Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 10 maggio 2018
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della Societa' Sogei S.p.A. (Delibera n. 18/159).



LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per il settore;
Premesso che:
1) la SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. (d'ora in avanti anche «la Societa'»), e' una societa' in house interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che eroga servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali e, in particolare, ogni attivita' finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalita' (ambito fiscalita'), le attivita' di supporto e gestione dei servizi informatici e ogni altra attivita' di carattere informatico di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (ambito economia e finanza pubblica);
2) con delibera n. 15/50 del 23 febbraio 2015, la Commissione, in relazione alla funzione assolta dalla SOGEI, definita «infrastruttura critica informatica di interesse nazionale» dal decreto del Ministero dell'interno del 9 gennaio 2008, ha stabilito che la stessa «si puo' inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la cui attivita' istituzionale e' finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale. Tale attivita' presenta un carattere essenziale nell'attuale sistema di fiscalita' di massa, in quanto strumentale alla fase dei controlli e dell'istruttoria tributaria, con l'obiettivo di assumere informazioni ed acquisire elementi di prova rispetto al comportamento dei contribuenti. Per tale motivo, l'attivita' della SOGEI S.p.A. puo' essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l'agire amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della funzione fiscale. L'eventuale interruzione del servizio da parte della SOGEI S.p.A. potrebbe determinare effetti negativi in relazione all'erogazione di un servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle prestazioni fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini»;
3) alla luce di tale qualificazione funzionale, la Commissione ha ritenuto che «le azioni di sciopero eventualmente indette dal personale dipendente dalla SOGEI S.p.A. debbano essere assoggettate alla disciplina stabilita dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al fine di assicurare una idonea garanzia dei diritti dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione fiscale»; con la stessa nota, la Commissione ha invitato le parti sociali ad avviare un confronto allo scopo di pervenire ad un accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero delle suddette attivita';
4) in data 19 giugno 2017, la societa', nell'ambito della procedura di cui all'art. 1 dell'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, ha adottato in via unilaterale il Piano delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, con l'indicazione numerica del contingente minimo di personale da esonerare (198 dipendenti) e le relative qualifiche funzionali, da intendersi come avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU;
5) in data 6 luglio 2017 si e' tenuto un incontro tra la societa' e la RSU SOGEI per esaminare i criteri ed il numero dei lavoratori inclusi nel contingente di personale individuato dal citato Piano delle prestazioni indispensabili;
6) all'esito di tale incontro la RSU, come gia' anticipato con nota del 23 giugno 2017, ha confermato di non ritenersi soddisfatta dei chiarimenti forniti dalla SOGEI;
7) in data 25 luglio 2017, presso la sede di Unindustria, si e' svolto il confronto con le organizzazioni sindacali territoriali sul Piano delle prestazioni indispensabili;
8) in data 26 luglio 2017, le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl Metalmeccanici hanno contestato, con un'articolata memoria esplicativa, il Piano delle prestazioni indispensabili adottato in via unilaterale dalla SOGEI e, nel contempo, hanno chiesto alla Commissione di essere convocate in audizione ai fini dell'adozione di una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
9) in data 27 luglio 2017, anche la societa' ha comunicato alla Commissione di garanzia l'esito infruttuoso degli incontri svolti con i sindacati rappresentativi in merito al Piano delle prestazioni indispensabili;
10) al fine di verificare la reale sussistenza delle condizioni necessarie al raggiungimento di un accordo quanto piu' ampiamente condiviso fra le parti sociali, l'Autorita' ha ritenuto necessario promuovere un tavolo di confronto congiunto attraverso una serie di audizioni;
