Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52 |
Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018; Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversita' zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attivita' di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale. 2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina: a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina; b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi; c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a); d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riportano gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» «Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». La legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. - Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario: «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - (Omissis). 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificita' delle singole realta' regionali, in conformita' con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali. 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attivita' di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente. 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attivita' relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.». Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2001, n. 5. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144. - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). - 1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche' al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare. 2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia; b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalita' esistenti; c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e societa' disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata; d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta' ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprieta' delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitivita' del settore; g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia. 3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalita' di finanziamento e di gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo e' tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita' degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica; b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri; d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b); e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci. 4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessita' di salvaguardare la biodiversita', la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualita'; b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; c) riconoscimento del principio della unicita' e multifunzionalita' del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi; d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici e' necessario strumento della conservazione della biodiversita' animale e della valorizzazione delle razze autoctone; e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica; f) previsione della possibilita' di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attivita' gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico; g) accessibilita' dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo; b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi. 9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. 10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2016, n. L 171. Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
Note all'art. 1: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, e' definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.
Note all'art. 2: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», e' l'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini. 3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 2016/1012. 4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione. 5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione e' in capo agli Enti selezionatori della specie suina. 6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.
Note all'art. 3: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione
1. Le attivita' inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attivita' e la terzieta' rispetto ai dati e alla loro validazione. 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine; b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale; c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonche' di personale di adeguata qualificazione; d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4; e) personalita' giuridica senza fini di lucro; f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto; g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorita' nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, puo' essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4. 4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che puo' essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attivita' di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati. 5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilita' delle modalita' di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale e' realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilita' con altre banche dati esistenti e l'accessibilita' ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 4: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: «Art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). 1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo. 2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche. 3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura. 4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa".». La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Si riportano gli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: «Art. 5. (Accesso civico a dati e documenti) 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». «Art. 5-bis. (Esclusioni e limiti all'accesso civico) 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.». |
| Art. 5 Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed e' individuato il soggetto presso il quale e' allocata la Banca dati unica zootecnica.
Note all'art. 5: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6 Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici
1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro; b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purche' questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza; c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attivita' di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d); d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attivita' e la terzieta' sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero. 3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attivita' attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico. 4. Le attivita' degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attivita' di natura non commerciale. |
| Art. 7 Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale
1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico. 2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche. 3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico. 4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine. 5. E' ammesso il trapianto embrionale nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico. 6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina. |
| Art. 8 Pratica della inseminazione artificiale
1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti: a) da veterinari iscritti all'albo professionale; b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, recante modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1974, n. 80: «Art. 2. Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi stessi. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso. Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale. La commissione prevista dai precedenti commi e' nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| Art. 9 Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi
1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'. 4. Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.
Note all'art. 9: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Deroghe per l'impiego di riproduttori
1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione. |
| Art. 11 Disposizioni attuative
1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanita' animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.
