servizio e' stato svolto da alcune aziende, tutte riconducibili ad un unico imprenditore, gravato da procedimenti penali per gravi ipotesi di reato e in stretti rapporti con il primo cittadino ed il comandante della polizia municipale.
Le verifiche effettuate hanno rilevato che per l'aggiudicazione di tale servizio - le cui gare sono state caratterizzate da numerose anomalie e irregolarita' - sono pervenute offerte contraddistinte da ribassi minimi e nella quasi totalita' dei casi provenienti da imprese riconducibili al menzionato imprenditore.
Peraltro e' emerso che a decorrere da marzo 2007 l'espletamento del servizio cimiteriale e' stato svolto facendo ricorso a continue proroghe, per asseriti motivi d'urgenza e per un arco di tempo quasi equivalente a quello coperto attraverso gare, con contestuale elusione delle disposizioni in materia di contratti pubblici e normativa antimafia.
Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Surbo volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale e arrecato pregiudizio agli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Surbo (Lecce), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 7 maggio 2018

Il Ministro: Minniti
 
Art. 2

La gestione del Comune di Surbo (Lecce) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Carlo Sessa - prefetto a riposo;
dott. Onofrio Vito Padovano - viceprefetto aggiunto;
dott. Giovanni Grassi - funzionario economico finanziario.
 
Prefettura di Lecce

Prot. n. 43/NC/OPS

Lecce, 26 aprile 2018

ALL'ON. MINISTRO DELL'INTERNO - ROMA

Oggetto: Comune di Surbo - Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. - Relazione.

PREMESSA

Con decreto prefettizio n. 112198 del 20 novembre 2017, su delega del Ministro dell'interno (D.M. del 10 novembre 2017), lo Scrivente ha disposto l'accesso presso il Comune di Surbo, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL.
Per l'esecuzione di tali accertamenti e' stata nominata, con il decreto prefettizio citato, una Commissione di Indagine composta
Omissis
Per le connesse attivita' di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attivita' del Comune di Surbo, e' stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto
Omissis
In data 22 novembre 2017, la Commissione prefettizia si e' insediata presso il Comune di Surbo, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attivita' piu' significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei Servizi tecnici ed amministrativi e finanziari, nonche', piu' in generale, agli atti di Governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione.
La Commissione, a conclusione del lavoro d'indagine, in data 6 aprile 2018, ha rassegnato le risultanze dell'attivita' svolta presso il Comune di Surbo con Relazione conclusiva, che si allega in copia, e che lo scrivente assume a fondamento della presente proposta.
Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, e' stato sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta. Il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Lecce, benche' regolarmente convocati, hanno comunicato di non poter presenziare.
1. La compagine amministrativa del Comune di Surbo.

L'attuale Amministrazione comunale di Surbo, comune della Provincia di Lecce che conta circa 14.849 abitanti, risulta eletta nelle consultazioni del 26 e 27 maggio 2013.
La competizione elettorale si era conclusa con la proclamazione a Sindaco di omissis, avvocato, che aveva gia' rivestito altri incarichi istituzionali nelle precedenti consiliature, candidato Sindaco della lista civica di Centrodestra denominata omissis, aggiudicatasi la vittoria con il 39,70% dei voti espressi, con il conseguimento di undici su sedici seggi.
La Giunta, nella composizione originaria, era la seguente:
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
A seguito delle numerose sostituzioni avvenute net tempo, al momento dell'insediamento della Commissione ispettiva, risultavano in carica nella Giunta comunale:
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
Il Consiglio comunale, composto da 14 membri, 11 dei quali sono consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza, risulta invece oggi cosi' composto Consiglieri di maggioranza
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis» Consiglieri di minoranza
• omissis - Gruppo Misto Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
• omissis - Lista «omissis»
Il Consigliere di minoranza candidato sindaco della Lista «omissis omissis» ha rassegnato le proprie dimissioni il 23 novembre 2017.
Con riguardo alla composizione della Giunta e dell'Organo Consiliare si precisa che successivamente alla nomina della Giunta comunale all'esito delle elezioni del maggio 2013, si sono verificate diverse sostituzioni di assessori dimissionari, come di seguito specificate.
In data 20 gennaio 2014, a seguito delle dimissioni dell'assessore omissis, con decreto sindacale n. 2 del 23 gennaio 2014 e' stata nominata assessore omissis, con deleghe alla Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano, Protezione civile (ha sostituito il dimissionario omissis a cui erano state attribuite le deleghe al Bilancio, Programmazione economica e Finanza Locale che ad oggi non risultano piu' in carico ad alcun assessore, ma nelle mani del Sindaco omissis);
In data 2 dicembre 2016 a seguito delle dimissioni dell'assessore omissis, con decreto sindacale n. 12 del 5 dicembre 2016, e' stato nominato assessore omissis, con deleghe alle Politiche del lavoro, Politiche giovanili e mobilita';
in data 19 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni dell'assessore omissis, le deleghe di Assessore alla pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Protezione civile sono state trattenute dal Sindaco.
Si evidenzia che il Sindaco omissis, sin dall'inizio del mandato, non ha mai attribuito le deleghe in materia di Ambiente e Personale e, a seguito delle dimissioni dei suddetti assessori omissis e omissis, ha trattenuto anche le deleghe rispettivamente in materia di Bilancio, Programmazione economica e Finanza locale nonche' quelle in materia di Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Protezione civile.
Il Comune di Surbo sara' interessato al rinnovo del Consiglio e all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale di questa primavera 2018.
2. Contesto territoriale della locale criminalita' organizzata di
tipo mafioso e presenza nel Comune di Surbo.

Nell'ambito del territorio di questa provincia e' stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata «sacra corona unita (SCU).
La «sacra corona unita» ha subito nel tempo una progressiva trasformazione, passando da un'originaria struttura piramidale - come era almeno nelle aspirazioni originarie dei suoi fondatori e come per qualche tempo si e' mantenuta - ad una successiva rigida suddivisione in gruppi, fino all'attuale strategia «tesa all'inabissamento delle tradizionali attivita' criminali e all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa», con una continua ricerca del consenso sociale attraverso attivita' che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati (Cfr. pag. 97 Relazione conclusiva della Commissione Antimafia del 7 febbraio 2018).
Il mutamento delle caratteristiche della criminalita' organizzata salentina deriva dalla perfetta integrazione tra i capi storici dei vecchi gruppi criminali e gli esponenti delle nuove generazioni delle famiglie mafiose tradizionali, assurti, medio tempore, ai vertici del clan.
Infatti, «l'azione delle organizzazioni mafiose appare articolata tra i vecchi e tradizionali ambiti criminali e nuovi spazi di intervento non piu' limitati ai contesti sociali che in qualche modo gia' condividevano e fiancheggiavano la metodologia dell'intimidazione, avendo ottenuto un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della societa' civile le piu' disparate» (Cfr. pag. 97 Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia cit.).
Tali gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attivita' illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attivita' quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata liberta' degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi, come quello legato al mondo del calcio.
In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.
Sul punto, la Direzione Nazionale Antimafia, nella Relazione annuale del febbraio 2016, ha sottolineato: «Con riguardo al rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce e', attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale - e quindi il consenso che ne deriva - e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attivita' imprenditoriali connesse a quelle della pubblica amministrazione...» (Cfr. pag. 105 Relazione annuale Febbraio 2016, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo).
Nell'area a Nord di Lecce, in particolare, e' stata accertata l'operativita' di un sodalizio criminale facente capo a Pellegrino Antonio, pluripregiudicato, nato a Squinzano il 7 novembre 1974, attivo soprattutto in paesi quali Squinzano, Campi Salentina, Trepuzzi, ma anche Surbo, oggetto dell'attuale indagine giudiziaria ed amministrativa.
I fratelli Pellegrino protagonisti negli anni passati delle principali dinamiche criminali che hanno prodotto, alla fine degli anni '90, numerosi episodi di sangue ed altri reati di tipica matrice mafiosa, si sono ricavati uno spazio importante, su scala provinciale, proprio nell'ambito della Sacra Corona Unita. Sul rilievo criminale del «Clan Pellegrino» nella Provincia di Lecce ha riferito, in particolare, il collaboratore di giustizia omissis, figura di spicco nello scenario malavitoso brindisino, che nell'interrogatorio del 29 marzo 2011, in proposito ha riferito: «Preciso che il clan dei Pellegrino e' molto rispettato in quell'area, io paragonerei al rispetto che su Mesagne nutrono per noi; faccio tale precisazione per far capire quanto siano radicati nella societa' civile e nel tessuto imprenditoriale, oltre che nell'amministrazione comunale ed in tutti questi ambiti potrei dire che si muovono come meglio credono» (Cfr. pag. 13 Informativa della Compagnia Carabinieri di Lecce prot. n. 71/18-23-2013 del 9 ottobre 2015 allegato n. 2 alla Relazione Commissione di Accesso).
Il carattere mafioso dello stesso Clan e' desunto dall'esistenza di indicatori tipizzanti del fenomeno, quali la particolare forza d'intimidazione derivante dal vincolo di' assoggettamento e di omerta', l'accortezza per le figure piu' esposte, quali Pellegrino Antonio appunto, l'organizzazione per livelli gerarchici e la capacita' del sodalizio di infiltrarsi all'interno del tessuto politico ed imprenditoriale (Cfr. pag. 16 Informativa cit.). La caratura criminale del sodalizio mafioso in questione e' emersa anche nel corso dell'operazione giudiziaria denominata «Vortice Deja vu», confluita nel p.p. n. 6812/2008 RGNR PM LE, conclusosi con sentenza del 23 giugno 2016, con la quale e' stato posto in rilievo il ruolo egemone esercitato dalla famiglia Pellegrino all'interno della Sacra Corona Unita, per la sua capacita', tra l'altro, di infiltrarsi nella P.A., e con la quale sono stati condannati ben 65 imputati, 45 dei quali per una serie di reati e per. l'appartenenza all'associazione di stampo mafioso predetta.
Con riguardo in particolare alla situazione del Comune di Surbo, di interesse nella presente Relazione, giova rilevare che il tessuto socio-economico di Surbo, nel passato, e' stato spesso interessato da tentativi di infiltrazioni mafiose, nonostante l'incisiva azione delle Forze dell'Ordine e della magistratura che hanno contribuito nel tempo a decapitare e a decimare la locale consorteria, ma che non ha potuto impedire la riaggregazione delle stesse organizzazioni criminali capaci di realizzare negli anni successivi, nuovi accordi a salvaguardia degli interessi locali.
Pertanto si procedera', di seguito, ad analizzare i rilievi emersi dagli accertamenti investigativi e giudiziari che coinvolgono amministratori e funzionari dell'Amministrazione Comunale di Surbo, oltre che Imprenditori locali e che denotano il concreto rischio di infiltrazione dell'organizzazione criminale nel circuito economico ed amministrativo di Surbo, mediante l'inserimento nei settori imprenditoriali a piu' alta redditivita', come quello degli appalti di opere pubbliche, e/o con l'imposizione dell'assunzione di soggetti malavitosi nell'impresa, a garanzia degli interessi criminali.
3. Evidenze giudiziarie relative al coinvolgimento di amministratori
e funzionari del Comune di Surbo e di imprenditori locali.

Quanto innanzi descritto trova un primo riscontro, con particolare riguardo all'operativita' nella zona di Surbo di una frangia criminale collegata alla «SCU» ed al coinvolgimento in vicende illecite di amministratori e funzionari locali dello stesso Comune, nell'indagine giudiziaria convenzionalmente denominata omissis, condotta nel 2015 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Lecce sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito della quale, a seguito dell'Avviso di conclusione delle indagini emesso il 28 settembre 2017 (all. 3 della Relazione della Commissione di Accesso), e' stata formulata richiesta di rinvio a giudizio (All. 4 della Relazione della Commissione di Accesso) e adottato successivo decreto di rinvio a giudizio nel p.p. n. 13228/2013 RGNR nei confronti di otto persone tra le quali anche il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Surbo, omissis, il pluripregiudicato Pellegrino Antonio e imprenditori locali, quali omissis e omissis.
L'attivita' di indagine, che trae spunto da una serie di episodi intimidatori di presunta matrice mafiosa posti in essere ai danni di amministratori locali negli anni 2012-2013, si e' concentrata sulla gestione amministrativa e sull'assegnazione degli appalti per lavori pubblici presso l'Amministrazione Comunale di Surbo; sulla sistemica attribuzione clientelare dei pubblici lavori secondo metodi mafiosi riconducibili al detto gruppo criminale facente capo a Pellegrino Antonio, inteso «zu Peppu» e sulle contiguita' e connivenze fra imprenditori, amministratori e funzionari locali e elementi apicali dello stesso «Clan Pellegrino».
I richiamati, numerosi episodi intimidatori ai danni degli amministratori locali negli anni 2012-2013, quali l'incendio dell'auto dell'allora Vice-Sindaco omissis, le buste minatorie e con proiettili ai danni dell'allora Assessore al Bilancio omissis, le minacce perpetrate con colpi di arma da fuoco all'abitazione del Consigliere omissis, poi dimessosi, ed altre, tutte descritte compiutamente nel rapporto dei Carabinieri citato (pagg. 7-8 all. n. 2 della Relazione della Commissione di Accesso), nonche' gli svariati illeciti nel settore dei pubblici appalti, di cui si dira' innanzi, relativi agli anni successivi 2013-2015, hanno evidenziato sintomi di una degenerazione del tessuto sociale, politico e amministrativo nel Comune di Surbo. Invero cio' e' reso ancor piu' grave ed evidente se si considera che il cennato contesto evidenzia strettissimi rapporti tra un imprenditore vicino alla mafia locale ed importanti settori amministrativi dell'Ente, segnatamente quello del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. A cio' si deve aggiungere anche il recente episodio intimidatorio ai danni del Comandante della Stazione locale dei Carabinieri, avvenuto ad agosto del 2017.
Nello specifico, gli investigatori hanno analizzato una serie di procedure di evidenza pubblica del Comune di Surbo concernenti le ristrutturazioni, le manutenzioni ed altre, per un valore stimato che si aggira attorno al milione di euro, lavori, mai effettuati o realizzati in palese difformita' al capitolato tecnico.
3.1 I collegamenti imprenditori-mafia-amministrazione comunale di Surbo. La posizione del Dirigente U.T.C. omissis

La richiesta di rinvio a giudizio redatta dalla D.D.A. della Procura di Lecce ha cristallizzato, tra varie fattispecie di appalti pubblici affidati dal Comune di Surbo ritenute presuntivamente illegittime, due appalti in particolare, i quali costituiscono oggetto dei capi' di imputazione di cui alle lett. D), E) e F) dell'atto giudiziario stesso.
3.1.1 Appalto pubblico dei lavori di urbanizzazione primaria in Zona
Fontanelle.

