Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2018 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 4 maggio 2018
Modifiche allo statuto.



IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante le norme in materia di organizzazione delle universita';
Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339, con il quale e' stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i successivi decreti rettorali di modifica dello statuto sopra indicato del 14 giugno 2013, n. 892, del 3 febbraio 2015, n. 425 e dell'11 agosto 2016, n. 976;
Vista la delibera con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta del 6 febbraio 2018, ha approvato la proposta di modifica dello statuto;
Preso atto che la proposta di modifica dello statuto e' stata trasmessa tramite posta elettronica certificata al Ministero dell'istruzione e dell'universita' con nota del 14 febbraio 2018, prot. n. 32834 per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota prot. n. 4967 del 13 aprile 2018, con la quale il MIUR ha formulato alcune osservazioni in merito alla modifica degli articoli 10, comma 8, secondo periodo, 11, comma 3 e 14, comma 4; dell'art. 11, comma 1, lettere d) ed e); dell'art. 12, comma 3; dell'art. 16, comma 4; dell'art. 55, comma 2; dell'art. 59-bis, comma 1, secondo periodo; dell'art. 60-bis;
Vista la delibera del 23 aprile 2018 con la quale il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica degli articoli presentati in seduta in accoglimento dei rilievi formulati dal Ministero;
Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella Gazzetta Ufficiale;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto di Ateneo e' modificato cosi' come riportato nel testo allegato al presente decreto. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, e' abrogato lo statuto emanato con decreto rettorale n. 976 dell'11 agosto 2016.

Roma, 4 maggio 2018

Il rettore: Del Zompo
 
Allegato

STATUTO DI ATENEO
Art. 1.
Finalita' istituzionali

1. L'Universita' degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' un'istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione delle conoscenze. L'Universita' opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.
2. L'Universita', attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresi' l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si integra.
3. L'Universita' persegue le proprie finalita' istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformita' ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle universita' europee.
4. L'Universita' opera per il raggiungimento delle proprie finalita' con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di non discriminazione e di pari opportunita'. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

 
Art. 2.
Autonomia

1. L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Universita' opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.
2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attivita' delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

 
Art. 3.
P r i n c i p i

1. L'Ateneo persegue le proprie finalita' istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attivita' nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, sostenibilita', dematerializzazione, trasparenza e accessibilita' delle informazioni e dei processi e di responsabilita' verso la collettivita'.
2. L'attivita' di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.
3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.
4. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della liberta' di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.
5. Nel rispetto del principio di liberta' di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attivita' didattica.
6. L'Universita' garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.
7. L'Universita' promuove e valorizza la qualita' ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attivita' ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalita' amministrativa.
8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca e' definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attivita'.
9. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.
10. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una piu' funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Universita' utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

 
Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita' e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.
2. L'Universita' promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.
3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualita', anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.
4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.
5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attivita' formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo puo' partecipare a societa' di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

 
Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalita', gli studenti capaci e meritevoli.
2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Universita' organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
3. L'Universita' garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilita' favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilita', la fruizione e la partecipazione alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.
4. L'Universita' garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attivita' didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonche' per attivita' di iniziativa studentesca, secondo modalita' definite in un apposito regolamento.

 
Art. 6.
Ricerca scientifica

1. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca di base quale attivita' fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.
3. L'Universita' promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.
4. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.
5. L'Universita', nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

 
Art. 7.
Istruzione e formazione

1. L'Universita' provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.
2. (Abrogato).
3. L'Universita' cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.
4. L'Universita' puo' attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalita' che riterra' piu' opportune. L'Universita' puo' altresi' partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
5. L'Universita' stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.
6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformita' alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

 
Art. 8.
Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalita' istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Universita', tramite le proprie strutture, puo' svolgere attivita' di servizio e di consulenza a terzi.
2. Sentita la facolta' di Medicina e chirurgia e i direttori dei dipartimenti coinvolti, il rettore puo' autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori gia' in organico le attivita' integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

 
Art. 9.
Organi dell'Universita'

1. Sono organi dell'Universita':
a) il rettore;
b) il Senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il nucleo di valutazione;
f) il direttore generale.

