Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2018 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 46 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
1. Al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonche' dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto», sono soppresse; b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento»; c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, e' trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale e' collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.»; d) dopo l'articolo 7 e' aggiunta la seguente tabella:
TABELLA A (Articolo 1, comma 1, lettera c) UNITA' DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018) PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
+------------------+----------------------------------------+-------+ | Qualifica | | | | dirigenziale o | Ufficio tecnico e opere marittime per | Totale| | figura | la Regione Friuli-Venezia Giulia | Unita'| | professionale | | | +------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+ | | Sede | Sezione| | | | | |coordinata | di |Sezione |Sezione di| | | |di Trieste | Gorizia|di Udine| Pordenone| | +------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+ | Area seconda - | | | | | | |Assistente tecnico| | | | | | |Fascia retributiva| | | | | | | F2 | | | | 1 | 1 | +------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+ | Area seconda - | | | | | | |Assistente tecnico| | | | | | |Fascia retributiva| | | | | | | F3 | | | 2 | | 2 | +------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+ | Area seconda - | | | | | | |Assistente tecnico| | | | | | |Fascia retributiva| | | | | | | F4 | | 1 | | | 1 | +------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2001, n. 155.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5, conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29. - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: «Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1); 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60; 5); 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione (10); 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.". - Per i riferimenti al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, si veda nella nota al titolo. - Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 6, come modificati dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Trasferimento di beni demaniali). - 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale. 2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado. 3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2. Art. 2 (Trasferimento di funzioni amministrative). - 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino. 1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. 1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento. 2. Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni. 3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.». «Art. 6 (Trasferimento del personale). - 1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. 2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate. 2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, e' trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale e' collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.». |
| Art. 2
Operazioni di consegna
1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalita' previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001. 2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del presente decreto. 3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e' citato nella nota al titolo. Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5: «Art. 5 (Consegna dei beni). - 1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione. 3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo. 4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti. 5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna. 6.». |
| Art. 3
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 63, comma quinto, della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: «Art. 63. - (Omissis). Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.». |
| Art. 4
Norme transitorie
1. I procedimenti gia' iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla Regione. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minnniti, Ministro dell'interno
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando |
|
|
|