Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2018
Approvazione della Piattaforma di investimento tematico EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di intesa con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione;
Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;
Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali:
i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie;
ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione;
iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere;
iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilita' che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828, secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;
Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attivita' di interesse pubblico;
Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8»;
Visto il documento congiunto della Commissione e della Banca Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione e l'operativita' della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire»;
Visto l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in qualita' di Istituto Nazionale di Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects» finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private - ove possibile, orientati al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e da realizzarsi nelle 8 Regioni meno sviluppate e in transizione come individuate ai sensi della politica di coesione dell'Unione Europea 2014 - 2020 - secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune di valutazione di progetti di investimento da poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento;
Vista la nota prot.n. OPS/MA-1/2017-073/AM/ep del 19 luglio 2017 della Banca Europea per gli Investimenti con la quale (i) e' stata comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'avvenuta approvazione in data 30 gennaio 2017 da parte del Comitato per gli Investimenti del Fondo Europeo per gli investimenti strategici della piattaforma tematica di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects», ai sensi dell'Art. 9(5) del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, come regolata ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Banca Europea per gli Investimenti ivi allegato, ed (ii) e' stato precisato che le singole operazioni saranno ammesse nell'ambito della suddetta piattaforma subordinatamente all'approvazione degli organi competenti della Banca Europea per gli Investimenti nonche' all'approvazione da parte del Comitato per gli Investimenti del supporto della garanzia del FEIS ai sensi del suddetto regolamento (UE) 2015/1017;
Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 luglio 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 200 milioni, corrispondente a una percentuale massima dell'80% dell'esposizione di volta in volta assunta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'ambito della suddetta piattaforma; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»»;
Vista la lettera di CONSAP S.p.a. prot. n. 0208443/17 del 14 settembre 2017, con la quale la stessa - in qualita' di gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha confermato al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettiva disponibilita' di risorse a valere sul suddetto Fondo, a fronte dell'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
Ritenuto necessario, in relazione alle specificita' delle operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia, cosi' come previsto all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
Vista la nota prot. n. 27415 del 29 novembre 2017 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la Piattaforma finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private, secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune di valutazione dei progetti di investimento da poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento;
b) «BEI»: la Banca Europea per gli investimenti;
c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge;
d) «decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
e) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015;
f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso da CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma;
g) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della Legge;
h) «Garanzia CDP»: indica ciascuna garanzia concessa da CDP in favore di BEI e nell'interesse di un Prenditore Finale nell'ambito della Piattaforma, nel caso di finanziamento a favore del Prenditore Finale da parte di BEI e per la quota di rischio sul Prenditore Finale non assunta da quest'ultima;
i) «Gestore»: la Consap - S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da Consap - S.p.a.;
j) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
k) «Piattaforma»: indica la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects» approvata dal Comitato per gli Investimenti del FEIS in data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP;
l) «Prenditori finali»: le imprese che rispettino i requisiti di cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi o garantiti da CDP nell'ambito della Piattaforma.
 
Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la Piattaforma, e (ii) stabilisce ulteriori modalita' e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto.
 
Art. 3
Approvazione della piattaforma

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge e' approvata la Piattaforma, istituita tra CDP, in qualita' di Istituto nazionale di promozione, e BEI.
2. In relazione alle operazioni di finanziamento o garanzia da realizzare nell'ambito della Piattaforma, l'importo massimo da garantire a valere sul Fondo e' pari a euro 200 milioni. La percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sui singoli Finanziamenti CDP ovvero sulle singole Garanzie CDP e' pari all'80% dell'importo concesso o garantito da CDP.
 
Art. 4
Accantonamenti

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (i) del Decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'importo massimo da garantire a valere sul Fondo, e' accantonata, a cura del Gestore, una somma pari a euro 16 milioni, sulla base di una percentuale di accantonamento pari all'8%.
2. CDP comunichera' al Gestore la conclusione delle attivita' a valere sulla Piattaforma. A decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte del Gestore, e ferme restando le garanzie del Fondo gia' concesse o per le quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto a tal data, (i) CDP non potra' presentare ulteriori istanze per richiedere la garanzia su operazioni a valere sulla Piattaforma, e (ii) ove a tal data CDP avesse richiesto garanzie del Fondo in relazione alla Piattaforma per un importo complessivo inferiore all'importo massimo da garantire di cui all'art. 3 comma 2, che precede, l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede sara' ridotto proporzionalmente a tale importo complessivo a cura del Gestore, e le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilita' del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.
3. Il Gestore provvedera', inoltre, a ridurre di volta in volta l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede, proporzionalmente alla riduzione dell'importo massimo da garantire, che si avra' a seguito di eventuali trasferimenti, in tutto o in parte, della partecipazione di CDP ai singoli Finanziamenti CDP ovvero alle singole Garanzie CDP a terzi istituti finanziatori, come risultanti dalla rendicontazione periodica che CDP fornira' al Gestore. Le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilita' del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.
 
Art. 5
Ulteriori modalita' e condizioni di operativita' della garanzia dello
Stato in ragione delle peculiarita' delle operazioni contenute
nella Piattaforma

1. Per ragioni di economicita' e di efficacia dell'azione ammministrativa, in caso di escussione della garanzia del fondo, nonche' nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato di cui all'art. 10, comma 1 del decreto, il Gestore potra' avvalersi direttamente di CDP, con facolta' di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate da CDP, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota in favore del Fondo ovvero, nell'ipotesi di escussione della garanzia dello Stato, versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 6
Onerosita' della garanzia del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo e' riconosciuta a titolo oneroso. A decorrere dalla data di concessione della garanzia, il Fondo maturera' il diritto a percepire la remunerazione per la garanzia da parte di CDP. La commissione di garanzia sara' calcolata e versata secondo le modalita' stabilite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, a valere sulla quota, a seconda dei casi, del Finanziamento CDP o della Garanzia CDP, assistita dalla garanzia del Fondo e sara' pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per la concessione dei relativi Finanziamenti CDP ovvero per l'emissione delle relative Garanzie CDP, ad esclusione del costo della eventuale provvista finanziaria, dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili da idonea documentazione trasmessa da CDP.
2. La remunerazione dei Finanziamenti CDP e delle Garanzie CDP e' definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la commissione di garanzia e' commisurata alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione a ciascuna operazione finanziaria. In particolare,:
i) in caso di mancato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP non procedera' a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo e potra' procedere all'escussione della garanzia ai sensi e nei termini dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto;
ii) in caso di parziale pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP procedera' a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo solo nella misura in cui l'ammontare pagato dal Prenditore finale sia capiente a coprire il costo della provvista sostenuto da CDP, in relazione ai Finanziamenti CDP, e le eventuali commissioni di gestione;
iii) in caso di ritardato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP retrocedera' la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2018

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 315
 
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