Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Plati'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2018 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Plati' (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, e' stato sciolto a causa della riduzione, per impossibilita' di surroga, a meno della meta' dei suoi componenti;
Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

La gestione del Comune di Plati' (Reggio Calabria) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:
dott. Castrese De Rosa - viceprefetto;
dott. Antonio Gulli' - viceprefetto aggiunto;
dott. Emiliano Consolo - funzionario economico finanziario.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Plati' (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 2018, a seguito della riduzione dell'organo consiliare, per impossibilita' di surroga, a meno della meta' dei suoi componenti, era stato gia' disposto lo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto in data 8 marzo 2018, ha disposto l'accesso ai sensi dell'art. 143 del richiamato decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli accertamenti di rito.
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta dello scorso 13 aprile il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario presso il locale Tribunale - Direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione in pari data, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.
I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale ed il quadro ambientale, nonche' il complessivo andamento gestionale dell'istituzione locale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali.
Il Comune di Plati' - gia' destinatario di provvedimenti dissolutori per infiltrazioni della criminalita' di tipo mafioso nel 2006 e nel 2012 - e' un piccolo centro di circa quattromila abitanti situato alle pendici dell'Aspromonte orientale e con un'economia a vocazione essenzialmente agricola.
In quel territorio e' stata giudizialmente acclarata la radicata presenza di potenti 'ndrine, tutte riconducibili ad un'unica struttura criminale prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti anche internazionale e caratterizzata da una forte capacita' di penetrazione nel tessuto economico, con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici.
In tale contesto, il prefetto evidenzia la fitta rete di frequentazioni e relazioni di parentela e di affinita' che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi penali o di polizia - a persone controindicate ovvero ad elementi dei sodalizi territorialmente dominanti.
Dalle risultanze dell'accesso e' emerso che taluni promotori e sottoscrittori delle due liste di candidati presentatisi alle consultazioni amministrative del 2016 annoverano frequentazioni e relazioni di natura analoga e che il primo cittadino - che ha rivestito la carica di consigliere comunale nella pregressa amministrazione sciolta ai sensi del piu' volte citato art. 143 - e' stato recentemente destinatario di atti intimidatori.
La commissione di indagine ha analizzato la posizione dei soggetti assunti a tempo determinato alle dipendenze del comune, rilevando come anche alcuni di essi risultino vicini per rapporti di frequentazione, parentela o affinita' a figure apicali delle famiglie malavitose radicate nel territorio.
Al riguardo, e' ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti - tanto piu' rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche notoriamente compromesso dalla pregiudizievole influenza di associazioni di tipo mafioso - determina un quadro indiziario significativo da cui si puo' desumere un oggettivo pericolo di permeabilita' ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalita' organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.
In ordine all'attivita' gestionale dell'ente, una specifica attenzione e' stata dedicata al settore degli affidamenti di lavori e servizi, in relazione al quale sono state rilevate innumerevoli illegittimita' ed anomalie tra cui, segnatamente, l'omesso espletamento di procedure comparative e la mancata adozione di un elenco di operatori di fiducia in contrasto con i principi di imparzialita' e rotazione.
Da tale modus operandi hanno tratto vantaggio anche imprese i cui titolari annoverano frequentazioni con soggetti controindicati ovvero rapporti di affinita' con elementi della criminalita' organizzata.
Inoltre, l'esame della documentazione contabile inerente al menzionato settore ha fatto emergere che l'amministrazione comunale ha ripetutamente affidato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' cittadina ad un'impresa gia' destinataria, ad ottobre 2013, di un'interdittiva antimafia la cui legittimita' ha trovato conferma in sede giurisdizionale. In proposito, viene stigmatizzata la circostanza che con riferimento alla predetta impresa non risulta mai acquisita, da parte del comune, l'autocertificazione attestante il possesso dei requisititi di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la cui necessaria, preventiva acquisizione viene ribadita anche nelle linee guida emanate dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
Sempre con riferimento al settore degli affidamenti di lavori e servizi comunali, l'organo ispettivo segnala che la societa' concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani limitatamente ad una frazione comunale e' ad oggi sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito dell'arresto del titolare, destinatario, a dicembre 2016, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto responsabile, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del codice penale.
Anche nel settore edilizio sono state accertate gavi, sistematiche illegittimita' ed irregolarita' di cui hanno beneficiato persone vicine ad ambienti malavitosi.
Piu' nel dettaglio, le verifiche esperite dalla commissione di indagine hanno attestato che l'ente, pur in presenza di diffusi e reiterati fenomeni di abusivismo edilizio, e' rimasto totalmente inerte, omettendo di svolgere le dovute azioni di controllo e di contrasto nonche' di adottare il piano strutturale comunale, strumento urbanistico imprescindibile per poter procedere al rilascio di titoli abilitativi edilizi in zona agricola.
Al riguardo, e' sintomatico che l'amministrazione comunale - in maniera del tutto illegittima, stante la mancata adozione del piano in questione - ha ripetutamente concesso autorizzazioni edilizie in zona agricola in favore di parenti o affini di personaggi di spicco della 'ndrangheta locale.
Riferisce poi il prefetto che il comune ha altresi' omesso di adottare sia il piano di gestione forestale sia il regolamento di fida pascolo - la cui importanza risulta evidente ai fini della tutela e della corretta gestione delle risorse territoriali dell'ente - benche' recenti operazioni di polizia giudiziaria abbiano confermato come le organizzazioni criminali del posto esercitino la loro penetrante influenza anche nei confronti delle numerose aziende agricole e zootecniche presenti nell'area platiese.
Sotto tale profilo, viene rimarcato come l'adozione degli strumenti generali di regolamentazione del territorio costituisca una delle cautele necessarie ad impedire illecite interferenze da parte di sodalizi malavitosi, ben radicati ed attivi in quel contesto ambientale.
Criticita' sono infine emerse nell'amministrazione di diversi immobili confiscati alla criminalita' organizzata e destinati a finalita' sociali o di pubblica utilita', che - pur essendo stati assegnati al patrimonio indisponibile dell'ente - risultano di fatto non utilizzati.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Plati', volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale ed arrecano pregiudizio agli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.
Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
L'arco temporale piu' lungo previsto per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato puo' intervenire anche quando sia gia' disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per. funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di Plati' (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' e al recupero delle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: Minniti
 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 27 aprile 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 854
 