 
Art. 10.
R e t t o r e

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni effetto di legge.
2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.
3. Il rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
4. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane, la durata del suo mandato e' pari a sei anni e non e' rinnovabile.
5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
a) ai professori di ruolo in servizio;
b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;
d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei consigli di facolta', nei consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni.
6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma, le modalita' di calcolo dei voti.
7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella prima votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella prima votazione ed e' eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalita' di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.
8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo.

 
Art. 11.
Competenze e funzioni del rettore

1. Il rettore:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione;
b) propone al Senato accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione;
c) presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato accademico:
c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;
c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale;
c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
c4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;
c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;
c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;
d) nomina, sentito il parere del Senato accademico, il Garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di garanzia, i componenti della commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo;
d1) nomina i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal Senato accademico;
e) nomina il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal consiglio di amministrazione;
f) propone al Senato accademico la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilita' di funzionamento dell'organo;
g) propone al Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le modifiche dello statuto;
h) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;
i) propone al Senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi piu' gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;
j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina;
k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.
2. In caso di necessita' e comprovata urgenza, il rettore puo' assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.
3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.
4. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

 
Art. 12.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.
2. Sono attribuite al Senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.
3. Il Senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui:
a) sedici direttori di dipartimento;
b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree cosi' come disciplinate dall'art. 24-bis dello statuto;
c) il presidente del consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;
d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
4. (Abrogato).
5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalita' di presentazione delle candidature, le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.
6. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto.

 
Art. 13.
Competenze e funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:
a) designa, all'interno della rosa di candidati proposta dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalita' stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, su:
b1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di terza missione;
b2) il bilancio di previsione e di esercizio;
b3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
b4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
b5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;
b6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facolta' nonche' quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita';
b7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il rettore presenta al consiglio di amministrazione su:
c1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;
c2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo;
c3) i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;
c4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;
d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal rettore per: il Garante degli studenti; i componenti del Comitato unico di garanzia; i componenti della commissione etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo;
d1) designa i componenti del collegio di disciplina e il presidente del collegio dei revisori dei conti;
e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilita' di funzionamento dell'organo;
f) delibera su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facolta' e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di competenza del consiglio di amministrazione, per il quale esprime il parere;
h) puo' presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
i) puo' comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi piu' gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;
j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;
k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai consigli di dipartimento e, in ogni caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo;
l) approva i piani triennali di rientro presentati dai dipartimenti con un numero di docenti superiore di sole due unita' rispetto al minimo di legge.

 
Art. 14.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attivita' amministrativa, economica e patrimoniale.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realta' organizzative e scientifiche dell'Ateneo;
c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il quarto grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del Senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;
d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.
I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.
3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, ne' possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.
4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il consiglio di amministrazione e' presieduto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.
5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto.

 
Art. 15.
Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
a) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;
b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:
b1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;
b2) bilancio di previsione e di esercizio;
b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
b5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;
b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, facolta', nonche' sull'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita';
b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) delibera, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico:
c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;
c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo e che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;
c3) sui compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti proposti dal Senato accademico;
d) conferisce, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico, l'incarico di direttore generale; approva gli indirizzi dell'attivita' sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l'incarico del direttore generale risolvendo conseguentemente il contratto;
e) designa il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;
f) delibera sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennita' di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;
g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di modifica dello statuto formulate dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;
h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facolta' e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;
i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il parere del Senato accademico;
j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;
k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.

 
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il collegio e' composto da:
a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal rettore su designazione del Senato accademico, che ne assume la presidenza;
b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.
Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica tre esercizi e scade alla data di convocazione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.
5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.

 
Art. 17.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il nucleo e' composto da:
a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:
a1) il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;
a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione;
a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo;
b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno.
3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo statuto, nonche' ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.
4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.
5. L'Universita' assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

 
Art. 18.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.
3. Il contratto e' stipulato per la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile.
4. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
5. Il direttore generale inoltre:
a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;
b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;
c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;
e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilita'.
6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.
7. Il direttore generale puo', in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il direttore generale e' sostituito dal dirigente con la maggiore anzianita' di servizio in Ateneo.

