Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 15 marzo 2018
Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220.


IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visti in particolare gli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge n. 220 del 2016;
Visto l'art. 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno piu' decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei controlli e i casi di revoca e decadenza;
Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
Visto l'art. 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016 che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:
a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi e' subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;
Visto l'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografi co e audiovisivo mediante incentivi tributari;
Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;
Visto il decreto ministeriale «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in avanti: «TUSMAR»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;
Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative degli incentivi fiscali previsti dalla Sezione II della medesima legge e, in particolare:
a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all'art. 16 della medesima legge;
b) il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'art. 17, comma 1, della medesima legge;
c) il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'art. 18 della medesima legge;
d) il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'art. 19 della medesima legge;
e) il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, di cui all'art. 20 della medesima legge.
2. Il presente decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui al comma 1, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonche' le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito.
3. Il presente decreto prevede altresi' modalita' atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonche' le forme di controllo e i casi di revoca e decadenza dei crediti d'imposta riconosciuti.
 
Allegato

TABELLA 1: Spese di distribuzione
(ulteriormente specificate nella modulistica
predisposta dalla DG Cinema)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2: Aliquote del credito d'imposta
per la distribuzione cinematografica

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 3: Tipologia spese sostenute per la distribuzione
internazionale di opere cinematografiche,
televisive e web di nazionalita' italiana
(ulteriormente specificate nella modulistica
predisposta dalla DG Cinema)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 4: Costi eleggibili per le imprese
di esercizio cinematografico
(come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 5: Massimali di costo eleggibile per interventi previsti
all'articolo 10, comma 1, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 6: Massimali di costo eleggibile per interventi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b)

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 7: Crediti di imposta per il potenziamento
dell'offerta cinematografica

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'art. 11 della legge n. 220 del 2016;
d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
1) «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera e' destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016;
2) «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o) del presente articolo;
3) «opera web», se l'opera e' destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 3, lettere p) e q), del presente articolo;
e) «opera audiovisiva di nazionalita' italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalita' italiana di cui all'art. 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo art. 5;
f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed e' vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» l'opera cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o piu' imprese italiane e una o piu' imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalita' italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
i) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualita', aventi particolari requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con apposito decreto;
j) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa e' posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attivita' reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
k) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
l) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
m) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono piu' soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
o) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono cosi' definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attivita' di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonche' operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva estera»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che non abbia sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia e non sia soggetta a tassazione in Italia;
d) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo, ovvero che sia parte di un gruppo societario riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
e) «impresa esterna»: i soggetti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (di seguito «TUIR»), e i titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, e comunque le imprese diverse da quelle definite alle lettere a), b), c), d), h), i), j), k) l), m), n), o), p), q), t), u) del presente comma;
f) «gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo»: organismi di investimento collettivo del risparmio previsti all'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero societa' di capitali sottoposte a vigilanza prudenziale, che investono nel settore audiovisivo;
g) «gruppo di imprese»: due o piu' imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
h) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto, l'attivita' di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed e' titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell'opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l'espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l'acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o della direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attivita' di ripresa sonora e audiovisiva, dell'interpretazione dell'opera, del montaggio;
j) «produttore indipendente»: il produttore che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM, svolge attivita' di produzioni audiovisive e non e' controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destina piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi;
ovvero
2) e' titolare di diritti secondari;
k) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attivita' della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
l) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attivita' della distribuzione all'estero, come definite nel successivo comma 4, lettera f);
m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente decreto;
n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed, ai fini del presente decreto, avente ambito nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
p) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera o), ai sensi del TUSMAR;
q) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della societa' dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
r) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o piu' produttori;
s) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta «appaltante», delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta «produttore esecutivo»;
t) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata;
u) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attivita' nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attivita' produttive del 18 aprile 2005;
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione delle opere audiovisive e i luoghi di fruizione cinematografica dei film sono cosi' definiti:
a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito e' la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, e' inclusa l'attivita' di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione inerente le attivita' di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attivita' di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonche' le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attivita' di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l'insieme delle attivita', di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o piu' ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione per la fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l'ambito geografico di riferimento e' il territorio italiano e in «distribuzione all'estero» se l'ambito geografico di riferimento e' diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l'attivita' connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o piu' schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980.
 
