Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2018 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERA 10 aprile 2018 |
Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR). |
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LA CORTE DEI CONTI Sezione delle autonomie
Nell'adunanza del 10 aprile 2018; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»; Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in particolare l'art. 1, comma 465 e seguenti; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare l'art. 2, commi 11 e 12; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni; Viste le note del Presidente della Corte dei conti n. 593 e n. 594 del 5 marzo 2018, con le quali e' stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al bilancio di previsione 2018-2020; Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 955 del 29 marzo 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna; Valutate le osservazioni fatte pervenire dall'UPI in data 3 aprile 2018; Valutate le osservazioni rappresentate dall'ANCI - IFEL, settore Finanza Locale, nell'incontro del 29 marzo 2018 e formalizzate con nota del 4 aprile 2018; Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone, Elena Brandolini e Valeria Franchi;
Delibera: di approvare gli uniti documenti, che sono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il relativo questionario», cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 10 aprile 2018.
Il presidente: Buscema I relatori: Ferone - Brandolini - Franchi Depositata in segreteria il 26 aprile 2018 Il dirigente: Prozzo |
| LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.
1. Le presenti linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione degli enti locali per gli esercizi 2018-2020, che gli Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di regolarita' e di legittimita' sui bilanci di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in seguito ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL). Le stesse, si ricorda, costituiscono le basi per una piu' proficua collaborazione tra la Corte dei conti e le Istituzioni territoriali e rappresentano lo strumento essenziale per una piu' efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Ad esse, infatti, fanno riferimento tanto i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali per le attivita' di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le verifiche di competenza. Le stesse costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome le quali potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario. In relazione, poi, alle Sezioni regionali di controllo si rammenta, in via generale, che il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo questionario non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessita', anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse. 2. Il ricorso, anche per il 2018, all'esercizio provvisorio, pur in presenza di una dilazione contenuta dei termini, rende necessario un rinvio alle raccomandazioni gia' formulate dalla Sezione autonomie con le deliberazioni nn. 9/2016/INPR e 14/2017/INPR. 3. Le linee guida, e l'annesso questionario, proseguono - all'interno di un quadro normativo complesso e caratterizzato da una certa fluidita' delle disposizioni - il percorso di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle attivita' di controllo intrapreso dalla Sezione delle autonomie nel 2015 con la deliberazione n. 32/2015/INPR recante le «Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilita' armonizzata», continuato con le deliberazione n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR recanti, rispettivamente, le «Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilita' armonizzata negli enti territoriali» e le «Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019, nonche' con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR approvativa del programma delle attivita' di controllo della Sezione per l'anno 2018. Cio' in considerazione, anche, degli obblighi gravanti sugli Enti locali, di trasmissione alla BDAP (Banca dati della pubblica amministrazione) di cui all'art. 13, legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non solo degli schemi di bilancio e di rendiconto ma, anche, dei numerosi allegati obbligatori previsti sia per l'uno, sia per l'altro (art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera g) e lettera h); art. 172 TUEL e DM 9 dicembre 2015, all.1). In siffatto quadro operativo il questionario allegato e' finalizzato ad acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilita' armonizzata, nei limiti delle strette necessita' informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP. Il questionario, pertanto, e' stato strutturato tenendo conto di un criterio di razionalizzazione complessiva dei flussi informativi destinati a consentire alle Sezioni regionali di controllo di poter condurre le proprie analisi sulla sana gestione degli enti locali, senza duplicazioni di richieste di dati contabili reperibili in BDAP. 4. In considerazione del fatto che l'imprescindibile parametro normativo di riferimento (art. 1 commi 166 e ss , legge 23 dicembre 2005, n. 266) collega i controlli di cui trattasi, di competenza delle Sezioni regionali, al questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente, ne consegue che detti Organi, in tale rinnovato contesto, sono chiamati, in particolare, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilita' dei dati e ad attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre Banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. A tal fine sembra opportuno ribadire quanto gia' detto nelle precedenti linee di indirizzo e cioe' che gli Organi di revisione dovranno registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all'ente o agli enti di propria competenza, rinviando alle predette linee di indirizzo per gli ulteriori aspetti inerenti alle modalita' tecniche di registrazione. Inoltre ai revisori deve essere rivolta una particolare raccomandazione affinche' vigilino attentamente: sulla corretta osservanza dei principi sanciti dalla disciplina contabile introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011, ormai a regime, nonche' sulla correttezza e puntualita' degli adempimenti, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di legge. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla necessita' della corretta osservanza degli obblighi di trasmissione alla predetta banca dati unitaria. A tal fine e nella prospettiva di un ottimale livello di conformita' alle norme che regolano gli adempimenti connessi alla gestione procedimentale del ciclo di bilancio, si richiamano anche le line di indirizzo dettate dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilita' armonizzata ed, in particolare, le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 9/INPR del 2016 e n. 14/INPR del 2017 in materia, rispettivamente, di riaccertamento straordinario residui, di cassa vincolata, di bilancio di previsione 2015, di bilancio armonizzato e di bilancio di previsione 2017-2019, le cui argomentazioni costituiscono tutt'ora linea guida di riferimento. 4.1. Il ciclo di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si traducono le politiche pubbliche in concrete azioni amministrative ordinate e dinamicamente coerenti con la programmazione. Al riguardo preme confermare quanto gia' evidenziato nelle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti degli Enti locali in relazione al bilancio di previsione 2017-2019 (deliberazione n. 14/SEZAUT/INPR/2017, par. 3 che si inserisce nel solco delle precedenti deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR). Di dette linee vale ribadire il principio che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilita' economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilita' di indirizzo, gestione e controllo. Dal 2018 entreranno in vigore i nuovi schemi della programmazione delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi adottati con il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che definisce anche le procedure per la redazione e la pubblicazione del programma Triennale delle opere, del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali e che pur interessando il periodo di programmazione 2019/2021 per i lavori e 2019/2020 per gli acquisti, puo' costituire uno strumento di riferimento nell'impostazione delle politiche di bilancio per gli esercizi gia' presenti nella programmazione finanziaria in atto. Si tratta, infatti, di uno strumento organizzativo che coglie i punti essenziali intorno ai quali deve essere costruita quella preponderante parte dell'attivita' di gestione che realizza politiche e conseguenti progetti di intervento. 4.2. Un'efficace programmazione sta anche alla base di un corretto uso del «fondo pluriennale vincolato (FPV)». In proposito vanno richiamate le raccomandazioni sulla corretta determinazione e gestione dello stesso, da ultimo esplicitate nella richiamata deliberazione n. 14/2017/INPR e che assumono maggiore rilievo soprattutto per arginare i possibili effetti di un sostanziale «ingolfamento» delle risorse conservate nei FPV in applicazione delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma 467, legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art. 1, comma 880 della legge di bilancio n. 205/2017. Infatti, per l'effetto combinato delle richiamate disposizioni, in presenza delle condizioni ivi previste, le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'esercizio 2016 (in parte provenienti dal FPV di spesa 2015), in applicazione del punto 5.4. del principio contabile applicato 4/2, possono essere conservate nel FPV di spesa 2017. Il rispetto del cronoprogramma, ma prima ancora, la sollecita conclusione delle procedure di scelta del contraente e del successivo affidamento dell'appalto, diventa una priorita' per recuperare la funzione programmatoria che viene declinata nella ciclicita' del bilancio e che, diversamente, per l'importante parte degli investimenti, potrebbe risultare «incagliata» ed improduttiva. Non bisogna trascurare, peraltro, di considerare il fatto che negli ultimi esercizi si sono moltiplicati gli interventi di stimolo all'economia, coinvolgendo gli enti locali in una forte azione di rilancio degli investimenti. Infatti il fine di favorire gli investimenti costituisce, anche per l'esercizio 2018, un obiettivo prioritario come si evince dalle misure finanziarie per il triennio 2018-2020. In particolare l'art. 1, comma 853, legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, i cui affidamenti sono contingentati in tempi certi dalla disciplina contenuta nel successivo comma 857. Inoltre l'incremento degli spazi finanziari necessari all'utilizzo degli avanzi di amministrazione e alla possibilita' di spendere risorse da indebitamento impongono che alla scelta di accedere a tali facolta' si associno serie e funzionali misure organizzative interne alle strutture utili a responsabilizzare, nel conseguimento degli obiettivi, i titolari dei relativi compiti e funzioni. Sul piano della regolarita' contabile, va ribadito che la fonte di finanziamento del FPV deve essere analiticamente determinata, anche al fine di poter isolare il fondo finanziato dal ricorso all'indebitamento che non rappresenta posta rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.. Nell'ambito dei lavori pubblici, e', altresi', necessario verificare l'esistenza dell'impegno di spesa che legittimi la formazione del fondo salvo le ipotesi in cui e' consentita la semplice prenotazione di impegno. La prenotazione dovra' tradursi in obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'aggiudicazione nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara salve, anche in questo caso, le eccezioni di legge stabilite. Di fondamentale importanza e', quindi, la sussistenza di un «adeguato» cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andra' a scadere e diverra' esigibile. Nel corso dell'esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l'ente dovra' apportare le relative variazioni di bilancio per stanziare la spesa e, di conseguenza, il FPV negli esercizi di presunta esigibilita'. Il fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE) consente di evitare che le entrate di dubbia esigibilita', previste ed accertate nell'esercizio di riferimento, possano finanziare spese esigibili nel medesimo esercizio. Nel corso della gestione deve essere verificata la congruita' del fondo accantonato, sia in sede di assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate ed occorre adeguare lo stanziamento di bilancio al FCDE, nella misura derivante dall'applicazione della percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale all'importo maggiore tra lo stanziamento iniziale e l'accertamento rilevato alla data dell'adeguamento. Va, altresi', ricordato che la verifica della congruita' del FCDE e' condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione. Si ribadisce, in questa sede, l'importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilita', con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessita' che l'organo di revisione verifichi la regolarita' del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. 