11) la prima audizione si e' tenuta in data 14 settembre 2017, all'esito della quale le parti sociali, dopo essersi confrontate sui contenuti del Piano delle prestazioni indispensabili adottato in via unilaterale dalla societa', hanno manifestato l'intenzione di proseguire il confronto congiunto dinanzi alla Commissione di garanzia: a tal fine l'autorita' ha chiesto loro di far pervenire ulteriori osservazioni in merito all'attivita' svolta dalla SOGEI S.p.A.;
12) in data 30 ottobre 2017, la RSU SOGEI ha trasmesso alla Commissione di garanzia una nota integrativa (ulteriore rispetto a quella gia' depositata nel corso dell'audizione del 14 settembre 2017) contenente le osservazioni al Piano delle prestazioni indispensabili adottato da SOGEI;
13) in data 15 novembre 2017 anche la SOGEI ha trasmesso all'autorita' una memoria con la quale ha illustrato i servizi erogati dalla societa' (allegati 12-a Servizi ICT ambito Fiscalita' e 12-b Servizi ICT ambito Economia e finanza pubblica) e i criteri adottati per l'individuazione del contingente di personale tenuto alla garanzia delle prestazioni minime indispensabili;
14) in data 13 dicembre 2017, la Commissione di garanzia, anche alla luce della documentazione acquisita, ha nuovamente convocato in audizione tutte le parti sociali; l'autorita', al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi, ha chiesto alla SOGEI S.p.A. di fornire alcune precisazioni sui servizi relativi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), sui servizi erogati a favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel gioco pubblico, sui servizi connessi all'attivita' della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento alla gestione dell'intero processo informatizzato del Bilancio dello Stato;
15) in data 22 dicembre 2017, la SOGEI S.p.A. ha trasmesso alla Commissione di garanzia la documentazione contenente le precisazioni richieste;
16) dai riscontri offerti in sede di attivita' istruttoria preliminare, la Commissione ha rilevato una considerevole distanza tra le parti sociali coinvolte nel confronto: distanza che ha indotto questa autorita' a ritenere non ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo in merito all'adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
17) con delibera n. 18/02, adottata nella seduta dell'11 gennaio 2018, la Commissione ha formulato alle parti sociali una Proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili, conformemente a quanto previsto dalla legge, riconoscendo la strumentalita' dell'attivita' svolta dalla SOGEI con particolare riguardo a determinati servizi e individuando, nel contempo, il contingente di personale tenuto a garantirne la continuita' in caso di sciopero;
18) con memoria del 31 gennaio 2018, la SOGEI ha contestato la proposta nella parte in cui non include tra i servizi essenziali:
1) i servizi connessi al processo informatizzato del Bilancio dello Stato, nonche' i processi connessi a specifiche procedure amministrative forniti alla Ragioneria generale dello Stato;
2) i servizi connessi all'esercizio, governo e controllo del gioco pubblico forniti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
3) i presidi minimi per garantire la goverance dell'infrastruttura impiantistica del data center SOGEI, nonche' la continuita' del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
19) con nota del 31 gennaio 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato alla Commissione di garanzia la necessita' di integrare l'elenco delle prestazioni indispensabili supportate dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente ai processi di formazione del Bilancio dello Stato. Secondo l'amministrazione, infatti, «l'interruzione del servizio per i suddetti sistemi avrebbe come conseguenza, oltre al danno economico per gli operatori economici, anche il mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa europea, con conseguente applicazione di interessi moratori a carico delle amministrazioni ed enti inadempienti, nonche' il rischio di apertura di procedura di infrazioni UE nei confronti dell'Italia»;
20) con nota del 2 febbraio 2018, anche le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl Metalmeccanici hanno trasmesso le proprie osservazioni che si sintetizzano qui di seguito:
a) con riferimento ai servizi di supporto all'attivita' dell'Agenzia delle entrate, le organizzazioni sindacali hanno contestato, sulla base di diverse considerazioni, che costituiscano servizi essenziali il sistema di versamento unificato F24, i servizi di scambio dati con RGS per erogazione stipendi, il sito internet, il servizio di verifica del codice fiscale, il servizio SDI (servizio di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori terzi verso la pubblica amministrazione);
