Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 marzo 2018 |
Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese, per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, all'art. 6, comma 1, prevede l'adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto a beneficio di micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico, tramite la concessione di voucher di importo non superiore a 10.000 euro; Visto il comma 2 del medesimo art. 6 del decreto-legge n. 145 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari o sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2014, adottato ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 e recante le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del predetto decreto 23 settembre 2014 nel quale e' disposto che i servizi e le soluzioni informatiche oggetto di agevolazione devono essere acquisiti successivamente all'assegnazione del voucher alle imprese; Visto, altresi', l'art. 8, comma 5, del predetto decreto 23 settembre 2014 che prevede, nel caso in cui l'importo complessivo dei voucher richiesti dalle imprese istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, il riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascun beneficiario; Visto il decreto adottato in data 7 luglio 2016 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di Autorita' politica per la coesione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 19 ottobre 2016, che ha destinato alla concessione del voucher nelle otto regioni del Mezzogiorno l'importo di 32.543.679,00 euro a carico del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e Competitivita'» 2014-2020 FESR, rinviando ad apposita delibera CIPE l'individuazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da destinare alle regioni del Centro-Nord, nonche' la ripartizione tra tutte le regioni delle risorse complessivamente stanziate; Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2017, che ha assegnato 67.456.321,00 euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione alla concessione del voucher alle imprese localizzate nelle regioni del Centro-Nord e ha ripartito l'importo complessivo di euro 100.000.000,00 in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle singole regioni; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso, nonche' le modalita' di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste dal predetto decreto 23 settembre 2014; Visto, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 7, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel quale e' stabilito che le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17,00 del 9 febbraio 2018, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione «Voucher digitalizzazione» del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); Considerato che il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e' stato posticipato con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 febbraio 2018 alle ore 17,00 del 12 febbraio 2018; Considerato l'elevato interesse che l'intervento agevolativo ha suscitato nelle imprese, facendo registrare, nel periodo di apertura dello sportello agevolativo, la presentazione di circa n. 91.500 domande di agevolazione, corrispondente a un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 625 milioni di euro; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 14 marzo 2018 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato decreto direttoriale 24 ottobre 2017, e' stato definito l'elenco delle imprese, articolato su base regionale, a cui risulta assegnabile il voucher di cui al predetto decreto interministeriale 23 settembre 2014; Considerato che, risultando le richieste agevolative delle imprese significativamente superiori alla dotazione finanziaria prevista per l'intervento, l'applicazione del riparto di cui all'art. 8, comma 5, del decreto interministeriale 23 settembre 2014 comporta l'attribuzione di un voucher pari in media a circa il 16 per cento dell'ammontare richiesto dalle imprese; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e ne individua le specifiche finalita' per il perseguimento degli obiettivi generali della crescita sostenibile e della creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa, e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese; Visto il comma 3 del predetto art. 23, che dispone, in particolare, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo alle forme d'incentivazione previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta, e che gli interventi del Fondo sono attivati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico; Visto il comma 4 del predetto art. 23, che dispone che il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi; Visto il comma 7 del medesimo art. 23, che stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge indicate nell'allegato n. 1 dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012; Visti i commi 8, 9 e 10 del medesimo art. 23, che dispongono che le disponibilita' rivenienti da capitoli di bilancio o contabilita' speciali relative agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2012, sono versate al Fondo per la crescita sostenibile e che quelle relative a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonche' utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento; Considerato che le risorse finanziarie destinate alla concessione del voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese ai sensi del citato decreto interministeriale 7 luglio 2016 e della citata delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, affluiscono alla predetta contabilita' speciale n. 1726; Considerato che tra gli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del menzionato art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 sono compresi i contratti di programma, di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che nella predetta contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile sono presenti risorse affluite a seguito di revoche, rideterminazioni o rinunce alle agevolazioni concesse nell'ambito del predetto strumento agevolativo, per un ammontare pari a circa euro 300.000.000,00; Ritenuto, al fine di assicurare all'intervento per la digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico di cui all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 una incisivita' sulla capacita' competitiva delle piccole e medie imprese maggiore di quella ottenibile con le risorse oggi disponibili, di incrementare la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento; Considerato che le sopra citate economie rivenienti dall'abrogato strumento agevolativo dei contratti di programma, presenti nella contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile riservata agli interventi cofinanziati, possono essere destinate alla concessione del voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 145 del 2013, trattandosi di un intervento che, ai sensi della norma istitutiva e dei provvedimenti attuativi sopra menzionati, e' finanziato su un programma operativo nazionale relativo alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali; Considerato che le predette economie devono essere utilizzate, ai sensi del citato art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, nel rispetto della chiave di riparto che prevede la destinazione delle risorse finanziarie in misura pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014); Considerato che, per assicurare la copertura delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese del Mezzogiorno, tenuto conto dell'importo di euro 32.543.679,00 gia' assegnato ai sensi del sopra citato decreto interministeriale 7 luglio 2016, risultano necessarie ulteriori risorse pari a euro 194.020.293,00; Considerato che, pertanto, sulla base della predetta chiave di riparto delle risorse finanziarie tra aree del Mezzogiorno e aree del Centro-Nord, l'incremento della dotazione finanziaria per la concessione del voucher a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile, rivenienti dalle economie sullo strumento agevolativo dei contratti di programma, abrogato ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, e' quantificato in euro 242.525.366,25;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, sono destinati alla concessione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014 citato in premessa, euro 242.525.366,25 a valere sulle risorse rivenienti da economie registrate nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponibili nella contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e sono utilizzate, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 23, in misura pari all'80 per cento per i progetti delle imprese localizzate nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento per i progetti delle imprese localizzate nelle aree del Centro-Nord. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 283 |
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