Note all'art. 11: Per i riferimenti alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84. |
| Art. 12 Applicazione delle sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina; b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo; c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente. 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di recapiti; agli articoli 28, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 29, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attivita' di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4; b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero. 8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 12: - Si riportano gli articoli 4, 18, 30 e 40 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403: «Art. 4 (Requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati; c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro; d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'.» «Art.18 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi). - 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale e' consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime; c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro; e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanita'; f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanita'; g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanita' ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena.» «Art. 30 (Requisiti degli embrioni). - 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono: a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni; b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanita'. 2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono: a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purche' di razza chiaramente riconoscibile; b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non e' richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione; c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorita', e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi. 3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici e' disciplinata dal competente libro o registro.» «Art 40 (Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli). - 1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria. 2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonche' di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocita' agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea. 3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto 11 gennaio 1988, n. 97 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e successive modifiche e integrazioni. 4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni. 5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.». - Si riportano gli articoli 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 35 e 37 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403: «Art. 2 (Monta naturale pubblica: autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) localita' e ubicazione della stazione; c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza). 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovra' indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.» «Art. 6 (Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica). - 1. Il gestore della stazione di monta pubblica e' tenuto: a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonche' le generalita' del proprietario della fattrice; b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione; c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo; d) a conservare i moduli per almeno tre anni; e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva; g) a conservare il certificato azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d); h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente; i) a non mantenere nella stazione maschi interi in eta' da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici; l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati; m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento; n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.» «Art. 7 (Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni). - 1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) localita' e ubicazione della stazione; c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operativita' della stazione di inseminazione artificiale. 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purche' i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.» «Art. 11 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali; d) elenco dei recapiti collegati; e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza); f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale. 2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 3. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie. 4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.» «Art. 13 (Obblighi dei centri di produzione dello sperma). - 1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di: a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonche' le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate; b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi; c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria; d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva; e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanita'; f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto; g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente; h) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale; i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita; l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione; m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore; n) rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1; o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora dette informazioni siano gia' contenute nella fattura; p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale; q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione gia' in possesso di autorizzazione ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non puo' comunque essere inferiore al 3% del totale; r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, cosi' come disciplinato dall'articolo 37. 2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purche' entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identita' dei due verri produttori.» «Art. 14 (Recapiti: autorizzazioni). - 1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale. 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti. 3. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali; c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti; d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.» «Art. 16 (Obblighi dei recapiti). - 1. I recapiti hanno l'obbligo di: a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti e' consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato; b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda; c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice; d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione; e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a); f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non e' necessario qualora dette informazioni siano gia' contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o); g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonche' gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia; h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale puo' effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.» «Art. 21 (Pratica della inseminazione artificiale). - 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attivita' di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuira' a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni: a) ambito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale; b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale; c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attivita' nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici); d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari). Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonche' alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati. 2. La regione puo' sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento. 3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di: a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati; b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale; c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale; d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato. 4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per piu' di una fecondazione.» «Art. 24 (Gruppi di raccolta: autorizzazioni). - 1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni; c) indicazione delle specie trattate; d) indicazione delle attrezzature utilizzate; e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si e' collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d). 3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale. 4. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanita' l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.» «Art. 25 (Centri di produzione: autorizzazioni). - 1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica; b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro; c) indicazione delle specie trattate; d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale; e) modalita' di certificazione degli embrioni prodotti; f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica. Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale. 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanita' l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.» «Art. 28 (Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni). - 1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di: a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita'; c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo; d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici; e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio; g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonche' generalita' del proprietario della stessa; i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorita' sanitaria; l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonche', prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.» «Art. 29. (Obblighi per i centri di produzione di embrioni). - 1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di: a) uniforarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorita' sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria; b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanita'; c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro; d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo; e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato; f) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita; g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio; h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di piu' embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo; i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2; l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonche' disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni; m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.» «Art. 33 (Certificazione degli interventi fecondativi). - 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti dati: a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale; b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalita' previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; c) data dell'intervento fecondativo; d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione. 2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati e': a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide. 3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonche' i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico puo' sostituire il registro aziendale. 4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata. 5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttivita' e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovra' consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.» «Art. 35 (Flusso delle informazioni). - 1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione. 2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza. 3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvedera', direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni. 4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34. 5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curera' tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.» «Art. 37 (Controlli di qualita'). - 1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualita' per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilita' progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni. 2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento. 3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanita'. 4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.». La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13 Disposizioni transitorie
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi gia' riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2. 3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonche' i Registri suini riproduttori ibridi, gia' approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012. 4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari gia' approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 5. I «Registri anagrafici» gia' approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalita' di conservazione della biodiversita' riferita alla razza o specie. 6. L'articolo 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. L'articolo 6, comma 1, lettera a), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto. 8. L'articolo 6, comma 1, lettera b), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.
Note all'art. 13: Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 15 Disposizioni finali
1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' abrogata. 2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 maggio 2018
MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 15: Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse. |
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