Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalita' di attribuzione dello stesso alla Regione.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni
del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5
conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29.
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 49
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
«Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote
di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina
e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio
erogati nella Regione per uso di autotrazione;
b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia
elettrica consumata nella Regione;
c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi
lavorati immessi in consumo nella Regione;
d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa
l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla
base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo
erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del
territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da
quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di
consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e
altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della
tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di
azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse
automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali
per i quali non e' individuabile il gettito maturato, si fa
riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.
2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito
dei tributi erariali indicati nel presente articolo e'
effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti
pubblici e territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte
sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad
essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il
gettito delle imposte sostituite.».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65
della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 2

Compartecipazioni ai tributi erariali

1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonche' della quota spettante all'Unione europea.
2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Gettito riferito al territorio regionale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
2. E' riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso.
3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale e' costituito:
a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle societa' riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo.
5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento.
8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale e' costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia.
9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.

Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4:
«Art. 4 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
sul valore della produzione netta derivante dall'attivita'
esercitata nel territorio della regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli
utili agli associati in partecipazione di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano cambi , le imprese di assicurazione
proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai
depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli
impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso
gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si
considera prodotto nella regione nel cui territorio il
soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione
netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio
di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di
personale.
3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".».
 
Art. 4

Modalita' di attribuzione delle entrate erariali

1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto, dopo il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate alla Regione mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.
2. Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.
3. La Regione puo' chiedere che sia sospeso il riversamento di cui ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio e' determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.
4. La Regione puo' chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio e' determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 5

Riserva all'Erario

1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Note all'art. 5:
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 81
della Costituzione:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo
economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede
ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.».
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, S.O.
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 1,
comma 508:
«508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.».
 
Art. 6

Informazione

1. Lo Stato fornisce alla Regione gli elementi informativi necessari alla quantificazione delle quote di entrate erariali di spettanza regionale e delle somme dovute a titolo di acconto e conguaglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
 
Art. 7

Rinvio

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione in attuazione dell'articolo 3, sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse ai sensi dell'articolo 4 e le modalita' di informazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.
 
Art. 8

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il disposto di cui al comma 2.
2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualita' fino al 2017, nonche', in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137,
recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
finanza regionale.», modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2007, n. 200.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1965, n. 114, recante «Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
finanza regionale.», modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1965, n. 63.
 
Art. 9

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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