Art. 3
Disposizioni comuni sull'utilizzo
dei crediti di imposta

1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Gli importi dei crediti d'imposta teorici spettanti sono riconosciuti dalla DG Cinema previa verifica della regolarita' contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, sulla base del piano di utilizzo, come previsto agli articoli 6, 11, 18, 22 e 29 del presente decreto. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, la DG Cinema comunica all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, e' stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonche' le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
4. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
 
Art. 4
Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti all'art. 16 della legge n. 220 del 2016, delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalita' italiana.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo i distributori:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
4. Il credito d'imposta spetta per la distribuzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto attuativo dell'art. 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
a) i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero;
b) le opere audiovisive destinate alle emittenti televisive, nonche' le altre opere audiovisive, in relazione alla sola distribuzione all'estero.
 
Art. 5
Credito d'imposta per la distribuzione nazionale
cinematografica e per la distribuzione internazionale
di opere cinematografiche e audiovisive

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali spetta un credito d'imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film di nazionalita' italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 1, allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema. Il credito d'imposta e' calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica.
2. Il credito d'imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi.
3. Si applicano le aliquote previste a favore del produttore indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che:
a) il produttore indipendente svolga l'attivita' di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' di distribuzione cinematografica;
b) il film non sia coprodotto da una societa' di distribuzione cinematografica ovvero alla copertura del costo industriale non abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti da societa' di distribuzione cinematografica italiana.
4. I benefici riservati ai produttori indipendenti sono riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del 15 per cento delle risorse disponibili per i crediti d'imposta alla distribuzione e per un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalita' italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalita' italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 3 allegata al presente decreto, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 4.
 
Art. 6
Procedimento per il riconoscimento
del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che, in caso di distribuzione nazionale, entro centottanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche, ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto mesi dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico dell'opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della consegna della copia campione dell'opera televisiva o web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema stessa e contenente i seguenti elementi:
a) il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione nazionale con attestazione di effettivita' delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l'ammontare del credito d'imposta spettante al distributore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e, con riferimento alla distribuzione nazionale, in base alle aliquote previste alla Tabella 2 del presente decreto, ovvero, con riferimento alla distribuzione internazionale, in base all'aliquota prevista nell'art. 5, comma 5, del presente decreto;
c) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta, per l'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e nell'esercizio successivo;
d) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva;
e) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della societa' di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale ovvero internazionale;
f) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale ovvero internazionale;
g) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Il distributore comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo secondo la suddivisione di cui alla lettera c) del precedente comma, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, il distributore decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta risultante da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento. Con riferimento ai mancati utilizzi possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta e' utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente periodo.
5. Il credito di imposta e' cedibile con le modalita' e nei limiti previsti all'art. 31 del presente decreto. L'attestazione di cui al medesimo art. 31, comma 4, puo' essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma 1 del presente articolo.
6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.
 
Art. 7
Utilizzo del credito e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento della nazionalita' italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtu' del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel contratto medesimo devono essere previste opportune clausole finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite e' innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'art. 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Il limite di cui al comma 3 e' altresi' elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'art. 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e per le opere difficili di seguito indicate:
a) opere di cui all'art. 1, comma 2, lettere j), k), l), m), o) del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
c) i film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
5. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano. 6. A pena di decadenza del beneficio, il distributore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di testa o di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del distributore.
 
Art. 8
Decadenza del credito d'imposta

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
a) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda il requisito della nazionalita' italiana;
b) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda i requisiti di eleggibilita' culturale;
c) qualora non vengano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto;
d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonche' dalle norme fiscali e tributarie vigenti.
2. Nei casi di decadenza sopra indicati, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
 
Art. 9
Oggetto e requisiti

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta alle imprese dell'esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' riconosciuto alle imprese non appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese nella misura non superiore al 20 per cento dell'importo di cui al comma 2.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilita' ovvero di decadenza, spetta in relazione a lavori effettuati in sale a condizione che ciascuna sala cinematografica:
a) rispetti i requisiti di accessibilita' dei soggetti portatori di handicap motorio;
b) sia, o venga adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilita' sensoriale, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza, allegato alla richiesta preventiva;
c) svolga l'attivita' di pubblico spettacolo cinematografico per i successivi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta definitiva di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto.
 