 
Art. 18-bis.
Presidio della qualita' di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualita' di Ateneo (PQA) e' la struttura dell'Ateneo che organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della qualita' (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di governo e di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei dipartimenti per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformita' alla normativa vigente ed alle politiche della qualita' definite dall'Ateneo.
2. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina del coordinatore e del consiglio del presidio della qualita'.

 
Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti e' l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Universita' di Cagliari.
2. Il Garante e' nominato dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e indipendenza di giudizio.
3. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni e non e' immediatamente riconfermabile. Puo' essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il Senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarita' o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.
6. Il Garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta.

 
Art. 20.
Commissione etica

1. La commissione etica e' un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.
2. La commissione e' composta da tre membri, preferibilmente esterni all'Universita', nominati dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di presidente e nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.
3. La commissione:
a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;
b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;
c) rimette gli atti al rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;
d) puo' sottoporre al Senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.
4. Gli atti della commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

 
Art. 21.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario e' l'organismo che coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria.
2. Il Comitato e' composto:
a) dal rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sara' designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari;
d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualita' di segretario.
3. Il Comitato:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica;
d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;
e) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato e' costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

 
Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.
2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:
a) attivita' e servizi didattici;
b) diritto allo studio;
c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su:
a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;
b) le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione di servizi.
4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento.
5. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.
6. Il consiglio e' composto:
a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;
c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;
d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;
e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;
f) da tre studenti per facolta', eletti con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta' tra gli stessi rappresentanti;
g) da un rappresentante per facolta' eletto, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi presenti in ogni consiglio dei dipartimenti partecipanti alla facolta'.
7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.
8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il presidente. Il presidente e' componente di diritto del Senato accademico e puo' eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.
9. L'attivita' del consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.
10. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

 
Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia e' l'organismo istituito per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.
2. Il Comitato e' composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunita'.
3. Il Comitato e' presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunita' ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.
4. Il Comitato:
a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;
b) promuove il rispetto delle pari opportunita' di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;
c) contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo;
d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.
5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

 
Art. 24.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.
2. Il collegio e' composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonche' da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal rettore su designazione del Senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunita' di genere con una percentuale almeno del 30%.
3. Svolge funzioni di presidente il professore ordinario piu' anziano per ruolo.
4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contradditorio in condizioni di parita'.
5. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

 
Art. 24-bis.
Consiglio di macro area

1. I consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.
2. Ogni consiglio elegge al suo interno, secondo modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un componente del Senato accademico che rappresenta la macro area all'interno del Senato accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio di macro area.
3. Il coordinatore di cui al comma precedente riferisce al consiglio di macro area relativamente al mandato in Senato accademico.
4. Le modalita' di funzionamento del consiglio e le competenze e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del consiglio di macro area.

 
Art. 25.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Universita' si articola al proprio interno in:
a) dipartimenti;
b) strutture di raccordo denominate facolta';
c) corsi di studio;
d) altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.

 
Art. 26.
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.
2. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia, nonche' l'internazionalizzazione delle proprie attivita' attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.
3. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Il consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e puo' essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato accademico.
4. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Piu' dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinita' disciplinare o per ragioni logistiche.
5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terra' conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terra' inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.
6. L'istituzione dei nuovi dipartimenti e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unita'.
7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo due unita' rispetto ai limiti minimi di legge, il dipartimento deve presentare al Senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosita' sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosita' dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.
8. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a strutture di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio.
9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.

 
Art. 27.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio di dipartimento;
b) il direttore di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento.

