Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione 20 gennaio 1998.
Considerato che la modifica e' stata presentata dalla C.OR.MA. Soc. Coop. con sede in Via Cantone, 20 - San Giovanni del Dosso (MN) - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia e' risultato che la richiesta presentata dalla C.OR.MA. Soc. Coop. soddisfi tale condizione.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Lombardia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Pera Mantovana», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.
 

Disciplinare di produzione Pera Mantovana IGP
Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Descrizione del prodotto

L'indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.
La «Pera Mantovana» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: Abate Fetel
Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosita' attorno alla cavita' calicina e al peduncolo;
Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm.;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm². Conference
Epicarpo: verde giallastro con rugginosita' diffusa intorno alla cavita' calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;
Forma: piriforme spesso simmetrica;
Calibro: diametro minimo 60 mm.;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm². Decana del Comizio
Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosita' sparsa;
Forma: turbinata;
Calibro: diametro minimo 70 mm.;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima kg: 4,5/0,5 cm². Kaiser
Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
Forma: calebassiforme-piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm.;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm². William e Max Red Bartlett
Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo piu' o meno ricoperto da sovracolore;
rosato o rosso vivo, a volte striato;
Forma: cidoniforme - breve o piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm.;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima kg: 7,0/0,5 cm². Santa Maria
Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;
Forma: piriforme o piriforme troncata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;
Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm². Carmen
Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;
Forma: calebassiforme, leggermente allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°;
Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm².
 
Art. 3.
Zona geografica

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica
 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita dall'organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti. Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi, si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo.
 
Art. 5.
Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera Mantovana» sono di tessitura media, in alcune aree si puo' riscontrare una tessitura tendenzialmente piu' fine o piu' grossolana in relazione alle caratteristiche pedologiche riscontrabili che influenzano gli interventi irrigui ed agronomici.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli tradizionalmente usati, con possibilita' di densita' per ettaro fino ad un massimo di 6000 piante.
Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l'asse colonnare e loro modificazioni.
Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale.
Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima e' di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.
L'eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» avviene tramite refrigerazione.
Il quantitativo delle varieta' (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev'essere conservato in atmosfera controllata.
 
Art. 6.
Legame con la zona geografica

La zona tradizionalmente designata come Oltrepo' mantovano costituisce alcune tra le piu' interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualita'.
Dalle indagini storiche effettuate e' emerso che gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni. Il pero e' restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo piu' nei «broli» delle corti signorili. Nel 1475, nel brolo (piccolo appezzamento delle corti signorili dove venivano coltivati gli alberi da frutto) di una grande tenuta sita a San Giacomo delle Segnate si trovano «Peri grossi, cotogni, peri, fichi, marasche, una corbella, una nespola e viti moscatelle» (A. Rezzaghi, Pag. 59), va notato come nell'elenco il pero sia indicato al primo posto e se ne distinguano due tipi di qualita'. Nel corso del '900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi. Esiste uno stretto legame tra il territorio dell'Oltrepo' Mantovano e le caratteristiche della produzione locale di pere.
In tale territorio la coltivazione puo' essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l'innovazione tecnologica ha messo a disposizione all'agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell'area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.
La vocazione di questi territori alla produzione di pere e' dimostrata da numerosi studi scientifici. Si tratta per la quasi totalita' di particolari suoli di pianura, in particolare di zone che, anche se prossime al fiume Po, sono state protette da tempo dalle inondazioni per mezzo di dighe artificiali. Tali suoli sono altamente fertili.
 
Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare di produzione e' conforme a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo individuato per il controllo della «Pera Mantovana IGP» e' CSQA Certificazioni srl - Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia - Tel. +39 0445 313 011, fax +39 0445 313 070 - csqa@csqa.it
 
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.
La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno sul 50% dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.
Le confezioni utilizzabili, sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (plateaux, casse, bins).
Nella parte frontale o all'interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P.
Nel medesimo campo visivo puo' inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».
Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del disciplinare di produzione o quelli riportati sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.
Il contrassegno e' rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilita' significativa. La forma e' ellittica concentrica all'interno giallo (Yellow p 102 c), la fascia esterna rossa (Pantone p 485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC Avant Garde Gothic «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P.
E' possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull'etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l'Indicazione geografica protetta.
Il contrassegno e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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