Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54 |
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni e, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 3; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274; Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.»; b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti: «Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita'). - 1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinche' dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto. 2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' pendente il procedimento. 3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilita', l'amministratore giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato. 4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilita' di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati: a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza; b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli; c) la data di conferimento dell'incarico; d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2; e) la natura di tale rapporto. 2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate): «Art. 33 (Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilita' relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare). - 1. All'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente: «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della Corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze». 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonche' di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'incompatibilita' per rapporti di parentela, affinita', convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico; b) prevedere che il presidente della Corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilita' della funzione giudiziaria. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.». - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato in premessa, come modificato dal presente decreto: «Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario). - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu' amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessita' dell'amministrazione o l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o dall'Agenzia. 2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis puo' altresi' essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'art. 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. 3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono. 4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 43. 9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.». |
| Art. 2 Modifiche alla legge fallimentare
1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto comma. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico. Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.». |
| Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in premessa, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3; c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2; d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato; f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario giudiziale. 2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art. 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria. 3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b) ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, commi 4-bis e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto.». |
| Art. 4 Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, e 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, citata in premessa, come modificati dal presente decreto: «Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Omissis).». «Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'art. 10, comma 6. 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5, lettera b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.». |
| Art. 5 Disposizioni finanziarie e transitorie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza. |
| Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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