b) in relazione ai servizi tecnologici di supporto all'attivita' dell'Agenzia delle dogane (AIDA e AIDA interoperabilita'), le organizzazioni sindacali hanno rilevato che la legge n. 146 del 1990 prevede l'attivita' doganale come servizio pubblico essenziale con esclusivo riferimento allo sdoganamento di animali vivi e merci deperibili e che, in caso di astensione collettiva con possibile riduzione del servizio, gli operatori potrebbero compiere tutte le attivita' indifferibili secondo quanto disposto al titolo III delle IFMUD di cui al decreto ministeriale del 21 luglio 1982;
c) in merito al servizio tecnologico di supporto svolto a favore dell'Agenzia delle entrate - riscossione (ex Equitalia), hanno eccepito che non esisterebbe presso l'ente impositore un piano delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nonostante la Commissione abbia stabilito l'assoggettabilita' di tali attivita' alle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990;
d) con riferimento ai servizi connessi all'operativita' delle banche dati fiscali utilizzate dalla Guardia di finanza per le indagini tributarie, secondo le organizzazioni sindacali la repressione del crimine verrebbe comunque garantita dalla polizia tributaria e dalla polizia giudiziaria;
e) in relazione al servizio a supporto dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per conto del Ministero dell'interno, in caso di sciopero o di inutilizzabilita' temporanea dei sistemi informatici il controllo dei dati ed il conseguente rilascio della carta di identita' potrebbe avvenire su base cartacea, mentre il diritto alla registrazione di nascite e morte non verrebbe compromesso;
f) in merito al sistema di gestione open e mainframe, si tratterebbe di attivita' a supporto di tutti i servizi erogati dalla SOGEI;
g) con riguardo alla tutela della sicurezza fisica delle sedi SOGEI, il presidio sarebbe garantito dalla Guardia di finanza e da una societa' di vigilanza armata esterna;
h) con riferimento ai servizi di gestione del debito pubblico connessi all'attivita' del Dipartimento del tesoro, la mancata attuazione dei modelli di previsione e di analisi statistica non avrebbero alcun impatto sui diritti del cittadino;
i) la prescrizione e l'erogazione delle ricette elettroniche farmaceutiche e specialistiche e i certificati di malattia, in caso di sciopero, malfunzionamento o rallentamento del servizio, sarebbero comunque disponibili in modalita' cartacea;
21) in data 23 febbraio 2018, anche la RSU SOGEI ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla Proposta di regolamentazione formulata dalla Commissione. Con tale memoria la RSU, pur condividendo la qualificazione dell'attivita' svolta dalla SOGEI quale servizio pubblico essenziale, ha anch'essa contestato l'individuazione delle prestazioni indispensabili;
22) nessun parere in ordine alla Proposta di regolamentazione dell'autorita' e' stato espresso dalle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute;
23) in data 15 febbraio 2018 la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, a fronte della distanza tra le parti e delle numerose obiezioni sollevate con riguardo alla Proposta di regolamentazione, le ha convocate nuovamente al fine di accertare la loro eventuale perdurante indisponibilita' a raggiungere un accordo e a superare cosi' la suddetta proposta. Nel corso di tale audizione, il commissario ha illustrato le ragioni ispiratrici dell'intervento eteronomo e ha preso posizione in merito a tutte le osservazioni presentate;
In estrema sintesi, il commissario ha ribadito la possibilita' di individuare quali servizi essenziali servizi ulteriori non espressamente indicati all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 146 del 1990 che ne contiene un elenco puramente esemplificativo e non tassativo che ben puo' essere aggiornato alla luce dell'evolversi della realta' sociale ed economica;
In relazione alla possibilita' di sostituire alle prestazioni indispensabili l'individuazione di un periodo di franchigia coincidente con le scadenze fiscali piu' rilevanti (proposto dalle organizzazioni sindacali) il commissario, pur esprimendo il proprio apprezzamento, ritiene che tale previsione, oltre a comprimere eccessivamente il diritto di sciopero, finirebbe col rendere piu' farraginoso il sistema, considerata la variabilita' del calendario fiscale;
In merito al servizio AIDA, sebbene la legge n. 146 del 1990 includa tra i servizi pubblici essenziali le dogane, limitatamente al controllo su animali e merci deperibili, il commissario ha fatto presente che nel processo di sdoganamento l'attuale sistema informatizzato non consente la distinzione tra le merci e che, pertanto, non e' possibile garantire il corretto funzionamento del servizio informatico con esclusivo riferimento a tale categoria;
