Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 aprile 2018
Modalita' di attuazione degli interventi di edilizia delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Visto l'art. 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti» che ha previsto, all'art. 1, comma 173, l'inserimento all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, dei commi 2-bis e 2-ter;
Visto in particolare l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015, che prevede:
al comma 1 «[...] di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici [...]»;
al comma 2-bis, per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che «le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. [...]»;
al comma 2-ter che «le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca [...]».
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 gennaio 2015 recante «Modalita' di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;
Visto lo stanziamento sul capitolo 7225 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari ad euro 4 milioni annui dal 2016 al 2045, relativo all'attuazione degli interventi sopraindicati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2016 e 2017 sono conservati in bilancio e saranno utilizzati dal 2018 come contributi diretti alle Istituzioni AFAM;
Considerato che, in relazione ai tempi necessari per l'attuazione della sopraindicata normativa, anche gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2018 e 2019 dovranno essere utilizzati come contributo diretto alle Istituzioni AFAM;
Ritenuta la necessita' di definire, mediante l'adozione di un decreto di concerto dei Ministri interessati, le modalita' di attuazione della sopraindicata normativa, che consentano di ripartire tale stanziamento sulla base di parametri oggettivi di necessita', equita' ed efficienza nella realizzazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' art. 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le modalita' di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti dalla norma stessa, attraverso:
A. l'assegnazione di un contributo diretto alle Istituzioni, con riferimento alla complessiva somma di € 16.000.000,00 relativa alla quota degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;
B. la stipula di mutui, di durata pari a 26 anni, con oneri di ammortamento, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 annui (comprensivi della quota capitale e interessi) a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 2
Soggetti e beni immobili ammissibili a finanziamento

1. Possono presentare le richieste di finanziamento di cui al presente decreto le Istituzioni di seguito elencate che presentino, ai sensi del comma 2, una situazione di strutturale equilibrio di bilancio:
a) le Accademie statali di Belle Arti;
b) i Conservatori di musica statali;
c) gli Istituti statali per le industrie artistiche;
d) l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica.
2. Lo strutturale equilibrio di bilancio deve essere certificato a seguito di avanzo di amministrazione certificato e copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio, completi della relazione dei revisori dei conti. Lo strutturale equilibrio di bilancio si considera conseguito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, si registra un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto. Le Istituzioni di cui al comma 1 possono, pertanto, presentare le richieste di finanziamento solo qualora i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio soddisfino i requisiti del presente comma.
3. Gli interventi finanziabili riguardano i beni immobili adibiti o da adibire alle attivita' istituzionali delle Istituzioni di cui al comma 1. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprieta':
a) delle Istituzioni di cui al comma 1, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilita' delle risorse per l'acquisto dell'immobile, da perfezionare entro il termine dell'accettazione del finanziamento di cui all'art. 5, comma 7;
b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
c) di enti territoriali o altri pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata residua non inferiore a quella prevista dal mutuo e per i quali gli enti concedenti abbiano assunto l'obbligo, in caso di alienazione dell'immobile o di richiesta di restituzione anticipata, di versare all'entrata di bilancio dello Stato, alle rispettive scadenze, le somme corrispondenti alle residue rate di ammortamento.
4. Sono esclusi gli immobili adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per i quali trova applicazione la legge 23 dicembre 2000, n. 338.
 
Art. 3
Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento programmi unitari (uno o piu' interventi tra loro coordinati che vengono compresi in un'unica richiesta) relativi a costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico sugli immobili di cui all'art. 2, comma 3. E' ammessa la costruzione su aree che al momento della presentazione della domanda risultano di proprieta' dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato ovvero di durata residua almeno pari a quella del mutuo, nei casi in cui l'area sia di proprieta' pubblica.
2. Sono altresi' finanziabili le spese per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie alla realizzazione del programma, nonche' le spese per impianti, arredi e attrezzature entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilita' degli immobili.
3. Le spese tecniche (progettazione esecutiva, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.), sono altresi' comprese nel finanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale di cui e' richiesto il finanziamento e saranno finanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento.
4. Sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla data di adozione del presente decreto, purche' adeguatamente documentate.
5. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi per i quali, alla data di adozione del presente decreto, sia gia' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori.
 
Art. 4
Requisiti di ammissibilita' dei programmi

1 Il progetto allegato ai programmi deve essere almeno di livello definitivo, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonche' dell'elenco degli elaborati. Il programma deve suddividere il costo dell'intervento nelle annualita' alle quali si riferisce in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
2 Il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entita' delle opere e alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenuto conto anche dei requisiti minimi dimensionali delle strutture adibite all'alta formazione artistica e musicale definiti dall'ANVUR. La congruita' dei costi deve essere dimostrata indicando i tariffari o i listini presi a base per la determinazione dei prezzi.
3 Il programma deve prevedere, secondo i criteri di cui all'art. 5, una richiesta di finanziamento pari a:
a. massimo 1.000.000,00 euro per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. A (nel seguito, programmi di tipo A);
b. almeno 1.000.000,00 euro, e, comunque, non piu' di 10.000.000,00 euro, per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. B (nel seguito, programmi di tipo B).
 