 
Art. 28.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio e' composto:
a) dal direttore;
b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;
c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b);
d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse a cui il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attivita' si svolgano presso il dipartimento, secondo modalita' stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.
La componente di cui alla lettera d) e' pari al 15% dei componenti il consiglio.
2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

 
Art. 29.
Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento:
a) collabora con i consigli di facolta' e i consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attivita' didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attivita' di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonche' la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilita';
b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;
c) trasmette alle facolta' per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la commissione paritetica della facolta' interessata, secondo modalita' definite nel regolamento didattico;
d) trasmette alle facolta' per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio;
e) comunica annualmente ai consigli di facolta' la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equita', funzionalita' e razionalita', nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;
f) trasmette alla facolta' la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal consiglio di facolta' ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d);
g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) e b) devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresi', sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al rettore e al direttore generale per le relative determinazioni;
h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonche' sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca;
i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonche' l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;
j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
l) puo' deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza.

 
Art. 30.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento e' eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilita' di un professore ordinario puo' essere eletto un professore associato.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
3. (Abrogato).
4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

 
Art. 31.
Competenze e funzioni del direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore e' componente di diritto del Senato accademico.
2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attivita' di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;
b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i);
c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;
e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;
f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;
g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite dal regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.
4. In caso di necessita' e urgenza, il direttore puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

 
Art. 32.
Giunta di dipartimento

1. La giunta e' composta:
a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;
b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di dipartimento su proposta del direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;
c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione;
d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.
2. Il consiglio di dipartimento nomina, su proposta del direttore di dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1, lettera b) i rappresentanti del dipartimento nei consigli di facolta' unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei consigli di facolta', di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), e' definito secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36.
3. Alle riunioni della giunta partecipa il segretario del dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

 
Art. 33.
Competenze e funzioni della giunta

1. La giunta:
a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;
b) esercita attivita' istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio;
c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

 
Art. 33-bis.
Centri interdipartimentali e centri interateneo

1. Due o piu' consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi consigli, possono deliberare, per particolari attivita' di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.
2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.
3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il dipartimento di riferimento puo' essere modificato con richiesta motivata del consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo dipartimento di riferimento.
4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali puo' prevedere la costituzione del consiglio e l'elezione del direttore. Il consiglio del centro e' composto da:
a) il direttore del centro, eletto tra i componenti del consiglio;
b) i docenti che aderiscono al centro.
5. Il consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, puo' deliberare, per particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento e le altre universita' partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.
6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attivita' del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione e' trasmessa al consiglio di amministrazione che, previo parere del Senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attivita' del centro. La mancata presentazione della relazione puo' essere causa di scioglimento del centro.

 
Art. 34.
F a c o l t a'

1. Le facolta' sono le strutture di raccordo tra piu' dipartimenti aggregati per aree scientifico disciplinari omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.
2. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facolta' assume la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.
3. Le facolta' sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.
4. L'istituzione delle facolta', nella misura massima di sei, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione puo' essere presentata da almeno due dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli.

 
Art. 35.
Organi delle facolta'

1. Sono organi della facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il presidente del consiglio di facolta';
c) la commissione paritetica.

 
Art. 36.
Consiglio di facolta'

1. Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dal presidente;
b) dai direttori dei dipartimenti aggregati nella facolta', o da loro delegati;
c) dai rappresentanti dei dipartimenti aggregati e partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere l) e m). Tali rappresentanti devono far parte della giunta dei dipartimenti medesimi. La loro numerosita' e' definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto e' definito, per un triennio, sulla base delle modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del consiglio di facolta' i coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'art. 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera c) puo' far parte di un solo consiglio di facolta'; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione;
d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facolta', pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
2. I docenti che non svolgono attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta' non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti aggregati. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
3. (Abrogato).
4. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio.
5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1, lettera c) cessino di appartenere alla giunta di dipartimento, o non svolgano piu' attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta', il dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
6. Le modalita' di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

 
Art. 37.
Competenze e funzioni del consiglio di facolta'