Nei capi D) e E) del provvedimento di rinvio a giudizio viene presa in considerazione la figura di omissis, Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Surbo e nella fattispecie anche responsabile del procedimento, al quale viene contestato, in concorso con omissis, procuratore speciale della omissis, e omissis, direttore tecnico della stessa impresa, il reato di cui all'art. 356 c.p., per aver commesso «una frode nell'esecuzione dell'appalto pubblico per i lavori di urbanizzazione primaria in zone Fontanelle a Surbo (affidato dal Comune di Surbo alla omissis) in particolare computando lavori di sbancamento mai effettuati ...» e il delitto di falso, materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale ex articoli 476, comma 2 codice penale e 479 codice penale, perche' nel formare il certificato di regolare esecuzione di tali lavori «ha attestato falsamente che nella relazione di Conto finale si e' tenuto conto delle prove di laboratorio dei campioni (in realta' mai effettuate), che i lavori si sono svolti in conformita' dei patti contrattuali e che i prezzi applicati alle singole categorie sono stati quelli contrattuali (quando invece sono state rilevate le difformita' di cui al capo D)».
Infatti, la lunga osservazione dei luoghi interessati a tale variante suppletiva ha permesso agli organi investigativi e, di conseguenza, all'A.G. di rilevare facilmente gli estremi dei reati anzidetti commessi dalla ditta omissis con il necessario concorso del R.U.P. ovvero Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, omissis, estensore del computo metrico, contenente i lavori ammessi al pagamento.
La frode contestata, nella fattispecie, e' stata connessa al mancato sbancamento del terreno con lavori che fittiziamente sono stati portati in pagamento senza che siano stati mai effettuati, poiche' l'orografia della zona non lo avrebbe richiesto, secondo l'informativa del Carabinieri citata (pagg. 45-48) fondata, a sua volta, sui risultati di una perizia tecnica disposta dalla stessa A.G.
3.1.2 Appalto pubblico dei lavori di riqualificazione di Piazza
Unita' Europea.

Nel capo F) della richiesta di rinvio a giudizio piu' volte citata viene contestata al omissis altra ipotesi di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 codice penale, ancora una volta in concorso, tra gli altri soggetti, anche con omissis e omissis, relativamente all'appalto pubblico dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Unita' Europea a Surbo affidato dallo stesso comune ancora una volta alla omissis per aver utilizzato basoli di spessore inferiore a quanto previsto dal contratto e per aver realizzato «una rete a singolo filo da 6 mm [...], uno scavo inferiore al previsto...», per non aver realizzato «il vespaio previsto come miglioria [...] e la rete fognante prevista come miglioria ed invece affidata dal RUP omissis alla omissis con separata procedura.».
Si tratta della gara d'appalto che aveva destato maggiore clamore mediatico, che nell'Informativa dei Carabinieri viene definita «una grave truffa perpetrata dalla ditta con la complicita' dei pubblici amministratori» (pag. 55 Informativa citata).
La ditta omissis innanzitutto aveva conseguito l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, proponendo un ribasso del 5,27% e 20 migliorie tecniche «senza oneri accessori per la stazione appaltante, secondo uno stratagemma ben noto ed usato nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano la compiacenza degli organi deputati al controllo di aggiudicarsi l'appalto grazie a tali migliorie, con la segreta intesa che tali migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare il guadagno che, altrimenti, non sarebbe conseguito se le stesse dovessero essere effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.).
A titolo esemplificativo, nella fattispecie, la mancata collocazione del vespaio ha implicato un risparmio, corrispondente ad un illecito guadagno, pari a di circa € 100.000,00; inoltre, l'attivita' investigativa, nel caso di specie, ha riscontrato la commissione di una serie di illeciti o difformita' al capitolato d'appalto precisamente elencate nella cennata informativa (Cfr, pagg. 53-55).
Nella stessa Informativa dei Carabinieri e' riportato «Si puo' affermare - ricapitolando - che le migliorie (non eseguite) piu' significative offerte a base di gara ammontano a circa € 315.000,00 (su base € 600.000,00)...» (Cfr. pagg. 71-72).
Tale contesto sembra ancora piu' chiaro analizzando il tenore delle intercettazioni effettuate nell'ambito delle indagini sulla stessa procedura dalle quali si evidenzia un rapporto di grande confidenza tra l'imprenditore omissis ed il Sindaco omissis omissis, i quali considerano le critiche manifestate del capo dell'opposizione, omissis omissis, sui lavori di Piazza Unita' Europea solo «motivo per irriderlo con sufficienza e dispetto» (pag. 56 Informativa cit.).
Infatti, nell'intercettazione in questione, tra omissis e il Sindaco omissis, nella quale i due parlano dei lavori pubblici menzionati, gli interlocutori hanno un tono confidenziale e canzonatorio nei confronti del omissis, definito dal Sindaco «un illuso ... che ambiva al posto ora da lui rivestito»; la conversazione e le risate manifestano palesemente un accordo tra il Sindaco e l'imprenditore: si arguisce chiaramente che il politico e' al corrente e consapevole delle difformita' dianzi descritte (Cfr. pag. 57 Informativa cit.).
Anche nell'intercettazione successiva tra omissis e il Sindaco omissis, segnatamente quella del 10 giugno 2014, sempre relativa a questioni inerenti i lavori di Piazza Unita' Europea, il sindaco riferisce di essersi permesso di sollecitarlo perche' «siamo due fratelli noh...», di tal che si apprezza e si conferma il forte legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e Sindaco (Cfr. pag. 65 Informativa cit.)
Gli appalti pubblici teste' descritti rappresentano solo alcuni esempi di una pluralita' di lavori e gare, descritti compiutamente nell'informativa dei Carabinieri, che costituiscono uno spaccato criminale di estrema gravita' nel quale l'interesse pubblico e' sostanzialmente condizionato e subordinato sia alla connivenza con ditte e imprese legate alla criminalita' organizzata, sia al perseguimento di interessi economici, a sua volta correlato al sinallagma elettorale secondo il sistema sopra ampiamente descritto.
3.2. Le relazioni tra l'imprenditore omissis, la criminalita'
organizzata locale e l'amministrazione comunale.

Gli accertamenti esperiti con riferimento all'imprenditore omissis, titolare di alcune ditte di costruzioni operanti nel territorio, hanno consentito, preliminarmente, di accertare le reali qualita' del rapporto di lavoro che e' intercorso tra l'imprenditore e taluni pregiudicati di notevole spessore criminale.
Nell'ambito delle sue imprese omissis ha potuto contare su soggetti disponibili a risolvere, per suo conto, qualsiasi controversia, soprattutto imprenditoriale, di natura lavorativa e squisitamente di gestione dei rapporti economici con soggetti commerciali e con i suoi dipendenti per i quali i predetti fungevano da «polizia interna» (pag. 29, informativa cit.)
Cio' trova riscontro nel fatto che presso la omissis di omissis omissis risultavano regolarmente assunti il pluripregiudicato Pellegrino Antonio, nato a Squinzano il 7 novembre 1974 (gia' sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno per mafia nel Comune di residenza, con reati di criminalita', organizzata di stampo mafioso, omicidio ed altro, germano del pluripregiudicato Pellegrino omissis) nonche' il pluripregiudicato Vergine Emiliano, nato a Campi Salentina il 10 maggio 1976 (gia' condannato per associazione mafiosa in data 3 giugno 2003 dalla Corte di appello di Lecce - sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2003 - e nuovamente arrestato per associazione mafiosa in virtu' di O.C.C. n. 18/15 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 6 marzo 2015).
Oltre ad avere un rapporto lavorativo con i citati esponenti del clan, omissis omissis e' risultato accompagnarsi frequentemente con il pluripregiudicato Pellegrino Antonio, anche al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo, in quanto legato allo stesso da un vincolo di comparaggio avendo la moglie di omissis tenuto a battesimo il figlio di Pellegrino (Cfr. pag. 17 Informativa cit.). Invero, il richiamato, forte legame tra l'imprenditore omissis e la «famiglia» Pellegrino si e' progressivamente consolidato, come testimoniato, tra l'altro, dalle parole del Pellegrino nell'intercettazione del 27 giugno 2014 in cui il pregiudicato afferma: « ... omissis e' fratello mio, e' compare nostro di mio figlio...» (Cfr. pag. 38 Informativa cit.)
In relazione ed a riprova del cennato rapporto di affari e familiare omissis omissis rilevano le contestazioni mosse ai capi A) e B) della richiesta di rinvio a giudizio emesso dalla D.D.A. della Procura della Repubblica citata.
3.2.1 Le minacce e intimidazioni ai dipendenti delle ditte omissis
commesse con l'aggravante del metodo mafioso

In particolare, nel capo di imputazione A) a omissis e Pellegrino Antonio viene contestato il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 11, 110 e 629 codice penale e 7 decreto-legge n. 152/1991, per aver, in concorso tra loro, «posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere omissis a tollerare il mancato pagamento degli arretrati dello stipendio e del TFR per la prestazione di lavoro svolta al servizio di societa' gestite da omissis (omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis) e ad omettere azioni legali di recupero del credito [...]. In particolare, Antonio Pellegrino, sfruttando la forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa SCU, e su mandato del omissis, ha invitato il omissis [...] a «comportarsi bene...», commesso tra il marzo 2014 ed il maggio 2015, con l'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni dell'art. 416-bis codice penale.
Nel capo B) della stessa richiesta di rinvio a giudizio a omissis viene contestato il reato di minaccia, perche', «avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla spendita del nome di Emiliano Vergine, appartenente all'associazione mafiosa SCU, [...] ha minacciato a tale omissis (ndr probabilmente) [...] un grave danno ingiusto con frasi del seguente tenore: «omissis il numero tuo vuole che ha detto che deve venire che deve prenderti e ti deve buttare giu' nella cava e ti deve bruciare»... commesso a luglio 2014 con l'aggravante di essersi avvalso dalle condizioni di cui all'art. 416-bis codice penale.
Con riguardo al capo A) del provvedimento giudiziario citato, significative appaiono le vicende che vedono coinvolti due operai dell'impresa omissis, omissis e omissis, padre e figlio, i quali risultano vittime delle condotte estorsive poste in essere da omissis e Pellegrino Antonio solo per aver rivendicato i loro diritti dopo un arbitrario licenziamento, ovvero di voler ricevere il denaro maturato quale liquidazione a fronte di anni di lavoro effettuati presso le stesse ditte.
Secondo quanto riferito nell'Informativa dei Carabinieri, i omissis, escussi a sommarie informazioni, rappresentarono il timore di ritorsioni da parte dell'imprenditore sapendolo dichiaratamente vicino a «elementi organici alla criminalita' alle sue dipendenze su cui e' noto che l'imprenditore puo' eventualmente contare [...] e attraverso i quali potrebbe fornire una sorta di divieto di assunzione da parte di altre ditte precludendo loro ogni futura possibilita' assuntiva, essendo nota tale famiglia (omissis) nell'imprenditorialita' edilizia come notoriamente avvezza all'uso delle intimidazioni. Le circostanze di cui sopra, a tutt'oggi, sono ben lungi dall'essere concluse...» (pag. 30 Informativa cit.). Infatti, nell'informativa dei Carabinieri viene posta in rilievo la particolare coartazione psicologica da parte di Vergine Emiliano, organico alla SCU, fisicamente piu' presente in ditta rispetto ai Pellegrino (che peraltro erano liberi di andare o meno sui luoghi di lavoro), il quale non manca di «fungere da polizia interna nei confronti dei colleghi, arrivando addirittura ad offrire la sua protezione all'imprenditore nei confronti di chi eventualmente,dovesse comportarsi male nei suoi confronti» (Cfr. pag. 33 Inform. Cit.).
Nell'episodio oggetto del capo di imputazione B) accaduto il 4 luglio 2014 rileva un'intercettazione telefonica in cui omissis chiama Vergine per avere notizie circa una lite tra due suoi dipendenti, tant'e' che Vergine offre a omissis «la sua protezione proponendosi come risolutore di controversie nell'azienda» (Cfr. pag. 34 Informativa cit.).
L'analisi dei detti episodi e di altri dello stesso tenore commessi sempre con le stesse modalita' violente, induce a ritenere verosimile che l'imprenditore omissis sia regolarmente in affari con la mafia; invero, dall'accordo tra omissis omissis e il Clan Pellegrino derivano, per entrambi, obblighi reciproci di collaborazione fondati sul perseguimento di interessi comuni: il vantaggio derivante dalla protezione della mafia, garantisce all'imprenditore il sostanziale abbattimento della concorrenza negli appalti o la protezione da qualsiasi controversia che possa compromettere la produttivita' dei cantieri. Per converso, il clan mafioso ha, per il tramite e con il concorso dell'imprenditore omissis, accesso a determinati circuiti politici, assecondando un pericolosissimo accordo impresa-politica-mafia, peraltro gia' richiamato in precedenza, quale verosimile evoluzione della criminalita' organizzata operante sul territorio di Surbo.
Diretta conseguenza di tale pactum sceleris, sono il sostegno alla campagna elettorale e il procacciamento di voti assicurato dall'imprenditore mafioso e dal clan ad alcuni candidati amministratori di quel Comune nelle ultime consultazioni del maggio 2013.
Acquistano inoltre particolare rilievo nell'ambito delle attivita' investigative, infine, ai fini di una visione complessiva del contesto ambientale del Comune di Surbo, due episodi descritti nell'Informativa dei Carabinieri avvenuti nell'estate 2017, che sottolineano la presenza di una sottocultura ben radicata di illegalita'.
3.3 L'incendio e danneggiamento dell'auto del Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Surbo - Il manifesto funebre
commemorativo per l'anniversario della morte di un boss mafioso.

Nella notte del 30 agosto 2017 e' infatti accaduto che ignoti hanno dato fuoco all'autovettura di proprieta' del nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Surbo, Mar. omissis, parcheggiata vicino alla casa dove lo stesso risiede con la famiglia, sita in omissis.
Il successivo 28 settembre, inoltre, i Carabinieri hanno accertato la presenza in via IV Novembre, in Surbo, di un furgone, ivi parcheggiato, con un pannello di 2,5 per 5 metri ritraente il volto dei boss conosciuto con il soprannome di «Scaramau» e con alcune frasi commemorative per il primo anniversario della sua morte.
Infatti, il Caramuscio era considerato uno dei capi storici della Sacra Corona Unita; e' stato detenuto, in regime di 41-bis, per scontare l'ergastolo a seguito dell'omicidio di Fiorentino Antonio, avvenuto a Lecce il 6 marzo del 2003, successivamente scarcerato per decorrenza dei termini ed infine ricercato in stato di latitanza, per lungo tempo, considerato tra i piu' pericolosi d'Italia.
Tale ultimo episodio, in particolare, rappresenta un evidente segnale dimostrativo della volonta' della criminalita' locale di palesare la presenza mafiosa sul territorio, rendendo esplicito il lievitare del potere dell'associazione mafiosa a livello locale e non solo.
4. Precedenti storici della connivenza dell'amministrazione con la
criminalita' organizzata locale.

I cennati, recenti episodi delittuosi, pur oggettivamente gravi, difficilmente si inquadrano in un determinato contesto delittuoso se non si fa riferimento alla particolare permeabilita' del tessuto economico, sociale ed amministrativo del territorio in questione che affonda le radici in periodi lontani ma che sembra delineare una grave continuita', investigativa e giudiziaria, volta ad assicurare una vera e propria metamorfosi dei sodalizi criminali il cui percorso ideale prende l'abbrivio dagli «affari», giungendo alla acquisizione del consenso sociale, fino ad intercettare il livello politico e quindi in modo diretto la rappresentanza popolare.
Invero, gia' nel 1991. il consiglio comunale di Surbo e' stato sciolto per la durata di diciotto mesi con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1991 (all. 11 della Relazione della Commissione di Accesso), mai oggetto di gravame, che accertava la presenza di collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso politico - amministrativo e la criminalita' organizzata, come rilevati dall'Autorita' giudiziaria; a conferma di cio', nella relazione prefettizia allegata al cennato provvedimento presidenziale, si ribadisce, tra le altre, «il predominio acquisito presso l'amministrazione comunale di Surbo» da parte del boss locale Vincenti Angelo, detto «Angiulino», parente dell'attuale Sindaco omissis, titolare di omonima azienda.
In particolare, viene citato testualmente il contenuto del decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale antimafia emesso dal Tribunale di Lecce in data 28 febbraio 1991 a carico di Vincenti Angelo, nel quale si legge: «la cosca Vincenti ha potere di determinazione di tutte le scelte politico-amministrative del Comune di Surbo, valendosi di svariate forme di intimidazione e della presenza di uomini di fiducia ... (omissis)... Lo stato di soggezione delle amministrazioni comunali di Surbo, succedutesi nel tempo, nei confronti del clan Vincenti, e' comprovato poi dal fatto che tutti gli appalti piu' recenti sono stati ad essi aggiudicati... (omissis)», giungendo pertanto alla conclusione che «il quadro globale dei riscontri, di conoscenze e connessioni con gli ambienti malavitosi locali, la esistenza di rapporti di appalto con ditte del clan malavitoso di , porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti della imparzialita' degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attivita' amministrativa, con nesso di continuita' con la precedente amministrazione».
Sempre nella richiamata relazione prefettizia si rileva lo strapotere criminale del clan Vincenti a Surbo, riscontrabile anche attraverso manifestazioni di rispetto che gli vengono rivolte da tutti i personaggi del luogo, tra cui gli stessi amministratori comunali che con loro si accompagnano stabilmente,
Giova inoltre rammentare che il piu' volte richiamato Vincenti Angelo e' stato condannato (e deceduto in carcere) a ventidue anni di reclusione per due gravissimi attentati dinamitardi effettuati, il primo, sulla tratta ferroviaria interessata dal passaggio della locomotiva in viaggio da Lecce a Lussemburgo, ed il secondo presso il Tribunale di Lecce.
Emergono dunque profili significativi che sembrano denotare, come cennato, sia una potenziale continuita' nel tempo dell'infiltrazione e del condizionamento di tipo mafioso nell'ambito del Comune di Surbo, che trovano conforto anche nelle attuali risultanze investigative, sia la citata trasformazione del sodalizio criminale (con veste imprenditoriale) in grado, nel tempo, di giungere «direttamente» al controllo della cosa pubblica attraverso il meccanismo del consenso sociale.
La Relazione conclusiva della Commissione d'indagine - Risultanze
1) Compagine amministrativa - Accertamenti - Rapporti di parentela e
frequentazioni di amministratori e di dipendenti comunali con
esponenti di gruppi malavitosi.

I lavori svolti dalla Commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai servizi risultati particolarmente permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, la cornice criminale e il contesto ove si colloca l'ente locale, segnatamente i rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie in relazione ai rapporti degli stessi con amministratori e funzionari comunali e con imprenditori contigui alla criminalita' organizzata locale.
In proposito, sono emersi numerosi pregiudizi di polizia a carico dei familiari del Sindaco omissis, che e' risultato essere figlio di omissis, detto «omissis» n. a omissis il omissis - cugino del gia' richiamato boss Vincenti Angelo - n. a Surbo il 24 marzo 1947 - detto «Angiulino», capo del gruppo egemone gravitante nell'ambito della criminalita' organizzata.
Ancora, omissis fratello del Sindaco omissis nei confronti del quale risultano precedenti di polizia per ricettazione, porto abusivo e detenzione illegale di armi e omissis, anch'egli fratello del Sindaco, gravato da precedenti per diffamazione e per minaccia.
Anche a carico di omissis, fratello dell'Assessore dimissionario omissis, emergono precedenti di polizia per fallimento e bancarotta fraudolenta.
Piu' in particolare, poi, e' da sottolineare che omissis e' stato Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90 e precisamente dal 28 maggio 1991, e in quella consiliatura l'Amministrazione Comunale di Surbo fu sciolta per mafia con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 citato.
Dall'informativa prot. 7566 del 27 febbraio 2018 della Squadra Mobile della Questura di Lecce (all. 14 della Relazione della Commissione di accesso) e da altra informativa del Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo Nucleo Investigativo prot. n. 329/126-7 del 20 gennaio 2018 (all. n. 15 della Relazione della Commissione di Accesso) lo stesso omissis viene qualificato come il collettore di riferimento tra la politica e il clan Vincenti «... come colui che riesce a gestire la politica per il clan, sistemando e favorendo le elezioni di taluno...» infatti, gia' nell'anno 2004, risultanze investigative agli atti degli organi di Polizia facevano emergere la storica vicinanza al gruppo Vincenti del omissis e del fratello omissis, attuale Comandante della Polizia municipale di Surbo.
Con riguardo all'Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale omissis, l'indagine del 2015 aveva prospettato un'ipotesi di finanziamento illecito ai partiti contestatagli in concorso con omissis e omissis.
Secondo l'imputazione gli imprenditori corrispondevano, e il omissis riceveva, contributi in violazione dei divieti previsti dall'art. 7 della legge n. 195/1974, senza che ci fosse la deliberazione dell'organo societario della omissis e senza che il contributo o il finanziamento fossero stati regolarmente iscritti nel bilancio della societa'.
Per tale ipotesi di reato e' stata richiesta l'archiviazione con provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce in data 5 febbraio 2018, ma l'attivita' investigativa che ha portato alla contestazione di tale reato presenta dei profili di rilievo che denotano un chiaro legame tra l'Amministratore omissis e l'imprenditore omissis.
In una delle fattispecie oggetto di esame da parte delle FF.OO., esemplificativamente, accadeva che i omissis facevano installare a tale omissis un palco necessario per lo svolgimento di un comizio elettorale tenuto dallo stesso omissis il omissis, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2013.
Con riguardo a quella circostanza, il omissis, escusso dagli agenti investigativi, riferiva che lo stesso candidato omissis gli aveva indicato la ditta omissis omissis come il suo sponsor della campagna politica, e che tale ditta avrebbe provveduto a pagare le competenze dell'artigiano per l'installazione del palco (pag. 42 Informativa cit. Allegato 2 della Relazione della Commissione di accesso).
Dalle dichiarazioni rilasciate alle FF.OO. da omissis emerge che gli era stato consegnato «un biglietto da visita dell'imprenditore titolare della ditta omissis omissis di Surbo, via omissis, che riferi' essere lo sponsor della campagna politica ed in particolare del citato omissis, committente, il cui numero di telefono era annotato sul retro e a tal riguardo lo stesso omissis confermo' essere l'interfaccia con l'imprenditore omissis che doveva pagare in sua vece, aggiungendo che egli stesso avrebbe provveduto a sollecitare la ditta citata che il omissis stesso avrebbe dovuto chiamare dopo qualche giorno per il ritiro dell'assegno dovuto» (pag. 42 Informativa cit. Allegato 2 della Relazione della Commissione di accesso). La conversazione telefonica riferita dal omissis di fatto avvenne e l'intercettazione della stessa e' riportata nella informativa di cui si tratta.
In merito all'Assessore servizi sociali e sport e consigliere di maggioranza omissis, e' stato accertato che lo stesso annovera precedenti di polizia per abuso d'ufficio e, nell'ambito dell'indagine «omissis», di cui si e' detto, risulta deferito, con altri, all'A.G. per «il delitto di cui agli articoli 110, 323 II comma, 353 II comma, 479, 483 codice penale perche', in concorso tra loro, al fine di trarne un ingiusto profitto, previ accordi, poneva in essere condotte atte a conseguire l'aggiudicazione reiterata dal 2006 ad oggi della gara per i servizi socio-assistenziali agli anziani mediante l'uso e la spendita dei cc.dd. buoni sport presso la palestra omissis di pertinenza dell'Assessore omissis in pregio dell'incompatibilita' tassativa dovuta alla carica assessorile...» (Cfr. Informativa del Comando provinciale dei Carabinieri del 9 ottobre 2015 cit., all. 2 della relazione della Commissione).
In effetti dalla verifica amministrativa sulla documentazione acquisita dalla Commissione e' emerso che la palestra omissis, riconducibile all'Assessore omissis omissis, ormai sin dal 2004, pressoche' ininterrottamente, gode dei favori economici dell'Amministrazione comunale di Surbo in ragione della reiterata assegnazione della gara relativa al «Servizio buoni sport ad anziani e diversamente abili».
Giova soggiungere, e cio' non e' di' poco rilievo, che il omissis e' cognato del Consigliere dimissionario e candidato Sindaco della Lista di minoranza omissis omissis, che ha svolto le funzioni di capo gruppo dell'opposizione fino alle cennate dimissioni.
Quest'ultimo, imprenditore, gia' dimessosi il 23 novembre 2017, annovera precedenti di polizia per diffamazione e minaccia, distruzione o deturpazione di bellezze naturali, violazione di norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni penali T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
Per meglio delineare la figura del omissis si richiama la sentenza n. 900 della Corte di appello di Lecce in data 26 febbraio 2010, con la quale gli vengono attribuiti solidi rapporti di affari e di frequentazione con persone ed ambienti della malavita locale, laddove si legge «...il Collegio non puo' esimersi dal rilevare le tante frequentazioni anomale del omissis, legato, ad esempio, in maniera stretta a Balloi Antonio, soggetto detenuto da tempo per gravissimi reati, dal quale si recava per ottenere il placet per acquistare una vecchia proprieta', che era stata pignorata e, quindi, posta all'asta dal Tribunale, che, ovviamente, al prefato ai suoi familiari non apparteneva piu' (peraltro partecipando da solo all'asta pubblica attraverso una societa' costituita insieme alla figlia del Balloi, di cui quest'ultima era la formale amministratrice...)...».
In proposito, si segnala, peraltro, che il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso del Ministero dell'interno, con delibera ministeriale n. 366 del 29 maggio 2013, ha rigettato alcune istanze di accesso al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, osservando come le cause impeditive alla invocata concessione fossero legate a «le tante frequentazioni anomale del omissis con soggetto inserito a pieno titolo nell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e con malavitosi locali di discreto, se non addirittura notevole calibro che estendono ombre sul successo elettorale del prefato e rendono attendibile e concreta ... la possibilita' che questi si sia effettivamente accordato per ottenere voti elettorali in cambio di disponibilita' economica. (e non solo)...».
Sul conto di omissis, si rappresenta altresi' che lo stesso, in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione della omissis omissis, e' stato destinatario, nei 2012, di un'interdittiva antimafia.
Per completezza, si soggiunge che di recente, nell'ottobre 2016 e nel dicembre 2017, lo stesso Consigliere omissis ha presentato altre due distinte istanze di accesso al medesimo Fondo di solidarieta', in qualita' di vittima di richieste estorsive e di intimidazione ambientale, la prima delle quali e' stata gia' definita in via istruttoria con rapporto caratterizzato da parere sfavorevole da parte di questo Ufficio (fondato, come e' noto, su quello dello stesso tenore reso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), non essendo stati acquisiti concreti elementi che possano far riferire il gesto dannoso subito dal omissis ad intimidazione ambientale per finalita' estorsive.
Infine, anche a carico di omissis, fratello del consigliere di omissis sono risultati gravi precedenti di polizia per associazione a delinquere ex art. 416 codice penale, furto, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi.
Invero, gia' da questa analisi preliminare sembra ragionevole dedurre un quadro di grave compromissione sia dell'ambito politico locale (maggioranza ed opposizione), sia della compagine tecnico - amministrativa, come si esplicitera' nel seguito della presente relazione.
2) Compagine amministrativa - Continuita' dagli anni '90.