Allegato

Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Organo esecutivo di sicurezza
Prot. n. 1758/2018/Segr. Sic. - 13 aprile 2018

All'onorevole signor Ministro dell'interno

Piazza del Viminale n. 1

ROMA

Oggetto: Comune di Plati' - Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della legge 7 agosto 1992 n. 356.
Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(18) - Ufficio V - Affari territoriali - n. 1143/3 RIS datato 7 marzo 2018, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Plati', ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della legge 7 agosto 1992 n. 356.
Con atto prefettizio n. 1092/2018/Segr. sic. datato 8 marzo 2018 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale e' stato assegnato il termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attivita'. Attesa l'improvvisa indisponibilita', a seguito di incidente, di un componente, la Commissione stessa e' stata ricomposta con provvedimento n. 1375/ 2018/Segr. sic. datato 26 marzo 2018.
La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 12 aprile 2018, da cui si desume quanto segue.
Premessa

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che «il Comune di Plati', con 50 kmq di territorio e 3.839 abitanti (1) , e' un piccolo centro che nasce lungo i fianchi dell'Aspromonte orientale; la cittadina che diparte dal Monte Scorda e' posta alle pendici dell'Aspromonte, sorgendo ad un'altitudine di 300 metri s.l.m.. Confina con i Comuni di Varapodio, Cimina', Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Benestare, Ardore e Careri. L'insedimento platiese si distribuisce nel centro storico e nella frazione di Cirella ed in altre contrade. La frazione di Cirella conta 813 residenti, mentre sono circa 500 i residenti delle numerose contrade dislocate sull'intero territorio comunale, di cui le piu' importanti (Senoli - Lauro - Gioppo) si sviluppano a ridosso dell'unica via di comunicazione fra il centro di Plati' e la frazione Girella. Estremamente povera, ormai da anni e' in fondo alla classifica dei comuni italiani, causa il basso reddito pro-capite per famiglia. La sua economia e' legata principalmente alla agricoltura e all'allevamento e le attivita' commerciali sono limitate all'offerta di beni di prima necessita'».
Il contesto malavitoso