1. Il consiglio:
a) coordina la gestione dell'attivita' didattica e delle attivita' formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attivita' didattica della facolta';
b) esprime, entro il termine massimo di trenta giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;
c) puo' formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita';
d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, puo' esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera f);
e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attivita' didattiche. Nella relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti della facolta' il quadro di obiettivi, indicatori e target viene discusso a consuntivo;
f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;
g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facolta', coerentemente con il principio del bilancio unico.
1-bis. Il consiglio di facolta' ha, in caso di disaccordo tra i consigli di dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato accademico per la decisione finale.
2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 38.
Presidente del consiglio di facolta'

1. Il presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facolta'. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
3. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;
b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;
c) bandisce i contratti per attivita' di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attivita' di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico disciplinare per il quale e' stato bandito l'incarico;
d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attivita' formative;
e) in caso di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del consiglio di facolta', portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del consiglio di facolta', un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del rettore.

 
Art. 39.
La giunta di facolta'

(Abrogato).

 
Art. 40.
Commissione paritetica

1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualita' della didattica complessiva.
2. La commissione paritetica e' presieduta dal presidente del consiglio di facolta' o da un suo delegato ed e' composta da:
a) due docenti designati dal consiglio di facolta' tra i docenti del consiglio medesimo. La relativa delibera e' assunta senza la partecipazione della componente studentesca;
b) tre studenti eletti tra i rappresentanti in consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti in consiglio, con voto limitato ad una preferenza.
3. Le regole per il funzionamento della commissione sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
4. La commissione paritetica:
a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti;
b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attivita' di monitoraggio;
c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

 
Art. 41.
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b6).

 
Art. 42.
Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Sono organi dei corsi di studio:
a) il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;
b) il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.

 
Art. 43.
Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso e' composto:
a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attivita' didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonche' dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse;
b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio.
2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.
3. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.
4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.
5. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facolta' al Senato accademico per l'approvazione.

 
Art. 44.
Competenze e funzioni del consiglio
di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:
a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attivita' didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilita', precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai dipartimenti;
b) predispone i documenti sull'attivita' didattica previsti dalla normativa vigente;
c) stabilisce i contenuti delle attivita' didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualita', di cui e' responsabile;
d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;
e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attivita' di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;
f) puo' proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza;
g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;
h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

 
Art. 45.
Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse e' eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attivita' didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati piu' votati.
2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

 
Art. 46.
Giunta dei corsi di studio o di classe

(Abrogato).

 
Art. 47.
Corsi di dottorato

1. L'Universita' istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilita' e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. L'Universita' promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.
2. (Abrogato).
3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre universita', enti di ricerca e imprese e in consorzio con Universita' ed enti di ricerca pubblici o privati.
4. Sono organi dei corsi di dottorato:
a) il coordinatore;
b) il collegio dei docenti.
La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonche' le modalita' di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca.
5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attivita' comuni.

 
Art. 48.
Scuole di specializzazione

1. Presso le facolta', i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.
2. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Universita'.
3. Le scuole svolgono la loro attivita' con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.
4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.
6. Il direttore ha la responsabilita' amministrativa e gestionale del corso ed e' responsabile del funzionamento della scuola. E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attivita' didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

 
Art. 49.
Master universitari

1. I master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o piu' dipartimenti, in conformita' alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.
2. Le modalita' di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.
3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master e' affidata a quello tra i dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.

 
Art. 50.
Hortus Botanicus Kalaritanus

1. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus Kalaritanus (HBK) e' costituito dall'orto botanico, dalla Banca del germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo botanico (MBK) e nasce con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversita' vegetale e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell'Universita' degli studi di Cagliari, oltre che di promuovere attivita' di servizio a favore del territorio.
2. (Abrogato).
3. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da apposito regolamento.
4. (Abrogato).

 
Art. 51.
Musei, collezioni e archivi

1. L'Universita' promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilita' ed in funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica.
2. L'Universita' tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilita' dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.
3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

 
Art. 52.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. (Abrogato).
3. La disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo e' demandata ad uno specifico regolamento.

 
Art. 52-bis.
Centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio e' la struttura organizzativa istituita con la finalita' di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri e' regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilita' di Ateneo.
3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare.
4. Sono organi dei centri di servizio:
a) il direttore;
b) il consiglio del centro.
Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.

