Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 marzo 2018
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi»;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il Nuovo ordinamento dei consorzi agrari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2016, recante i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti ai commissari liquidatori ed ai membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 gennaio 2002, recante la «Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi»;
Considerato che le modifiche legislative introdotte dall'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rendono necessaria una integrazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2002 che disciplina la determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi prevedendo lo specifico compenso da destinare ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 citato;
Considerata altresi' l'opportunita' di modificare la disciplina vigente equiparando i compensi spettanti ai Commissari governativi liquidati a carico dell'erario ai sensi dell'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400 nei casi di insufficienza o mancanza di attivita' a quelli previsti per i commissari liquidatori e per i curatori fallimentari nei casi di procedure liquidatorie incapienti;

Decreta:

Art. 1

Il compenso spettante al commissario governativo nominato ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, primo e secondo comma del codice civile e' determinato, secondo il criterio a lui piu' favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:
a) per ricavi/attivo fino ad euro 260.000,00: compenso euro 775,00 lordi mensili;
b) per ricavi/attivo oltre euro 260.000,00 e fino ad euro 1.550.000,00: compenso euro 1.290,00 lordi mensili;
c) per ricavi/attivo oltre euro 1.550.000,00 e fino a euro 5.165.000,00: compenso euro 2.065,00 lordi mensili;
d) per ricavi/attivo oltre euro 5.165.000,00: compenso euro 3.100,00 lordi mensili;
 
Art. 2

Il compenso del commissario, determinato nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.
La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverra' ad incarico concluso. Tuttavia, il commissario, con richiesta motivata, puo' ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al 50% del maturato.
 
Art. 3

Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso spettera' un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario.
 
Art. 4

Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attivita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verra' liquidato nella misura forfettaria pari ad € 2.500,00 lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
 
Art. 5

Al commissario nominato ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile, spetta una remunerazione forfettaria per l'attivita' prestata, compresa tra € 1.000,00 ed € 2.500,00 lordi, tenuto conto del numero e della natura degli adempimenti e dell'impegno ad essi connesso, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
Non spetta alcun compenso qualora il predetto Commissario venga individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa.
 
Art. 6

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 gennaio 2002.
 
Art. 7

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 9
Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure di gestione commissariale disposte ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile, in corso.
Le medesime disposizioni si applicano alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 13 marzo 2018

Il Ministro: Calenda
 
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