Art. 10
Credito d'imposta in favore
delle sale cinematografiche

1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico e' riconosciuto un credito di imposta pari al:
a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale inattive, nonche' per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'incremento del numero di schermi;
b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico l'aliquota e' innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti:
a) realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale storiche, ovunque ubicate;
b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
4. L'aliquota di cui al comma 1, lettera a), e' elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresi' per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con citta' metropolitane.
5. L'aliquota di cui al comma 1, lettera b), e' elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresi' per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
6. Nel caso in cui gli investimenti di cui al presente articolo includano l'acquisto dell'area o dell'immobile, i costi massimi ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L'importo corrispondente all'acquisto non puo' comunque superare la meta' dei costi medesimi e cosi' incrementati.
7. L'importo minimo di costo eleggibile e' pari a euro 15.000.
 
Art. 11
Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 10 del presente decreto spetta a condizione che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema, non oltre centoventi giorni prima della data di inizio dei lavori, la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi:
a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico iscritto all'albo degli architetti o ingegneri, con l'indicazione della durata dei lavori che non puo' comunque essere superiore a dodici mesi;
b) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;
c) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta teorico spettante nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi successivi;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. L'impresa di esercizio comunica telematicamente alla DG Cinema gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e con cadenza trimestrale, l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al precedente comma 1, lettera c).
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, non verra' riconosciuto il credito d'imposta per la parte dell'importo non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, fatta salva una tolleranza del 5 per cento. Possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica all'impresa di esercizio il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
5. Il credito d'imposta teorico spettante deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.
 
Art. 12
Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta, entro novanta giorni dal termine dei lavori, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema.
2. Nella richiesta definitiva devono essere riportati:
a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;
b) l'attestazione del costo complessivo e del costo eleggibile dei lavori, con attestazione della effettivita' e congruita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
c) l'ammontare del credito d'imposta richiesto dall'impresa di esercizio;
d) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dall'esercente cinematografico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
3. L'impresa di esercizio comunica, entro trenta giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, l'avvenuto completamento del piano di utilizzo del credito medesimo.
4. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo spettante ai sensi del comma 6, comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Il credito d'imposta e' calcolato in via definitiva sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
6. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati del 10 per cento da fruire in ogni caso nei termini previsti al precedente art. 11, comma 1, lettera c).
7. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 11, comma 4.
 
Art. 13
Utilizzo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' riconosciuto sui costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del presente decreto;
b) le spese siano sostenute ai sensi dell' art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non puo' essere autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000 annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
4. Il credito di imposta e' cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili.
5. I costi eleggibili di cui al comma 4 del presente articolo sono decurtati dell'importo equivalente a eventuali rimborsi ovvero contributi concessi al beneficiario da altre imprese in virtu' di intese commerciali finalizzate ad agevolare le medesime tipologie di spesa previste nella Tabella 4 allegata al presente decreto e per le quali e' richiesto il credito d'imposta.
 
Art. 14
Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari
e decadenza del credito di imposta

1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d'imposta ai sensi del presente decreto, a pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del credito concesso, devono impegnarsi a programmare per tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di film di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea almeno pari al 35 per cento dell'intera programmazione effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. Predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schemi cinematografici.
2. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente Capo.
 
Art. 15
Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Gli esercenti sale cinematografiche possono accedere al credito d'imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
a) l'intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione;
b) i titoli d'accesso siano emessi in conformita' alla vigente normativa fiscale.
 
Art. 16
Credito di imposta per il potenziamento
dell'offerta cinematografica

1. Agli esercenti delle sale cinematografiche e' riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del 20 per cento degli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalita' adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.
 