 
Art. 53.
Consorzi, societa' e spin-off

1. L'Universita', a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, puo' costituire e partecipare a societa' o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, e' condizionata ai seguenti criteri:
a) partecipazione al capitale ed all'attivita' sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;
b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;
c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalita' istituzionali dell'Universita';
e) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste.
3. La partecipazione dell'Universita' puo' realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.
4. Il recesso e' disposto con delibera del consiglio di amministrazione.
5. L'Universita' promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette societa' sono definite, in conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento.
6. L'Universita' periodicamente verifica l'attualita' dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.
7. L'Universita' promuove e favorisce la costituzione di societa' denominate spin-off, aventi come finalita' l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.
8. Le modalita' di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle societa' medesime.

 
Art. 53-bis.
Azienda ospedaliero universitaria

1. L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e' l'azienda di riferimento per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facolta' di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 2 del presente statuto.
2. L'Azienda e' dotata di personalita' giuridica ed e' dimensionata per consentire l'attivita' assistenziale integrata con l'attivita' didattica e di ricerca.
3. L'integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di ricerca tra il Servizio sanitario regionale e l'Universita', nonche' le linee generali della partecipazione dell'Ateneo alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e al decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni, stipulato tra la Regione Sardegna e le Universita' degli studi di Cagliari e Sassari.

 
Art. 54.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:
a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;
b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'art. 1, comma 12, della legge del 4 novembre 2005, n. 230;
c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;
e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010;
g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca;
h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Universita' degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;
i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;
j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;
k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il Senato accademico;
l) per dipartimento aggregato si intende il dipartimento che, unitamente ad altri, costituisce la facolta';
m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'.

 
Art. 55.
Organi dell'Universita' e cariche elettive

1. I docenti potranno svolgere le attivita' relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere a) e b), solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, cosi' come meglio disciplinato nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.
2-bis. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38 e 45 se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47, comma 4, lettera a), e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facolta', nel consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella commissione paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.
5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

 
Art. 56.
Incompatibilita' e decadenze

1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire il ruolo di presidente di facolta' e coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;
b) essere componenti di altri organi dell'Universita';
c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, ne' ricoprire in altre universita' italiane la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;
d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;
e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene rapporti di natura commerciale.
2. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.
3. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art. 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La carica di direttore e' altresi' incompatibile con quella di coordinatore dei corsi di dottorato, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualita', presidente del consiglio di facolta', coordinatore di corsi di studio o di classe e coordinatore del consiglio di macro area. Per la carica di vice direttore di dipartimento si applicano le medesime incompatibilita' previste per il direttore di dipartimento ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato.
4. La carica di presidente del consiglio di facolta' e' incompatibile con quella di rettore, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualita', di direttore e vicedirettore di dipartimento, coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e coordinatore del consiglio di macro area.

 
Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono piu' componenti, la mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso, se comunque e' presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sara' effettuato per eccesso all'unita' superiore.

 
Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.
2. Nelle votazioni per la cui validita' e' stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Per ragioni di opportunita' ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, il presidente dell'organo collegiale puo' proporre delibere per via telematica. Tale modalita' di assunzione di delibere non e' consentita nelle materie relative alle nomine, alle elezioni, all'approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui e' necessaria la presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto o l'astensione si esprimono attraverso una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall'organo nella riunione immediatamente successiva.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali e' stabilita una maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

 
Art. 59.
Facolta' e dipartimenti

(Abrogato).

 
Art. 59-bis.
Norma transitoria

1. Il Senato accademico cosi' come previsto dall'art. 12, sara' costituito a decorrere dal triennio 2018/2021.
2. I centri dipartimentali gia' istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto saranno trasformati in sezioni di dipartimento cosi' come disciplinati dall'art. 26, comma 9.

 
Art. 60.
C e n t r i

(Abrogato).

 
Art. 60-bis.
P a r e r i

1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo e' chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato puo' rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine e' in facolta' del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

 
Art. 61.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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