Con riferimento al servizio sistema di esercizio, governo e controllo giochi il commissario ha ribadito il consolidato orientamento della commissione in base al quale l'esercizio esclusivo da parte dello Stato dell'attivita' di gioco ed il potere di controllo ad esso spettante persegue principalmente lo scopo di garantire la regolarita' e la moralita' del servizio e, soprattutto, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale e non, come sostenuto da SOGEI, «esigenze di bilancio»;
24) nel corso dell'audizione, le organizzazioni sindacali si sono riportate al contenuto delle memorie integrative gia' trasmesse alla commissione, confermando la propria disponibilita' a ragionare solo su alcuni punti relativi alla proposta formulata dalla commissione. La RSU SOGEI, invece, pur riconoscendo il ruolo strategico e strumentale della SOGEI nel medio e lungo periodo, ha affermato che, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili individuate dalla Commissione potrebbero essere garantite facendo ricorso a procedure alternative o all'ausilio dei tecnici di societa' terze;
25) in sede di audizione, la SOGEI ha illustrato l'importanza dei servizi tecnologici di supporto forniti a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, evidenziando la presenza di 1600 service fisici, 8600 service virtuali, il monitoraggio di 41 milioni di utenti attraverso le banche dati fiscali e di 830 milioni di spese sanitarie, con un personale pari a 2.060 dipendenti e la previsione di prossime assunzioni. Per tali motivi, la societa' ha ribadito la necessita' di garantire una continuita' del servizio anche in caso di sciopero;
26) la SOGEI, con nota del 27 febbraio 2018, ha presentato ulteriori analitiche controdeduzioni a tutte le osservazioni scritte formulate dalle rappresentanze sindacali, rilevando, in particolare, che la necessaria continuita' di tutti i servizi dalla stessa erogati sarebbe dimostrata dal fatto che anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e' presente presso la sede una quota di personale in turno mentre un'altra quota di personale e' sempre disponibile in regime di reperibilita' per affrontare eventuali criticita' (con una media di circa 633 presenze mensili nell'anno 2017 e 153 dipendenti in occasione della festa patronale del 29 giugno);
Considerato che:
dai riscontri offerti in sede di audizione e di attivita' istruttoria preliminare, e' risultata evidente una sostanziale distanza tra le parti sociali che, in linea di massima, concordano solo genericamente sulla rilevanza strategica dell'attivita' svolta da SOGEI;
la Commissione ritiene, pertanto, non ipotizzabile il raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo in merito all'adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
rispetto alle originarie previsioni contenute nella delibera n. 15/50, del 23 febbraio 2015, il confronto tra le parti sociali e l'ampia ed articolata documentazione acquisita nel corso del presente procedimento, hanno consentito di accertare che la SOGEI e' tenuta a garantire un'attivita' di supporto informatico continuativo anche con riferimento alle seguenti attivita': gestione del sistema NoiPA (attraverso il quale le amministrazioni pubbliche elaborano i trattamenti stipendiali di tutti i dipendenti pubblici); monitoraggio della spesa sanitaria, acquisizione e trasmissione dei certificati medici, delle ricette mediche, degli scontrini di spesa farmaceutica e del Fascicolo sanitario elettronico; sistema informatico di controllo e sicurezza delle merci che varcano le dogane e dell'accise fiscale doganale presso frontiere, porti e aeroporti; implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente attraverso la quale i comuni aderenti a tale sistema garantiscono il rilascio della carta di identita' cartacea ed elettronica;
tutte le attivita' descritte appaiono di rilevante interesse per la collettivita' nel suo insieme in quanto sono direttamente strumentali all'erogazione di una molteplicita' di servizi pubblici che incidono sui diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla salute, la liberta' e la sicurezza della persona, il diritto all'assistenza inteso come diritto agli emolumenti retributivi o comunque a quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti. Ancora, le attivita' appaiono strumentali a garantire il flusso di entrate che consente allo Stato l'erogazione delle prestazioni e dei servizi essenziali alla comunita', cosi' configurandosi come attivita' primaria per il soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei cittadini - utenti;