Art. 17
Determinazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta e' calcolato sugli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film di cui all'art. 16 del presente decreto e applicando su tali introiti le aliquote indicate nella Tabella 7, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. Le aliquote indicate nella Tabella 7 sono determinate tenendo conto della nazionalita' italiana ed europea dei film, della tipologia di film, della tipologia di impresa, della tipologia di sala cinematografica, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e del periodo di programmazione del film medesimo. Dette aliquote variano in funzione della tipologia di impresa e della loro appartenenza o meno alla categoria delle micro, piccole, medie, cosi come definite e disciplinate dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 dell'8 maggio 2003 recepita in Italia con Decreto del Ministro delle Attivita' produttive del 18 aprile 2005.
3. Le aliquote sono cumulabili nella misura massima del 20 per cento sui corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In alternativa alle modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi, possono determinare il credito d'imposta spettante applicando l'aliquota del 20 per cento sui corrispettivi derivanti dalla bigliettazione di film italiani ed europei e dei film d'essai:
a) le micro imprese dell'esercizio cinematografico;
b) le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresi' non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo l'anno di costituzione.
 
Art. 18
Utilizzo del credito d'imposta e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema la richiesta, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, contenente i seguenti elementi:
a) l'importo del credito d'imposta spettante sulla base delle disposizioni del presente decreto;
b) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta spettante nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi successivi;
c) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica all'impresa di esercizio il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e negli esercizi finanziari indicati nella richiesta. Il credito d'imposta spettante deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui la DG Cinema abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi del comma 2.
4. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce, ai sensi dell'art. 31, comma 4, attestazione in merito al riconoscimento e all'effettivita' del diritto al credito.
Il credito d'imposta di cui al presente Capo puo' essere fruito dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di euro 4.000.000. In ogni caso, detto credito spetta entro il limite massimo di cui all'art. 53, paragrafi 7 e 8, del Regolamento UE n. 651/2014 e successive modificazioni ed e' cumulabile con analoghe misure provenienti da norme statali, regionali e di enti locali, secondo le medesime disposizioni di cui al citato art. 53; a tali fini, il costo ammissibile di cui al paragrafo 5 dell'art. 53 del Regolamento UE n. 651/2014 e' il costo annuale relativo alla programmazione cinematografica come indicato nella modulistica.
5. Se l'esercente di un multisala con otto o piu' schermi programma, in una qualunque giornata, il medesimo film, di qualsiasi nazionalita', per piu' del 30 per cento degli spettacoli giornalieri, non puo' fruire del credito d'imposta di cui al presente Capo in relazione agli introiti derivanti dalla bigliettazione della medesima giornata, nonche' sugli introiti da bigliettazione del periodo intercorrente fra i quindici giorni precedenti e i quindici giorni successivi.
6. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'esercente comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
 
Art. 19
Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di esse, non aventi il requisito della nazionalita' italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione:
a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a euro 40.000, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di societa' di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di euro 10.000 in relazione alla produzione di cortometraggio;
d) che siano diverse da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto in relazione alle spese sostenute sul territorio italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
a) le opere cinematografiche o film;
b) le opere televisive;
c) le opere web.
 
Art. 20
Credito d'imposta per l'attrazione in Italia
di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive, o parti di esse, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 30 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20.000.000. I crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa, ai sensi del decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di opere audiovisive di nazionalita' italiana, non cumulano per il raggiungimento del limite annuale di cui al precedente periodo. Il credito d'imposta e' concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 75 per cento del costo complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. Il costo complessivo di produzione dell'opera audiovisivo dovra' essere attestato dall'impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a un massimo di un sesto della suddetta quota del 75 per cento.
2. Ai fini dell'ammissibilita' ai benefici previsti nel presente Capo, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva.
 
Art. 21
Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016 e ulteriormente specificate nella apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema. In particolare nel costo eleggibile:
a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili cumulativamente per un ammontare massimo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e alla condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
b) i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», cosi' detti «costi sopra la linea», al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
c) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciascuna per un ammontare massimo pari al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.
2. Il costo eleggibile al credito d'imposta include le spese di produzione ovvero di post-produzione, effettuate sul territorio italiano.
 
Art. 22
Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta previsto nel presente Capo spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, alla DG Cinema la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema, sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:
a) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale, secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, nonche' il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato membro dell'Unione europea;
b) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera, con riferimento alla quota parte gestita dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione;
c) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettante da parte della DG Cinema, e nei tre esercizi successivi; in caso di film di animazione l'utilizzo deve essere indicato nell'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento del credito spettate da parte della DG Cinema e nei quattro esercizi successivi;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
 
Art. 23
Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro centottanta giorni dal termine delle attivita', apposita richiesta definitiva alla DG Cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla DG Cinema medesima. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della societa' di produzione estera committente. Nella richiesta deve essere specificato, per ciascuna opera:
a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione, con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonche' quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;
c) l'ammontare del credito d'imposta maturato e quello gia' utilizzato, nonche' il mese dal quale e' inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
d) l'utilizzo effettivo del credito d'imposta, suddiviso per esercizio finanziario, e l'eventuale importo ancora da utilizzare entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo;
e) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 22 del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
2. L'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione comunica telematicamente alla DG Cinema, con riferimento a ciascuna opera, gli effettivi utilizzi del credito d'imposta e l'aggiornamento del piano di utilizzo di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
3. Con riferimento al piano di utilizzo risultante al 30 settembre di ciascun anno, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione decade dal beneficio per la parte dell'importo del credito d'imposta, risultante ancora da utilizzare nell'anno medesimo e non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, ad eccezione di una tolleranza del 5 per cento del credito d'imposta inserito nel piano di utilizzo per l'anno di riferimento, che puo' essere utilizzato entro i termini previsti all'art. 22 del presente decreto, comma 1, lettera c). Con riferimento ai mancati utilizzi, possono essere ammesse deroghe per cause di forza maggiore tempestivamente comunicate, debitamente documentate e circostanziate.
4. La DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse limitatamente all'eventuale maggiore importo di cui al comma 5 del presente articolo, comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante definitivo.
5. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.
6. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 22.
 
Art. 24
Utilizzo del credito di imposta e ulteriori
adempimenti da parte dei beneficiari

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante;
b) le spese di produzione di cui all'art. 21 del presente Capo siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
2. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
3. A pena di decadenza del beneficio, le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («faulty stock»), interruzione lavorazione («cast insurance»), fermo tecnico («extra expense»), infortuni troupe e attori, responsabilita' civile generale e dipendenti.
4. A pena di decadenza del beneficio, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione ha l'obbligo di prevedere contrattualmente che nell'opera venga inserito, nei titoli di coda, il logo del Ministero.
 
Art. 25
Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto in percentuale sull'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche dalle imprese esterne, come definite all'art. 2, comma 3, lettera e), del presente articolo, associate in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del codice civile, alle imprese di produzione cinematografica.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. I benefici previsti nel presente Capo sono preclusi ai seguenti soggetti:
a) le imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera a cui l'apporto e' destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento a scopo promozionale di inquadrature di marchi e prodotti;
b) le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di produzione cui l'apporto e' destinato, ovvero le imprese soggette, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione, le imprese controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonche' i soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attivita' di direzione e coordinamento, il controllo e il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente. Rileva altresi' l'eventuale coincidenza di soggetti nei ruoli di amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali per le imprese di produzione e le imprese esterne, nonche' eventuali rapporti di parentela o affinita', entro il secondo grado, tra i soggetti che ricoprono tali cariche nelle imprese coinvolte;
c) le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di lucro;
d) le imprese in possesso di classificazione ATECO J 59.1;
e) i soggetti di cui alle lettere c), d), e), h) e q) di cui all'art. 2 del TUSMAR;
f) le imprese che facciano parte di un gruppo di imprese che includa una o piu' imprese cinematografiche o audiovisive.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di film che abbiano la nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016 e che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta di cui al presente Capo sono le opere cinematografiche o film.
6. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, l'impresa cinematografica comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
 
Art. 26
Credito d'imposta per gli apporti alla produzione
cinematografica da parte di imprese esterne al settore