Art. 5
Presentazione e valutazione
delle richieste di finanziamento

1 Le richieste di finanziamento, entro un limite massimo di due per ogni singola Istituzione di cui al massimo una di tipo A) e una di tipo B), dovranno essere presentate secondo le modalita' e le indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto neulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, attraverso procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
entro novanta giorni, per gli interventi di tipo A;
entro centottanta giorni, per gli interventi di tipo B.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono valutate da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
3. La Commissione valuta i programmi presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza del programma unitario, in relazione alla popolazione studentesca destinataria dello stesso (max punti 20);
b) economicita' e efficienza, in relazione al costo di realizzazione, al risparmio di costi a regime, alla localizzazione urbana e geografica (nel caso di nuove costruzioni) e alle caratteristiche specifiche dell'intervento (max 20 punti);
c) qualita', in relazione alla funzionalita', alla sicurezza, alla sostenibilita' ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 30 punti);
d) programma teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento ad immobili di interesse storico, nonche' ad interventi in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti);
e) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 20 punti);
4. In aggiunta a quanto indicato al comma 3, si prevedono i seguenti criteri:
per i programmi di tipo A)
f) carattere di urgenza e indifferibilita' (max 30 punti);
per i programmi di tipo B)
g) rapidita' del risultato di utilizzabilita' dell'opera in funzione del livello di progettazione raggiunta (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta etc.) (max 20 punti);
h) connessione del programma unitario di interventi a programmi preordinati alla federazione ovvero alla fusione con altre Istituzioni di cui all'art. 2 (max 10 punti).
5. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili per le due tipologie A) e B). A parita' di punteggio, e' data preferenza al programma per il quale e' presente il progetto esecutivo e, in subordine, a quello piu' rilevante in termini di popolazione studentesca. Ove il fabbisogno di risorse per la graduatoria degli interventi di tipo A sia inferiore all'ammontare delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. A, le risorse eccedenti sono utilizzate per finanziare con contributo diretto i programmi di tipo B, procedendo secondo l'ordine di graduatoria.
6. La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel comma 3, propone le due graduatorie relative agli interventi:
di tipo A), entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento;
di tipo B), entro novanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento.
7. Le due graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e riportano la quota di contributo complessivo assegnato per i programmi di tipo A), ovvero la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce, in ogni caso, il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato, per i programmi di tipo B). Entro 30 giorni dall'adozione del decreto, le Istituzioni interessate provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca l'accettazione del finanziamento, con gli obblighi dallo stesso derivanti.
 
Art. 6
Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali, mediante erogazione diretta e mediante stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, da parte delle Istituzioni utilmente collocate nelle due graduatorie approvate con il decreto di cui all'art. 5, comma 7, da adottare entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accettazione di cui al citato art. 5, comma 7.
 
Art. 7
Stipula dei mutui

I mutui sono stipulati dalle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 6, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a., ovvero previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 8
Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini delle erogazioni del contributo diretto, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano direttamente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e secondo le modalita' e i termini definiti dalla competente Direzione generale.
2. Ai fini delle erogazioni dei contributi pluriennali mediante stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici, e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalita' stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni nello stesso esercizio finanziario in cui le Istituzioni hanno effettuato i pagamenti. Le Istituzioni comunicano alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'avvenuta attestazione e trasmissione.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di impossibilita' a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui al successivo comma 5, accertati in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, potra' essere autorizzato l'utilizzo di eventuali economie che si realizzino a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, anche ai sensi del precedente comma 3 e del successivo comma 5 (i), per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, riportati nelle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 7, e non finanziati per carenza di risorse.
5. Sulla Istituzione finanziata gravano i seguenti obblighi:
(i) completamento dell'opera, pena la revoca dei contributi assegnati. Per eventi e cause di forza maggiore, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi pluriennali assegnati;
(ii) mantenimento della destinazione d'uso della struttura per tutta la durata del mutuo ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato, pena il pagamento da parte dell'Istituzione, con oneri a carico del proprio bilancio, di tutte le rate residue del mutuo, fatti salvi i casi di restituzione anticipata di immobili non di propria proprieta' in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c);
(iii) per gli immobili di proprieta' dell'Istituzione divieto di alienazione per almeno la durata del mutuo, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri per l'estinzione del mutuo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c) in caso di alienazione di immobili di proprieta' di enti territoriali e di altri enti pubblici.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 aprile 2018

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 665
 
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