Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018
Modifica minore del disciplinare di produzione delle denominazione «Canino», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17;
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonche' nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente direttiva;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Denominazione di Origine Protetta «Canino»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta di cui sopra;
Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Canino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 130 del 12 aprile 2018.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Canino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 aprile 2018

Il dirigente: Polizzi
 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA «CANINO»DOP

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Canino» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.
Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Canino» deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.

 
Art. 3.
Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Canino» devono essere prodotte nel territorio della Provincia di Viterbo idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende, in Provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessennano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» e' sovrastata dal Monte Canino ed e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo sul limite nord della zona delimitata dal punto di incontro del confine che separa i Comuni di Farnese e Valentano con il confine che divide i predetti Comuni da quello di Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il Comune di Valentano da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere; segue verso nord-est i confini che dividono il Comune di Piansano da quelli di Cellere e di Arlena, prosegue in direzione, est lungo il confine che divide il Comune di Tuscania da quello di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il percorso del predetto Fosso fino al Torrente Arrone; prosegue, poi, lungo lo stesso Torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione sud dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada Provinciale Dogana, che collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada Statale n. 312 Castrense; prosegue verso sud-ovest, ripartendo dal suddetto bivio, e percorre la Strada Statale Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto fosso fino al Fiume Fiora e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei Comuni di Canino e Ischia di Castro con quello di Manciano; da tale punto prosegue seguendo il confine tra i Comuni di Ischia di Castro e Manciano; continua, in direzione ovest, a percorrere il suddetto confine tra i Comuni di Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di Castro e Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m.
Oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densita' di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densita' di impianto fino a 700 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalita' di lotta guidata.
La produzione massima di olive/ha e' di 12 tonnellate negli oliveti specializzati, mentre negli oliveti promiscui la produzione massima di olive per pianta non puo' superare le 0,15 tonnellate.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni campagna olivicola.

 
Art. 6.
Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

 
Art. 7.
Legame con la zona geografica

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame, che e' stata culla della civilta' etrusca, risale ai tempi lontani. Qui l'olivo cresce spontaneo, tanto da far conferire a questa zona l'attribuzione di toponimi rimasti ancora in uso, quale «Poggio Olivastro». Gia' gli etruschi, come testimoniano le raffigurazioni vascolari e gli affreschi nelle tombe, ne raccoglievano i frutti facendoli cadere percuotendo i rami con lunghi bastoni.
Gli olivi secolari che raggiungono grandi e maestose dimensioni, simili a quelle delle querce, testimoniano l'antica tradizione della popolazione locale verso la cultura dell'olivo e caratterizzano con la loro colorazione verde argento il paesaggio dolcemente collinare. In epoca piu' recente il territorio di canino e' stato latifondo di proprieta' del Principe Torlonia fino agli anni '50 quando, con la riforma fondiaria, furono assegnate le terre ai contadini. Con l'avvento della riforma agraria l'olivicoltura ha una forte espansione; infatti in breve i nudi terreni del latifondo si trasformano in verdeggianti distese di nuovi oliveti.
Successivamente, negli anni '60 e' iniziata la svolta in olivicoltura con l'introduzione di oliveto specializzato intensivo.
Solo a Canino con tale sistema sono stati impiantati 694 ettari di oliveto.
Nel 1965, su iniziativa dell'Ente Maremma, e' stato promosso e costituito l'oleificio sociale cooperativo di Canino. Di tale cooperativa fanno parte attualmente circa 1140 soci che producono oltre il 60% dell'intera produzione della zona.
Canino, culla della civilta' etrusca, deve la sua notorieta' all'olivo che da sempre costituisce parte fondamentale della sua economia. Borgo di origine etrusca, Canino fece parte nel medio Evo degli stati della Chiesa. Passo' poi sotto il dominio del Ducato di Castro. Tornato in possesso dei Papi, nell'anno 1808 fu concesso in feudo a Luciano Bonaparte che abito' nel palazzo fatto costruire dalla famiglia Farnese. Lo stemma di Canino e' rappresentato da un cane che allude alla localita' e dai tre gigli dei Farnese. La diffusione dell'olivo e' stata facilitata dal fatto che l'olio prodotto a Canino e' di qualita' rinomata e conosciuta da sempre sui mercati oleari. Canino con il suo olio e' stato protagonista di una grande ricerca epidemiologica degli anni '70, progettata e diretta dal prof. Ancel Keys insieme con altri ricercatori, i cui risultati hanno dimostrato come le popolazioni rurali di Canino, che consumano abitualmente l'olio extravergine di oliva prodotto nel posto, siano piu' protette dal rischio di trombosi rispetto alle popolazioni finlandese e americana che normalmente consumano grassi di origine animale. La tradizione popolare ha inciso sulla valorizzazione dell'olio extravergine di Canino mediante la Sagra dell'olivo, manifestazione paesana che si svolge ogni anno il giorno 8 di dicembre. La prima edizione risale al 1939. Oltre a far conoscere la pregiata qualita' dell'olio, tale manifestazione e' luogo di incontri e conferenze dei migliori esperti in campo tecnologico e nutrizionale. Dal 1989 al 1993, l'Oleificio sociale cooperativo di Canino, insieme con l'Ente di Sviluppo Agricolo Regionale, ha condotto un attento lavoro di caratterizzazione della produzione oleicola locale. Lo stesso Oleificio ha collaborato con i piu' importanti Enti di ricerca che si interessano dello sviluppo dell'olivicoltura e delle tecniche di trasformazione delle olive.
L'olio extravergine di oliva «Canino» DOP si contraddistingue sia per il forte legame con l'areale di produzione di cui all'art. 3, che incide in modo univoco sulle peculiarita' organolettiche e qualitative del prodotto, che per la sua secolare reputazione.
Le caratteristiche pedo-climatiche della zona quali suoli vulcanici con ph compreso tra 6,5 e 7,5, temperatura media annuale di 15-16°C che risente della brezza marina del litorale viterbese, piovosita' intorno ai 600-800 mm/anno, determinano significativamente la qualita' dell'olio «Canino» che si presenta: armonico e mai squilibrato, fruttato medio con note erbacee e/o carciofo, leggermente amaro tendente al piccante.
Nell'areale l'olivo non rappresenta solo una risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identita' paesaggistica ed ambientale del territorio; gli esperti olivicoltori e frantoiani sono stati in grado adeguare ed ammodernare le tecniche di coltivazione/trasformazione, traendo, sempre, dall'olio qualita' uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori piu' esigenti.

 
Art. 8.
Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Canino» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;
sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi <= 10 Meq02/Kg.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla normativa sull'olio extravergine di oliva.

 
Art. 9.
Designazione e presentazione

Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, la dicitura «Canino». La dicitura «Canino» deve essere accompagnata dal simbolo dell'Unione previsto per la DOP. L'indicazione «denominazione di origine protetta» o il suo acronimo «DOP» puo' figurare in etichetta.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
Il logo della denominazione, come di seguito riportato, e' costituito da «Cane rampante bianco ed un rametto con olive su sfondo celeste sfumante al chiaro, il tutto racchiuso in un contorno di colore grigio a forma di anfora in cui, nella parte superiore, sono disegnati tre gigli».

Parte di provvedimento in formato grafico

E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, Frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine protetta «Canino» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine «Canino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, ceramica o in lamina metallica stagnata di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

 
Art. 10.
Controlli

I controlli sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. UE 1151/12, dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio di Viterbo via Fratelli Rosselli 4 - 01100 Viterbo, - tel. +39 0 761 234 457 - 234424-25-02, e-mail: segreteria.generale@vt.camcom.it
 
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