la SOGEI e' responsabile del corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalle amministrazioni per lo svolgimento di tali attivita', intervenendo all'occorrenza, in tempo reale, per sanare eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti di tali sistemi attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta manutenzione degli stessi;
l'astensione dal lavoro del personale SOGEI preposto a tali attivita' puo' comportare un disagio agli utenti dei servizi garantiti dalle amministrazioni ma non puo' compromettere la funzionalita' e la continuita' dei medesimi servizi;
tale principio si traduce nella necessita' di prevedere, in caso di sciopero, un livello di prestazioni indispensabili che sia in grado di garantire la continuita' dei servizi erogati dalle amministrazioni;
dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso procedimento, al quale hanno partecipato attivamente le parti sociali, sono emerse indicazioni utili ai fini di una parziale revisione della proposta approvata dalla Commissione nella seduta dell'11gennaio 2018;
in particolare, e' emersa una concreta difficolta' a suddividere le prestazioni rese dal personale SOGEI in base al servizio pubblico essenziale erogato; i lavoratori, infatti, prestano la loro attivita' indistintamente sulla base delle qualifiche professionali e del bagaglio di competenze tecniche, per la pluralita' dei clienti istituzionali della societa' e dei servizi da questi ultimi erogati;
cio', d'altra parte, risulta coerente con la particolare natura del servizio di information technology che mal si presta ad artificiali scomposizioni al suo interno risultando, nella sua interezza, strumentale e trasversale ad una pluralita' di servizi erogati;
nell'innovativo contesto dei servizi informatici e dell'economia digitale occorre ripensare al criterio tradizionale individuato dalla legge n. 146 del 1990, costituito dall'individuazione prima del servizio pubblico essenziale erogato e, quindi, delle prestazioni indispensabili e dei relativi contingenti di personale;
questa Commissione ritiene una soluzione piu' rispondente alle caratteristiche di queste nuove realta' economiche l'individuazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero considerando la funzione strumentale di SOGEI nella sua interezza, anziche' utilizzando come parametro di riferimento ciascun servizio erogato dai clienti Istituzionali della SOGEI;
in altri termini, cio' che deve essere assicurato con continuita' in caso di sciopero del personale SOGEI e' l'efficienza dei servizi infrastrutturali e applicativi di information technology messi a disposizione delle amministrazioni attraverso un adeguato supporto tecnico-sistemico ed operativo per le soluzioni gia' in esercizio, al fine di garantirne la costante funzionalita' e di intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamento;
l'operativita' dei servizi applicativi viene assicurata dalla SOGEI attraverso il proprio personale h/24, 365 giorni all'anno, anche nei giorni festivi (sabato, domenica, feste nazionali e patronali) attraverso un numero adeguato di risorse professionali che sia in grado di garantire la continuita' del servizio e di intervenire in maniera adeguata anche attraverso personale in reperibilita';
anche i sistemi open e mainframe, come emerso in sede di istruttoria, non risultano funzionali ad uno specifico servizio applicativo in quanto trattasi di infrastrutture comuni a piu' servizi applicativi attraverso la gestione dei processi manutentivi ordinari e straordinari degli impianti stessi ed un presidio tecnico costante e continuativo sia di imprese terze che di personale tecnico SOGEI;
per la complessita' dell'infrastruttura tecnologica gestita da SOGEI e l'elevata specializzazione del personale preposto a tale attivita' non e' opportuno che sia questa Commissione a procedere all'individuazione dei profili professionali da includere nell'apposito contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili. Tale compito, infatti, rientra nel potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro da esercitarsi sempre nel rispetto del dialogo e della collaborazione con le parti interessate;
e', invece, possibile ritenere che debba essere escluso dal contingente esonerato dallo sciopero il personale preposto allo sviluppo di nuovi sistemi applicativi; infatti, cio' che deve essere garantita e' la continuita' del servizio informatico, non certo l'attivita' di progettazione e di programmazione di lunga durata;