Esaminando l'attuale compagine degli amministratori del Comune di Surbo ed i relativi incarichi ricoperti nel tempo la Commissione di accesso ha potuto rilevare, come dato oggettivo, che alcuni di essi, incluso lo stesso Sindaco, sono stati indiscussi protagonisti della vita politica dei Comune di Surbo, per lo piu' ininterrottamente dagli anni '90, assumendo a rotazione diversi ma rilevanti incarichi all'interno dell'Amministrazione locale.
A riprova di quanto affermato, e nell'ottica della cennata continuita' politica, viene in rilievo in primo luogo la situazione dell'attuale Sindaco omissis, che aveva gia' rivestito l'incarico di Consigliere ed Assessore dal 2000 al 2005 con l'Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco pro tempore omissis, attuale Consigliere ed Assessore ai lavori pubblici, urbanistica, polizia municipale. Il medesimo omissis aveva rivestito, altresi', la carica di Consigliere dal 2005 al 2008 con l'Amministrazione capeggiata da omissis (poi cessata per scioglimento del Consiglio e Commissariata), nonche' le cariche di Consigliere, Assessore ai lavori pubblici dal 2008 al 2013 e di Vice Sindaco dal 2009 al 2013 con l'Amministrazione del Sindaco omissis, precedente a quella attualmente in carica.
Proprio con riferimento alla consiliatura precedente a quella in carica, vale a dire a quella afferente al periodo 2009-2013, il citato Sindaco omissis, e' risultato non nuovo ad incarichi politici locali di rilievo, essendo gia' stato Sindaco ininterrottamente dal 1993 al 2000, per due consiliature consecutive, e dal 2008 al 2013, avendo ricoperto nelle more, dal 2005 al 2008 con l'amministrazione omissis, la carica di Consigliere, disimpegnata anche dal 2013 al 19 ottobre 2015 e quella di Presidente del Consiglio dal 2013 al 14 gennaio 2014.
Nella stessa consiliatura 2009-2013 omissis, attuale Consigliere ed Assessore, sempre con «omissis», aveva ottenuto n. 219 voti e rivestito la carica di Consigliere ed Assessore.
Come detto, inoltre, anche per l'Assessore dimissionario omissis vi sono legami con amministrazioni precedenti, atteso che il fratello omissis, considerato dalle informative delle FF.OO. collettore di riferimento tra la politica e il clan Vincenti, e' stato Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90, e precisamente dal 28 maggio 1991, durante la consiliatura sciolta per mafia con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991 citato.
L'Assessore in carica omissis e' stato Consigliere dal 6 dicembre 1993 al 17 novembre 1997, Vicesindaco, Assessore e Consigliere dal 27 novembre 1997 al 22 febbraio 2000 e Sindaco nell'Amministrazione 2000-2005, durante la quale erano Assessori l'attuale Sindaco omissis e omissis, nato a omissis il omissis, cugino dell'omonimo omissis, nato a omissis il omissis, imputato nel p.p. n. 13228/2013 RGNR di cui innanzi, omissis, in particolare Assessore alle finanze, bilancio, programmazione.
Analogamente sul piano gestionale si puo' rilevare che le figure dirigenziali poste a capo dei cinque Settori in cui e' articolata la struttura organizzativa dell'Ente, sin dalla deliberazione di G.C. n. 167 del 6 agosto 1998 ad oggi, sono pressoche' rimaste invariate e che «i Responsabili non sono stati oggetto di rotazione» (Cfr. Relazione sugli incarichi di responsabilita' prot. n. 5848 del 21 marzo 201 8 - all. 1 della Relazione Commissione di accesso). Tale dato non e' indifferente soprattutto se riferito agli uffici «sensibili» ed alle attivita' individuate «a piu' elevato rischio di corruzione» per le quali la piu' recente normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza prevede come principio proprio la rotazione degli incarichi, a cadenze temporali determinate, come una delle soluzioni o dei rimedi possibili.
Quanto detto, lungi dal rappresentare un esercizio statistico, ovvero una mera ricognizione di carattere politico-amministrativo dell'Ente locale in questione, sembra confermare una linea di continuita' assoluta, politica e gestionale, realizzatasi nel corso degli ultimi trenta anni, tale da determinare una sorta di stagnazione democratica aggravata dai ripetuti e costanti condizionamenti derivanti dal collegamento con gruppi di affari illeciti legati alla criminalita' organizzata egemone, nel tempo, nel territorio in questione.
Quanto segue sembra confermare con ragionevole certezza il quadro teste' delineato del contesto socio-politico che caratterizza l'Amministrazione comunale di Surbo.
3) Relazione tra amministrazione comunale, imprenditori locali e
esponenti di gruppi malavitosi - Infiltrazione della struttura
criminale della S.C.U. nel tessuto politico, economico e sociale.

Nella prima parte della presente relazione si e' fatto cenno alle imputazioni a carico di omissis, titolare di una serie di societa' attive nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, al quale vengono contestati i reati di frode nelle pubbliche forniture, in concorso con il Responsabile dell'U.T.C. di Surbo omissis per l'appalto pubblico dei lavori di riqualificazione di Piazza Unita' Europea a Surbo e di estorsione, minacce e intimidazioni commessi con l'aggravante dell'essersi avvalsi delle condizioni dell'art. 416-bis codice penale, anche in concorso con il pluripregiudicato e capo clan della Sacra Corona Unita, Pellegrino Antonio.
Si e' altresi' riferito delle reali qualita' del rapporto di lavoro che e' intercorso tra l'imprenditore omissis taluni pregiudicati di notevole spessore criminale.
Cio' sembra trovare riscontro nel fatto che presso la omissis omissis risultavano regolarmente assunti il pluripregiudicato Pellegrino Antonio nonche' il pluripregiudicato Vergine Emiliano (gia' condannato per associazione mafiosa).
La Commissione di accesso ha potuto inoltre verificare che presso la omissis omissis risultavano regolarmente assunti anche il pluripregiudicato omissis, nato a omissis il omissis, operaio, germano del pluripregiudicato omissis e che altri soggetti pluripregiudicati e affiliati alla Sacra Corona Unita sono stati assunti, a rotazione, nelle diverse ditte riconducibili alla famiglia di omissis come ad es.: Caramuscio omissis, fratello del boss deceduto Caramuscio Salvatore, (dal 2017) nella omissis; omissis e omissis nella omissis e quest'ultimo nella omissis; omissis e omissis nella omissis e quest'ultimo dal 2017 nella omissis; omissis e omissis, nato a omissis il omissis, con un precedente di polizia per ingiurie e minacce in ambito familiare, presso omissis.
Nell'informativa dei Carabinieri del 2015 piu' volte citata e' stata posta in rilievo la particolare coartazione psicologica nelle aziende di omissis da parte di Vergine Emiliano, organico alla SCU, fisicamente piu' presente in ditta rispetto ai Pellegrino (che peraltro erano liberi di andare o meno sui luoghi di lavoro), il quale non manca di «fungere da polizia interna nei confronti dei colleghi, arrivando addirittura ad offrire la sua protezione all'imprenditore nei confronti di chi eventualmente dovesse comportarsi male nei suoi confronti» (Cfr. pag. 33 Informa Cit.).
Nell'ambito delle sue imprese, infatti, omissis ha potuto contare su soggetti disponibili a risolvere, per suo conto, qualsiasi controversia, soprattutto imprenditoriale, di natura lavorativa e squisitamente di gestione dei rapporti economici con soggetti commerciali e con i suoi dipendenti per quali i predetti fungevano da «polizia interna» (pag. 29, informativa cit.).
A riprova dei rapporto di affari e familiare omissis Pellegrino rilevano infatti non solo le contestazioni mosse ai capi A), B) e C) della richiesta di rinvio a giudizio a base della presente indagine amministrativa (nel p.p. n. 13228/2013 RGNR), ma anche molte intercettazioni, alcune gia' richiamate, che denotano un legame stretto, o meglio proprio un vincolo di comparaggio tra le due famiglie, avendo la moglie di omissis tenuto a battesimo il figlio di Pellegrino (si tornano ad evidenziare le numerose intercettazioni riportate nell'Informativa dei Carabinieri del 2015 piu' volte citata, segnatamente quella del 27 giugno 2014 in cui il pregiudicato Pellegrino afferma: «... omissis e' fratello mio, e' compare nostro di mio figlio...» (Cfr. pag. 38 Informativa cit.).
La Commissione di Accesso ha svolto poi ulteriori approfondimenti su tutte le attivita' imprenditoriali riconducibili alla famiglia omissis riscontrando numerosi elementi di rilievo ai fini della presente indagine.
In primo luogo e' stato verificato che allo stesso omissis sono riconducibili le ditte: omissis, omissis, omissis omissis e omissis, per le quali la scrivente Prefettura ha adottato, in data 7 novembre 2017, provvedimento di cancellazione dalla White List (Provv. Pref. prot. nn. 107959, 107068, 107072, 107079 all. 19-22 alla Relazione della Commissione), non ricorrendo, piu', per le imprese predette, le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 e dell'art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto omissis, collegato, anche in via indiretta alle citate societa'.
Tali decreti prefettizi, impugnati innanzi al TAR Lecce, sono stati confermati in via cautelare dall'A.G. Amministrativa, che, con le ordinanze nn. 154-155-156-157/2018 adottate alla Camera di consiglio del 21 marzo 2018 (all. nn. 23-26 della Relazione della Commissione di Accesso), ha ritenuto l'insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, «avuto riguardo al quadro indiziario emergente nei confronti della societa' ricorrente [...] nei cui riguardi sussiste fondato sospetto di contiguita' con associazioni criminali, tale da giustificare - in un'ottica preventiva, tipica della misura in esame - la cancellazione della societa' ricorrente dall'albo delle societa' iscritte nella c.d. White List».
Da un'approfondita analisi effettuata dai componenti delle Forze dell'Ordine, in particolare dalla informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce prot. n. 1999 del 3 gennaio 2018, n. 5700 del 5 gennaio 2018 e n. 28355 del 18 gennaio 2018 (all. nn. 27-28 della Relazione della Commissione) nonche' dall'informativa della D.I.A. Sezione di Lecce n. 824 del 15 gennaio 2018 (all. n. 17 della relazione della Commissione), e' risultato poi che a omissis sono riconducibili, anche indirettamente, altre societa' che nel tempo hanno modificato la compagine sociale in quanto interessate da numerosi atti di alienazione di quote societarie, presumibilmente finalizzati, ad eludere l'attivita' di controllo degli organi competenti, essendo i reali amministratori delle aziende spesso schermati da altri nominativi.
In particolare, e' risultata riconducibile al omissis, la omissis, esercente attivita' di compravendita di immobili, con amministratore (non socio) omissis e con socio unico omissis, nata a omissis, il omissis moglie di omissis e sorella di omissis, coinvolto nell'indagine «omissis» e indagato per i reati di cui al capo F) della richiesta di rinvio a giudizio citata nel p.p. 13228/2013 RGNR, in concorso con omissis e omissis, in qualita' di esecutore materiale dei lavori di Piazza Unita' Europea,
E' stato altresi' accertato che la omissis, e' proprietaria al 100% delle quote della omissis, all'80% delle quote del omissis ed al 70% della omissis.
Un'attenta analisi di quanto innanzi, come riscontrato anche dalla Commissione di accesso, induce a ritenere che l'imprenditore omissis sia regolarmente in affari con esponenti della criminalita' organizzata locale segnatamente con il clan Pellegrino, per cui l'imprenditore - considerati anche i rapporti amichevoli e di vicinanza con il Sindaco e altri amministratori, nonche' con dirigenti dell'Amministrazione comunale - si aggiudicherebbe agevolmente la maggior parte degli appalti pubblici di lavori nel Comune di Surbo, per come innanzi verra' delineato, e il clan mafioso, per il suo tramite e con il suo concorso, afferma gradualmente il suo ruolo egemone nel territorio fino a condizionare l'attivita' amministrativa dell'Ente.
Sono emersi poi altri intrecci societari dovuti, esemplificativamente, al fatto che alcuni dipendenti di queste societa', spesso legati da rapporti di parentela con omissis omissis, hanno contemporaneamente incarichi come amministratori in altre societa' del gruppo di omissis.
E' il caso di omissis, coniuge di omissis, socio unico della omissis e dipendente della «omissis» e di omissis, nato a omissis il omissis, con pregiudizi di polizia per attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzata, amministratore della omissis e dipendente della omissis omissis.
In tal senso rilevano le intercettazioni effettuate dagli organi investigativi anche in relazione alle imminenti elezioni di primavera dell'anno in corso che interesseranno anche il Comune di Surbo.
Nelle cennate indagini di carattere tecnico vengono disvelate, invero, le manifestate intenzioni del omissis di partecipare alla cennata tornata elettorale, candidandosi alla carica di Sindaco al posto dell'amico e sodale omissis, convinto della propria capacita' politico - sociale e dell'appoggio criminale necessario ad ottenere un elevato numero di consensi.
Quest'ultimo, invero, comunica esplicitamente e per primo la sua intenzione al capoclan Pellegrino Antonio il 22 aprile 2014, durante una conversazione intercettata dagli investigatori, al quale dice «giurando sulla Madonna la cui festa ricorre a Surbo quel giorno che si candidera' quale sindaco di Surbo», soggiungendo «pero' un'amministrazione di Sindaco la devo fare per forza... (omissis), provocando la condivisione di Pellegrino che gia' si stava impegnando per la ricerca del consenso», il quale senza meno, confermava al suo interlocutore di avere gia' incominciato a diffondere la notizia «cosi' dissi al bar ha fatto bene a tutti quanti...(omissis) (cfr. pag. 44 Informativa cit. All. 2 Relazione Commissione di accesso).
4) Settori dell'apparato amministrativo - Servizi tecnici
4.1) Strumenti urbanistici - Programma di fabbricazione e piano
insediamenti produttivi - Interessi privati della famiglia omissis
- La continuita' con il progetto avviato dal boss Angelo Vincenti.

La prima tematica che si e' posta all'attenzione della Commissione di Accesso e' quella relativa alla materia urbanistica.
La strumentazione urbanistica generale del Comune di Surbo risale al 1972, anno in cui viene approvato il Programma di Fabbricazione (PDF).
Risultano quindi disattese sia la legge regionale n. 56/1980, che imponeva l'obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano Regolatore Generale (PRG), sia la legge regionale n. 20/2001 che prescriveva l'obbligo per i Comuni di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Pur avendo avviato l'iter per la formazione dello strumento urbanistico generale dal 1997, l'Ente non ha mai portato a termine il procedimento e, per conseguenza la trasformazione del territorio nel corso di quasi cinquanta anni e' stata gestita con uno strumento certamente inadeguato.
Nel 1990 L'Amministrazione comunale di Surbo, realizzo' la progettazione dell'area artigianale, zona. P.I.P., prevedendo l'indebito utilizzo quale «Centro direzionale», tra l'altro, dei terreni insistenti nella fascia di rispetto che separa l'area industriale dall'area urbana. Tali terreni, di proprieta' della Societa' omissis, erano stati, in gran parte, acquistati da omissis, detto omissis, padre dell'attuale Sindaco omissis.
A seguito della deliberazione n. 2424 del 23 aprile 1990 con cui la Regione Puglia boccio' il progetto, il citato omissis ebbe modo di minacciare pesantemente il Consigliere comunale pro tempore, omissis, che si era opposto con legittime motivazioni urbanistiche al disegno speculativo.
Tale fatto fu portato a base del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale di Surbo del 28 settembre 1991 del quale si riporta «... Il Comune di Surbo presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso... con le sue multiformi attivita' omissis (padre del Sindaco omissis) con il suo omissis cugino (Angelo Vincenti detto Angiulino n.d.r.) esercita in Surbo un saldo controllo del territorio, una funzione, di garante degli equilibri politico-amministrativi... sempre i omissis, si sono resi responsabili di continui atti di abusivismo edilizio e il solo omissis (n.d.r. padre del Sindaco) e' incorso in 7 condanne per reati edilizi e due lottizzazioni abusive... l'attuale Assessore al LL.PP. omissis ha organizzato un incontro presenti il omissis e il omissis (omissis, padre dell'attuale Sindaco n.d.r.) per «pressare» il consigliere comunale omissis, a desistere in Consiglio comunale dalle riserve espresse nel Piano Insediamenti Produttivi...».
Appare utile evidenziare che il valore dei terreni di cui si tratta sarebbe stato di 20 volte superiore al prezzo di acquisto, pari a lire 245.000.000 (milioni di lire).
Al riguardo, nella citata informativa dei Carabinieri del 9 ottobre 2015 si riferisce che «Nel 2012 l'Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco omissis con Assessore omissis, figlio di omissis alias «omissis» presenta nuovamente il progetto inserendo i terreni di famiglia come ampliamento della zona P.I.P. esistente. Nel marzo del 2013 la Regione Puglia approvo' tale variante limitatamente all'area sud escludendo l'area gia' destinata a fascia di rispetto all'area industriale, prospiciente l'agglomerato urbano di Surbo. Tale insistenza non puo' non ingenerare sospetti sulla famiglia omissis e su tutti i soggetti protagonisti della vicenda. E' del tutto evidente che dopo circa 20 anni il Sindaco omissis stia tentando nuovamente di creare una zona di espansione al P.I.P. su terreni di famiglia come aveva tentato di fare il padre omissis, che con l'omissis cugino erano ritenuti far parte come dice il richiamato decreto del Presidente della Repubblica «...della cosca omissis ...» ripresentando sempre il medesimo piano...» (informativa Carabinieri cit., pag. 113).
Dalla lettura della citata informativa dei Carabinieri si rilevano, al riguardo, alcuni colloqui intercorsi nel mese di settembre 2014 tra il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale omissis e l'attuale Sindaco omissis omissis (i cui familiari detengono, come innanzi detto, la proprieta' del 43% delle aree nella zona di cui si tratta), nei quali gli stessi concordano sulla necessita' di accelerare l'iter di approvazione della variante in ampliamento alla zona P.I.P., prima delle consultazioni amministrative regionali del 2015.
Sembra pertanto ragionevole ritenere che il fine del Sindaco omissis omissis possa essere quello di tentare di realizzare una plusvalenza economica, avendo notoriamente le aree agricole un valore di mercato piu' basso rispetto a quelle edificabili, e cio' in palese violazione delle. normative urbanistiche ed in ultima analisi degli interessi pubblici sottesi alla redazione degli stessi strumenti di pianificazione del territorio e delle attivita' produttive.
4.2) Affidamenti di lavori, servizi e forniture

Come gia' richiamato in precedenza, l'analisi di alcuni settori «chiave» dell'Amministrazione sembra confermare lo stretto collegamento tra conclamate fattispecie di «mala gestio» amministrativa (come si vedra' a breve) ed il condizionamento derivante dalla forte presenza di imprenditori legati alla criminalita' organizzata.
Al riguardo, la Commissione d'indagine, ha rilevato che per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture il Comune ha fatto ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara per circa il 72% sul totale, quasi mai motivando nella relativa determinazione a contrarre.
La stessa Commissione ha evidenziato il ripetuto affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ad alcuni operatori economici, tra cui omissis per un importo pari ad euro 851.579,18.
In tale contesto giova rammentare che la reiterazione degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture a favore delle stesse ditte poiche' semplicemente sottosoglia, e' in contrasto con il principio di rotazione negli appalti, previsto dall'art. 125 del previgente Codice dei contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e alla oramai consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui, in linea generale, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale (ex multis, Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2017, n. 5854).
4.3) Appalti di lavori pubblici

La Commissione di Accesso ha focalizzato l'attenzione, nell'ambito di questo settore, sulle due procedure di affidamento di lavori pubblici oggetto di indagine dell'Autorita' giudiziaria.
Lavori di urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° Lotto

Si tratta di opere inserite in un progetto piu' ampio di opere di urbanizzazione di alcuni spazi pubblici della zona denominata Fontanelle dell'importo complessivo pari a euro 600.000,00, successivamente suddiviso in due stralci: 1° lotto per un importo di euro 350.000,00; 2° lotto per l'importo restante di euro 250.000,00.
Responsabile Unico del Procedimento e' il Responsabile del 4° Settore - Servizi tecnici, omissis, mentre l'incarico di progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza, contabilita', ecc. risulta conferito, mediante affidamento diretto, a due tecnici di Surbo: omissis e omissis (rispettivamente ingegnere e geometra della omissis).
Alla procedura di gara partecipano e vengono ammesse, tra le altre, le seguenti ditte:
- omissis ribasso offerto 32%
- omissis ribasso offerto 31,990%
- omissis ribasso offerto 32,004%
- omissis ribasso offerto 31,992%
- omissis ribasso offerto 31,998%.
Al riguardo, giova rilevare sia che le prime tre imprese sopra indicate sono riconducibili a omissis. La terza - omissis - gia' di proprieta' di omissis, dal 12 aprile 2005 risulta formalmente nella proprieta' di omissis omissis per l'82% e di omissis per il 18%, ma, come si rileva dalla citata informativa dei Carabinieri di Lecce del 9 ottobre 2015, risulta di fatto ancora gestita da omissis, sia che i ribassi formulati in sede di gara dalle stesse aziende differiscono di pochissimo, comportando una differenza massima di circa 27 euro sull'importo contrattuale di oltre 136.000,00 euro.
Peraltro la Commissione ha accertato che le imprese omissis e hanno formulato l'offerta economica compilando un modello diverso da quello fornito dal comune ed allegato alla documentazione di gara, ma uguale per entrambe le ditte di tal che si puo' desumere con una certa ragionevolezza che le loro offerte siano state formulate da un unico centro decisionale.
Ancora, il bando di gara, al punto 16/c, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera M-quater dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006, prevedeva: «sono ammesse con riserva le offerte che potrebbero intendersi imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto da considerarsi quali sospetti casi di anomalia, e quindi soggetti a verifica prima dell'eventuale esclusione dalla presente gara, sono quelle in cui ricorrono uno o piu' di uno dei seguenti casi:... c3) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;... c5) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara».
La Commissione di accesso ha riferito che dalla lettura dei verbali di gara non risulta alcuna verifica disposta o effettuata dalla Commissione di gara in relazione alla circostanza sopra rappresentata.
Infine in relazione alla realizzazione dei lavori di cui si tratta, nell'Informativa della Compagnia Carabinieri di Lecce n. 71/18-23-2013 del 9 ottobre 2015 si legge: «L'osservazione dei luoghi interessati a tale variante suppletiva ha permesso di rilevare facilmente gli estremi per il reato di frode in pubbliche forniture, turbativa d'asta e falso ideologico ed altro, commessi dalla ditta omissis con il necessario concorso del R.U.P. ovvero il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, tecnico dei lavori per il Comune, omissis estensore del computo metrico, contenente i lavori ammessi al pagamento».
Lavori di riqualificazione di Piazza Unita' Europea

Il progetto esecutivo dei lavori di «Riqualificazione del Centro Storico del paese - Via Vittorio Emanuele e Piazza Unita' Europea», dell'importo complessivo di euro 800.000,00, veniva approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 27 gennaio 2012; il Responsabile unico del procedimento risulta lo stesso Responsabile del Settore Servizi tecnici, omissis, mentre l'incarico di progettazione, direzione lavori, responsabile sicurezza, contabilita', ecc. risulta conferito mediante procedura negoziata all'omissis da Lecce. L'importo a base d'asta e' di euro 600.000,00.
Alla procedura di gara partecipano 7 imprese fra cui omissis e omissis.
La ditta omissis (aggiudicataria dell'appalto per l'importo contrattuale netto di euro 568.380,00 oltre ad euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, ottiene il punteggio piu' alto grazie alla migliore valutazione delle offerte tecniche migliorative sui sub-elementi previsti dal bando di gara.
La stessa ditta otteneva infatti il massimo punteggio nelle valutazioni riferite ai sub-elementi 1.1 (25,00), 2.1 (20,00), 2.2 (5,00), 3.1 (5,00) e 3.2 (5,00).
In data 28 novembre 2012 veniva dato inizio ai lavori, con consegna effettuata «sotto le riserve di legge», nelle more della stipula del contratto d'appalto n. 613 di Rep., avvenuta poi il 3 giugno 2013.
Sulla procedura di gara va rilevato, come nel caso di quella relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di «urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° lotto», che alla stessa partecipano due imprese riconducibili al gruppo omissis: omissis (anche qui aggiudicataria dell'appalto) e omissis.
Inoltre, come nel caso del precedente appalto, e' presente anche un'altra impresa del «gruppo», la omissis, questa volta in veste di ditta subappaltatrice di lavori.
Anche per questo appalto, come per quello relativo alle opere «urbanizzazione primaria in zona Fontanelle - 2° lotto», si puo' ragionevolmente dedurre che le offerte presentate dagli operatori economici sopra indicati possano essere state formulate da un unico centro decisionale.
In proposito il disciplinare di Gara, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38 (Requisiti di ordine generale), comma 1, lettera m-quater dell'allora vigente decreto legislativo n. 163/2006, prevedeva che alla domanda di partecipazione fosse allegata, tra gli altri documenti: «dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilita' dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente».
Anche in questo caso, non risulta alcuna verifica disposta o effettuata dalla Commissione di Gara in relazione alla circostanza sopra rappresentata.
Nel corso delle indagini disposte della Procura della. Repubblica di Lecce sull'appalto e i relativi lavori, e' stata esperita attivita' ispettiva da parte del N.O.R. Carabinieri Lecce, nella cui informativa si rilevano una serie di ipotesi di reato e di interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori, che vedono coinvolti una serie di soggetti (cfr. intercettazioni telefoniche e ambientali ivi riportate), tra cui anche l'attuale Sindaco omissis omissis.
Sempre nella citata «informativa» del N.O.R. CC. Lecce, in relazione all'affidamento dei lavori di realizzazione della rete di fognatura bianca sulla Via Umberto I (adiacente Piazza Unita' Europea), vengono rilevate ulteriori ipotesi di reato e di interferenze «anomale» nella procedura di esecuzione dei lavori, che vedono coinvolti una serie di soggetti (cfr. intercettazioni telefoniche e ambientali ivi riportate), tra cui anche l'attuale Sindaco omissis e l'imprenditore omissis.
Giova rammentare il contenuto significativo della conversazione intercettata il 10 giugno 2014 tra il Sindaco omissis e omissis, relativa a questioni inerenti i lavori di Piazza Unita' Europea, nella quale il Sindaco riferisce di essersi permesso di sollecitarlo perche' «...siamo due fratelli, noh», di talche' si conferma il forte legame tra i due oltre ad un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e sindaco (Cfr. pag. 65 Inform. Cit.)
Nella stessa informativa si legge: «... omissis Tale fatto come detto, e' gia' oggetto dei lavori complessivi di Piazza Unita' Europea poiche' trattasi di un unico lavoro contabilizzato due volte a favore di due imprese...[...].
Si apprezza la modalita' clientelare per l'affidamento dei «lavori in economia» senza che venga esperita la doverosa «ricerca di mercato» della migliore offerta/preventivo, disattendendo la normativa sugli appalti... omissis ... Il valore stimabile delle migliorie e dei lavori di cui sopra, che fraudolentemente non risultano eseguite, ammonta a circa 300mila euro. Altre migliorie relative a piccoli manufatti interconnessi ai lavori non sono stati effettuati o non presentano una congruita' di prezzo verosimile».
La ditta omissis in definitiva aveva conseguito l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, proponendo un ribasso del 5.27% e 20 migliorie tecniche «senza oneri accessori per la stazione appaltante; secondo uno stratagemma ben noto ed usato nell'aggiudicazione degli appalti che consente alle ditte che vantano la compiacenza degli organi deputati al controllo di aggiudicarsi l'appalto grazie a tali migliorie, con la segreta intesa che tali migliorie di fatto non verranno realizzate, per lucrare guadagno che, altrimenti, non sarebbe conseguito se le stesse dovessero essere effettivamente realizzate» (pag.53 informativa cit.).
4.4) Parco Eolico

Oltre alle due procedure di appalto oggetto principale di indagine dell'Autorita' giudiziaria, di cui si e' trattato innanzi (lavori di Urbanizzazione primaria in Zona Fontanelle; lavori di riqualificazione di Piazza Unita' Europea), la Commissione ha ritenuto di esaminare anche la procedura relativa ai lavori di realizzazione del «Parco Eolico», nella zona sud del territorio comunale.
Si tratta di un procedimento di competenza regionale e relativo alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito in localita' «Masseria Chiazzarelli», autorizzato con determina dirigenziale n. 276 del 17 ottobre 2011, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e realizzato dalla omissis, con sede legale in omissis.
Nella fattispecie rileva la circostanza che la omissis abbia scelto come ditta incaricata per l'esecuzione delle opere di realizzazione del Parco Eolico la omissis, azienda riconducibile a omissis e come sito di conferimento dei materiali da scavo «in esubero» la discarica autorizzata omissis, anch'essa di proprieta' di omissis, il tutto come evidenziato dalla Relazione della Commissione d'indagine.
Desta al riguardo una ragionevole perplessita' che una s.p.a. proveniente da altra regione individui proprio le citate aziende locali di omissis quali interlocutori privilegiati per l'esecuzione dei lavori e per i subappalti.
Significativa, al riguardo, e' un'intercettazione di una conversazione telefonica del 18 marzo 2014 tra il Sindaco omissis e omissis riportata nella citata informativa del N.O.R. Carabinieri Lecce del 2015 (all. 2 della Relazione della Commissione di accesso), in cui vi e' riferimento anche alla realizzazione del «Parco Eolico»: «... omissis... omissis omissis chiama omissis e riferisce di essere presso la societa' omissis (societa' di omissis, che ha installato il parco eolico in Surbo ed ha offerto e fornito allo stesso comune il rifacimento della Villa dei Caduti e annessi lavori stradali affidati alla ditta omissis di omissis, con i probabili buoni uffici dello stesso primo cittadino n.d.r.) e sollecita la manutenzione del verde ivi esistente poiche' a breve i bambini andranno a giocare: «parlavamo di un po' di cose tra cui il discorso di quella manutenzione che mo' ti fanno... la comunicazione... mandiamo qualcuno che poi i bambini iniziano a giocare la' praticamente... l'erba sta incasinata praticamente...», ricevendo assicurazione da omissis circa l'attuazione di quanto chiesto. Continuando la conversazione omissis rappresenta di avere parlato (con il direttivo di omissis) anche di altre cose che gli riferira' in seguito (probabilmente e preferibilmente a voce): «io sono qua praticamente ho parlato un poco di tutto ... poi parliamo...». Omissis, raccoglie l'invito del sindaco e chiede allo stesso di salutargli il Dott. omissis (responsabile di omissis). La conversazione denota ancora una volta come apprezzato in tutte le altre conversazioni, l'inconsueta confidenzialita' che intercorre fra l'imprenditore e l'amministratore».
4.5) La gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare

Anche la materia in questione evidenzia, come sovente in tale ambito, la particolare pervasivita' della criminalita' organizzata, segnatamente quale fonte privilegiata di sinallagma illecito per i «servizi resi o garantiti» al livello rappresentativo locale.
Infatti, dall'attivita' d'accesso svolta e' emerso che dall'anno 2000 ad oggi, il Comune di Surbo ha provveduto all'assegnazione di 60 alloggi, di cui 12 di proprieta' comunale siti alla via Togliatti, ang. Via Tevere e 48 di proprieta' di A.R.C.A. Sud Salento, dislocati sulla via F.lli Trio (gia' via Fazzi).
L'attenzione si e' posta sulle procedure di assegnazione degli alloggi e sui requisiti soggettivi e oggettivi dei singoli beneficiari onde rilevare la possibile contiguita' con gli ambienti della criminalita' organizzata salentina.
Le attivita' di' riscontro su diversi soggetti assegnatari hanno prodotto, in base alle informazioni fornite dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce, le seguenti risultanze: "...omissis... che, tre di loro, omissis, omissis, (n.d.r. nata a omissis il omissis, pluripregiudicata per omicidio e detenzione di armi) e omissis (n.d.r. nato a omissis il omissis, pluripregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), oltre ad annoverare numerosi precedenti di polizia, risultano essere fratelli di sangue del noto Vincenti Angelo, alias «Angiulino», capo dell'omonimo clan operante in questo capoluogo alla fine degli anni 90', deceduto nell'anno 2004. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno fatto emergere che omissis (n.d.r. nata a omissis il omissis, pregiudicata per reati inerenti gli stupefacenti), da pregresse attivita' d'indagine, risulterebbe contigua ad ambienti della locale criminalita' organizzata, in quanto legata sentimentalmente, dapprima a omissis omissis, vittima di omicidio di tipo mafioso e poi a omissis, anch'egli ucciso in un agguato di tipo mafioso negli anni 90'. Omissis (n.d.r. nato a omissis il omissis, pluripregiudicato, detenuto poiche' condannato al carcere a vita per reati associativi ed omicidio) e' stato cancellato dalla popolazione residente del Comune di Surbo, affiliato al clan «Vincenti», risulta essere il fratello, da parte materna, di omissis (n.d.r. nato a omissis il omissis, pluripregiudicato per reati associativi), anch'egli condannato all'ergastolo per omicidio. Rileva anche la posizione di omissis (n.d.r. nato a omissis il omissis, con precedenti penali per lesioni personali) che da accertamenti esperiti risulta essere cugino di primo grado del noto Caramuscio Salvatore (n.d.r. pluripregiudicato per reati associativi), elemento di vertice della SCU, deceduto il 27 settembre 2016...omissis...».
Ulteriori approfondimenti forniti della Guardia di Finanza (prot. n. 98617 del 1° marzo 2018 all. 39 della Relazione della Commissione di Accesso) hanno consentito di verificare «...omissis... si rileva quanto segue:
a. omissis nato il omissis a omissis ed ivi residente alla via omissis, pluripregiudicato, e' fratello del noto boss della Sacra Corona Unita Vincenti Angelo, nato il 24 marzo 1947 e deceduto il 27 dicembre 2004» (si evidenzia che l'attuale Sindaco di Surbo omissis parente del citato boss Vincenti Angelo detto «Angiulino»);
Inoltre:
b. La moglie omissis nata il omissis, a omissis e residente in Surbo alla via omissis, e' proprietaria dell'abitazione sita in Lecce alla via omissis.
Analizzando la scheda storica del suddetto immobile si osserva come il medesimo sia stato acquistato dalla menzionata omissis in data 21 giugno 1993 dalla di lei madre omissis, nata a omissis il omissis. Con detto atto la madre cedeva alla propria figlia l'immobile in questione, tenendone l'usufrutto legale sino al suo decesso avvenuto in data 15 agosto 1995.
L'alloggio in questione e' stato concesso in locazione a omissis e alla di lui moglie omissis da Arca Sud con atto nr. omissis - modello telematico - serie 3T registrato all'Ufficio del Registro di Lecce in data o omissis, con data stipula omissis, (e termine locazione il 31 marzo 2018)».
Dall'analisi degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, la suddetta famiglia non poteva beneficiare dell'alloggio E.R.P. poiche' la omissis era gia' proprietaria, all'epoca dell'assegnazione e della stipula del successivo contratto, di immobile ubicato a Lecce in via omissis ed inoltre e' stata confermata l'appartenenza del nucleo familiare omissis e omissis alla criminalita' organizzata.
In tempi piu' recenti, A.R.C.A. Sud Salento con lettera n. omissis del omissis (all. n. 38 della Relazione della Commissione di accesso), indirizzata al Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale di Surbo, rinnovava la richiesta degli accertamenti di competenza, come per legge, per altri alloggi sempre siti alla via omissis, oggetto di ulteriore esposto in data 7 luglio 2017. Dall'esame degli atti prodotti non risulta che a tale richiesta dell'Ente gestore, il Comune di Surbo abbia fornito alcun riscontro ne' effettuato verifiche pur precisandosi che il controllo del territorio e i compiti di Polizia amministrativa spettano alla Polizia municipale e non sono delegabili.
Da quanto delineato nel presente paragrafo e' emerso, in sintesi, che alcuni degli alloggi in questione risultano occupati abusivamente da soggetti pluripregiudicati anche per reati associativi, da loro familiari oltre che da parenti di amministratori ed e' stato rilevato un comportamento sostanzialmente inattivo da parte del Comune di Surbo a fronte delle richieste di intervento formulate dall'Ente proprietario, Arca Sud Salento, per la definizione del fenomeno delle occupazioni abusive.
Tale inerzia ha consentito che noti esponenti della locale criminalita' organizzata e/o loro familiari continuassero ad occupare abusivamente gli alloggi in questione, attraverso un comportamento gravemente omissivo che ha garantito ai predetti la costante occupazione abusiva.
4.6) Procedure di assegnazione dei Buoni sport

