Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni e, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.»;
b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita'). - 1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinche' dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilita', l'amministratore giudiziario non puo' avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilita' di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 17
ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate):
«Art. 33 (Modifiche all'articolo 7-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la
disciplina del regime di incompatibilita' relativo agli
uffici di amministratore giudiziario e di curatore
fallimentare). - 1. All'art. 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies
e' inserito il seguente:
«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la Corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della Corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria
integrazione delle competenze».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante disposizioni per
disciplinare il regime delle incompatibilita' relative agli
uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore
dell'amministrazione giudiziaria, nonche' di curatore nelle
procedure fallimentari e figure affini delle altre
procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere l'incompatibilita' per rapporti di
parentela, affinita', convivenza e, comunque, assidua
frequentazione con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico;
b) prevedere che il presidente della Corte di appello
eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi
conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del
distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare
del procedimento, gli indicati rapporti di parentela,
affinita', coniugio o frequentazione assidua, in modo tale
da evitare indebite commistioni e compromissione della
credibilita' della funzione giudiziaria.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2
e' trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica
che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo,
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri
sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali
il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
il decreto puo' essere comunque adottato.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato in premessa,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario). - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del
presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la
gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove
sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore
ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu'
amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale
stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto
conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di
sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale
da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla
gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dello sviluppo economico, sono individuati criteri di
nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, della natura
monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e
del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo
anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o
indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul
territorio, delle pregresse esperienze professionali
specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
particolare complessita' dell'amministrazione o
l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare
determinano il divieto di cumulo. L'amministratore
giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto
della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in
corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o
dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende
sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis,
comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e
2-bis puo' altresi' essere nominato tra il personale
dipendente dell'Agenzia, di cui all'art. 113-bis. In tal
caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia,
per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad
emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in
godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al
comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate a una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le
pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del
presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di
coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono
assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne'
quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i
conviventi o commensali abituali del magistrato che
conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere
l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che
conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli,
ne' le persone legate da uno stabile rapporto di
collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi,
i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice
delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da
altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della
gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro,
l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere
comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e
quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori,
assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'art. 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza
l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle
aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne
conseguono.
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016
n.76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con
tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si
intende per frequentazione assidua quella derivante da una
relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia
stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca
confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla gestione, alla custodia e alla
conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli
eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione ai sensi dell'art. 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.».
 
Art. 2
Modifiche alla legge fallimentare

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). -
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze
dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, quinto
comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico.
Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a
norma dell'art. 32, secondo comma, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si
osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del
predetto decreto.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, citato in premessa, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in
conformita' dell'indicazione del Ministro dell'industria,
ovvero autonomamente, se l'indicazione non e' pervenuta nel
termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3;
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due
giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci,
se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;
d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali mobiliari su beni in possesso
dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta
giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data
dell'affissione della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande;
e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da
quello indicato nella lettera d), si procedera' all'esame
dello stato passivo davanti al giudice delegato;
f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a
quando non si provveda a norma dell'art. 30, e' lasciata
all'imprenditore insolvente o e' affidata al commissario
giudiziale.
2. La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata
ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della
procedura.
3. La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei
termini stabiliti dall'art. 17, primo e secondo comma,
della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'art.
94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa e'
altresi' comunicata entro tre giorni al Ministro
dell'industria.
3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi
del comma 1, lettera b) ed al coadiutore di cui egli si
avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente
decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 35, commi 4-bis e 35.1
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si
osservano altresi' le disposizioni di cui all'art. 35.2 del
predetto decreto.».
 
Art. 4
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, e
14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3, citata in
premessa, come modificati dal presente decreto:
«Art. 7 (Presupposti di ammissibilita'). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione
della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il
regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile e delle
altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda
scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie
rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per
l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere
che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia
assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui
quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli
organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con
riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute
operate e non versate, il piano puo' prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 13, comma 1, il piano puo' anche
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un
gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e'
nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma
4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
(Omissis).».
«Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della
liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i
requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di
atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica
l'art. 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13,
comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dispone che, sino al momento in cui il
provvedimento di omologazione diventa definitivo, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della
domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore
svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro
delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni
immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti
parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il
provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5,
lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso,
ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda.».
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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