In un apposito capitolo, la Commissione rappresenta il contesto malavitoso e la situazione relativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica esistente sul territorio comunale d'interesse (2) , evidenziando che «La rilevanza di Plati' in relazione al fenomeno mafioso calabrese ('ndrangheta) e' confermata dalla storia giudiziaria. Circa i profili di sicurezza pubblica, il comprensorio di Plati' (...) rientra nella zona interna del c.d. «mandamento jonico» ed insiste in un'area geografica considerata nevralgica per le dinamiche 'ndranghetiste.
Si tratta di un bacino criminale nel quale operano ...Omissis... organizzazioni di 'ndrangheta legate da vincoli di parentela e caratterizzate da vaste e consolidate cointeressenze criminali.
La cosca «...Omissis...» e' ritenuta quella dominante anche per i legami di parentela con le consorterie criminali di ...Omissis... e ...Omissis...
Di fatto si e' in presenza di un unico sodalizio criminale che, come si legge nella relazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'Ente locale del 30 marzo 2012, e come viene ribadito nella relazione (...Omissis...) redatta dal ...Omissis... «...dopo aver monopolizzato l'intera municipalita' di Plati', attraverso l'impossessamento illecito di ...Omissis..., controllando di fatto tutte le attivita' economiche della zona, si e' dedicato al traffico di ...Omissis... in campo ...Omissis... (...Omissis... e ...Omissis...), reinvestendo negli anni '80 i proventi illeciti dei numerosi ...Omissis...».
Con specifico riferimento alla fenomenologia criminale, il Comune di Plati', e' considerato una roccaforte della 'ndrangheta calabrese.
Nel territorio sono presenti i gruppi criminali riconducibili alle famiglie «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», «...Omissis...», tutte legate da vincoli di parentela ed essenzialmente strette in un unico raggruppamento criminale su cui si erge in posizione di primazia la cosca dei «...Omissis...», soprannominata i «...Omissis...» (3)
Come confermato dai precedenti scioglimenti dell'Amministrazione comunale, il sodalizio criminale, che ha esteso la propria area di influenza in Italia e all'estero, ha costantemente condizionato la vita politico-amministrativa del territorio platiese, orientando le scelte dei candidati agli Organi elettivi e quindi infiltrando i lucrosi settori degli appalti pubblici. Si tratta di una forma di attenzione criminale emersa nell'ambito di numerose indagini (...), gia' a partire dalla operazione «...Omissis...», del ...Omissis..., che ha portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere di ...Omissis... persone, indagate per associazione di tipo mafioso e turbativa d'asta, mettendo in luce il sostanziale monopolio degli appalti da parte delle cosche di Plati' e l'infiltrazione dell'Amministrazione comunale.
Tale contesto criminale ha trovato poi conferma in altre successive operazioni di polizia tra le quali quella denominata «...Omissis...», del ...Omissis..., che, nell'accertare il ruolo egemone della cosca «...Omissis...» (detta dei «...Omissis...») a Plati', ha, altresi', evidenziato gli interessi criminali della cosca in parola nel settore degli appalti come in quelli tradizionali delle estorsioni e dell'usura, ma anche nella gestione- degli Enti locali, tanto da influenzare le nomine della ...Omissis...
Plati' dunque e' l'epicentro della 'ndrangheta, anche se la malavita organizzata calabrese si e' adeguata ai tempi indirizzando le sue attivita' verso i settori piu' redditizi.
L'evoluzione della 'ndrangheta da «rurale» ad «imprenditrice» e' ampiamente dimostrata dalla storia giudiziaria, anche recente.
In questo senso, e per ribadire l'intervento delle 'ndrine nelle attivita' economiche, puo' farsi riferimento a quanto emerge dalle diverse operazioni di polizia; oltre quelle gia' citate nella Relazione del ...Omissis... (...Omissis...), vengono richiamate dalla Relazione del ...Omissis... (...Omissis...) inviata al ...Omissis..., altre operazioni e cioe' l'operazione «...Omissis...» (4) , del ...Omissis..., «...Omissis...» (5) , del ...Omissis..., «...Omissis...» (6) , del ...Omissis..., e «...Omissis...» (7) , del ...Omissis..., che hanno messo in evidenza la capacita' di espansione e di infiltrazione anche in altri territori nazionali ed internazionali.
(...) Se (...) per un verso appare corretto sostenere che l'epicentro del fenomeno rimane tuttora ancorato alla Calabria dove Plati' ha una rilevanza di tutto rispetto, le recente acquisizioni delle procure distrettuali di ...Omissis... e ...Omissis... sottolineano il progressivo, inarrestabile insediamento di popolose «filiali» di 'ndrangheta anche nelle regioni del ... ...Omissis...
Da ultimo l'operazione «...Omissis...» (...) conferma, ancora una volta, come le cosche della Provincia di Reggio Calabria, in particolare quelle del versante Jonico, tra cui quella di Plati', rimangano il centro propulsore delle iniziative dell'intera `ndrangheta, cuore e testa dell'organizzazione, nonche' principale punto di riferimento di tutte le articolazioni extraregionali, nazionali e estere.
Le ramificazioni delle varie 'ndrine hanno comunque sempre un forte legame con il corrispondente territorio di origine in Calabria e, in molti casi con Plati' da cui promanano importanti decisioni». (8)
Gli Organi comunali