L'analisi specifica di settore ha evidenziato una condotta mirata a conseguire l'aggiudicazione reiterata, dal 2006 ad oggi, della gara per i servizi socio-assistenziali agli anziani mediante l'uso e la spendita dei cc.dd. buoni sport presso la palestra «omissis», di proprieta' di omissis o (Assessore con delega ai Servizi sociali e sport del Comune di Surbo) e della moglie omissis.
La riconducibilita' della struttura sportiva all'Assessore omissis e' ben nota anche tra gli Amministratori comunali, elemento emerso in sede di audizione del dimissionario Assessore del Comune di Surbo omissis:«... omissis... sono a conoscenza che la citata societa' e' riconducibile all'Assessore omissis e sua moglie, anche se la carica di presidente era ricoperta da un altro soggetto, che svolgono attivita' lavorativa all'interno...omissis...» (verbale di audizione del 19 marzo 2018 all. 63 della Relazione della Commissione di accesso).
Di fatto, risulta violato, in prima battuta, l'art. 2 della legge n. 163/2006 - Codice degli Appalti inerente al principio di libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza proporzionalita', in quanto i requisiti predeterminati dalla Giunta comunale erano palesemente in possesso di un ristrettissimo numero di operatori economici, se non uno solo e nel caso di specie la omissis. La supposizione sembra trovare conferma in taluni criteri approvati annualmente dalla Giunta comunale di Surbo (alle cui sedute l'Assessore omissis risulta presente!) «...palestra sia situata nel territorio di Surbo...omissis...avere esperienza di almeno due anni nell'organizzazione e/o gestione di attivita' motorie per la terza eta'...omissis...», espressione di una chiara volonta' di concentrare l'offerta di mercato nelle mani di una sola impresa, amministrazione protezionistica volta all'eliminazione della concorrenza, per agevolare la A.S.D. «Frimarc», gia' aggiudicataria da piu' anni dei «buoni sport».
Anche questa fattispecie, che ad una sommaria delibazione sembrerebbe limitarsi ad una (purtroppo frequente negli enti locali) ipotesi di illegittimita' dell'azione amministrativa, evidenzia per converso il ragionevole grado di compromissione dell'intero tessuto politico locale, atteso che, come gia' rammentato in precedenza, l'amministratore - imprenditore in questione e' parente del omissis, consigliere di opposizione, a sua volta legato da vincoli di affari illeciti con altra parte della criminalita' organizzata, solo formalmente in contrasto con l'attuale Sindaco omissis, se si considera che entrambi mirano a mantenere (il Sindaco attuale) o a assicurarsi (il omissis) il pieno controllo del territorio utilizzando gli antichi, ma sempre attuali, rapporti con la locale criminalita' organizzata.
5) Settore servizi finanziari
5.1) Procedure di affidamento dell' accertamento e riscossione dei tributi - Azioni e controlli del comune sulla riscossione dei tributi

Il servizio di accertamento e riscossione tributi, imposte, tasse ed entrate patrimoniali, anteriormente all'anno 2011 e' stato svolto dalla concessionaria Tributi Italia S.p.A. che risulta: «...omissis...in amministrazione straordinaria...omissis....contro la quale a tutt'oggi pende una procedura di insinuazione nel passivo»...omissis... debitrice di 737.000 euro piu' gli interessi maturati nei confronti del Comune di Surbo...omissis»... (Cfr. Relazione del Responsabile del settore 2° Settore - Servizi finanziari del Comune di Surbo e verbale di audizione del 19 marzo 2018 - all.ti nn. 62 e 63 della Relazione della Commissione).
Con determina dei Servizi finanziari n. 35 del 28 ottobre 2010 e' stato approvato il bando di gara per l'affidamento del predetto servizio che, con determina n. 42 del 6 ottobre 2011, e' stato aggiudicato definitivamente e con determinazione n. 46 del 14 novembre 2011 e' stato «consegnato anticipatamente»,... omissis...nelle more della stipulazione del contratto...omissis...», all'Impresa omissis, con sede legale in omissis via omissis omissis, risultata la miglior offerente nel procedimento di gara. La stessa ha svolto il servizio in argomento fino al 31 dicembre 2015 e ha gestito totalmente gli accertamenti, le riscossioni e gli avvisi bonari, percependo circa il 6% di agio.
Il contratto con fa omissis non risulta essere mai stato stipulato, come emerge agli atti acquisiti dalla Commissione.
La Commissione di indagine, esaminati gli atti contabili e preso atto della citata relazione, ha potuto verificare che molte pretese creditorie dell'Ente sono risultate inattuate e pertanto sono stati rilevati cospicui ammanchi, verosimilmente dovuti al mancato versamento di tributi, ed ha inteso focalizzare l'attenzione sulla posizione tributaria degli Amministratori comunali e di altri soggetti emersi nel contesto dell'accertamento.
Infatti la cennata morosita' si riscontra agevolmente in alcune ditte a cui l'Amministrazione comunale ha affidato nel tempo l'esecuzione di lavori come ad esempio quelle del solito omissis, risultate morose nel pagamento dei tributi unitamente allo stesso titolare omissis e a numerosi suoi dipendenti.
Si evidenzia, inoltre, la circostanza, ritenuta inverosimile, che l'Ente creditore nei casi esaminati non riesce a notificare le ingiunzioni di pagamento ad Amministratori e/o dipendenti che risultano sconosciuti allo stesso ente per il quale prestano servizio, laddove sorga la necessita' di dare esecuzione ad un provvedimento di riscossione tributi.
A titolo esemplificativo, tra le posizioni debitorie puntualmente elencate e dettagliate nella Relazione della Commissione di Accesso, si evidenziano le posizioni debitorie a carico del Comandante della Polizia municipale, di quattro vigili urbani, di quattro amministratori locali, di alcuni parenti del Sindaco e di altri amministratori ed a carico di omissis e di alcuni familiari e collaboratori dello stesso.
6. Settore Polizia municipale
6.1) Sistema dei controlli

Il Corpo della Polizia municipale di Surbo e' incardinato nel 30 settore, alle dirette dipendenze del Segretario generale omissis, che si compone di 10 unita' tra cui il Comandante, Capitano omissis, Dirigente di aettore con assegnazione di posizione organizzativa, non legato da vincoli di parentela con il citato Segretario generale.
Appare doveroso ribadire che omissis e' fratello di omissis, gia' Sindaco del Comune di Surbo nei primi anni '90, emerso in attivita' investigative degli anni scorsi sulla criminalita' organizzata nell'area dei comuni a nord di Lecce trai soggetti politici componenti del Consiglio comunale di Surbo sospettati di essere «vicini» al pluripregiudicato per reati associativi Angelo Vincenti, alias «Angiulino». Gia' nell'anno 2004, risultanze investigative, facevano emergere la «storica vicinanza» del omissis omissis (collettore di riferimento tra la politica ed il «clan Vincenti», «...come colui che riesce a gestire la politica per il clan, sistemando e favorendo le elezioni di taluno...») e del fratello Salvatore al «gruppo Vincenti».
Nel Settore attivita' commerciali, annonarie, urbanistico - edilizio la Polizia municipale non ha mai curato direttamente tanto gli accertamenti quanto la riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e sull'occupazione del suolo pubblico, poiche' i relativi servizi erano stati affidati in concessione a diverse societa' esterne, cosi' come attestato dal Comandante del Corpo, Capitano omissis con la nota del 29 dicembre 2017 (All. n. 69 della Relazione della Commissione di Accesso).
In realta' dalla lettura del decreto sindacale prot. n. 0012829/2017 n. 20 del 26 giugno 2017, avente ad oggetto «attribuzione funzioni ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 ed obiettivi omissis. Assegnazione risorse servizi di Polizia Municipale anno 2017», si rileva che tra gli obiettivi specifici assegnati al dirigente vi e' anche il «controllo del territorio sotto il profilo commerciale».
L'attivita' svolta dalla Commissione ha pertanto accertato che le iniziative assunte dalla Polizia municipale di Surbo, in tale ambito si sarebbero limitate alla mera presenza di unita' del Corpo durante lo svolgimento del mercato settimanale, finalizzata al contrasto all'abusivismo e alla mancata esposizione dei prezzi di vendita, giustificando tale ridotta attivita' di controllo con la carenza dell'organico effettivo al Comando (solo 10 unita!!!). A cio' deve essere soggiunto l'inverosimile affermazione dello stesso responsabile a tenore della quale non risulterebbero mai pervenuti presso il competente Ufficio, esposti o segnalazioni da cittadini che denunciassero eventuali criticita' del settore considerato, come e' noto, uno dei piu' complessi e litigiosi in qualsiasi territorio dei Paese.
Giova soggiungere che da ultimo, il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, con nota prot. n. 593/6-2017 del 23 aprile 2018, ha rilevato un'ulteriore anomalia nel servizio in questione, relativa al rilascio del parere sulla richiesta di installazione di slot machines in locale commerciale ubicato in Surbo, formulata dal «omissis», circolo culturale, ricreativo che annovera, tra i membri del Consiglio direttivo, soggetti strettamente legati a omissis, nato a omissis gia' indagato ai sensi dell'art. 416-bis codice penale e considerato attualmente il maggiore esponente della criminalita' operante nel territorio di Surbo.
Nella vicenda, dapprima il Tenente omissis, Vicecomandante del Corpo di Polizia municipale di Surbo, pur riscontrando nella richiesta palesi violazioni rilasciava parere favorevole all'installazione, e successivamente il Responsabile del SUAP, omissis, formulava il proprio diniego alla stessa richiesta, caducandone ogni effetto.
6.2) Gestione dei servizi cimiteriali e procedure di assegnazione

Anche la gestione tecnico-amministrativa di tali servizi rientra nelle competenze del Comandante della P.M., Dott. omissis, nella sua qualita' di Responsabile del Settore Polizia municipale (in cui e' incardinato il Servizio).
La Commissione ha esaminato tutta la documentazione relativa all'affidamento dei Servizi cimiteriali a partire dall'anno 2006 ad oggi, periodo durante il quale il servizio e' stato svolto senza soluzione di continuita' da ditte riconducibili a omissis, nato a omissis il omissis, ed in particolare dalla «omissis» ridenominata nel 2010 «omissis» e dalla «omissis» riconducibile al fratello omissis, societa' cessionaria nel 2013 - di ramo di azienda della «omissis».
E' stato accertato che a carico di omissis risultano alcuni procedimenti penali per gravi ipotesi di reato, tra cui estorsione, lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Lecce.
In proposito, oltre ad evidenziare l'anomalia nell'assegnazione del servizio sempre ad imprese facenti capo allo stesso soggetto, peraltro, come detto, gravato da pregiudizi penali, si segnalano anche altre situazioni degne di interesse nella presente indagine amministrativa, che di seguito vengono specificate.
In primo luogo, si evidenzia che per la gara esperita nell'anno 2007, risulta presentata una sola offerta, naturalmente dalla «omissis», con un ribasso pari all'1%, la quale, di fatto si e' aggiudicato il servizio fino al settembre 2009, servizio poi prorogato allo stesso aggiudicatario per altri tre anni.
Anche nella gara esperita nel settembre 2012 viene presentata un'unica offerta, in questo caso da parte della «omissis», con un ribasso pari allo 0,23% e non risulta mai stipulato alcun contratto relativo ai servizio di cui si tratta. La Commissione riferisce che, in relazione a questa gara d'appalto, pende procedimento penale n. 8834/14 RGNR in atti presso la Procura della Repubblica di Lecce.
Successivamente, nel marzo 2013, la «omissis» comunicava la cessione del ramo della propria azienda relativa, tra l'altro, ai servizi aggiudicati, in favore della ditta «omissis» riconducibile a omissis omissis, fratello di omissis. In proposito, si evidenzia che tra i dipendenti di quest'ultima societa' figurano pregiudicati quali omissis (nato a omissis il omissis), noto pregiudicato inserito nella locale criminalita' organizzata, fermato di recente unitamente ad altro pregiudicato di Surbo e il pregiudicato omissis» (nato a omissis il omissis), del cui calibro criminale si e' gia' detto (Cfr. Informativa della Questura Squadra Mobile prot. n. 0007566 del 23 febbraio 2018 - all. n. 14 .della Relazione della Commissione di accesso e informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente).
Nella gara del dicembre 2014 risultano invece pervenute due offerte, Una delle quali presentata dalla citata «omissis» a cui, dopo un lungo iter procedurale per richiesta di chiarimenti, viene definitivamente aggiudicata la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo fino al settembre 2017, poi prorogata al 31 agosto 2018.
In dettaglio, su un totale di circa 139 mesi di servizio risulta che i servizi cimiteriali sono stati gestiti per circa 76 mesi in forza di affidamento mediante espletamento di gara e per circa 63 mesi in virtu' di proroghe concesse in forza di disposizioni di capitolato o per motivi d'urgenza.
Quindi, dal marzo 2007 a tutt'oggi (11 anni), i servizi cimiteriali nel Comune di Surbo sono gestiti dalla famiglia omissis, nonostante i mutamenti societari anche riconducibili a vicissitudini interne al nucleo familiare.
Preme, infine, evidenziare il contenuto dell'audizione da parte della Commissione della Sig.ra omissis del 19 marzo 2018, cugina di omissis, la quale, in proposito ha riferito «Le gare del Comune di Surbo si sono svolte sempre in maniera irregolare, nell'ultima ha partecipato anche un'altra ditta di Ugento conosciuta da mio padre. A mio avviso i referenti di omissis, che gestisce di fatto la ditta omissis del fratello omissis, sono il Comandante della Polizia municipale di Surbo omissis e il Sindaco omissis, forse anche omissis. Attese le palesi irregolarita' delle procedure, ritengo che il Comandante della Polizia municipale di Surbo riceve delle bustarelle da omissis. Inoltre, ho conoscenza del fatto che nel servizio cimiteriale presso il Cimitero di Surbo la gente e' costretta a' versare a omissis una somma extra al dovuto per il servizio da svolgere e gia' pagato con versamento postale alle casse comunali. Questo mi consta perche' diverse persone mi hanno riferito quanto appena detto, di cui non ricordo i nomi che comunque ho indicato in sede di procedimento penale, ma e' convinzione consolidata tra la popolazione locale che al cimitero di Surbo vi sia la "mafia"...omissis...». In merito alle eventuali intimidazioni subite)...No io personalmente no, ma mio padre circa due anni fa, dopo un diverbio, ha denunciato il Cap. omissis omissis per minaccia, procedimento penale archiviato...omissis...
Nella stessa audizione del 19 marzo 2018 la sig.ra omissis riferisce, altresi', di non avere rapporti con politici locali «...omissis...No assolutamente no, ma mio cugino omissis ha rapporti molto stretti con l'attuale Sindaco omissis omissis e con il Comandante della Polizia municipale Cap. omissis» (Cfr. verbale di audizione della sig.ra omissis del 19 marzo 2018 all. n. 84 della Relazione della Commissione di Accesso).
Le illegittimita' amministrative accertate nel servizio in questione (e precisamente riportate nella Relazione d'Indagine), dimostrano, ancora una volta, la distanza siderale dei responsabili della gestione, e dello stesso livello politico, dalle regole della legalita', ma soprattutto il costante e presente collegamento dei principali settori dell'attivita' amministrativa con esponenti locali della criminalita'.