Formula
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente: Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, in caso di sciopero del
personale dipendente della Societa' Sogei S.p.A.
Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. La presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente della societa' SOGEI S.p.A. prevedendo le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' le modalita' e le procedure di erogazione delle stesse, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
2. La disciplina recata dalla presente regolamentazione si riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una sua revisione.
 
Art. 2

Prestazioni indispensabili

1. Al fine di garantire un equo contemperamento con i diritti costituzionalmente tutelati di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, durante l'astensione dovra' essere garantita la continuita' del supporto tecnico-sistemico ed operativo per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica che la SOGEI e' tenuta a garantire all'amministrazione finanziaria e ai clienti istituzionali, con particolare riguardo alle seguenti attivita':
a) attivita' di supporto ai servizi resi dall'Agenzie delle entrate a favore dei contribuenti e della collettivita': sito internet dell'Agenzia, sistema di versamento unificato F24, servizi di scambio dati con la Ragioneria generale dello Stato per l'erogazione degli stipendi, servizio di verifica del codice fiscale, servizio SDI (Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche);
b) attivita' di supporto ai servizi resi dall'Agenzia delle dogane (AIDA e AIDA Interoperabilita');
c) attivita' di supporto per la manutenzione del sistema informatico di Equitalia (ora Agenzia delle entrate), finalizzata al Servizio di riscossione dei tributi;
d) servizi applicativi connessi all'operativita' delle banche dati presenti nell'anagrafe tributaria che consentono alla Guardia di finanza di effettuare indagini finanziarie, controlli ed istruttorie tributarie;
e) attivita' di supporto informatico per il corretto funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
f) gestione della piattaforma informatica di supporto ai processi di previsione, emissione, gestione e monitoraggio del debito pubblico italiano;
g) attivita' di supporto informatico al sistema unico integrato per la gestione del trattamento economico e giuridico del personale della pubblica amministrazione (Noi PA);
h) servizi informatici connessi al sistema tessera sanitaria (prescrizione ed erogazione ricetta elettronica farmaceutica e specialistica, certificato di malattia, fascicolo sanitario elettronico).
2. A tutela della sicurezza delle persone e della salvaguardia delle infrastrutture tecnologiche, in caso di sciopero dovra' essere assicurata anche l'attivita' di supporto logistico, come il presidio e la vigilanza sugli impianti, il servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso, e il controllo per la protezione e prevenzione dei rischi, qualora tali servizi siano gia' assicurati, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
 
Art. 3

Contingenti di personale

1. Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, commi 1 e 2, saranno garantite utilizzando, come parametro di riferimento, il personale normalmente impiegato dalla societa' nei giorni festivi (sabato, domenica e festa patronale del 29 giugno), anche mediante l'utilizzo di qualifiche professionali in reperibilita', sempre che le prestazioni da assicurare lo consentano.
In ogni caso, saranno esentati i lavoratori strettamente necessari a garantire la continuita' del supporto tecnico-sistemico ed operativo per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica della SOGEI, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed operative con l'obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo piu' ampio possibile, l'esercizio del diritto di sciopero.
2. La societa', in occasione di ogni sciopero, individua con apposito ordine di servizio, e di norma con criteri di rotazione, i nominativi e le qualifiche professionali del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali rappresentative ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente alla data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verra' comunicata agli interessati entro le 24 ore successive.
 
Art. 4

Astensioni collettive dal lavoro straordinario

Le astensioni collettive dal lavoro straordinario sono vincolate al rispetto delle regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dalla presente regolamentazione. La durata di tali azioni di sciopero non potra' eccedere i trenta giorni consecutivi. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.
 
Art. 5

Gestione indiretta e affidamento del servizio a terzi

Eventuali contratti di concessione e/o affidamento, di qualunque natura, stipulati dalla SOGEI con societa' o cooperative che concorrono, anche in via strumentale, all'erogazione del servizio dovranno includere espressamente la clausola che preveda, in caso di sciopero del personale che svolga attivita' funzionali e necessarie a garantire la continuita' del servizio, il rispetto delle prestazioni indispensabili stabilite nella presente disciplina.
 
Art. 6

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione, si rinvia alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e all'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2004.
La presente regolamentazione sara' vincolante, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, fino al raggiungimento di un accordo tra le parti valutato idoneo dalla Commissione;

Dispone
la notifica della presente delibera alle segreterie territoriali di Roma delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, alle RSU SOGEI, alla societa' SOGEI S.p.A. e a Unindustria.

Dispone inoltre
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, lettera n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.

Dispone altresi'
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia.
Roma, 10 maggio 2018

Il presidente: Santoro Passarelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone