Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Manduria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 ottobre 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Manduria (Taranto) rinnovato nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la meta' dei consiglieri assegnati all'ente;
Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

La gestione del Comune di Manduria (Taranto) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Vittorio Saladino - prefetto a riposo;
dott. Luigi Scipioni - viceprefetto;
dott. Luigi Cagnazzo - dirigente di II fascia area I.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Manduria (Taranto), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
All'esito di un'indagine di polizia giudiziaria denominata «Impresa» coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, il giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con ordinanza del 4 luglio 2017, ha disposto ventisette misure di custodia cautelare nei confronti di soggetti indagati, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. Tra i destinatari della menzionata misura cautelare figurano un consigliere del Comune di Manduria ed un assessore dello stesso ente successivamente dimessisi.
In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Taranto, con decreto del 23 agosto 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.
Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, e' stato disposto lo scioglimento dell'organo consiliare con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, ex art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Taranto, sentito nella seduta del 13 marzo 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il Comune di Manduria si colloca in un'area caratterizzata dalla storica presenza di organizzazioni criminali profondamente radicate e attive, tutte appartenenti alla sacra corona unita.
La menzionata operazione giudiziaria ha messo in luce i metodi attraverso i quali agisce una nuova organizzazione criminale, anch'essa riconducibile alla sacra corona unita, che, attraverso estorsioni, voto di scambio elettorale politico-mafioso, infiltrazione nella gestione di appalti pubblici nonche' traffico e spaccio di stupefacenti si impone sull'imprenditoria, sui commerci e sulla politica locale.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre alla generale gestione dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali organizzazioni criminali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si e' concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati, direttamente od indirettamente, ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di cointeressenze, amicizie e frequentazioni che lega esponenti delle locali consorterie criminali o soggetti ad esse contigui agli amministratori locali alcuni dei quali, peraltro, gravati da pregiudizi penali o di polizia.
La relazione della commissione d'indagine, avvalendosi anche del materiale acquisito nel corso delle indagini esperite dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, pone in rilievo, dettagliatamente, il ruolo determinante esercitato nelle consultazioni amministrative del maggio del 2013 dalla criminalita' organizzata ed in particolare dal locale capo cosca rivelatosi determinante per l'elezione di candidati riconducibili alla locale organizzazione criminale.
La relazione del prefetto, nell'analizzare il profilo dei diversi amministratori comunali si sofferma sulla figura del sindaco in relazione al quale evidenzia che, fonti tecniche di prova, hanno rivelato che lo stesso ha richiesto all'amministratore di una societa' aggiudicataria di un appalto di lavori l'assunzione di un noto pregiudicato esponente della locale compagine mafiosa.
Le risultanze della menzionata indagine giudiziaria hanno inoltre evidenziato che ad un assessore comunale - che riveste un ruolo rilevante all'interno dell'associazione criminale, ed e' indicato quale emissario del locale capo mafia - e' riconosciuto il compito di garantire gli interessi della criminalita' organizzata.
Rilievi in parte analoghi sono emersi in relazione ad una vicenda di scambio elettorale politico-mafioso che ha interessato un altro amministratore locale, per la cui elezione alla carica di presidente del consiglio e' intervenuto, in maniera decisiva, il citato personaggio apicale della locale cosca, minacciando gravi ripercussioni nei confronti degli altri consiglieri comunali qualora il «suo» candidato non fosse stato eletto presidente.
Il condizionamento ambientale esercitato in quel territorio dalla criminalita' organizzata e' chiaramente evidente nella vicenda che ha interessato un altro consigliere comunale, coinvolto nella citata indagine giudiziaria per favoreggiamento personale il quale, escusso dalla polizia giudiziaria, non ha riferito di aver subito un tentativo di estorsione per furto di auto per il quale ha invece dichiarato di avere chiesto aiuto, attraverso un suo familiare, alla locale organizzazione criminale.
Elementi univoci che attestano significativamente il grado di compromissione dell'azione amministrativa e le ingerenze esercitate da soggetti riconducibili ad ambienti controindicati sono emersi dall'esame della procedura di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Al riguardo e' stato rilevato che il citato assessore destinatario dell'ordinanza cautelare e altri amministratori comunali si sono adoperati per agevolare l'assegnazione di un alloggio ad un soggetto legato sentimentalmente ad un esponente della sacra corona unita.
La commissione d'indagine, anche sulla scorta delle ricostruzioni e delle imputazioni rilevate in sede penale, evidenzia che l'iter istruttorio della citata procedura di assegnazione e' stato caratterizzato da molteplici irritualita' ed omissioni tutte volte, inequivocabilmente, a favorire la posizione del citato assegnatario.
Peraltro l'amministrazione comunale, anche dopo l'intervento della Guardia di Finanza che evidenziava irregolarita' ed anomalie nella procedura in questione, tutte finalizzate ad assicurare una posizione utile in graduatoria alla menzionata assegnataria, ha dato corso ad un irrituale riesame della sola posizione della candidata riconducibile ad ambienti controindicati che, all'esito finale della procedura, risultera' assegnataria dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Altra vicenda sintomatica del condizionamento dell'attivita' amministrativa e' quella concernente l'occupazione di suolo pubblico e l'installazione di strutture mobili da parte del titolare un bar situato di fronte al palazzo municipale e destinatario della menzionata ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis, in quanto facente parte di un associazione di stampo mafioso.
Al riguardo fonti tecniche di prova documentano un incontro avvenuto all'interno della casa comunale tra il citato assessore, referente dell'associazione criminale, e il locale capo cosca, socio in affari del titolare del bar, a seguito del quale l'assessore rassicurava il menzionato imprenditore sul buon esito delle richieste di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
Viene ampiamente riportato nella relazione della commissione d'indagine che gli amministratori comunali e i dirigenti dei diversi settori amministrativi, pur a conoscenza delle strutture abusive antistanti il citato bar, realizzate su suolo pubblico e peraltro ben visibili, hanno temporeggiato nel concludere le procedure autorizzative con provvedimenti di diniego, consentendo in tal modo il protrarsi, per un lungo arco di tempo, di una situazione di fatto palesemente illegale.
Peraltro, al predetto imprenditore la giunta comunale, pur a fronte degli esistenti abusi, ha assicurato il patrocinio dell'ente per un evento musicale nella stagione estiva.
Solo nel mese di agosto 2017 e dopo l'esecuzione delle misure cautelari, a seguito di una segnalazione del comando dei Carabinieri sezione tutela del patrimonio culturale - con la quale veniva riscontrata la mancanza di qualsiasi autorizzazione di occupazione di suolo pubblico - veniva ordinata dall'ufficio attivita' produttive del comune l'immediata rimozione delle strutture abusive.
Elementi univoci che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita nel mancato rispetto del principio di legalita' sono rinvenibili in alcune vicende che hanno interessato l'organizzazione della manifestazione denominata «Fiera Pessima», mostra campionaria che nel corso degli anni ha assunto notevole importanza in ambito nazionale ed alla quale partecipano circa 300 espositori provenienti prevalentemente dalle regioni centro meridionali.
In tale ambito, al piu' volte menzionato assessore e' stato contestato il reato di estorsione in quanto, unitamente al citato capo cosca, costringeva, minacciando ritorsioni, il titolare della ditta al quale era stato affidato l'incarico di organizzare l'edizione 2013 della citata fiera a versare in suo favore l'importo di 15.000 euro.
La commissione d'indagine evidenzia altresi' che la ditta affidataria della gara d'appalto per l'organizzazione della fiera per l'anno 2014 aveva prodotto falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara, vicenda per la quale il titolare della menzionata impresa ha ricevuto un avviso di garanzia.
L'amministrazione comunale, nonostante le descritte vicende, ha conferito in affidamento diretto alla predetta impresa l'incarico di organizzare la manifestazione in questione anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Taranto hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Manduria, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale e arrecato pregiudizio per gli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato al fine di assicurare il risanamento dell'ente.
Sebbene il processo di legalizzazione dell'attivita' del comune sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, puo' intervenire anche quando sia stato gia' disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Manduria (Taranto), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: Minniti
 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 27 aprile 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 857
 

Prefettura di Taranto - Ufficio Territoriale del Governo
AREA I - Ordine e sicurezza pubblica
Taranto, 28 marzo 2018

Al Signor Ministro dell'interno
Palazzo del Viminale - Roma
Oggetto: Comune di Manduria. Relazione ai sensi dell'art. 143, III
comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni.
Con prefettizia n. 242 RIS del 3 agosto 2017 lo scrivente ha riferito in merito alla situazione determinatasi ed alle evidenze emerse riguardo all'Amministrazione comunale di Manduria, sottoponendo alla valutazione di codesto Ministero l'opportunita' di effettuare un accesso presso il detto ente ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Con decreto ministeriale n. 17102/12/81(1) in data 8 agosto 2017, e' stato autorizzato l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento presso quell'Amministrazione e, conseguentemente, con decreto prefettizio n. 32532 Area I del 23 agosto 2017 e' stata nominata la commissione d'indagine.
Con successivo provvedimento n. 45788 del 22 novembre, su richiesta motivata della commissione, e' stata concessa la proroga di ulteriori tre mesi per l'espletamento degli accertamenti in questione.
In data 16 febbraio 2018 la commissione ha depositato la propria relazione conclusiva ed il successivo 13 marzo e' stato sentito al riguardo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione dei rappresentanti della Procura distrettuale di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto.
Tutto cio' premesso, si trasmette, per le conseguenti valutazioni e determinazioni, la relazione dello scrivente prevista dall'art. 143, III comma, del T.U.O.E.L.

Il Prefetto: Cafagna Comune di Manduria. Relazione al Sig. Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 143, comma 3 del T.U.O.E.L. Premessa
A seguito di indagini condotte dalla Questura di Taranto sotto la direzione della Procura di Lecce - Direzione distrettuale antimafia, il 4 luglio 2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha disposto ventisette misure di custodia cautelare (venti delle quali eseguite in carcere e sette agli arresti domiciliari), nei confronti di altrettante persone residenti in diverse province, indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati. Tra queste, un consigliere del Comune di Manduria, dimessosi dalla carica il precedente 30 giugno 2017, Omissis, nonche' un ex assessore dello stesso Ente, Omissis per fatti in gran parte coincidenti con l'epoca in cui ha svolto la carica di amministratore dell'ente.
L'ordinanza cautelare in parola rappresenta l'epilogo di una complessa attivita' di indagine riguardante un'associazione di stampo mafioso qualificabile come frangia della sacra corona unita operante sul versante orientale della provincia tarantina, capeggiata dal trio Omissis, Omissis e Omissis, luogotenenti del boss manduriano Omissis (capo riconosciuto della S.C.U.).
I gravi fatti emersi con l'operazione denominata «Impresa», suffragati da elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni) appaiono indicativi della persistente e penetrante capacita' di infiltrazione e condizionamento della malavita organizzata locale nell'apparato politico amministrativo del Comune di Manduria, atteso che gia' in passato, nel corso di altra operazione condotta nel 2012 dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, erano emersi rapporti tra soggetti criminali interessati da provvedimenti giudiziari, appartenenti alla S.C.U. di Omissis e l'Amministrazione manduriana. Tali rapporti erano stati oggetto di un accesso antimafia che non aveva dato luogo a provvedimenti nei confronti dell'Ente.
Alla luce dei nuovi elementi emersi dall'attivita' giudiziaria e dagli approfondimenti delle Forze di Polizia, il Prefetto di Taranto ha proposto al Ministero dell'interno un accesso ispettivo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del TUEL come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94/2009. Successivamente al decreto ministeriale di delega all'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento, il Prefetto, con provvedimento n. 32532/Area I del 23 agosto 2017, ha nominato una commissione di indagine incaricandola di eseguire mirati approfondimenti al fine di verificare eventuali forme di condizionamento compromettenti il buon andamento e l'imparzialita' amministrativa, nonche' il regolare funzionamento dei servizi nell'Amministrazione comunale di Manduria.
La commissione Omissis ha richiesto, ottenendola, una proroga di ulteriori tre mesi, e ha concluso gli accertamenti e rassegnato le proprie conclusioni, depositando il 16 febbraio 2018, un'articolata e approfondita relazione finale.
Il 13 marzo successivo si e' svolta la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargata alla partecipazione del Procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Lecce e del Procuratore della Repubblica di Taranto, nonche' con l'intervento dei componenti della commissione per l'accesso, allo scopo di acquisire valutazioni in merito alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi del Comune di Manduria. Situazione politico - amministrativa
Con 30.921 abitanti il Comune di Manduria e' il quinto centro della Provincia di Taranto per popolazione e il primo, dopo il capoluogo, per sviluppo territoriale costiero, spingendosi nel Salento fino alla Provincia di Lecce.
Gli organi politici sono stati rinnovati per l'ultima volta in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del maggio 2013, alle quali parteciparono 19 liste e 8 candidati sindaci. Dopo il primo turno risultarono ammessi al ballottaggio Omissis, sostenuto da una coalizione di liste civiche (Omissis, Omissis, Omissis e Omissis) e Omissis, sostenuto da una coalizione di centro-destra (Omissis, Omissis, Omissis e Omissis). Ribaltando il risultato del 1° turno, fu eletto con il 55,69% dei voti Omissis e, alla coalizione che lo appoggiava, furono attribuiti 15 dei 24 seggi assegnati al consiglio, piu' precisamente quattro ciascuno a Omissis, Omissis e Omissis e tre a Omissis.
I successivi quattro anni di amministrazione sono stati caratterizzati da alcuni mutamenti in seno alla giunta, con l'allargamento della maggioranza al Omissis tra il 2016 e il 2017.
Nei primi giorni di luglio 2017, a seguito di indagini condotte dalla Questura di Taranto sotto la direzione della DDA di Lecce, sono state eseguite 27 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan Omissis - Omissis - Omissis, indicato come un'articolazione della Sacra Corona Unita, sui territori di Manduria e Sava.
Tra gli arrestati compaiono due esponenti di primario livello nella coalizione di maggioranza, Omissis, gia' presidente del consiglio comunale, e Omissis, ex assessore.
Il 23 agosto 2017 si e' insediata la commissione di accesso antimafia prevista dal comma 2 dell'art. 143 del TUEL e il 28 successivo dieci consiglieri comunali hanno presentato la mozione di sfiducia al sindaco, con convocazione monotematica del consiglio fissata per il successivo 19 settembre.
Tale seduta non si e' svolta in quanto il giorno precedente sono state formalizzate le dimissioni contestuali di 13 consiglieri, determinandosi le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale. Il 20 settembre 2017 lo scrivente ha disposto la sospensione del consiglio, affidando la provvisoria gestione dell'Ente al Commissario prefettizio dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, Prefetto in quiescenza, che tuttora regge l'amministrazione in virtu' del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del 17 ottobre 2017.
Si rileva che, sotto quest'ultimo aspetto, si e' riproposto quanto avvenuto nel corso della precedente consiliatura, allorche' le dimissioni dei consiglieri e lo scioglimento anticipato seguirono a poca distanza l'insediamento della commissione di accesso antimafia e l'avvio del procedimento ex art. 143, che non diede luogo a misure sanzionatorie e sostitutive. La situazione della criminalita' organizzata La sacra corona unita e le nuove organizzazioni criminali
Il territorio di Manduria e dei comuni limitrofi e' stato tradizionalmente caratterizzato dalla presenza della S.C.U., che come noto sorse ad opera del mesagnese Omissis nei primi anni '80 nel comune brindisino di Mesagne, quale reazione ai tentativi di espansione della camorra napoletana e della 'ndrangheta.
In Manduria, in particolare, ha negli anni mantenuto un ruolo preminente il sodalizio capeggiato da Omissis, detto «Omissis», posto proprio dal predetto Omissis alla guida della frangia tarantina della S.C.U., pluricondannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e indicato negli atti processuali «elemento di assoluto vertice della SCU».
L'organizzazione, nel tempo, e' stata disarticolata o quantomeno limitata, militarmente ed economicamente, dall'energica azione preventiva e repressiva portata a compimento dalle Forze di Polizia e dall'Autorita' giudiziaria. L'indebolimento della leadership, seguito all'arresto dello Omissis, ha scatenato nell'ultimo decennio degli anni '90 una cruenta guerra di mafia che ha visto assurgere ad un ruolo di primo piano nelle fila del gruppo Omissis, Omissis, alias Omissis, e Omissis, alias Omissis, con collegamenti anche con la malavita tarantina, dando vita ad un nuovo sodalizio mafioso denominato «sacra corona libera» che agiva nelle province di Brindisi e Taranto, poi anch'esso decimato dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria.
L'arresto di Omissis - condannato alla pena di 18 anni di reclusione - e di Omissis consentiva al clan Omissis di riprendere il controllo del mercato degli stupefacenti e di avviare una nuova fase di alleanze con il clan Omissis, ma, una volta uscito dal carcere nell'estate del 2010, e' proprio Omissis, ad assumere un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione criminale.
Dopo l'operazione «Giano» che nel 2012 ha inferto un duro colpo alla compagine delinquenziale Omissis, in effetti, il ruolo di Omissis appare ulteriormente rafforzato e dalle attivita' di indagine successive emerge che non solo non si contrappone affatto allo Omissis, ma anzi si puo' fondatamente ritenere che sia divenuto il reggente della frangia della SCU manduriana, benche' si mostri molto abile a non far trapelare i legami con il vecchio boss. E' a lui che la figlia dello Omissis, Omissis, si rivolge per risolvere situazioni personali ed e' sempre a lui che alcuni esponenti di rilievo del clan coinvolti nell'inchiesta chiedono consiglio, ricevendo il suggerimento a rivolgersi al suo difensore di fiducia. Le piu' rilevanti operazioni di polizia giudiziaria.
Cio' che caratterizza in maniera evidente la criminalita' organizzata manduriana e' l'attitudine ad inquinare la vita politico-amministrativa, come risulta gia' dalla citata operazione Giano, nel cui ambito, nel gennaio 2012, il Commissariato di P.S. di Manduria e la Squadra Mobile di Taranto diedero esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione a carico di 17 soggetti, piu' 3 agli arresti domiciliari, perche' accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, illecita detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi e materiale esplodente.
In tale sede emerse come la consorteria mafiosa Omissis, grazie anche al contributo del noto pregiudicato manduriano Omissis, fosse riuscita ad infiltrarsi nel tessuto connettivo degli apparati amministrativi del Comune di Manduria.
In particolare, l'organizzazione era riuscita ad ottenere una licenza per l'apertura di un bar, la gestione dell'appalto per il servizio dei parcheggi a pagamento con parcometri elettronici e ausiliari del traffico nonche' - attraverso un prestanome facente parte della consorteria - la gestione delle aree adibite a parcheggio in occasione della «Fiera Pessima» (anni 2008, 2009, 2010) dello stesso paese, imponendo il servizio di guardiania benche' all'interno della struttura fosse presente un servizio di vigilanza privata; il tutto attraverso provvedimenti comunali compiacenti, finalizzati a garantire al clan vantaggi economici ingiusti attraverso il controllo delle predette attivita' economiche.
Le indagini consentirono, inoltre, di appurare che l'associazione aveva anche dato prova di essere in grado di procurare voti, orientandoli a vantaggio di esponenti politici locali nell'aspettativa di ottenere favori.
L'analisi degli elementi emersi nel corso dell'operazione porto' il 29 marzo 2012 alla nomina di una commissione d'accesso presso il Comune di Manduria, ma la procedura si concluse con decreto ministeriale del 30 gennaio 2013 nel quale non si ritenne «la concomitanza di elementi concreti, univoci e rilevanti tali da pregiudicare il funzionamento dei servizi ed i legittimi interessi della collettivita'».
L'ultima operazione di polizia giudiziaria «Impresa» (1) , che ha interessato 75 soggetti di cui 27 destinatari di ordinanza di custodia cautelare, eseguita nel luglio 2017, giunge a conferma ulteriore della capacita' della SCU di rigenerarsi e imporsi, sia pure in modo diverso, per il tramite di parenti, affiliati e luogotenenti in liberta'. Le indagini mettono in luce una nuova organizzazione criminale, facente capo a Omissis - Omissis - Omissis, operante nel versante orientale della provincia sull'asse San Giorgio Jonico - Manduria - Sava, che si impone anche nel mondo dell'imprenditoria, del commercio e della politica locale, commettendo estorsioni, corruzioni, voto di scambio elettorale-mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, riciclaggio, detenzione di armi da fuoco, intestazione fittizia d'impresa, lesione dolosa, danneggiamento, furto, favoreggiamento personale, infiltrazioni nella gestione di appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici come il «118».
Il provvedimento ha evidenziato gli aspetti operativi del sodalizio, frangia della S.C.U., che ha confermato la particolare capacita' di infiltrazione nelle attivita' economiche e negli enti locali, come dimostra la circostanza che oltre agli amministratori comunali di Manduria con lo stesso provvedimento sono stati arrestati anche i sindaci dei comuni di Omissis ed Omissis. L'infiltrazione nel tessuto economico
Dall'O.C.C. n. 51/2017 emerge il chiaro interesse dei gruppi in esame per il mondo degli appalti pubblici attraverso l'esercizio, apparentemente legittimo, di attivita' economiche in particolari settori, quale quello del «movimento terra, scavi e lavori stradali».
Sono stati sviluppati approfondimenti in ordine ad alcune imprese citate nel provvedimento giudiziario, aventi sede in questa provincia, che hanno portato, allo stato, all'adozione di un provvedimento interdittivo nei confronti della societa', Omissis con sede legale in Manduria (TA), ricollegabile al pluripregiudicato Omissis, tratto in arresto per concorso esterno ai sensi dell'art. 416-bis con l'O.C.C. n. 51/2017.
Il predetto, che annovera una precedente condanna passata in giudicato per estorsione a dimostrazione del lungo e consolidato legame intrattenuto con il mondo della criminalita' operante sul territorio, pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio di tipo mafioso, e' risultato aver sempre agito nella consapevolezza di fornire un apporto causale agli scopi dell'associazione mafiosa, mediante una serie di comportamenti che hanno evidenziato una relazione fiduciaria e lo «stabile rapporto intercorso con il clan» caratterizzato dal «conseguimento di reciproci benefici e vantaggi economici».
In sede di Gruppo interforze sono in corso approfondimenti in ordine ad un'ulteriore societa' citata nella citata O.C.C. n. 51/2017, la Omissis, con sede legale in Sava, riconducibile a Omissis (cugino del predetto Omissis), condannato per favoreggiamento personale nei confronti di Omissis e Omissis, pluripregiudicati condannati in data 19 gennaio 2018 per l'art. 416-bis. Principali sequestri e confische
Il 16 ottobre 2012, venne eseguito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto il sequestro anticipato nr. 84/2012 R.M.P.S., emesso dal Tribunale di Taranto - Seconda sezione penale - in data 5 ottobre 2012, nei confronti di Omissis, a norma del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
I beni confiscati, che erano nella disponibilita' o titolarita' del proposto, furono: due fabbricati siti in Manduria, il patrimonio aziendale della ditta individuale Omissis di Omissis esercente il commercio di autovetture ed autoveicoli leggeri, i rapporti finanziari con saldo contabile positivo accesi dal Omissis presso istituti ed intermediari autorizzati ed i veicoli che alla data di esecuzione del provvedimento sono risultati intestati e/o nella disponibilita' del proposto.
Il 30 agosto 2016 e' stato eseguito il provvedimento di sequestro e contestuale confisca n. 100/2015 R.M.P.S., n. 60/16 del 16 giugno 2016, emesso su proposta del direttore della D.I.A., dalla II Sezione penale del Tribunale di Taranto dei beni mobili, immobili e saldi attivi di conti correnti bancari e postali ritenuti nella disponibilita' del pluripregiudicato Omissis.
Il patrimonio confiscato divenuto di proprieta' dello Stato, e' costituito da 3 fabbricati e 3 terreni ubicati nel Comune di Manduria, 5 saldi attivi di rapporti bancari e postali; un'autovettura. Attentati e atti intimidatori tra il 2012 e il 2017
4 gennaio 2012: ignoti imbrattano di vernice i muri della casa di Omissis.
6 maggio 2012: ignoti incendiano tre auto d'epoca parcheggiate in un cortile di proprieta' Omissis.
18 maggio 2012: viene danneggiato il cancello dell'ex frantoio Omissis, di proprieta' di Omissis.
18 luglio 2012: ignoti fanno esplodere un ordigno contro l'abitazione di Omissis.
6 febbraio 2013: attentato incendiario contro il portone della sede Omissis.
21 aprile 2013: il chiosco bar della piazzetta di Omissis viene distrutto da un incendio doloso.
23 maggio 2013: la Fiat Punto di proprieta' di un 20enne manduriano, incensurato, disoccupato, e' fatta bersaglio di cinque colpi di pistola.
22 luglio 2013: ignoti esplodono un colpo di fucile contro la porta dell'abitazione di un pregiudicato locale.
5 agosto 2013: ignoti incendiano tre camion betoniera nel recinto della ditta Omissis, di cui e' titolare Omissis.
7 dicembre 2013: attentato incendiario contro la villa estiva del Omissis.
1° aprile 2014: incendiata Omissis di proprieta' di un ristoratore locale.
10 luglio 2014: incendiata l'auto di un avvocato, Omissis.
20 marzo 2015: rapina in abitazione di Omissis con furto di autovettura poi rinvenuta bruciata.
28 ottobre 2015: recapitata ad un Omissis una busta contenente un proiettile e frasi minacciose.
28 maggio 2016: un incendio doloso danneggia la banchina il pavimento della Omissis.
27 novembre 2016: recapitata ad un Omissis una lettera contenente una cartuccia.
28 dicembre 2016: un incendio danneggia gravemente un Omissis sito sulla litoranea manduriana.
23 gennaio 2017: atto intimidatorio ai danni dell'auto del responsabile Omissis.
22 febbraio 2017: a Campomarino, un incendio distrugge l'abitazione estiva di un Omissis.
3 aprile 2017: inviata al Omissis una lettera minatoria contenente due petardi.
13 luglio 2017: due uomini a bordo di uno scooter, con una mazza metallica, un crick o grossa chiave inglese e una pistola, raggiungono un noto Omissis seduto al tavolo di un bar e lo colpiscono con violenza alla testa.
18 luglio 2017: lettera minatoria al Omissis. Consiglio e giunta: collegamenti con la criminalita', parentele,
contiguita', frequentazioni.
A seguito delle elezioni di maggio/giugno 2013 la parte politica dell'Amministrazione comunale e' risultata composta dai soggetti di seguito elencati. Per tutti coloro che hanno ricoperto una carica in seno all'Amministrazione comunale sono state assunte informazioni (pregiudizi e pendenze penali) pure sotto riportate.
In momenti successivi alla elezione la composizione di Consiglio e Giunta e' stata integrata e modificata dal subentro di nuovi consiglieri ed assessori.
Omissis
Oltre agli elementi emersi a carico di numerosi consiglieri ed assessori dalle informazioni comunicate dalle Forze di Polizia - e prima di esaminare specifiche vicende che, almeno per alcuni di loro, mettono ben in evidenza il grado di partecipazione all'associazione mafiosa o quantomeno la disponibilita' ad assecondare gli interessi di suoi esponenti -, si evidenziano ulteriori episodi ed aspetti, ricavati in buona parte da materiale acquisito nel corso delle indagini espletate dalla D.D.A. di Lecce, che costituiscono importanti elementi sintomatici del grado di permeabilita' dell'amministrazione comunale manduriana nel suo complesso.
Secondo quanto emerge in un'intercettazione ambientale, Omissis avrebbe proposto alla ditta vincitrice dell'appalto dei lavori di rigenerazione urbana nel quartiere S. Gemma - S. Antonio di Manduria, la «Omissis srl - in ATI con la «Omissis srl», di impiegare come guardiano all'interno del cantiere un noto pregiudicato appartenente alla compagine mafiosa guidata dal Omissis, tale Omissis, implicato nell'indagine «Impresa» per tentata estorsione e associazione di tipo mafioso. A riferire la circostanza dell'affidamento dell'incarico deciso dal Omissis sarebbero stati due pregiudicati di lungo corso, sodali del boss Omissis, tali Omissis (intenzionato a far lavorare il proprio figlio presso il cantiere in questione) e Omissis, soggetto che annovera gia' condanne passate in giudicato per i reati di cui all'art. 416-bis, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, armi ed esplosivi. Nel corso dell'indagine non sono stati acquisiti elementi di riscontro, anche se e' certa la presenza del Omissis nel cantiere e la sua assunzione da parte dell'Omissis s.r.l.
Sempre nel corso dell'attivita' di indagine in argomento, Omissis, prima Omissis e poi Omissis di Manduria, e' stato sorpreso dalla polizia giudiziaria, il giorno 25 maggio 2016, a dialogare con il mafioso Omissis, cognato del boss Omissis, davanti al Palazzo Municipale di Manduria.
Gia' nel corso della precedente citata operazione «Giano» era stato accertato che il figlio del consigliere Omissis (Omissis) intratteneva contatti con il gruppo di fuoco di Omissis, vale a dire con Omissis e Omissis.
Il consigliere Omissis risulta direttamente coinvolto nell'indagine «Impresa» per favoreggiamento personale, in quanto, escusso dalla polizia giudiziaria, non ha inteso riferire d'aver subito un tentativo di estorsione (cd. cavallo di ritorno) in occasione del furto dell'autovettura intestata a sua moglie ed ha dichiarato invece di essersi rivolto, per il recupero del mezzo, al cugino Omissis, padre di Omissis affiliato al mafioso manduriano Omissis.
Sempre nel corso dell'indagine «Impresa» e' emerso, da intercettazioni, che Omissis, fratello della consigliera Omissis, intratteneva incontri con Omissis e durante la campagna elettorale inviava un messaggio al Omissis (uomo del boss Omissis), palesando l'esigenza di supporto elettorale: una chiara allusione, quindi, ai voti di preferenza che sarebbero serviti per la sorella, all'epoca candidata Omissis con il partito Omissis.
Il consigliere Omissis e' cugino di primo grado del boss Omissis. Nel corso delle indagini il Omissis risulta essersi recato a casa del Omissis per risolvere una imprecisata vicenda ed aver avuto altresi' contatti telefonici con il medesimo. Risultano anche contatti tra Omissis e Omissis (assessore e soggetto partecipe all'associazione mafiosa riconducibile al boss Omissis), al quale il primo avrebbe assicurato il proprio sostegno affinche' conservasse la carica di assessore.
Il consigliere Omissis risulta aver avuto gia' in passato contatti con il mafioso manduriano Omissis, seppure nell'ambito della propria professione sanitaria di medico urologo. Lo stesso ha redatto infatti una relazione (come consulente tecnico sanitario nominato dal difensore dell'imputato) in cui esaltava la patologia renale di cui avrebbe sofferto il boss, affinche' lo stesso venisse scarcerato; come controprestazione il Omissis gli avrebbe procurato voti di preferenza in occasione delle precedenti elezioni amministrative manduriane.
Il consigliere Omissis risulta a sua volta interessato ad una delle vicende amministrative che saranno successivamente esaminate (relativa all'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare ad Omissis, consuocera del boss Omissis), avendo avuto, almeno in una occasione, un appuntamento con Omissis, altro esponente dell'articolazione malavitosa di Manduria, ed essendosi assunto l'impegno di risolvere la questione. Al Omissis e' stato revocato il porto d'armi, in quanto e' stato accertato che, almeno in un'occasione, si recava in consiglio comunale armato.
Emblematiche sono poi le figure dell'assessore Omissis e del consigliere Omissis, destinatari delle misure cautelari previste nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del luglio scorso.
Il Omissis, secondo quanto emerge dalle indagini, ha un ruolo rilevante nell'associazione criminale in quanto allo stesso spetta il compito di «rappresentare» l'associazione nell'ambito della giunta comunale (a lui si riferisce il Omissis in una ambientale successiva alla delega assessorile del Omissis, in cui afferma «teniamo l'assessore»). Anche il Tribunale del riesame ribadisce che Omissis e' figura centrale in seno all'Amministrazione, punto di riferimento per il clan capeggiato dal citato Omissis (di cui fa parte) e, nella veste assessorile, chiamato ad intercedere presso le altre figure istituzionali. Anche il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti in capo al Omissis gravi indizi di colpevolezza in relazione alla condotta di partecipazione al sodalizio mafioso promosso e diretto dal boss Omissis. Allo stesso vengono attribuiti i ruoli di «accolito» e di «emissario» del boss Omissis, da cui avrebbe ricevuto gli ordini e nei riguardi del quale si sarebbe messo a completa disposizione, subendo anche toni e modalita' alquanto brusche, al punto da essere qualificato quale vero e proprio «suddito», nell'ottica, quindi, di un rapporto tra capo e sodale di rango inferiore. Il Tribunale del riesame ha attribuito un significato pregnante alla frase oggetto di intercettazione, pronunciata da Omissis, «teniamo il comune nelle mani» apparendo alquanto evidente che il senso della stessa debba ricondursi proprio alla carica rivestita a quell'epoca dal Omissis.
Il Omissis, medico del pronto soccorso dell'ospedale di Manduria, eletto consigliere grazie all'appoggio del gruppo criminale del Omissis, e' protagonista di un vero e proprio scambio elettorale mafioso con il boss, di cui si parlera' piu' approfonditamente nei paragrafi successivi. Inoltre, sempre il Omissis interviene in maniera decisiva nei confronti dei consiglieri comunali per imporre l'elezione nella carica di Presidente del consiglio comunale. Anche su questo aspetto che denota in maniera netta e grave la capacita' di condizionare le scelte dell'organo consiliare da parte dell'organizzazione criminale, si riferira' in maniera approfondita.
Sulla contiguita' (o addirittura appartenenza, nel caso del Omissis) di diverse figure della vita amministrativa dell'Ente al contesto mafioso locale, ci si soffermera', infatti, nell'esame dei singoli episodi presi in considerazione.
In tale contesto, si reputa importante evidenziare anche i piu' recenti casi di intimidazione registrati ai danni di taluni amministratori e dipendenti, sintomatici delle pressioni e dei condizionamenti esercitati dalla criminalita' locale sulla macchina politico-amministrativa.
Il 23 febbraio 2017 in Maruggio (TA) presso la relativa Stazione dei Carabinieri, Omissis, consigliere di minoranza del Consiglio comunale di Manduria eletto nella lista civica di centrodestra «Omissis», denunciava che ignoti, nella serata del 22 febbraio 2017, appiccavano un incendio presso la sua residenza estiva ubicata Omissis. I militari della stazione Carabinieri effettuavano il relativo sopralluogo accertando che i malfattori, dopo aver forzato la porta d'ingresso, «si introducevano all'interno dell'abitazione e incendiavano il mobilio». Le fiamme venivano domate dai Vigili del Fuoco di Manduria. Il danno, ammontante a circa ventimila euro, non era coperto da assicurazione. Omissis escludeva ogni collegamento con la sua attivita' politica.
Altro atto intimidatorio e' stato commesso nei confronti di Omissis, assessore manduriano Omissis fino al 27 novembre 2016. Il suddetto ha ricevuto una lettera contenente una cartuccia per pistola.
Nell'aprile 2017, presso gli uffici del municipio di Manduria, Omissis, Omissis, rinveniva in una busta indirizzata al Omissis due petardi integri ed un foglio riportante scritte chiaramente riferite alla vicenda del realizzando depuratore consortile di Manduria, San Pietro in Bevagna e Sava.
A questi si aggiunge anche, il 18 luglio 2017, un episodio ai danni del Omissis, Omissis, che ha ricevuto una lettera minatoria relativa a presunti abusi nello svolgimento del servizio. In tale occasione il Omissis ha rammentato un precedente attentato avvenuto nel 2002, circostanza in cui un ordigno e' esploso presso l'abitazione dello stesso causando la demolizione di una parte dell'immobile e la distruzione dell'auto ivi custodita. Lo «scambio elettorale mafioso»
L'esame delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nel corso dell'operazione investigativa «Impresa», mostra un preciso condizionamento da parte degli ambienti malavitosi locali, e del boss Omissis in particolare, sulle elezioni comunali di Manduria ed evidenzia altresi' come l'appoggio del boss alla lista risultata vincitrice abbia determinato una influenza sugli organi politici anche nelle fasi successive della vita amministrativa.
Le indagini confluite nell'operazione di polizia citata hanno messo in luce come, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2013, si siano verificati numerosi e frequenti contatti tra candidati e personaggi della criminalita' che, in ragione di accordi intrapresi con gli aspiranti amministratori locali, hanno condizionato la confluenza dei voti determinando l'elezione di candidati a loro graditi.
L'esistenza di accordi ed il rapporto di colleganza, se non addirittura di sudditanza tra il boss ed alcuni candidati dallo stesso «appoggiati», costituiscono elementi inequivocabilmente convergenti dell'influenza esercitata dalla malavita locale sia sull'andamento delle elezioni che sulla vita degli organi comunali.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato il condizionamento mafioso riguardante le liste, costituisce «un segno inequivocabile dell'interesse della malavita organizzata ad interferire in modo illecito sul regolare svolgimento della amministrazione dell'Ente» (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2004 n. 1425).
Dalle risultanze tecniche dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce emerge che Omissis (unitamente a Omissis, Omissis e Omissis) ha voluto sostenere la lista civica «Omissis» in competizione nelle elezioni comunali di Manduria del 26 e 27 maggio 2013.
In tale progetto veniva coinvolto, in primo luogo, Omissis, Omissis, il quale eletto consigliere con 395 voti di preferenza, grazie al gruppo malavitoso di Omissis, chiede allo stesso di poter ottenere anche la carica di Presidente del consiglio comunale, cosa che poi, in effetti, avviene. Partecipe dell'accordo e' anche Omissis, candidata non eletta; la stessa, pur avendo stretto patti con Omissis, riceve solo 44 voti, in quanto lo stesso boss non le concede piu' di tanto il proprio aiuto, preferendo dare pieno sostegno al Omissis (la prova di tale progetto elettorale emerge nella conversazione registrata il 28 aprile 2013).
Omissis, candidato non eletto, accolito del Omissis, riceve 98 voti di preferenza; lo stesso stringe di sua iniziativa, senza l'autorizzazione del boss Omissis, un patto politico con Omissis, fautore insieme ad Omissis, della lista civica «Omissis», il quale e' intenzionato ad assegnare un assessorato al Omissis (oltre che all' Omissis stesso) per consentire il ripescaggio del consigliere non eletto Omissis.
Le attivita' tecniche dimostrano che il Omissis ha dovuto obbedire al volere del boss Omissis, il quale, contrario all'intesa autonomamente stipulata, gli impartisce chiare disposizioni, causando l'annullamento di tale accordo, al fine di garantire la Presidenza del Consiglio al Omissis, nell'aspettativa di ricevere in cambio denaro e favori.
Dalle intercettazioni emerge che anche Omissis, eletto consigliere comunale con 256 voti di preferenza, intrattiene incontri con Omissis, il quale lo costringe a sostenere Omissis per la carica di Presidente che, sempre secondo le risultanze tecniche, interessava anche Omissis, leader della propria lista civica ed eletto con 226 voti di preferenza.
Invece, stando alla ricostruzione effettuata tramite intercettazioni ambientali, una volta eletto consigliere comunale, Omissis chiede l'intervento di Omissis per rendere possibile la sua elezione alla carica di Presidente del consiglio, osteggiata dai consiglieri Omissis e Omissis - elementi della struttura portante della neo-coalizione politica che sosteneva la candidatura del sindaco Omissis - che non lo ritengono all'altezza del ruolo. Quanto detto risulta oggetto di registrazione nell'ambientale n. 4079 captata all'ingresso dell'abitazione del Omissis, il giorno 13 giugno 2013.
Le ambientali dimostrano che Omissis interviene con fermezza per il buon esito della elezione del Omissis alla Presidenza del consiglio, mediante ricorso all'intimidazione ed all'assoggettamento di coloro i quali non volevano sostenerlo.
Oltre alla dazione in denaro di 1.550 euro mensili pattuita nel periodo della campagna elettorale, Omissis si mette a disposizione del Omissis divenendo suo medico legale in un'azione intrapresa per ottenere un risarcimento da sinistro stradale avvenuto due anni prima (il 20 gennaio 2011) per il quale lo stesso Omissis incassa, nel luglio 2013, l'assegno bancario di euro 1.200,00; inoltre su direttive del Omissis, il Omissis, in data 8 giugno 2013, riconosce 10 giorni di prognosi alla vittima di un sinistro stradale avvenuto diversi giorni prima.
Il ruolo imposto al Omissis, costretto da ordini di scuderia, in vista del piu' «redditizio» progetto del Omissis, a tirare i remi in barca rispetto all'accordo autonomamente stretto con altro candidato della medesima lista, Omissis, costituisce, come si ricostruisce dalle risultanze esplicitate dal pubblico ministero, una delle ingerenze arbitrarie e «violente» del Omissis nella competizione politica, orchestrata a monte con il manifesto fine di «governare» il comune nell'ombra e senza esporsi troppo.
Fondamentale risulta il ruolo ricoperto dal Omissis all'interno dell'associazione, spettandogli il compito di «rappresentarla» nell'ambito della Giunta. Lo si apprende, senza equivoci, dalla conversazione captata in data 12 febbraio 2016, nella quale Omissis informa Omissis che il Omissis ha ormai ricevuto la carica di assessore. Inoltre, il Omissis, nell'avviare una conversazione telefonica con il Omissis, dice a qualcuno che gli e' affianco: «teniamo l'assessore» ....
Per quanto concerne la specifica vicenda dell'elezione del Presidente del consiglio comunale di Manduria, dal confronto fra le risultanze tecniche dell'ordinanza e gli atti amministrativi esaminati dalla commissione per l'accesso (delibere di consiglio, verbali e videoregistrazioni delle sedute del consesso), emerge che nella prima seduta del Consiglio comunale, avvenuta in data 8 luglio 2013, sedici consiglieri di maggioranza esprimono il proprio voto a favore del Omissis mentre nove schede risultano bianche. L'elezione non avviene per mancato raggiungimento del quorum previsto in prima votazione, ma i contenuti delle intercettazioni, risalenti al mese precedente e riportati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, danno prova di un intervento del boss Omissis esercitato sui consiglieri eletti affinche' votassero tutti in un senso, nel caso di specie in favore del Omissis.
Si tratta di contenuti assai significativi nei quali il boss Omissis rappresenta di essere riuscito a sottomettere l'entourage della lista civica «Omissis», inizialmente contrario all'elezione di Omissis alla carica di Presidente del consiglio, in quanto ritenuto dai suoi stessi alleati persona non in grado di assolvere a quel compito.
La commissione di indagine ha poi verificato che nella seduta di consiglio comunale del 17 luglio 2013, relativa all'elezione del Presidente del consiglio comunale in seconda votazione, all'avvio delle operazioni di voto prende la parola il consigliere Omissis, della lista «Omissis», il quale, rivolgendosi ai consiglieri presenti, dichiara: «La richiesta di intervento e' per ricordare che il nostro candidato alla Presidenza del consiglio e' il Omissis, mentre in seconda votazione, noi, alla malcapitata, Omissis, che sara' sicuramente la Vice Presidente di questo consiglio comunale. Noi speriamo che anche la minoranza condivida con noi questo percorso politico che ci accingiamo ad affrontare ... Grazie».
In occasione di questa seconda seduta la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente del consiglio (maggioranza assoluta) veniva raggiunta con 15 voti, ovviamente tutti a favore del consigliere Omissis, a fronte di 9 schede bianche.
Raffrontando quest'ultima votazione con la precedente, la commissione ha rilevato come la seconda votazione ha evidentemente risentito soltanto del mancato voto della consigliera Omissis, assente a causa di un furto con aggressione subito presso la propria abitazione. D'altra parte, per quanto in sede di prima votazione non si era registrato alcun intervento analogo a quello che il consigliere Omissis ha invece inteso fare in apertura della seconda votazione, vale a dire una vera e propria dichiarazione «espressa» di voto da parte della lista «Omissis», si deve ritenere che gia' a quel tempo l'intesa «forzata» in seno alla maggioranza fosse stata in qualche modo raggiunta.
Quel che assume rilevanza in questa sede e' che quanto ricostruito attraverso le indagini consente intanto di affermare che Omissis ha chiesto l'intervento del boss Omissis per rendere possibile la propria elezione alla Presidenza del consiglio, circostanza a cui si mostravano in un primo momento contrari, fra gli altri, lo stesso consigliere Omissis e Omissis.
Le intercettazioni ambientali registrate nelle date del 12 e 13 giugno 2013 dimostrano un intervento da parte di Omissis per «assoggettare» coloro i quali non volevano sostenere il Omissis. Il boss, nel corso di una delle tante conversazioni registrate nell'ambito dell'indagine condotta dalla D.D.A. di Lecce, rivela d'aver minacciato piu' componenti della coalizione politica di maggioranza, dicendo loro che non avrebbero dovuto farsi sfuggire l'occasione ricevuta e che, in caso contrario, vi sarebbero state per loro gravi ripercussioni, compresa una mancata futura rielezione.
Ebbene, la dichiarazione di voto del consigliere Omissis sopra riportata prova come la «scelta politica» di quest'ultimo sia stata realmente condizionata, come pure quelle degli altri consiglieri di maggioranza.
Altrettanto significativo, nell'ottica ovviamente di misurare l'entita' del «patto di scambio» esistente ed il grado di «condizionamento» che il predetto organo politico ha subito durante l'intero periodo di vita dell'Amministrazione, e' che a seguito delle dimissioni del Omissis e' stato eletto Presidente proprio il consigliere Omissis, destinatario, assieme a Omissis ed al piu' volte citato Omissis, delle «direttive» del boss Omissis. Bando di concorso per l'assegnazione, in locazione semplice, degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
La commissione di accesso ha fornito un quadro approfondito e significativo del livello di compromissione dell'azione amministrativa a seguito delle pressioni esercitate da soggetti notoriamente appartenenti e collegati ad esponenti della criminalita' organizzata nella vicenda legata al «bando di concorso per l'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» pubblicato in data 18 marzo 2013 dall'Area tecnica del servizio urbanistica e gestione del territorio, ufficio urbanistico del Comune di Manduria.
Nei fatti e' coinvolta, quale partecipante al bando, Omissis, che e' compagna di Omissis appartenente all'articolazione manduriana della S.C.U., e madre di Omissis, a sua volta compagno di Omissis (figlia del boss Omissis). Nella vicenda si registra l'intervento dell'allora assessore Omissis e di altri soggetti impegnati ad individuare percorsi che assecondino le richieste di Omissis e dei suoi familiari.
La commissione ha potuto accertare, all'esito dell'esame della documentazione acquisita presso gli uffici comunali e sulla scorta della ricostruzione e delle conseguenti imputazioni rilevate in ambito penale, che tale intervento abbia sortito realmente i suoi effetti.
Infatti, a seguito di una farraginosa procedura conclusa con una irrituale, rinnovata istruttoria limitata alla posizione della sola Omissis, l'Ente e' pervenuto all'affidamento del tanto agognato alloggio, a cui peraltro aveva rinunciato qualche giorno prima il co-indagato Omissis, anche quest'ultimo parte del medesimo gruppo malavitoso operante in Manduria, composto da soggetti (fra cui il gia' citato Omissis) vicini a Omissis e subordinati al boss Omissis.
La commissione per l'accesso ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione relativa all'iter procedimentale espletato dall'Ente dalla quale emergono contraddizioni, omissioni e persino abnormita', tali da far ritenere - anche alla luce dei contenuti dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce - che ci sia stato lo scopo precipuo di agevolare la posizione di taluni soggetti partecipanti, in particolare quella della gia' menzionata Omissis, «consuocera» del boss.
Questi i fatti. A seguito della pubblicazione del bando di assegnazione degli alloggi, avvenuta con determina n. 321 dell'8 maggio 2013, venivano nominati i componenti della commissione comunale giudicatrice (Omissis).
Conclusa la fase di acquisizione delle varie domande, la predetta commissione procedeva alla valutazione delle posizioni degli istanti, assegnando il punteggio e formulando una graduatoria provvisoria pubblicata nell'albo, pretorio online del Comune di Manduria, come da verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande del 9 agosto 2013.
Nella citata graduatoria provvisoria Omissis risultava in posizione utile (dodicesima), con 10 punti.
Il bando indicava alcune condizioni soggettive ed oggettive in ragione delle quali venivano conferiti punteggi diversi ed il modulo di domanda in effetti era tale da non ingenerare dubbi circa la voce reddituale da indicare.
Esaminando la domanda a firma della Omissis, la commissione ha rilevato come la stessa abbia indicato il numero dei componenti della propria famiglia in tre ed il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in 9.058,00 euro.
Sul frontespizio della pratica, nel riquadro «appunti e note alla pratica», sono stati riscontrati i calcoli effettuati dalla commissione comunale per giungere al punteggio complessivo di «10».
In realta', la commissione per l'accesso ha accertato che il punteggio attribuito alla Omissis appare falsato gia' in origine. In primo luogo, erroneamente e' stata calcolata dalla commissione comunale una riduzione di 1.032,92 euro in ragione della presenza di due figli a carico, quando in realta' si sarebbe dovuta applicare la diminuzione pari alla meta' per la presenza di un solo figlio «minore». Inoltre l'istante ha dichiarato fra le altre cose, quale «condizione oggettiva», l'occupazione di un «alloggio da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorita' competenti». Tale condizione pero', in base al bando di partecipazione, e' sussistente qualora sia certificato l'obbligo di «abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorita' competente non oltre tre anni prima della data del bando».
Per suffragare l'esistenza di tale condizione, invece, l'istante ha esibito una documentazione dalla quale sarebbe risultato soltanto che l'immobile occupato era stato oggetto di preliminare di vendita. Nessuna ordinanza di sgombero, quindi, o per motivi di pubblica utilita' o per esigenze di risanamento edilizio ne' alcun provvedimento esecutivo dell'Autorita' giudiziaria e' stato prodotto dalla Omissis.
Nonostante cio', senza chiedere alcuna integrazione della documentazione prodotta, la commissione comunale attribuiva il punteggio «6», che consentiva alla Omissis di occupare una posizione utile in graduatoria.
Eguale trattamento non e' stato adottato nei confronti di altri soggetti partecipanti al bando. Dai verbali della commissione provinciale alloggi ERP istituita presso il Comune di Taranto, a cui sono stati inoltrati i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, si desume infatti che tra i motivi addotti per l'esclusione di taluni partecipanti vi e' pure quello di non aver potuto riconoscere il punteggio richiesto per sfratto «trattandosi di sfratto di morosita' e non per fine di locazione» ovvero non essendo presente un «provvedimento di sfratto o altro provvedimento esecutivo».
Sulla base di quanto determinato dalla commissione comunale nella prima fase istruttoria ed all'esito dei ricorsi avanzati dagli altri partecipanti, veniva emessa la determinazione dirigenziale nr. 837 R.G./22 dicembre 2015 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva in cui la Omissis veniva indicata in posizione «12ª».
Venivano invece esclusi, rispetto alla precedente graduatoria provvisoria, altri partecipanti a seguito delle verifiche svolte con l'ausilio della Guardia di Finanza dalle quali era risultata una discrepanza, in alcuni casi molto significativa, tra redditi dichiarati e accertati. Fra le posizioni ritenute incongruenti figurava pure quella della Omissis, circostanza di cui la G.d.F. dava comunicazione al Comune di Manduria con nota n. 0056441/15 del 7 febbraio 2015 evidenziando incoerenze sia rispetto alla situazione reddituale della donna che a quella del figlio convivente Omissis.
Nella citata determinazione comunale n. 837/2015, si dava atto inoltre di aver formalmente interpellato l'ARCA Jonica, in particolare sulla necessita', qualora «in sede di autocertificazione sia stata dichiarata la totale assenza di redditi mentre, all'esito delle verifiche espletate siano emerse risultanze di segno opposto» .... di «rielaborare il punteggio assegnato in sede di elenco provvisorio ovvero disporre l'esclusione dalla graduatoria, stante che l'art. 6, comma 4, L.R. n. 10/14 non distingue tra graduatoria provvisoria e definitiva».
Al quesito l'Agenzia regionale per la casa e l'abitare - gia' I.A.C.P. - rispondeva che: «il caso di dichiarazione mendace circa il reddito, prodotto con autocertificazione, comporta l'esclusione dalla graduatoria».
Dalla documentazione acquisita dalla commissione per l'accesso e' emerso anche che con nota n. 23964 del 22 settembre 2015, il Comune di Manduria comunicava Omissis l'avvio del procedimento di esclusione, precisando di aver proceduto a controlli e verifiche, anche per mezzo della Guardia di Finanza, all'esito dei quali era risultata la produzione di falsa autodichiarazione nella parte riguardante la situazione reddituale (essendo stato indicato in euro 9.058,00 il reddito totale riferito all'anno 2011, attestato dalla Guardia di Finanza in euro 9.860,54).
A sua volta, il successivo 1° ottobre 2015 la Omissis indirizzava al R.U.P. Omissis le proprie deduzioni, adducendo di non aver fatto alcuna falsa autodichiarazione reddituale ed attribuendo difformita' riscontrata all'erroneo rilascio di CUD «duplicati».
La documentazione acquisita in sede di accesso chiarisce come si sia intenzionalmente voluto agevolare la Omissis. Innanzitutto, come precisato pure dalla stessa Guardia di Finanza con nota n. 0430325/2017 del 4 ottobre 2017 indirizzata alla commissione d'accesso, il reddito indicato dal comune nella nota n. 23964 del 22 settembre 2015 (euro 9.863,00) con cui si comunicava alla Omissis l'avvio del procedimento di esclusione dal bando, non trova corrispondenza con quanto rilevato e accertato da quella stessa Compagnia (euro 12.671,08 risultante dalla somma dei singoli redditi e delle indennita' accertate in capo alla Omissis ed al figlio convivente Omissis).
Si tratta di una circostanza questa di rilievo, poiche' il diverso reddito imputabile al nucleo della Omissis, avrebbe comportato, una volta apportate le diminuzioni previste da bando, l'attribuzione di un punteggio differente (2 punti in luogo di 3) e il conseguente inquadramento in una diversa fascia reddituale.
Il comune non avrebbe dovuto attribuire significato dirimente alle deduzioni presentate dalla Omissis ma, piuttosto, chiedere delucidazioni in merito alla Guardia di Finanza. L'Amministrazione comunale, invece, non ha inteso escludere la Omissis dalla graduatoria definitiva, pubblicata nel dicembre 2015, sul presupposto, errato, di uno scostamento di appena qualche centinaio di euro tra reddito (falsamente) dichiarato e reddito (ritenuto) accertato.
Infatti nella determinazione n. 837/2015 viene deciso che «l'errata o omessa dichiarazione del reddito, qualunque sia la ragione che l'ha determinata, nel caso in cui lo scostamento sia tale da rientrare nella medesima fascia individuata inizialmente e sia stato assegnato un determinato punteggio che abbia consentito una posizione utile nella graduatoria provvisoria, si ritiene non sia motivo di esclusione dalla graduatoria; di conseguenza verranno esclusi dalla graduatoria coloro che hanno sottoscritto falsa autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti e, nel caso particolare del reddito, coloro per i quali, in seguito all'accertamento:
e' stato riscontrato il possesso di un reddito complessivo superiore a euro 13.000,00 (requisito fondamentale);
e' stato assegnato un punteggio maggiore in seguito alla loro dichiarazione reddituale».
Secondo quanto sopra precisato la Omissis sarebbe dovuta rientrare nella seconda ipotesi, avendo ottenuto un punteggio maggiore (3 in luogo di 2) in seguito alla dichiarazione (errata) reddituale.
Ma quel che interessa maggiormente e' l'evoluzione successiva dell'intera vicenda, come emerge dall'intreccio tra quanto si rileva nella documentazione acquisita dalla commissione di accesso e la vicenda evidenziata nel corso dell'indagine sfociata nell'ordinanza a cui si e' gia' fatto riferimento.
Si fa riferimento, in particolare, alle telefonate tra Omissis compagno della Omissis, e l'assessore Omissis, avvenute nel periodo compreso tra il 26 aprile 2016 ed il 2 maggio 2016. In tali comunicazioni il Omissis aggiornava costantemente gli interessati sugli sviluppi della vicenda; suggeriva quali condotte tenere e chi avvicinare: il Omissis - si legge nelle trascrizioni «e allor ... e tu domani vai e lo acchiappi il Omissis, bello mio ... ma come avete fatto questa graduatoria» -, il consigliere Omissis che «ha promesso di impegnarsi a risolvere la questione», il responsabile del procedimento Omissis, oggetto di intimidazioni e pressioni. E' la Omissis a recarsi dall'Omissis in Comune, insieme al suo convivente Omissis, alla suocera Omissis e al noto pregiudicato Omissis, per minacciarlo, senza mezzi termini, rappresentandogli che avrebbe potuto subire conseguenze qualora non avesse risolto la questione dell'assegnazione dell'alloggio.
Confrontando gli esiti dell'indagine giudiziaria e di quella amministrativa, vi e' motivo di ritenere che in quei giorni il «condizionamento» dell'Amministrazione comunale da parte dei personaggi sopra richiamati sia avvenuto su piu' fronti ed ai piu' alti livelli rappresentativi.
Il 28 aprile 2016 viene assunta la determinazione n. 292, a cui facevano cenno nelle intercettazioni telefoniche Omissis e l'assessore Omissis, con la quale si annulla la precedente determinazione n. 837 del 22 dicembre 2015 e si approva la nuova graduatoria definitiva, nella quale si stabilisce l'esclusione della Omissis.
La particolarita' di quest'ultima determinazione risiede nel fatto che l'esclusione «tardiva» della Omissis - sicuramente fra quei soggetti per i quali la Guardia di Finanza aveva accertato un reddito diverso e nei cui confronti quindi, sulla base della determina n. 837/2015, si sarebbe dovuto procedere al ricalcolo del punteggio con conseguente esclusione dalla graduatoria, data la diversa fascia reddituale ad essa attribuibile - veniva giustificata erroneamente con la circostanza dell'accertamento di un «reddito superiore a 13.000,00 euro».
Se nella precedente determinazione si era stabilito che l'errata o omessa dichiarazione del reddito non costituiva motivo di esclusione dalla graduatoria solo nel caso in cui lo scostamento fosse tale da rientrare nella medesima fascia reddituale individuata inizialmente, con questa nuova decisione si stabiliva che anche «una diversa collocazione nelle fasce reddituali» (con conseguente attribuzione di un punteggio diverso) era «tollerabile».
L'importanza di questa «rivisitazione» la si coglie alla luce di quanto sarebbe avvenuto nei giorni successivi.
Risulta che la Omissis, appresa la notizia, si sia recata presso gli uffici del Comune di Manduria. A darne atto e' stato lo stesso Omissis in una nota a sua firma indirizzata al Omissis, all'Omissis ed al Omissis (nota n. 941 del 10 maggio 2016), nella quale annunciava il «ricorso in opposizione all'esclusione dalla graduatoria» proposto dalla Omissis. L'Omissis precisa di aver esaminato fra la sua posta una «richiesta di accesso agli atti amministrativi della Omissis Omissis, una diffida dello studio legale Omissis, ex art. 328, comma 2 del codice penale relativa all'esclusione della Omissis dalla graduatoria definitiva, un'istanza in autotutela dello studio legale Omissis per la rivalutazione della situazione della Omissis sulla base delle controdeduzioni presentate e un ricorso in opposizione all'esclusione dalla graduatoria da parte della stessa Omissis».
Gli atti menzionati, tutti presenti nella documentazione acquisita, si inseriscono ovviamente nel contesto prima descritto, di cui lo stesso Omissis ha riferito allorche' e' stato successivamente escusso dagli inquirenti e di cui danno atto i contenuti intercettati dai medesimi organi. In particolare, va evidenziata la circostanza che l'assessore Omissis, la sera del 28 aprile 2016, comunicava alla Omissis - che a lui si rivolgeva per avanzare le proprie rimostranze per l'avvenuta esclusione della suocera - le difficolta' create dalla Guardia di Finanza che pure quel giorno era stata in comune e le dava il suggerimento di «acchiappare» direttamente Omissis.
Nella nota sopra richiamata, Omissis faceva presente che alla luce delle richieste della Omissis e della disponibilita' di un alloggio - resosi fruibile a seguito della rinuncia ufficiale, protocollata quel medesimo giorno dall'avente diritto Omissis (si tratta di un cugino del Omissis, anche lui facente parte della medesima associazione mafiosa) - sarebbe stato «opportuno rivedere tutta la documentazione agli atti d'ufficio presenti nel fascicolo della Omissis».
Lo stesso Omissis specificava pero' di non essere nelle condizioni tecniche, ma soprattutto «psicologiche» ed «emotive» per affrontare da solo, la situazione in essere e chiedeva, pertanto, l'istituzione di una commissione composta da almeno tre funzionari comunali competenti in materia di disagio sociale e di aspetti fiscali/tributari, che potessero rivalutare la posizione della Omissis.
La commissione venne in effetti istituita: ve ne e' traccia in un verbale redatto a mano, in cui si da' atto che in data 13 maggio 2016, si riunivano «su espressa disposizione verbale ed informale (data l'urgenza di provvedere) del sindaco all'esito della nota protocollo 941 del 10 maggio 2016 INT con la quale Omissis chiedeva il supporto di una commissione tecnica composta da almeno tre funzionari dell'ente ...» i dipendenti comunali Omissis, Segretario generale, Omissis, funzionario incaricato ed Omissis, funzionario. Gli stessi, composta la suddetta commissione, procedevano al riesame dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla Omissis, nonche' degli esiti dell'accertamento sul reddito effettuati dalla Guardia di Finanza.
Stabilito (anche in questo caso erroneamente) che il reddito complessivo del nucleo familiare della Omissis ammontasse ad euro 13.147,62, si concludeva che «all'esito di una piu' attenta interpretazione testuale delle disposizioni del bando ... il reddito complessivo riferito al nucleo familiare della Omissis riquantificato e ricalcolato, ...(...)... da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione era di euro 9.003,16». Cosi' ricalcolato il reddito, la medesima commissione procedeva ad attribuire il nuovo punteggio di «2», determinando poi il punteggio complessivo in punti «9».
La possibilita' di tale «ricalcolo», con conseguente rideterminazione del punteggio, era esclusa dalla determinazione n. 837/15 (che prevedeva invece, in tali casi, l'esclusione dalla graduatoria), mentre e' stata resa possibile dalla seconda delle determinazioni richiamate, la 292/2016.
All'irregolarita' ed indeterminatezza delle decisioni che si sono succedute nel tempo, va aggiunta l'irritualita' di un riesame operato da una commissione interna, la cui costituzione e' stata decisa sulla base di una «disposizione verbale ed informale del Omissis», che si e' occupata di una sola posizione, quella appunto della Omissis, senza invece procedere ad un eventuale riesame di tutte le altre posizioni.
In realta', se un errore nel calcolo dei redditi da considerare ai fini dell'ammissione era stato realmente commesso, lo stesso poteva essersi verificato anche con riferimento alle altre posizioni, di quanti cioe', interessati al pari della Omissis all'assegnazione di un alloggio, si erano magari visti esclusi per le medesime ragioni o comunque assegnatari di un punteggio inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro legittimamente attribuito in caso di riesame della documentazione.
Ovviamente nulla ha accertato la suddetta commissione comunale in relazione alle altre condizioni per le quali la Omissis aveva chiesto ed ottenuto un punteggio, fra le quali, piu' di ogni altra, quella legata all'occupazione di un «alloggio da rilasciare per ordinanze o altri provvedimenti adottati dalle autorita' competenti».
In conclusione, con successiva determinazione n. 363 del 18 maggio 2016, preso atto della dichiarazione di rinuncia da parte dell'assegnatario Omissis collocato al n. 22 della graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 292/2016, nonche' dell'esito della revisione del punteggio da assegnare alla Omissis a seguito delle istanze dalla stessa prodotte, si procedeva all'assegnazione ad Omissis del punteggio complessivo e definitivo di 9 punti per effetto del quale la stessa si collocava in graduatoria in posizione utile per conseguire l'assegnazione di alloggio ERP. Esercizio commerciale denominato Omissis
Altra vicenda esplicativa dell'andamento dell'Amministrazione comunale e' quella che riguarda il bar denominato «Omissis», di cui e' titolare Omissis, soggetto interessato dall'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.
Emblematica e' l'allocazione dell'esercizio pubblico in questione nella centrale Omissis, proprio di fronte all'ingresso del Palazzo Municipale di Manduria: si tratta, pertanto, di un locale ben noto agli stessi amministratori e dirigenti del Comune.
Proprio questi ultimi, come si vedra', assumono nella vicenda un comportamento sintomatico della fragilita' dell'Ente, della permeabilita' dello stesso alle ingerenze criminali nonche' dell'alterazione del procedimento di formazione della volonta' amministrativa, allorche' sono chiamati ad esprimere pareri o ad assumere decisioni sull'istanza presentata dal gestore del detto Bar, Omissis, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione di «dehors», ed all'occupazione del suolo pubblico per diversi mesi dell'anno, in particolare in vista di alcuni eventi organizzati nei mesi di maggio e giugno 2016.
Nel provvedimento di applicazione di misure cautelari personali piu' volte richiamato, al Omissis sono contestati i delitti di cui all'art. 416-bis codice penale in quanto facente parte, unitamente a Omissis, Omissis, Omissis ed altri soggetti dell'associazione di stampo mafioso qualificabile quale frangia della sacra corona unita; di estorsione aggravata per aver compiuto, sempre unitamente al Omissis ed altri soggetti, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i vincitori dell'appalto di realizzazione della 272ª «fiera pessima» manduriana dell'anno 2012 a versare trentamila euro di tangente mediante reiterate minacce; di intestazione fittizia di beni, per avere, anche in questo caso in concorso con il boss Omissis (di cui e' stato appurato essere socio in affari), attribuito fittiziamente e in maniera fraudolenta ad altri (prestanomi) la titolarita' di ditte individuali, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter c.p.
In effetti Omissis e' da ritenersi soggetto inserito a pieno titolo nel sodalizio mafioso.
Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso hanno riguardato in particolare la procedura relativa alle autorizzazioni richieste da Omissis in vista di alcuni eventi dell'estate 2016.
Nell'indagine penale rileva un interessamento dell'assessore Omissis e dell'Omissis, consigliere comunale nonche' Presidente del consiglio comunale, per la realizzazione della festa musicale caraibica del 26 maggio 2016 e, poi, dell'ulteriore evento musicale denominato «i vasconnessi», programmato per il successivo giugno 2016.
L'indagine penale ha evidenziato «forzature» amministrative e l'asservimento, anche in relazione a quest'altra vicenda, del Omissis al Omissis.
Gli atti acquisiti dalla commissione d'accesso presso il Comune di Manduria hanno posto in luce come, a fronte di reiterate richieste di occupazione temporanea del suolo pubblico per arredo urbano (dehors) avanzate dal Omissis gia' a far data 22 dicembre 2015, Omissis, pur avvedendosi di palesi difformita' tra quanto rappresentato dal medesimo Omissis (in particolare nell'indicare l'area da occupare) e quanto invece a loro gia' noto o comunque successivamente accertato in sede di controlli, hanno omesso di definire la procedura avviata con il mancato accoglimento o anche solo esprimere il proprio parere negativo, preferendo piuttosto, indugiare sulle ripetute istanze e consentire cosi' il protrarsi di uno stato di fatto palesemente illegale, sotto gli occhi di tutti.
Si evince dagli atti prodotti che in data 22 dicembre 2015 Omissis richiedeva l'occupazione temporanea del suolo pubblico per arredo urbano (dehors) nella Omissis per complessivi mq. 10, per un periodo di 31 giorni.
Ricevuta la predetta istanza, il dirigente Omissis, chiedeva parere Omissis, rappresentando l'urgenza del caso, posto «... che il dehors [era] stato gia' allestito ...». Analogo parere veniva richiesto alla Omissis.
Omissis, dirigente Omissis, rispondeva di «non poter esprimere alcun parere in quanto il dehors gia' allestito si presenta differente dal layout allegato» all'istanza, dando cosi' contezza del fatto di essere consapevole dell'esistenza di un'opera comunque priva di autorizzazione, ma soprattutto «difforme» rispetto a quanto riportato nell'istanza di autorizzazione.
Omissis, invece, rilasciava il proprio «nulla osta» all'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme sulla viabilita' e sicurezza stradale, nonche' dell'art. 4 del regolamento dehors (durata dell'occupazione).
Acquisiti il «non» parere del dirigente del settore urbanistico ed il «nulla osta» Omissis, in data 26 gennaio 2016 Omissis, demandava Omissis il controllo sull'installazione di dehors delle attivita' commerciali su tutto il territorio comunale, secondo il regolamento approvato con delibera di C.C. n. 7 del 2 febbraio 2012.
Sulla base di quest'ultimo input, Omissis provvedeva agli accertamenti richiesti, dando atto con nota n. 1062/PL dell'11 febbraio 2016 di aver proceduto ad elevare quattro verbali di violazioni nei confronti di altrettante attivita', fra le quali quella riconducibile al Omissis. Con verbale n. 1173/13442 del 5 febbraio 2016 veniva infatti contestata a quest'ultimo la violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, del C.d.S., per aver impegnato il marciapiede per piu' della meta' della sua larghezza con una struttura «dehors» occupante una superficie di mq. 17,50 (circa il doppio di quanto indicato nella richiesta di autorizzazione) senza il prescritto titolo autorizzativo, violando altresi' l'art. 4 del Regolamento dehors. La predetta sanzione (se ne da' atto nel verbale medesimo) prevedeva (o, meglio, avrebbe dovuto prevedere) la rimozione delle opere abusive a cura e spese del trasgressore, il quale nella circostanza dichiarava che avrebbe provveduto a smontare tutta la struttura in breve tempo.
Gli esiti sopra riportati venivano pure comunicati al settore urbanistico che ribadiva, in una risposta del 1° aprile 2016 (prot. 11006), di non aver espresso parere per l'istanza avanzata dal titolare del Bar Omissis «in quanto il dehor gia' allestito era differente dal layout allegato alla richiesta».
Omissis, con nota del successivo 24 maggio 2016, a ridosso quindi della festa caraibica che si sarebbe dovuta tenere proprio la sera del 26 maggio 2016, chiedeva al Omissis se «il sig. Omissis [avesse] ottemperato a quanto (...) accertato e disposto in data 5 febbraio 2016, in merito alla violazione ...», e chiedeva altresi' se il predetto soggetto avesse altri precedenti simili.
Negli atti prodotti dal Comune di Manduria non si rinviene alcuna risposta alla suddetta richiesta di chiarimenti.
L'attivita' di indagine di cui all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha dimostrato, sulla base di chiari ed inequivocabili contenuti intercettati nel periodo compreso tra il 23 e il 26 maggio 2016, che il Omissis, al fine di dare corso a una festa caraibica prevista per il giorno 26 maggio 2016 nell'area di pertinenza del proprio locale «Omissis», aveva chiesto «preventivamente» un permesso ad occupare il suolo pubblico della Omissis.
Nella vicenda si sono registrati, ancora una volta, l'intervento dell'assessore Omissis nonche' il coinvolgimento Omissis. Addirittura gli inquirenti hanno avuto modo di accertare un incontro tenuto dal Omissis con il boss Omissis all'interno del Palazzo municipale di Manduria ed e' stato registrato un contatto diretto dell'assessore Omissis con il Omissis che il giorno 23 maggio 2016 gli esponeva al telefono l'esigenza di protocollare la richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, ricordandogli anche la pianificazione di un successivo evento per il giorno 17 giugno 2016. L'assessore Omissis non solo indirizzava il Omissis al proprio Omissis, dandogli garanzia che sarebbero state soddisfatte entrambe le richieste, ma concordava con il medesimo anche la necessita' di darne avviso al Omissis ed Omissis per le dovute incombenze.
L'assessore Omissis, ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa proprio come lo stesso Omissis, non poteva non essere consapevole che quest'ultimo altri non era che un socio in affari del boss Omissis. D'altra parte, proprio all'interno del Bar Omissis gli inquirenti hanno documentato (con riprese video) un «summit» tenutosi il precedente 22 maggio 2016, fra gli stessi Omissis, Omissis, Omissis e Omissis (anche lui indagato nel medesimo procedimento penale unitamente ai restanti soggetti).
In un'altra conversazione registrata il 25 maggio 2016, Omissis avvisa Omissis del fatto che Omissis non gli aveva concesso l'autorizzazione per il giorno 26 maggio 2016, in quanto non era stata inoltrata la comunicazione al Commissariato P.S. di Manduria prevista dall'art. 18 T.U.L.P.S., ma gli era stata pero' garantita l'autorizzazione per il successivo evento del 17 giugno. Allo stesso tempo, Omissis invitava Omissis a parlarne di persona con Omissis, per provare a superare le sue resistenze.
Omissis decideva a quel punto di coinvolgere pure Omissis, invitandolo ad intervenire per risolvere la questione e per ottenere la firma Omissis sull'atto autorizzatorio. Omissis, a sua volta, mostrandosi conscio dell'esigenza del Omissis, invitava Omissis ad andare assieme a lui dal Omissis per persuaderlo a firmare l'autorizzazione.
L'Omissis risulta, anche in questa situazione, «abituale interlocutore» dell'organizzazione all'interno del Comune di Manduria, consapevole del sodalizio esistente fra l'assessore Omissis e il boss Omissis.
Il 26 maggio 2016 Omissis faceva presente al boss Omissis che si rendeva necessaria la sua presenza in Comune. Gli inquirenti hanno potuto accertare come effettivamente Omissis si sia portato quel 26 maggio 2016 presso il Comune di Manduria, ove si e' incontrato con Omissis e con altro soggetto che a questi si accompagnava (non identificato, ma da ritenersi presumibilmente un dipendente dell'Ente). Proprio all'ingresso del Comune, nella centrale Omissis, gli inquirenti assistono ad una stretta di mano tra il detto assessore ed il boss Omissis. Addirittura Omissis poggia il proprio braccio sulle spalle del boss, mentre questi discute con un altro soggetto sopraggiunto in quel momento.
Appare accertato anche il forte interesse del Omissis, il quale, lo stesso 26 maggio, chiedeva con insistenza al Omissis la data di protocollo della «precedente» istanza depositata dal Omissis, ricevendo come risposta che «il documento era stato consegnato dal Omissis al dirigente Omissis». Sempre il medesimo giorno Omissis metteva al corrente Omissis di aver parlato con tutti, compreso Omissis, ritenendo che il problema del Omissis andasse risolto.
I due facevano cenno pure a delle spese sostenute dal Omissis affermando, in ultimo, che il soggetto aveva finalmente ottenuto cio' che voleva e che sulla questione vi era stato l'impegno anche dell'assessore Omissis.
Rilevante appare la circostanza che Omissis si preoccupava affinche' dell'esito della questione venisse dato immediato avviso al Omissis, nei cui confronti, appare ragionevole ritenere che avesse assunto un preciso obbligo.
Sulla base dell'attivita' di intercettazione, gli inquirenti hanno potuto infine accertare che, benche' il Omissis fosse stato «messo nelle condizioni di realizzare la festa musicale» grazie all'intervento di Omissis, Omissis e degli altri soggetti sopra citati, non aveva avuto piu' bisogno di occupare il suolo pubblico a causa del modesto numero di persone giunte sul posto, accolte direttamente nell'area di pertinenza del bar Omissis.
E' bene evidenziare a questo punto che, interpellati anche dalla commissione d'accesso al fine di ottenere informazioni sullo svolgimento di spettacoli pubblici ed eventi tenutisi nei giorni 26 maggio e 17 giugno 2016 organizzati dal locale «Omissis» sito in Omissis, i diversi referenti del Comune di Manduria hanno comunicato che agli atti dei loro uffici risultava solo il fascicolo riguardante lo svolgimento della seconda manifestazione, «Vasconnessi» del 17 giugno 2016, per la quale c'era l'autorizzazione.
Eppure proprio Omissis, aveva interessato con una nota protocollata il 26 maggio 2016 il Omissis affinche' verificasse che il Omissis avesse adempiuto a quanto prescrittogli nel precedente verbale di contestazione del 5 febbraio 2016. Ed e' l'indagato Omissis, parlando con Omissis, ad affermare che la richiesta del Omissis era stata da lui consegnata nelle mani del Omissis, col quale aveva avuto pure modo di affrontare la questione l'Omissis stesso.
La commissione di accesso ha inoltre acquisito ulteriori elementi dagli uffici comunali in relazione all'altro evento tenutosi il successivo 17 giugno 2016.
Negli atti prodotti vi e' una nuova istanza avanzata dallo stesso Omissis il 31 maggio 2016, analoga alla precedente, vale a dire sempre per l'occupazione in modo temporaneo del suolo pubblico con elementi di arredo dehors, ma per un'area complessiva di mq. 58,75 e per un periodo, a partire dal 1° giugno 2016 al 1° settembre 2016. A seguito dell'istanza, Omissis comunicava a Omissis, con nota del 7 giugno 2016 a firma Omissis, l'avvio della procedura per l'autorizzazione all'installazione, trasmettendo copia del progetto con richiesta di parere ed autorizzazione di competenza.
Seguiva una deliberazione di giunta (n. 92 dell'8 giugno 2016, presenti il sindaco Omissis, il vice sindaco Omissis e gli assessori Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis) con la quale si concedeva il patrocinio per l'evento pubblico musicale del 17 giugno 2016, subordinando il tutto alla verifica, da parte Omissis e Omissis, dell'avvenuta regolarizzazione del pagamento della TOSAP relativa al dehors. Quest'ultima deliberazione veniva trasmessa, il successivo 13 giugno 2016, dal Omissis al Omissis ed all'Omissis, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Con istanze depositate in data 14 giugno 2016 (protocolli n. 19206 e 19301) Omissis avanzava richiesta di rilascio delle autorizzazioni e/o del N.O. previsti per lo svolgimento della manifestazione nonche' dell'autorizzazione ad occupare la Omissis.
Dalla documentazione tecnica allegata, si evince l'installazione, in aggiunta alla struttura «dehor» annessa al bar, di un palco avente dimensioni in pianta di mt. 8,00×6,00 (48 mq) e di due «gazebo» per degustazione prodotti tipici, ciascuno occupante un'area di 9,00 mq. Nell'istanza volta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, Omissis comunicava di rimanere in attesa della Conferenza di servizi per la regolarizzazione del pagamento della TOSAP.
Fra la documentazione prodotta e' altresi' presente un verbale di riunione di conferenza servizi tenutasi il giorno 15 giugno 2016, in cui erano presenti lo stesso Omissis, Omissis e Omissis quale delegata dell'Omissis, avente quale oggetto il rilascio delle autorizzazioni «dehors» per l'occupazione temporanea di suolo pubblico nella stagione estiva 2016.
Per quanto concerne la posizione del Omissis, in sede di conferenza di servizi i tre uffici hanno espresso tutti parere favorevole, subordinando pero' il rilascio dell'autorizzazione, fra le altre cose, all'acquisizione del parere della Sopraintendenza per i beni architettonici, giusto art. 7, comma 8, del regolamento comunale ed al rispetto di quant'altro previsto dall'art. 5, comma 4, del medesimo regolamento, alla produzione all'atto del ritiro della «ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria di euro 30,00» ed alla regolarizzazione della domanda con l'apposizione di marca da bollo. Queste ultime condizioni, ma soprattutto il rilascio del parere della Sopraintendenza, non si sono verificate.
Il giorno 16 giugno 2016 (precedente all'evento «i vasconnessi») con nota a firma del funzionario direttivo amministrativo Omissis e del Omissis, il settore attivita' produttive del Comune di Manduria comunicava al Omissis che «al fine del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del dehor era stato richiesto il parere della Sopraintendenza per i beni architettonici e che il relativo procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016».
Lo stesso giorno con nota prot. 19589 il responsabile Omissis autorizzava la caffetteria gelateria Omissis del Omissis ad organizzare e offrire alla comunita', a proprie spese, l'evento pubblico previsto per il 17 giugno 2016 («i vasconnessi»). Rileva come nel corpo della stessa autorizzazione si sia dato atto che «l'azienda ...(...)... ha provveduto al pagamento della T.O.S.A.P. sia dell'occupazione del palco che quella relativa al dehor».
La commissione di accesso ha evidenziato al riguardo la contraddittorieta' dell'ufficio che ha dato atto del pagamento per l'occupazione di suolo pubblico di un'opera per la quale aveva espresso, appena il giorno precedente, in sede di conferenza di servizi, parere favorevole, subordinandolo pero' al rilascio di uguale parere da parte della Soprintendenza e precisando che il procedimento si sarebbe concluso entro il 14 luglio 2016.
Sempre in seno alla documentazione prodotta dal Comune di Manduria e' presente un'ulteriore istanza avanzata dal Omissis per l'autorizzazione ad occupare in modo temporaneo il suolo pubblico di Piazza Garibaldi per un'area complessiva di mq. 22,80 dall'8 luglio 2016 al 1° settembre 2016.
Una nuova richiesta di autorizzazione il Omissis l'avanzava nel novembre 2016, per un'area complessiva di mq. 17,85 e per il periodo dal 18 novembre 2016 al 10 gennaio 2017. Anche in questo caso, con nota n. 0037608 del 24 novembre 2016, il settore Omissis trasmetteva l'istanza in argomento alla Omissis per l'acquisizione del parere e dell'autorizzazione di competenza. Il parere «favorevole» veniva rilasciato con nota n. 8982/P.L. del 26 novembre 2016. Non vi e' tuttavia traccia dell'autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciare il servizio Omissis.
Ancora con istanza depositata il 14 aprile 2017 Omissis chiedeva il «permesso a costruire» per installazione di «dehors stagionale e continuativo». Ne seguiva l'avvio del procedimento, con comunicazione e trasmissione degli elaborati tecnici all'Omissis, all'Omissis ed alla Omissis.
Da rilevare come anche in questo caso, in data 23 maggio 2017, sia stato emesso dal Omissis parere favorevole. Nessun parere e' stato espresso invece (comunque nessuno ne e' stato prodotto) da parte del Omissis.
Da quanto rappresentato emerge quindi che in un periodo di oltre un anno (dal dicembre 2015 al novembre 2016) il Omissis ha reiterato la istanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico presso la Omissis, sia per la stagione estiva che per quella invernale, e con indicazione di uno spazio sempre diverso, comunque finalizzato all'installazione di dehors. Tuttavia, mai risulta essergli stata rilasciata un'autorizzazione, anche perche', sulla base di quanto evidenziato in sede di accesso, sarebbe stato necessario ottenere il parere favorevole della Omissis.
Eppure, sulla base di quanto piu' sopra evidenziato, il Omissis ha certamente provveduto in quel lungo arco di tempo a mantenere le installazioni abusive, senza che nessuno degli organi deputati ai controlli e dal medesimo soggetto interessati per il rilascio delle autorizzazioni, ben consci dell'esistenza degli arredi per il dehor, abbiano provveduto, realmente, a sanzionare il medesimo obbligandolo a rimuovere le opere.
Bisognera' attendere l'agosto 2017 - dopo l'esecuzione delle misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce - per giungere ad un risultato; infatti, solo a seguito di una segnalazione del Omissis (n. 64/4 di prot. del 28 luglio 2017) in cui si dava atto che nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell'utilizzo abusivo di spazi urbani di interesse storico culturale, tutelati ex art 10, comma 4, lettera G del decreto legislativo n. 42/2004, si era proceduto ad un controllo, fra gli altri, anche del Bar Omissis riscontrando la mancanza di «qualsiasi autorizzazione di occupazione del suolo pubblico», il personale della Omissis ha effettuato un sopralluogo (a pochi metri dal comune) e dopo aver accertato in un verbale che il Omissis era privo di autorizzazione ha trasmesso gli esiti al Omissis per i provvedimenti di competenza.
Con nota del 4 settembre 2017 lo stesso Omissis comunicava (prot. 6672/P.L.) ai dirigenti dell'Omissis, dell'Omissis e per conoscenza al Omissis ed al Omissis che il Omissis non aveva ancora provveduto all'immediata rimozione delle strutture come da ordinanza n. 235 dell'Omissis. Pertanto, con successiva ordinanza del 5 settembre 2017 nr. 254 il Omissis ordinava al Omissis, quale titolare dell'esercizio pubblico denominato «Omissis», l'immediata rimozione della struttura antistante il bar in tutte le sue parti. Si tratta, appare evidente, di una decisione certamente intempestiva, ma soprattutto indotta da altri organi.
Anche nella circostanza appena delineata, sono evidenti comportamenti di inerzia, di permissivita' e di mancanza di controllo da parte di alcuni funzionari oltreche' di connivenza di amministratori.
Il gestore del Omissis, l'indagato Omissis, non poteva non essere noto agli amministratori e dipendenti comunali quale socio di fatto del Omissis, viste peraltro le frequenti visite di quest'ultimo presso il bar gestito dal primo, situato di fronte alla sede comunale, luogo in cui teneva persino dei veri e propri summit di mafia. Tuttavia, nonostante irregolarita' e/o difformita' progettuali emerse nel corso del procedimento volto alla concessione dell'autorizzazione all'installazione di «dehors», l'Amministrazione comunale ha assunto un atteggiamento «indulgente», omettendo di prendere una posizione netta e di intervenire al fine di eliminare le opere e le installazioni abusive gia' realizzate, assecondando uno stato di illegalita' evidente. Anche in questo caso i comportamenti riscontrati mostrano notevole fragilita' e permeabilita' dell'Ente alle ingerenze della criminalita' locale, nonche' condizionamento ed alterazione della volonta' amministrativa. Fiera pessima
La «Fiera Pessima» e' una fiera campionaria che si svolge annualmente a Manduria nella seconda settimana di marzo, nei settori della produzione agroalimentare, dell'artigianato, del commercio, del tempo libero e dei servizi e nel corso degli anni ha assunto il carattere di fiera campionaria regionale, potendo contare su oltre trecento espositori provenienti dalle regioni centro meridionali.
L'indagine ha evidenziato il ruolo attivo nelle diverse vicende collegate negli anni all'organizzazione e gestione della manifestazione, svolto dal Omissis, al quale viene contestata l'estorsione perche', in concorso con Omissis ed altri soggetti ha compiuto atti idonei a costringere, mediante minacce di ritorsioni, Omissis - titolare della ditta Omissis di Omissis assegnataria delle edizioni 272ª (anno 2012) e 273ª (anno 2013) della «Fiera Pessima» - a versare quindicimila euro. Omissis si sarebbe occupato di seguire gli spostamenti della vittima, di organizzare un incontro tra quest'ultima ed il boss Omissis ed avrebbe anche imposto al predetto Omissis la vigilanza all'interno della fiera nonche' l'assunzione di persone di propria fiducia.
Omissis, vice presidente Omissis, e' stato a sua volta indagato, unitamente ai gia' noti Omissis e Omissis, per estorsione aggravata consumata ai danni dei vincitori dell'appalto per la realizzazione della 272ª «Fiera Pessima» (anno 2012), aggiudicata in un primo momento all'impresa Omissis ed alla ditta «Omissis» (a loro volta subentrate alla ditta «Omissis» di Omissis, esclusa dal comune per carenza dei requisiti previsti dal bando di gara).
In quest'altra vicenda compare ancora una volta Omissis, non ancora assessore ma prossimo a candidarsi nelle elezioni 2013 nella lista a sostegno del sindaco Omissis. Dalle indagini e' emerso anche che la Omissis di Omissis sarebbe stata costretta ad assumere, in occasione della 273ª manifestazione fieristica tenutasi dal 7 al 12 marzo 2013, alcune persone indicate dal Omissis, fra le quali la sorella dello stesso, Omissis. Inoltre Omissis avrebbe imposto al Omissis (ovviamente assieme al boss Omissis) anche la vigilanza all'interno dell'evento in questione. Da indagini condotte dalla Guardia di Finanza sulle procedure di affidamento in questione e' emerso che la Omissis, aggiudicataria dell'appalto, aveva prodotto false documentazioni afferenti al possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara.
Analogo discorso si e' evidenziato anche nel 2014, in quanto la Guardia di Finanza, nel corso di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto riguardanti l'affidamento della gara di appalto per l'organizzazione della 274ª edizione della Fiera Pessima, ha accertato che la ditta individuale «Omissis» di Omissis, con sede in Omissis, risultata aggiudicataria del predetto appalto, ha prodotto false documentazioni afferenti il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara. Le circostanze valutate hanno portato l'organismo accertatore ad ipotizzare che i componenti della commissione comunale aggiudicatrice ed alcuni amministratori dell'Ente, pur con cognizione della falsita' delle suindicate documentazioni, non abbiano posto in essere alcuna verifica circa la sussistenza dei predetti requisiti professionali.
Nonostante tali circostanze sfociate in un avviso di garanzia notificato dalla Guardia di Finanza all'Omissis nel 2017, la stessa «Omissis» ha organizzato la fiera negli anni dal 2015, 2016 e 2017, anche mediante affidamento diretto.
L'intreccio di interessi che emerge in occasione dell'evento fieristico manduriano nonche' il legame tra gli esponenti della criminalita' organizzata che pretendono di controllare le attivita' economiche allo stesso collegate e gli uomini dell'Amministrazione comunale di Manduria, sono testimoniati pure da ulteriori elementi di indagine acquisiti nel marzo 2016, in coincidenza del periodo della «Fiera Pessima».
Omissis, ormai subentrato in Giunta comunale con delega assessorile, tiene un incontro con un giostraio (Omissis) che nel mostrare interesse ad ottenere anche per l'anno successivo una «altrettanta ed adeguata» sistemazione per il Luna Park facendo affidamento sull'impegno del Omissis medesimo, lascia intendere, con un chiaro riferimento al boss Omissis ed alle «visite» ricevute da costui, di essere stato indotto ad elargire numerosi biglietti omaggio.
E' la stessa polizia giudiziaria a dare conto degli incontri tenuti dal Omissis con diversi giostrai nel periodo della Fiera Pessima. Il boss mostra, in effetti, interesse a dirimere le questioni dei giostrai: alcuni si erano rivolti a lui gia' nel 2013 per risolvere un problema insorto con alcuni proprietari dei terreni su cui intendevano installare le proprie attrazioni in quanto dagli stessi diffidati ad utilizzare la medesima zona degli anni precedenti asseritamente occupata in dispregio di qualsivoglia autorizzazione e concessione e senza il rispetto della normativa sulla sicurezza. Le risultanze della commissione per l'accesso
La commissione per l'accesso ha condotto una attenta ed approfondita analisi di documenti, informative e procedimenti al fine di verificare, in funzione preventiva, se l'attivita' amministrativa dell'Ente sia stata indirizzata e informata a criteri di trasparenza, buon andamento ed imparzialita' in modo da garantire l'esistenza di una libera ed incondizionata formazione della volonta' degli organi istituzionali, scevra da qualsiasi condizionamento esterno.
Attraverso l'acquisizione del contributo informativo delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, la verifica di procedimenti ed atti amministrativi connessi con le fattispecie evidenziate nella citata ordinanza, l'acquisizione dagli uffici comunali di documentazione relativa a vicende amministrative ritenute significative ai fini del ricercato possibile condizionamento, l'audizione di dipendenti e l'esame del contesto territoriale, la commissione e' pervenuta alla conclusione di un'attivita' amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per il soddisfacimento di interessi legati alla criminalita' locale.
La commissione si e' costantemente confrontata con i contenuti dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce da cui emerge come l'associazione di stampo mafioso promossa ed organizzata dal trio Omissis, Omissis e Omissis, frangia della SCU nel versante orientale della provincia, si sia imposta su soggetti dell'imprenditoria, del commercio, della politica avvalendosi dell'intimidazione e della capacita' di controllo del territorio.
La commissione d'accesso si e' avvalsa delle attivita' tecniche (intercettazioni telefoniche e ambientali) acquisite nell'indagine di polizia giudiziaria ed indicate de relato nella ordinanza cautelare. Le stesse non sono quindi soggette a tutele o vincoli di segreto istruttorio, in quanto sono divenute pubbliche.
Dall'istruttoria svolta dalla commissione emergono elementi chiari e concordanti di collegamento e condizionamento, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.
La Corte costituzionale ha stabilito, nella sentenza n. 103/1993, che gli elementi su cui deve poggiare lo scioglimento sono innanzitutto i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata o il condizionamento che la mafia impone agli amministratori a cui si connettono pregiudizi quali la mancanza di libera determinazione per gli organi elettivi e/o amministrativi (dirigenti, personale dipendente), l'andamento negativo dell'Ente locale, il malfunzionamento dei servizi affidati all'Ente, oppure il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Secondo la commissione per l'accesso, le vicende oggetto di accertamento consentono di rinvenire ciascuno degli elementi sopra richiamati, sintomatici della capacita' di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata locale da un lato, e di permeabilita' dell'apparato politico e amministrativo dall'altro. Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica del 13 marzo 2018
Il 13 marzo scorso si e' tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del sostituto procuratore D.D.A. di Lecce e del Procuratore della Repubblica aggiunto di Taranto, nel corso della quale sono stati esposti dettagliatamente i contenuti e le conclusioni del lavoro svolto dalla commissione d'accesso presso il Comune di Manduria.
Tutti i componenti del consesso hanno dato pieno assenso alle conclusioni espresse dalla commissione d'accesso.
Omissis, nel condividere l'impianto motivazionale della relazione svolta dalla commissione d'accesso e le conclusioni a cui la stessa e' pervenuta, ha evidenziato che lo scenario delineatosi con l'operazione «Impresa» ha confermato, anzi, ha aggravato quanto emerso nell'operazione Giano del 2012 che gia' determino' la nomina di una commissione d'accesso la quale concluse il lavoro con analoga proposta.
Omissis ritiene che i fatti presi in considerazione sono emblematici della connivenza tra Amministrazione comunale e criminalita' che emerge in maniera chiara in occasione dell'elezione a Omissis del Omissis e della nomina, quale assessore, del Omissis che e' perfettamente incardinato nell'organizzazione. Si sofferma, quindi sullo spessore criminale dei capi dell'associazione disarticolata, e in particolare del Omissis, personaggio di grosso calibro se si pensa ai collegamenti dello stesso con il pluripregiudicato Omissis, detenuto per lungo tempo con Omissis.
Anche Omissis ha condiviso le risultanze e la proposta formulata dalla commissione d'accesso, ritenendo che siano stati ben evidenziati gli elementi di condizionamento. Ha anche aggiunto, per quanto di propria competenza, che la esistenza di reati contro la pubblica amministrazione e' spesso da ascrivere ad una posizione di soggezione dell'apparato politico-amministrativo alla criminalita' operante sul territorio. Conclusioni
Gli esiti dell'attivita' della commissione di accesso, intrecciandosi ed integrando - attraverso l'acquisizione di verbali, atti deliberativi, determine, provvedimenti dirigenziali - le risultanze di fonte giudiziaria poste in evidenza nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Lecce, forniscono un quadro grave e pesante della capacita' del boss Omissis e dei suoi adepti di inquinare e condizionare le scelte politiche e l'azione amministrativa del Comune di Manduria, compromettendone l'imparzialita' e il buon andamento in maniera non occasionale, ma sistematica.
Emerge, infatti, l'esistenza di un disegno criminale, che dalla fase elettorale al successivo svolgimento della vita amministrativa, e' portato avanti dal Omissis, gia' condannato per 416-bis - associazione di stampo mafioso, tentato omicidio aggravato,associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza del 17 gennaio 2003 definitiva il 20 gennaio 2004 anni 18 e mesi sei di reclusione) e ritenuto reggente della frangia della S.C.U. manduriana, fino a fargli dire «teniamo il comune nelle mani».
Questo progetto trae origine dal sostegno che Omissis, insieme agli accoliti Omissis, Omissis e Omissis, offre alla Lista Civica «Omissis», che compete nel turno elettorale del 2013 nella coalizione di Omissis, che sara' poi eletto Omissis.
Di quella lista fanno parte tra gli altri, Omissis, indagato per voto di scambio e coinvolto anche in un'indagine di certificazioni infedeli per incidenti stradali, Omissis, ritenuto affiliato al clan e sottoposto del Omissis, Omissis, infermiere in servizio sempre presso lo stesso ospedale, i quali hanno avuto poi, con l'appoggio diretto del boss, un ruolo di primo piano nell'amministrazione comunale, ricoprendo il Omissis e l'Omissis la carica di Presidente del consiglio e il Omissis quella di assessore.
A tal riguardo, il Omissis, in verita', e' acclarato che non si limiti solo a sostenere, ma in effetti orienti le decisioni e imponga le sue scelte, annullando quelle che non corrispondono ai suoi desiderata e intervenendo per l'elezione del Omissis, che ha gia' appoggiato in campagna elettorale, quale Presidente del consiglio, in cambio di 1.550 euro mensili e dell'assistenza medico-legale in un'azione per un risarcimento stradale.
Al Omissis spetta, invece, il compito di rappresentare l'associazione all'interno della Giunta, come si apprende dal Omissis che al riguardo dichiara - senza mezzi termini - «teniamo l'assessore».
L'Omissis, come altri consiglieri, compare in piu' vicende con un ruolo dialogante nei confronti dei componenti del clan e intercede per risolvere a loro favore alcune situazioni. Altri consiglieri e amministratori come Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, per ragioni di parentela o consuetudine e a causa di motivi professionali o d'interesse, intrattengono rapporti ed entrano direttamente o indirettamente in contatto con diversi esponenti del clan. Cio' si traduce in un'azione di pressione sulla struttura burocratico-amministrativa, che appare sottomessa e intimidita, che tergiversa, non decide, in alcuni casi - come per Omissis - chiede aiuto al Omissis e al Omissis o - come per il Omissis fatto oggetto di minacce e anni addietro di un grave attentato dinamitardo - non da' seguito ai provvedimenti adottati.
Relativamente alle posizioni dei Omissis, che pure appaiono coinvolti in alcune delle vicende descritte, ne' in sede giudiziaria ne' nella relazione di accesso, si evidenziano profili diretti di responsabilita'.
Emerge, invece, la responsabilita' di esponenti della amministrazione e del consiglio in un contesto inquinato che favorisce l'illegalita' come si rileva da alcune vicende amministrative gravi sulle quali la commissione di accesso si e' soffermata, rimarcando elementi concreti, univoci e rilevanti di colleganza e condizionamento criminale.
Si tratta delle condotte amministrative rivolte attraverso ritardi, raggiri, lungaggini, omissioni, a favorire illegittimamente le attivita' del Bar «Omissis», intestato al socio e affiliato al clan, Omissis, rinviando ad libitum l'intervento per la rimozione di un dehors non autorizzato e anzi patrocinando con delibera di Giunta, un'iniziativa estiva, mentre era ben noto a tutti che l'esercizio pubblico in questione, posto di fronte al Palazzo di Citta', in cui si svolgevano summit di mafia, fosse direttamente riconducibile al Omissis.
Allo stesso modo, la regolarita' delle procedure e la legittimita' degli atti sono piegate con lo scopo di favorire il conseguimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte di Omissis, compagna dell'affiliato Omissis e consuocera del boss Omissis, pluricondannato ed elemento di assoluto vertice della S.C.U., merce' l'intimidazione e l'asservimento della struttura politico-burocratica dell'Ente, che giunge - su disposizione dello stesso Omissis - ad istituire una commissione ad hoc con il compito di esaminare la sola posizione dell'Omissis.
Nelle vicende relative alla Fiera Pessima, il Omissis con l'ausilio del Omissis, che di li' a poco si candidera' al consiglio comunale, spadroneggia con minacce estorsive sull'assegnazione dei servizi e della gestione dell'evento, imponendo guardianie inutili e assunzioni nel 2012 e nel 2013 alla cooperativa a r.l. Omissis. A carico di quest'ultima, peraltro, come della Omissis che nel quadriennio successivo dal 2014 al 2017 ha organizzato la fiera, pende procedimento penale per aver prodotto false documentazioni afferenti il possesso dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara, in assenza dei necessari controlli da parte dell'Ente.
In occasione della Fiera Pessima, e' sempre il Omissis che, avvalendosi della forza di intimidazione di capo clan, si sostituisce all'amministrazione nella vertenza tra i giostrai e i proprietari dei terreni individuati per dare ospitalita' alle attrazioni, e si propone come «intermediario» e garante di una composizione degli interessi privati, che e' recepita senza discussione dall'Ente locale.
In maniera dettagliata la commissione di accesso ha indicato e descritto puntualmente fatti e comportamenti, delineando un quadro di forte compromissione della legalita' e del rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, ascrivendo al patto tra la componente politica e il clan Omissis, siglato fin dal momento elettorale, l'origine dell'infiltrazione criminale, ma anche dimostrando, attraverso vicende eclatanti, la pervasivita' di un modus operandi in contrasto con l'interesse pubblico.
La ricostruzione e le valutazioni della commissione di accesso hanno trovato piena condivisione da parte della Procura distrettuale antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto, nonche' da parte dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e della DIA nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 13 marzo 2018 e, pertanto, ravvisandosi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 143 comma 1, lo scrivente sottopone a codesto Ministero gli elementi suesposti e le rassegnate conclusioni.

Il Prefetto: Cafagna
(1) N. 4129/12 R.G.N. R., n. 2922/13 R. Gip, n. 36/12 D.D.A., n.
51/17 o.c.c., emessa il 14 giugno 2017, a firma del giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ed eseguita
dalla Questura di Taranto, con l'ausilio dello S.C.O., delle
squadre mobili di Lecce, Foggia e Brindisi, del reparto
prevenzione crimine e del reparto volo di Bari.
 
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