Considerazioni conclusive

Come si e' piu' volte cennato, le innumerevoli risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, precedute dall'attivita' posta in essere dall'Autorita' giudiziaria, sembrano aver disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attivita' politico-amministrativa dell'Ente rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del clan operante sul territorio facente capo alla famiglia Pellegrino, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale di Surbo.
Al riguardo, giova rammentare, che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, e' sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III 3 novembre 2015, n. 5023; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 dicembre 2015, n. 197; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 3419/2016).
Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.
Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realta' contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguita' degli amministratori locali alla criminalita' organizzata (vincoli di parentela, affinita', rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e cio' anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).
Proprio alla luce di tali principi consolidati ormai nella giurisprudenza, nonche' sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso e dagli elementi emersi nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria definita «omissis», sembra che tale pericolosa contiguita' di alcuni amministratori comunali alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato burocratico e politico-amministrativo del Comune di Surbo e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente, in diversi settori della vita pubblica, anche indipendentemente dalle contestazioni addebitabili ai singoli amministratori, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.
Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni ed alla contiguita' tra amministratori, imprese e criminalita' organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialita' degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attivita' amministrativa, anche con un nesso di continuita' rispetto a precedenti amministrazioni.
Sembra infatti ragionevolmente dimostrata la cennata «parabola» rappresentativa della metamorfosi dell'organizzazione criminale presente nel territorio in questione, in grado di determinare una situazione analoga a quella avvenuta nel 1991 - che ebbe quale inevitabile conseguenza il richiamato scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Surbo, con alcune differenze che chiariscono la citata evoluzione.
Se, infatti, nel 1991 vi era un consiglio comunale strettamente connesso ad un imprenditore, omissis, alias «omissis», padre del Sindaco omissis - che, insieme al cugino omissis boss mafioso Vincenti Angelo, alias «Angiulino», esercitava una posizione di controllo sul territorio e di predominio presso l'amministrazione comunale, con la conseguente aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici -, oggi si constata, per alcuni versi anche giudizialmente, la presenza di un membro della famiglia omissis, il Sindaco omissis, figlio di omissis, addirittura a capo dell'Amministrazione locale ed un collegamento diretto della stessa amministrazione con imprenditori, quale omissis e i suoi collaboratori, affiliati al clan mafioso dei Pellegrino, famiglia notoriamente appartenente alla Sacra Corona Unita operante nel territorio salentino.
La richiamata metamorfosi rischia di divenire ancora piu' realistica se si considera, come gia' rammentato nel corso della presente relazione, che quest'ultimo imprenditore (omissis) tenta di acquisire direttamente anche il ruolo di amministratore nelle imminenti elezioni di questa primavera.
Inoltre, il quadro analiticamente descritto prima nella relazione di indagine e successivamente nella presente, non sembra presentare ragionevoli dubbi sia sulla presenza, forte ed egemone sul territorio, di' una organizzazione criminale nei cui confronti vi e' gia' un notorio giudiziario (gia' richiamato), segnatamente il clan Pellegrino appartenente alla cosiddetta Sacra Corona Unita, sia soprattutto la peculiarita' dei rapporti tra lo stesso clan ed interi settori dell'imprenditoria locale e degli stessi amministratori. Al riguardo, sembra agevolmente superato finanche il noto orientamento giurisprudenziale a tenore del quale nei casi in cui le fattispecie analizzate in sede preventiva non appaiano ictu oculi riconducibili all'intera Amministrazione, o quanto meno al suo capo, in relazione alla gravita' degli eventi e delle procedure riscontrate, il Consiglio di Stato afferma che «non pare francamente verosimile che al vertice del comune nulla sapessero di tale grave ed illecita situazione, evidente e consolidatasi nel tempo...» (in tal senso, Consiglio di Stato n. 196 del 20 gennaio 2016).
In realta', nel caso di specie, l'attivita' espletata sembra aver chiarito la completa consapevolezza sui rapporti con la criminalita' organizzata e quindi il condizionamento dell'attivita' amministrativa dell'Ente, non solo da parte di autorevoli esponenti della attuale maggioranza (a partire dal Sindaco omissis omissis), ma addirittura dell'intero consiglio comunale comprensivo, cioe', anche del rappresentante della cosiddetta opposizione (riconducibile al omissis, poi dimissionario dall'Assise consiliare), la cui attivita', di contrasto sembra concretizzarsi, piu' che nel rispetto e nell'affermazione della legalita', nel tentativo neanche tanto celato di divenire unico protagonista delle vicende amministrative e politiche del territorio.
Cio' approfittando, al pari degli attuali amministratori, del rapporti accertati con note e pericolose frange della criminalita' organizzata salentina (vedasi il noto pregiudicato Balloi), peraltro consacrate anche in pronunce giudiziarie, provando pero' ad apparire, anche mediaticamente, unico «immune» dalla contaminazione criminale del territorio.
Invero, a riprova di quanto cennato, soccorrono le richiamate e reiterate istanze prodotte presso la Prefettura di Lecce, tese ad acquisire lo status di presunta vittima dell'estorsione e dell'usura - tutte motivatamente rigettate, grazie anche al noto e vincolante parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce che ha sempre evidenziato i pericolosi vincoli di affari dell'imprenditore e politico con pericolosi criminali -, che avrebbero consentito allo stesso una verosimile legittimazione necessaria al raggiungimento dell'obiettivo citato (il controllo solitario del territorio, sociale, politico ed amministrativo). Purtuttavia, nonostante le difficolta' appena citate, il omissis riesce ugualmente ad assicurarsi, sia pure indirettamente per il tramite del potente e poliedrico Assessore omissis (come cennato, legato al predetto da vincoli parentali ed anch'egli gravato da pregiudizi penali e frequentazioni con esponenti malavitosi), una fetta di potere in attesa dell'eventuale e definitivo imminente passaggio elettorale.
Pertanto, dal richiamato contesto appena descritto, sembra apparire una forte compromissione del tessuto sociale, politico ed economico rispetto alla presenza della locale criminalita' organizzata, che attraverso una ideale linea di' continuita' protrattasi nel tempo (fin dal 1991) stringe rapporti di affari, e nel caso di specie anche di carattere personale ed amicale, con esponenti della attuale maggioranza del governo locale con l'ausilio anche dei principali dirigenti dell'Ente medesimo, come ampiamente analizzato in sede di Commissione di indagine e cennato nella presente relazione in ordine alle mala gestio di alcuni settori e procedure particolarmente rilevanti per il raggiungimento delle finalita' illecite (velasi strumenti urbanistici, appalti, servizi) insite nel pactum sceleris tra amministratori ed esponenti della criminalita' organizzata.
Se a cio' si soggiunge guanto cennato in merito ad un piu' ampio coinvolgimento sostanzialmente dell'intera Assise attuale in virtu' della presenza anche dal lato della opposizione consiliare (in genere aliena da condizionamenti esterni, anche se impotente a reggere l'urto della condotta illecita generalizzata ed avallata dal metodo mafioso) di soggetti vicini alla criminalita', non v'e' chi non veda la necessita' di procedere con assoluta tempestivita' a rimuovere le criticita' in esame attraverso lo strumento dissolutorio di cui all'art. 143 del TUEL, reso ancor piu' attuale ed urgente se si considera l'imminente tornata elettorale e la verosimile partecipazione dei due gruppi antagonisti cennati.
Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, nel testo novellato dall'art. 2, comma 30 della legge n. 94/2009, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da elementi «concreti, univoci e rilevanti» su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' degli amministratori comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Gli elementi sintomatici del condizionamento, criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto «assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realta' storica; per univocita', Intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore e' intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneita' all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale» (Cons, St. Sez. III 10 dicembre 2015, n. 197/2016).
In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realta' storica, accertata in perfetta linea di continuita' con il passato (a partire dal primo scioglimento per condizionamento mafioso avvenuto nel 1991), attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico - amministrativi ancora ordinariamente in carica.
L'univocita' di detti elementi inoltre e' chiara perche' gli stessi appaiono sempre rivolti al beneficio, incontestabile, di esponenti del clan nei diversi ambiti gia' citati (sistemazioni lavorative, alloggi, gestione di interi settori amministrativi quali l'ufficio tecnico e la polizia locale).
Infine la rilevanza del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, e' data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sui territorio.
Infine, l'attualita' del condizionamento viene confermata, come analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, con il vasto coinvolgimento del livello politico ed amministrativo descritto in precedenza ma soprattutto dalla necessita' come piu' volte cennato, di impedire la partecipazione degli imprenditori e dei politici menzionati nella presente relazione, a la imminente competizione elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell'Assise locale.
Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.
Allo stesso modo, si evidenziano, per il Responsabile dell'U.T.C. omissis e per il Comandante della Polizia municipale omissis omissis, in relazione ai punti richiamati in precedenza, i presupposti per l'adozione della misura di cui al comma V dell'art. 143 citato, al fine di interrompere con effetto immediato il pregiudizio determinato dalle condotte antigiuridiche poste in essere in maniera continuata dai predetti funzionari e ripristinare un quadro di legalita', anche nei richiamati settori amministrativi dell'Ente.
In particolare la citata ed ulteriore misura di rimozione soggettiva si fonda, per l'architetto omissis, nelle condotte fraudolente serbate in occasione dei richiamati lavori pubblici espletati, segnatamente quelli di urbanizzazione primaria in «zona Fontanelle 2° lotto», nonche' per la riqualificazione di «Piazza Unita' Europea» - nei quali il funzionario in questione avrebbe favorito, nell'esercizio delle funzioni di responsabile unico del relativo procedimento amministrativo -, la nota ditta riconducibile alla omissis, a sua volta legata da vincoli di affari con il gruppo criminale dei Pellegrino, egemone nel territorio in questione.
Per quanto concerne, invece, il omissis - Comandante della Polizia locale del comune in questione, gia' fratello di omissis, Sindaco dello stesso comune nei primi anni '90 nel corso dei quali l'Amministrazione e' stata sciolta, per condizionamento mafioso (decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991, citato) -, in quanto non avrebbe esercitato la doverosa attivita' di controllo nei confronti degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante i sopralluoghi effettuati, segnatamente a favore sia di omissis, attualmente detenuto al carcere a vita, per reati associativi ed omicidio, cancellato dall'anagrafe dei residenti nello stesso Comune di Surbo, sia di omissis, pluripregiudicato e fratello del noto boss della Sacra Corona Unita, Vincenti Angelo detto Angiulino. A quest'ultimo, come richiamato, non poteva essere neanche assegnato l'alloggio in argomento atteso che la di lui moglie, omissis omissis, era gia' proprietaria all'epoca dell'assegnazione e della stipula del contratto, di immobile privato.
Inoltre, il predetto funzionario non avrebbe esercitato il dovuto controllo sulle attivita' di istituto, nonche' in particolare, quelle afferenti alla gestione dei servizi cimiteriali ed alle relative procedure di assegnazione degli stessi servizi nell'ambito del quali, come e' stato constatato dalla Commissione di indagine, non avrebbe espletato le conseguenti mansioni affidategli in tema di verifica e controllo delle procedure in essere tanto da consentire il protrarsi per oltre undici anni, anche a mezzo di proroghe gestionali, dell'affidamento alle ditte succedutesi nel cennato arco temporale tutte afferenti a omissis. Quest'ultimo - oltre ad essere gravato da alcuni procedimenti penali per gravi ipotesi di reato, tra cui estorsione. lesioni e furto aggravato, come si evince dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Lecce -, annovera tra i dipendenti noti pregiudicati quali omissis inteso «Ndo Fave» (nato a omissis il omissis), inserito nella locale criminalita' organizzata, fermato di recente unitamente ad altro pregiudicato di Surbo ed il pregiudicato omissis inteso omissis (nato a omissis il omissis), del cui calibro criminale si e' gia' detto (Cfr. Informativa della Questura Squadra Mobile prot. n. 0007566 del 23 febbraio 2018 - all. n. 14 della Relazione della Commissione di accesso e informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce del 23 aprile 2018 allegata alla presente).

Il Prefetto: Palomba
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 218 Ufficio controllo atti Ministero interno e difesa, reg.ne succ. n. 918
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone