Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2018
Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 59 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato l'art. 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la disciplina dei prezzi di trasferimento;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del citato comma 7 che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per la sua applicazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto l'art. 9 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni;
Considerato il Rapporto finale sulle Azioni 8, 9 e 10 del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting recanti la disciplina in materia di transfer pricing;
Considerate le Linee guida OCSE approvate dal Consiglio dell'OCSE in data 10 luglio 2017;
Considerata l'opportunita' di emanare le seguenti disposizioni al fine di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del suddetto comma 7 dell'art. 110;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali, fornisce le linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito «TUIR»), ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi contenuto.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) imprese associate: l'impresa residente nel territorio dello Stato e le societa' non residenti allorche':
1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o
2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese;
b) partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:
a) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un'altra impresa; oppure
b) l'influenza dominante sulla gestione di un'altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali;
c) imprese indipendenti: le imprese che non sono qualificabili come imprese associate;
d) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi;
e) operazione non controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria tra imprese indipendenti;
f) indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attivita'), nonche' la percentuale di ripartizione di utili o perdite.
 
Art. 3
Nozione di comparabilita'

1. Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando:
a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo piu' appropriato;
b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilita', cosi' da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.
2. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilita' che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonche' per determinare se due o piu' operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue:
a) i termini contrattuali delle operazioni;
b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla piu' ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;
c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.
 
Art. 4
Metodi per la determinazione
dei prezzi di trasferimento

1. La valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e' determinata applicando il metodo piu' appropriato alle circostanze del caso. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 5, il metodo piu' appropriato deve essere selezionato fra i metodi indicati al comma 2 del presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
b) l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata;
c) la disponibilita' di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;
d) il grado di comparabilita' tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilita' di eventuali rettifiche di comparabilita' necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza sono:
a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;
b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;
c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;
d) metodo del margine netto della transazione: basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che puo' essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attivita', realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;
e) metodo transazionale di ripartizione degli utili: basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono.
3. Se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo' essere applicato con uguale grado di affidabilita' un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c) e' preferibile. In ogni caso, se, tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, puo' essere applicato con lo stesso grado di affidabilita' il metodo del confronto di prezzo descritto dalla lettera a) del comma 2 e ogni altro metodo descritto dalle lettere da b) ad e), il metodo del confronto di prezzo e' da preferire.
4. Non e' necessario applicare piu' di un metodo per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza.
5. Il contribuente puo' applicare un metodo diverso dai metodi descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi puo' essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.
6. Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un'operazione controllata, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo applicato dall'impresa.
 
Art. 5
Aggregazione delle operazioni

1. Il principio di libera concorrenza e' applicato operazione per operazione. Tuttavia se un'impresa associata realizza due o piu' operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilita' di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4.
 
Art. 6
Intervallo di valori conformi
al principio di libera concorrenza

1. Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo piu' appropriato ai sensi dell'art. 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata, in esito all'analisi di cui all'art. 3.
2. Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano realizzati in conformita' al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'art. 5, non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto per l'impresa associata di presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, e la potesta' per l'amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea motivazione.
 
Art. 7
Servizi a basso valore aggiunto

1. Ai fini della valorizzazione in base al principio di libera concorrenza di un'operazione controllata consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto e' data facolta' al contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio e' determinata aggregando la totalita' dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:
a) hanno natura di supporto;
b) non sono parte delle attivita' principali del gruppo multinazionale;
c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio ne' generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.
3. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.
 
Art. 8
Documentazione

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono aggiornate, in linea con le migliori pratiche internazionali, le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 aggiorna in particolare, i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformita' al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'accesso al regime di cui all'art. 1, comma 6, ed all'art. 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, fermo restando che:
a) la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi dei prezzi di trasferimento praticati, a prescindere dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento o la selezione delle operazioni o soggetti comparabili adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati dall'Amministrazione finanziaria;
b) la presenza nella medesima documentazione di omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non puo', in ogni caso, comportare l'inidoneita' della stessa.
 
Art. 9
Ulteriori disposizioni applicative

1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono emanate ulteriori disposizioni applicative, tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle Linee Guida dell'OCSE come periodicamente aggiornate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2018

Il Ministro: Padoan
 
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