1. Alle imprese esterne, come definite nell'art. 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalita' italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell'art. 2549 del codice civile, fino all'importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro 2.000.000 per gruppo di imprese. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il credito di cui al presente comma e' riconosciuto nella misura del 20 per cento.
2. L'aliquota di cui al precedente comma e' elevata al 40 per cento nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, fermo restando i limiti di cui al comma 1.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
a) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo di produzione del film;
b) gli apporti rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile di produzione, come indicato nella richiesta definitiva prevista all'art. 29, comma 1, del presente decreto;
c) gli importi riconosciuti all'impresa esterna a titolo di restituzione dell'apporto non superino il 70 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 1, ovvero non superino il 60 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 2 del presente articolo;
d) ai fini della restituzione dell'apporto nonche' del riconoscimento di utili all'investitore esterno, siano utilizzati esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell'incasso, dopo l'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; ai fini della restituzione dell'apporto nonche' del riconoscimento degli utili sono utilizzabili i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera in Paesi diversi dall'Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione;
e) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
f) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'impresa esterna, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico;
g) almeno l'80 per cento degli apporti risultino spesi sul territorio nazionale secondo le disposizioni sul calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano ai fini del vincolo della territorialita' previste nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016.
4. Nel caso di produzioni associate tra due o piu' coproduttori, le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche pro quota ad ogni singolo co-produttore.
5. Il credito di cui al presente Capo non e' cedibile.
6. L'investimento di cui al presente articolo puo' essere effettuato anche indirettamente per il tramite di gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo, come definiti all'art. 2, comma 3, lettera f) del presente decreto. In tal caso, il credito d'imposta spetta al gruppo di investimento collettivo ovvero, in alternativa ai singoli investitori, in misura proporzionale agli investimenti effettuati nei gruppi, come risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato. E' fatto obbligo ai gruppi di comunicare alla DG Cinema gli investimenti effettuati, allegando apposita certificazione attestante i contratti stipulati con gli investitori, che devono essere redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
7. Gli investimenti di cui al comma 6 rilevano, per i singoli investitori, nel medesimo periodo d'imposta in cui avrebbero rilevato se effettuati dai gruppi per conto proprio. Per i gruppi di investimento che investono in opere cinematografiche, il limite di 1.000.000 di cui al comma 1 e' innalzato a 4.000.000.
 
Art. 27
Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del film sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema.
2. La base di calcolo del credito d'imposta riservato alle imprese esterne corrisponde all'apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, ai sensi dell'art. 2549 del codice civile, con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i limiti della quota afferente al produttore cinematografico.
 
Art. 28
Richiesta preventiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta alle imprese esterne spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche nel decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero la stessa sia integrata, entro trenta giorni dalla data registrazione dei contratti di associazione in partecipazione indicati all'art. 26, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, qualora tale richiesta sia effettuata antecedentemente al suddetto termine di trenta giorni.
2. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, avvenga prima della scadenza di trenta giorni, prevista al comma 1 del presente articolo, gli adempimenti di cui al medesimo comma 1, devono essere effettuati entro la data di richiesta di rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico.
3. La richiesta preventiva, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere i seguenti elementi:
a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'art. 26, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema medesima;
b) le generalita' delle imprese esterne che eseguono gli apporti, incluso il rispettivo codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati e il credito d'imposta ad essi spettante;
c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;
d) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;
e) la dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all'art. 25, comma 3 del presente decreto;
f) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilita' culturale del film ai sensi del citato decreto.
 
Art. 29
Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui al presente Capo, spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 220 del 2016, l'impresa di produzione cinematografica presenti alla DG Cinema la richiesta definitiva prevista nel decreto medesimo; le richieste presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono inammissibili. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
a) il piano finanziario definitivo, contente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film, e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'impresa esterna. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione sono debitamente indicati nelle scritture contabili della societa';
b) la ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'impresa esterna per la produzione del film;
c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria;
d) la suddivisione dell'utilizzo del credito d'imposta da parte dell'impresa esterna, per l'esercizio finanziario in corso al momento del riconoscimento da parte della DG Cinema del credito spettante, e nei due esercizi successivi.
2. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento dall'impresa di produzione cinematografica all'associato delle risorse finanziarie relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette alla DG Cinema la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'art. 15 della legge, integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, la DG Cinema, verificata la disponibilita' delle risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l'importo del credito loro spettante.Gli importi dei crediti d'imposta spettanti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di comunicazione di cui al periodo precedente.
4. Il credito d'imposta deve essere comunque utilizzato da parte dell'impresa esterna entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la DG Cinema ha effettuato la comunicazione in merito al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo.
 