Il consiglio comunale di Plati' si e' rinnovato in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi il 5 giugno 2016, che hanno visto eletto sindaco, con 1.275 voti di preferenza (63,46% dei voti espressi - 8 seggi), ...Omissis..., esponente della lista civica n. 1 denominata «Liberi di Ricominciare», prevalsa sulla lista n. 2 «Plati' Res Publica» (734 voti di preferenza, pari al 36,53% dei voti espressi - 4 seggi), capeggiata dalla dimissionaria ...Omissis...
Rileva la Commissione che il Consiglio comunale di Plati' risultava, gia' dal suo insediamento, sprovvisto dell'opposizione. I consiglieri della minoranza, infatti, all'indomani delle elezioni, hanno manifestato la loro volonta' di dimettersi con una brevissima nota in cui si legge: «I componenti della Lista Plati' Res Publica rendono noto che non faranno parte del Consiglio comunale di Plati' atteso che il progetto della lista non ha trovato la condivisione di 1275 cittadini platiesi e non si concilia con il progetto della lista Liberi di Ricominciare. Ringraziamo di cuore i 734 elettori che ci hanno dato la loro fiducia nella consapevolezza che condivideranno la nostra decisione» (9) .
«Nello specifico hanno rassegnato le proprie dimissioni: ...Omissis..., ...Omissis... (10) , ...Omissis... (11) , ...Omissis... (12) e ...Omissis... (13) ; il ...Omissis..., ...Omissis... (14) , ...Omissis... (15) , ...Omissis... (16) e ...Omissis... (17) , nominati il ...Omissis... in surroga ai dimissionari del ...Omissis...; il ...Omissis... e il ...Omissis..., rispettivamente ...Omissis... (18) e ...Omissis... (19) , nominati il ...Omissis... e il ...Omissis... in surroga ai dimissionari del ...Omissis...; il ...Omissis..., il consigliere di ...Omissis... (20) per motivi di lavoro, venendo surrogato da ...Omissis..., (...); il ...Omissis..., l'Assessore ...Omissis... (21) per motivi di carattere strettamente personali; il ...Omissis..., il ...Omissis... e assessore ...Omissis..., ...Omissis... (22) e il consigliere ...Omissis... (23) per motivi di ...Omissis...; l'...Omissis..., ...Omissis... (24) e ...Omissis... (25) , per motivi ...Omissis...» (26)
Per un migliore quadro d'insieme in relazione a collegamenti con precendenti consiliature comunali, segnala la Commissione che: «all'esito delle ultime consultazioni amministrative, ...Omissis... risultano essere ...Omissis... con decreto del Presidente della Repubblica datato ...Omissis.... Nello specifico: ...Omissis... (27) , notevolmente attivo nella vita politica del Comune di Plati', in quanto gia' ...Omissis... (28) e ...Omissis... (29) del Comune di Plati', nonche' ...Omissis... (30) del ...Omissis... di Reggio Calabria; il ...Omissis... e' stato ...Omissis... ...Omissis... - in qualita' ...Omissis..., nella lista capeggiata dal ...Omissis..., ...Omissis... (elezioni del ...Omissis...); il (...) ...Omissis..., che si sono tenute il ...Omissis... nel Comune di Plati', nella lista civica «...Omissis...» - candidato ...Omissis... il ...Omissis..., ...Omissis... (...Omissis...); il ...Omissis...: ha gia' ricoperto la carica di ....Omissis... del Comune di Plati' durante l'amministrazione eletta nel corso dell'anno ...Omissis..., con ...Omissis..., ...Omissis...; e' ...Omissis... di ...Omissis... (...Omissis...), gia' ...Omissis... nel civico consesso eletto il ...Omissis... (...Omissis... il ...Omissis..., ...Omissis...) e sciolto per infiltrazioni mafiose il ...Omissis...; la ...Omissis... e' stata ...Omissis... nel civico consesso eletto il ...Omissis... (...Omissis...,) e sciolto per ...Omissis...» (31)
Nelle conclusioni l'Organo ispettivo mette in evidenza, tra l'altro, «le parentele e le frequentazioni dei ...Omissis... che potrebbero indurre a ritenere che gia' al momento ...Omissis... non fossero estranei al contesto mafioso del territorio» (32) oltre a sottolineare «le parentele, i collegamenti e le frequentazioni tra componenti degli ...Omissis... e personaggi legati alla criminalita' organizzata» (33) dettagliatamente riportate alle pagine 54/71 della Relazione e dalle quali si evince che: «il ...Omissis..., oltre le frequentazioni, risulta avere rapporti di parentela con le famiglie mafiose "...Omissis..." e ...Omissis...», in quanto e':
...Omissis... di ...Omissis... ...Omissis... «- ...Omissis... (...) - ...Omissis... di ...Omissis... (...Omissis...), capo dell'omonima famiglia mafiosa, questo ultimo ...Omissis... con ...Omissis... (...Omissis...), ...Omissis... del predetto ...Omissis..., ...Omissis..., alias "...Omissis...", capo indiscusso dell'omonima famiglia mafiosa "...Omissis..."; - e di ...Omissis... (...Omissis...), ...Omissis... del ...Omissis..., ...Omissis..., capo della cosca mafiosa denominata "...Omissis...; ...Omissis... di ...Omissis..., ...Omissis... (gia' ...Omissis..., il quale risulta ...Omissis... di ...Omissis..., ...Omissis... per aver ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis... ...Omissis... del predetto ...Omissis..., ...Omissis..., alias "...Omissis...", quindi ...Omissis... di ...Omissis..., ...Omissis...); ...Omissis..., poiche' ...Omissis... della ...Omissis..., di ...Omissis... (...Omissis...), ...Omissis... (...Omissis...), ...Omissis... (...Omissis..., ...Omissis...), ...Omissis... (...Omissis..., ...Omissis...) e ...Omissis... (...Omissis..., ...Omissis...) tutti esponenti di spicco della cosca "...Omissis...". Nel corpo della relazione sono riportate anche le parentele degli altri ...Omissis...: ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis.... Inoltre, si consideri la posizione del ...Omissis... che risulta direttamente coinvolto nel procedimento penale n. ...Omissis... RGNR, ...Omissis:.. GIP e ...Omissis... DIB del Tribunale di ...Omissis..., per i reati di associazione di tipo mafioso, minaccia aggravata dalle modalita' mafiose in concorso e produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti continuato (34) , tuttora pendente presso quegli Uffici giudiziari. Infine, tutti i ...Omissis... risultano avere frequentazioni con soggetti controindicati e/o vicini alla criminalita' organizzata.» (35)
Al termine delle verifiche condotte sugli atti e sulle determine comunali, la Commissione ha riscontrato: «Il rilascio di due permessi a costruire in ...Omissis..., rilasciati a soggetti che ...Omissis.... Il rilascio di alcuni permessi a costruire in zona ...Omissis... senza i presupposti normativi. Il Comune di Plati' non ha ancora approvato il PSC (Piano Strutturale Comunale) mentre gli strumenti urbanistici vigenti, Piano regolatore e regolamento urbanistico, non prevedono ne' tanto meno disciplinato l'UAM (unita' aziendale minima), necessaria per verificare i progetti per i quali i permessi sono stati rilasciati. In questo senso, l'eventuale presenza nel PRG del lotto minimo non e' sufficiente per una corretta valutazione dei progetti, considerato che l'UAM e' il risultato di una serie di fattori, ovvero: ordinamento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine e attrezzi e capacita' professionali dell'imprenditore, che devono essere previsti e disciplinati nel PSC, di cui il comune non e' al momento provvisto. In assenza del PSC manca il criterio a cui parametrare e riscontrare i progetti presentati in zona ...Omissis... (36) rilevando anche «La mancata tutela del territorio sotto il profilo idrogeologico, visto che il Comune di Plati' non ha approvato alcun Piano di gestione forestale ne' ha adottato il Regolamento di fida pascolo, sebbene su buona parte del territorio comunale risulti apposto il vincolo idrogeologico con il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato datato 1955. La mancata adozione di tali strumenti territoriali potrebbe vanificare il vincolo apposto per il quale, si cita testualmente, "soltanto con l'impedire in determinate parti del territorio suddetto, irrazionali trattamenti forestali e pastorali, e' possibile prevenire, nell'interesse pubblico, i danni previsti dall'art. 1 della legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267. Invero lasciare al proprietario la liberta' di disporre dei propri fondi "ad libitum" puo' portare al disboscamento o all'irrazionale utilizzazione dei fondi stessi, causando, con evidente danno pubblico, la perdita della loro stabilita', la loro denudazione ed il perturbamento del regime delle acque". La assenza di tutela e controllo del territorio potrebbe inoltre avvantaggiare le 'ndrine, libere di operare senza alcun vincolo.» (37) Dalla lettura della relazione emerge ancora: «La mancata utilizzazione dei beni confiscati alla mafia. A parte un immobile destinato a caserma dei Carabinieri, va rilevato che i bandi pubblici per le assegnazioni di questi immobili sono andati ripetutamente deserti, quando addirittura l'assegnazione non e' stata seguita dalla revoca da parte dello stesso assegnatario. A parte la necessita' di reperire fondi per la sistemazione dei