Art. 30
Misure antielusive

1. Il credito di imposta previsto al presente Capo decade qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4.
2. In particolare, il credito di imposta non e' riconosciuto o decade:
a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra l'impresa di produzione e l'impresa esterna volte a rendere inefficaci le condizioni previste nell'art. 26, comma 3, e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film;
b) qualora l'apporto in denaro dell'investitore esterno non sia utilizzato interamente da parte dell'impresa di produzione a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;
c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito di imposta di cui al presente Capo e, in particolare, delle misure di cui al presente articolo, comporta la revoca del beneficio, il recupero del beneficio eventualmente gia' fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, e l'impossibilita' per l'impresa di produzione cinematografica e per l'impresa esterna di fruire, nei successivi cinque anni, del credito d'imposta di cui al presente Capo.
 
Art. 31
Cedibilita' del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 5, del presente decreto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto i crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
3. Resta fermo, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.
4. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario richiede alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettivita' del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
5. A tal fine il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui al precedente comma, con l'attestazione di effettivita' rilasciata dai soggetti accreditati, secondo le modalita' previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 4, la DG Cinema verifica l'effettivita' del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 4. E' fatta salva la facolta' di cui all'art. 32, comma 5.
7. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto, il cedente e' tenuto a comunicare alla DG Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonche' l'importo del credito ceduto. La DG Cinema comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG Cinema.
 
Art. 32
Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita' dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilita' ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, e' disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
10. Con riferimento al credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la SIAE procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'attivita' di controllo e' svolta sulla base della Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 fra Agenzia delle entrate e SIAE.
 
Art. 33
Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 220 del 2016, e' stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 6, e dall'art. 21, comma 6, della medesima legge.
2. Le richieste di credito d'imposta di cui agli articoli 6, comma 1, 11, comma 1, 18, comma 1, 22, comma 1, 28, comma 1, possono essere presentante, per ciascun anno, nelle tre sessioni di seguito specificate:
a) prima sessione: dal 1° febbraio al 15 maggio;
b) seconda sessione: dal 16 giugno al 15 settembre;
c) terza sessione: dal 15 ottobre al 30 dicembre.
3. I termini previsti negli articoli di cui al comma 2 sono sospesi nei periodi intercorrenti fra le sessioni di cui al medesimo comma 2.
4. I termini di cui al comma 2, se scadono in un giorno festivo o prefestivo, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.
5. La DG Cinema istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti nella legge n. 220 del 2016 e nei decreti attuativi, nonche' la effettiva disponibilita' di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti, nella misura prevista, e a prenotare le relative somme.
6. Entro tre giorni dall'apertura rispettivamente della seconda e della terza sessione, la DG Cinema pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale contenente l'indicazione delle risorse ancora disponibili per l'anno in corso, al netto delle somme relative ai crediti di imposta riconosciuti, ai sensi del comma 4 5 del presente articolo, nelle sessioni precedenti, nonche' delle somme relative al credito di imposta di cui al Capo IV del presente decreto.
 
Art. 34
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attivita' di produzione e distribuzione di opere cinematografiche», e successive modificazioni;
b) il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale», e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, 22 settembre 2000, n. 310, recante «Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999».
 
Art. 35
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Per l'anno 2017, le richieste di credito d'imposta possono essere presentate in due sessioni stabilite, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con apposito decreto del Direttore generale Cinema.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1, i soggetti interessati possono integrare le comunicazioni o richieste preventive eventualmente presentate alla DG Cinema ai sensi, rispettivamente, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, e successive modificazioni, dei decreti ministeriali 21 gennaio 2010, e successive modificazioni, del decreto ministeriale 5 febbraio 2015, e successive modificazioni, tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, al fine di accedere ai crediti di imposta di cui al presente decreto e secondo le modalita' da questo stabilite.
4. Il credito d'imposta per la distribuzione internazionale di cui al Capo II del presente decreto spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.
5. Per le opere la cui distribuzione internazionale di cui al Capo II e' avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione del presente decreto, la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Il termine di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, nel caso i lavori per gli interventi di cui all'art. 10 siano stati avviati a partire dal 1° gennaio 2016 e completati prima della pubblicazione del presente decreto, decorre dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al Capo IV del presente decreto si applicano dal 1° gennaio 2018.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i decreti del Direttore generale Cinema previsti dal presente decreto sono adottati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 936
 
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