beni e le concrete difficolta' operative nell'assegnazione degli stessi, non puo' non rilevarsi che tutte le iniziative in relazione ai beni confiscati sono sempre state assunte durante le gestioni commissariali.» (38) ed infine: «Le molteplici e ripetute acquisizioni di beni effettuate tramite affidamenti diretti per i quali sono stati riscontrati ripetute irregolarita' e violazioni di legge. La modalita' operativa seguita e' risultata sostanzialmente confusa e contrastante con le disposizioni normative, oltre a favorire ditte ...Omissis...» (39) Sotto tale ultimo profilo, l'organo ispettivo, dopo aver riportato gli esiti dei controlli alle pagine 209/ 230, ha evidenziato anche nelle conclusioni che il Comune: non e' dotato di un Albo dei fornitori a cui attingere per le necessarie forniture; non ha esplicitato il percorso per considerare congruo il prezzo, in mancanza di una selezione tra piu' concorrenti, non avendo - tra l'altro - fatto ricorso al Mercato elettronico e non avendo effettuato una qualsivoglia comparazione tra prezzi per prodotti analoghi; rivolgendosi sempre alle stesse ditte nel corso dell'anno, in alcuni casi anche durante la stessa settimana, per forniture identiche, senza interpellare altri operatori economici del settore; ed, infine, non ha acquisito l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei Contratti pubblici, diversamente da quanto previsto dalle linee guida dall'Anac che lo impongono gia' per lavori e forniture fino a 5.000 euro (40) . Infine, l'Ente, «ha fatto ricorso ad assunzioni di dipendenti a tempo determinato tra i quali ...Omissis..., quando addirittura non abbiano ...Omissis.... Inoltre, e' stato riscontrato che tra gli assunti a tempo determinato vi e' anche ...Omissis..., nato a ...Omissis... il ...Omissis... che risulta tra ...Omissis... "...Omissis..."». (41)
Infine, nel formulare le sue conclusioni la Commissione si e' richiamata alla consolidata giurisprudenza in materia lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/ 2000, per sottolineare che il provvedimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, «con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, e' sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra la organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (cfr., tra le tante, C.d.S., III Sez., 28 maggio 2013, n. 2895; C.d.S. Sez. III, 26 settembre 2014 n. 4845; C.d.S. Sez. III 25 gennaio 2016 n. 256; C.d.S. Sez. III, 2 ottobre 2017 n. 4578 e da ultimo C.d.S. Sez. III 10 gennaio 2018 n. 96).
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realta' storica; per univocita', intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore e' intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneita' all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.
Inoltre, le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realta' contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalita' organizzata, e cio' anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non e' sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione. (...) Puo' essere «sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacita' di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. III, n. 2895/2013). La ratio sottesa al provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, infatti, e' quella di offrire uno strumento di tutela nei confronti del controllo e dell'ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti, in presenza anche di situazioni estranee alla area propria dell'intervento penalistico o preventivo (cosi', Cons. Stato. Sez. III, n. 2038/2014), nell'evidente necessita' di evitare, con immediatezza, che l'Amministrazione locale rimanga permeabile all'influenza della criminalita' organizzata per l'intera durata del suo mandato elettorale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3340/ 2014)». (42)
La Commissione ha concluso ritenendo che le «circostanze (...) gia' esaminate in dettaglio (...) potrebbero indicare una compromissione dell'attivita' amministrativa o quanto meno la permeabilita' dell'Ente alle infiltrazioni di mafia. Alla luce di quanto detto e nel richiamare le osservazioni fatte di volta in volta, a parere della Commissione di accesso, sembrerebbero sussistere i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'Amministrazione comunale di Plati' della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo n. 267/ 2000 e s.m.i.» (43)
Conclusioni

Dalla lettura della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo che le cosche criminali hanno sul territorio di riferimento.
Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialita' dell'Amministrazione di Plati', in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalita' organizzata.
L'esame dell'integrale situazione del Comune di Plati' e' stato, peraltro, effettuato in sede di riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta presso questa Prefettura in data odierna, alla presenza del Procuratore della Repubblica Vicario presso il locale Tribunale, Direzione distrettuale antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte.
Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussi-stono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Plati', ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94.
Si allegano:
...Omissis...;
...Omissis....

Il prefetto: di Bari

(1) 1.1.2017 - ISTAT.

(2) Cfr pag. 3/ 49 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(3) Come si legge nella Relazione del ...Omissis... del
...Omissis..., «Il ...Omissis... e' stato condannato per
sequestro di persona a scopo di estorsione ed e' stato
destinatario di ordinanza custodiale per l'omicidio del
...Omissis..., ucciso il ...Omissis... in ...Omissis.... E' in
rapporto di parentela con i "...Omissis...» ("...Omissis...") per
aver fatto ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis... del capo
dell'omonima cosca. I "...Omissis..." sono sostenuti dai
...Omissis..., detti "...Omissis...", "...Omissis..." e
"...Omissis...". Dopo il sequestro di ...Omissis..., avvenuto nel
...Omissis..., sembrava profilarsi una possibile scissione
interna tra "...Omissis..." ed i "...Omissis...", da un lato, e i
"...Omissis...", dall'altro. Questi ultimi, secondo le
informazioni di polizia acquisite, sono presenti anche nel Nord
Italia (...Omissis...), in ...Omissis..., in ...Omissis...
(...Omissis...) e in ...Omissis... (...Omissis...)».

(4) L'operazione eseguita nel ...Omissis..., ha portato all'arresto
dei ...Omissis... e ...Omissis... con il ...Omissis...,
...Omissis..., Omissis... di ...Omissis..., boss ergastolano, e
dello imprenditore ...Omissis..., tutti accusati del reato ex
art. 416-bis c.p.

(5) Nell'operazione «...Omissis...» sono stati eseguiti ...Omissis...
arresti da parte dei ...Omissis... e ...Omissis... nel
...Omissis.... Coinvolto, tra gli altri, ...Omissis... detto
...Omissis..., i ...Omissis..., ...Omissis... e ...Omissis....
Arrestati anche imprenditori edili, tra cui ...Omissis... che
proteggeva ...Omissis.... Questa operazione, seguito
dell'operazione ...Omissis..., ha confermato l'operativita' della
cosca nei Comuni di ...Omissis.... Nell'operazione sono stati
sequestrati beni del valore di 5 milioni di euro.

(6) Nel contesto dell'operazione e' stato disposto uno dei maggiori
sequestri di droga mai realizzati in Italia, con ben 700
chilogrammi di cocaina purissima al 93% sottratti ai
narcotrafficanti, per un valore all'ingrosso sui mercati europei,
di circa 120 milioni di euro. A gestire il traffico
un'organizzazione criminale frutto di una vera e propria
"alleanza" strategica e finanziaria tra uno dei piu' importanti e
agguerriti sodalizi 'ndranghetistici della Locride, i
"...Omissis..." di Plati', ed esponenti del clan ...Omissis...
dei "...Omissis...", attivo nel ...Omissis.... Una rete di
narcotrafficanti internazionali era in grado di movimentare
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dal continente
...Omissis... ...Omissis...) verso il territorio italiano,
passando per ...Omissis... ed i Paesi del ...Omissis...

(7) L'operazione eseguita il ...Omissis... con l'arresto di
...Omissis... persone in ...Omissis..., ritenute affiliate ai
"...Omissis...", ai "...Omissis...", ai "...Omissis..." e alle
cosche di ...Omissis.... I soggetti arrestati, come emerso dalle
indagini coordinate dalla D.D.A. di Milano, avevano nel tempo
anche "occupato" il territorio attraverso la gestione diretta o
indiretta di interi settori imprenditoriali e commerciali, fra i
quali quello edilizio, il movimento terra, i parcheggi e i
servizi di sorveglianza di locali pubblici, la gestione di negozi
presso le fermate della metropolitana, le attivita' estorsive, lo
spaccio di droga.

(8) Cfr. pag. 41/49 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(9) Cfr. pag. 301 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(10) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., residente a
...Omissis..., ...Omissis..., ...Omissis...

(11) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., residente a
...Omissis..., ...Omissis...

(12) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., residente a
...Omissis..., ...Omissis...

(13) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(14) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(15) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(16) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(17) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(18) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(19) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., ...Omissis...

(20) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., di seguito meglio
indicato.

(21) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis... di seguito meglio
indicato.

(22) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis... Egli risulta
...Omissis....

(23) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., di seguito meglio
indicata.

(24) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., di seguito meglio
indicato.

(25) ...Omissis..., ...Omissis... a ...Omissis..., di seguito meglio
indicato.

(26) Cfr. pag. 50/51 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(27) Omissis..., ...Omissis... ...Omissis..., ...Omissis....

(28) Elezioni del ...Omissis....

(29) Eletto rispettivamente il: ...Omissis..., ...Omissis... e
...Omissis... (quest'ultimo mandato non ultimato in quanto il
civico consesso veniva sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 - T.U.E.L. - con DPR del ...Omissis...).

(30) Elezioni del ...Omissis....

(31) Cfr. pag. 52/53 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(32) Cfr. pag. 300 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(33) Cfr. pag. 301 della Relazione della Commissione d'indagine.

(34) Perche', in concorso con altra persona, presentandosi presso la
sede ...Omissis... (con sede legale nel comune di ...Omissis...,
ditta che opera nella ...Omissis...), di cui ...Omissis...
(...Omissis...) era ...Omissis... (ditta in ...Omissis...),
riferiva ...Omissis... dicendo: "...Omissis...", e infine
rispondendo al ...Omissis... che diceva: "Si a ...Omissis...!"
con la frase: "...Omissis...".

(35) Cfr. pag. 301/303 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(36) Cfr. pag. 303 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(37) Cfr. pag. 303/304 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(38) Cfr. pag. 304 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(39) Cfr. pag. 304/305 della Relazione della Commissione d'Indagine..

(40) Cfr. pag. 305 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(41) Cfr. pag 254/280 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(42) Cfr. pag. 296/298 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(43) Cfr. pag. 306 della Relazione della Commissione d'Indagine.
 
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