5. Particolare attenzione deve, poi, essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi. Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e' data facolta' agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili secondo le modalita' di cui al comma 3, dell'art. 187, TUEL. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo (comma 3, art. 167, TUEL). Oltre al FCDE, le altre tipologie di Fondi per le quali e' possibile (ed opportuno) prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono: fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, fondo contenziosi, fondo perdite societa' partecipate, altri fondi spese e rischi futuri. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato dall'art. 166 TUEL e' uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilita' di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Detto fondo non viene considerato tra quelli destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Anche le spese per indennita' di fine mandato costituiscono un'ulteriore spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, la contabilita' armonizzata prevede l'iscrizione tra le spese del bilancio di un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennita' di fine mandato del ....". Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantita' di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinche' la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinche' lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario. E', pertanto, utile richiamare l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessita' di verificare la congruita' dei fondi stessi rispetto alla reale situazione dell'ente. Cio' al fine di non vanificare gli obiettivi posti dal legislatore in relazione alla salvaguardia degli equilibri e del pareggio di bilancio. 6. Nella programmazione finanziaria delle risorse allocate in bilancio assume rilievo, tra l'altro, la corretta formulazione delle previsioni complessive del bilancio, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 162, co.6, TUEL. Nella costruzione dell'equilibrio complessivo, secondo le disposizioni appena richiamate, occorre tener conto, anche, della nuova disciplina del risultato di amministrazione che individua il disavanzo nell'incapienza del risultato contabile di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 186, comma 1, TUEL, rispetto alle quote accantonate, vincolate e destinate di cui al novellato art. 187 TUEL. Giova richiamare, inoltre, l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (da ultimo confermato con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966); la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Va, altresi', evidenziato che in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'ente «deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente» (sentenza n. 89 del 2017). 7. Il questionario risulta articolato in tre sezioni precedute, come di consueto, da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e si arricchisce di una parte dedicata alle «notizie generali dell'ente» atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare. Nelle risposte ai quesiti occorrera' fare riferimento al bilancio approvato dal Consiglio dell'ente salvo dove e' espressamente richiesto il dato da variazione di bilancio o da assestamento. La sezione prima - dedicata agli «Equilibri e saldo di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2018-2020» - contiene domande dirette a verificare che l'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 sia tale da garantire il rispetto degli equilibri, quali declinati dall'art. 162 del TUEL, nonche' il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui comma 465 e ss, art. 1, legge n. 232/2016. La sezione si completa con domande correlate a profili di carattere eminentemente contabile, con particolari approfondimenti sull'alimentazione e sulla corretta rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato, sull'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilita', sull'avanzo di amministrazione, sulla pianificazione di spazi finanziari e sulla costituzione di accantonamenti e fondi a titolo prudenziale. La sezione seconda - dedicata all' «Indebitamento e strumenti di finanza derivata» - e' intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento. Particolarmente semplificata la sezione terza - dedicata alle «Previsioni di cassa e patrimonio». Cosi' ricostruiti gli aspetti salienti di ciascuna sezione in cui e' articolato il questionario, emerge evidente come lo stesso rappresenti una base informativa essenziale i cui contenuti potranno essere implementati dalle Sezioni regionali di controllo in relazione a specifiche esigenze conoscitive. 8. Rappresenta una novita' la previsione di una appendice dedicata agli enti interessati dagli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 nella quale sono stati inseriti alcuni quesiti che vanno ad integrare il quadro informativo offerto dal questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare. Nelle more dell'approvazione delle linee guida, e del relativo questionario, sul rendiconto 2017 - che costituira' la sede naturale per lo svolgimento di piu' mirati controlli - la Sezione delle autonomie, alla luce delle indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione 17/2016/SSRRCO/INPR) ed in coerenza con l'impostazione delle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, approvate con deliberazione n. 8/SEZAUT/2017/INPR, ha, invero, ritenuto di avviare delle prime verifiche in ordine alla gestione delle risorse trasferite dalle regioni quali titolari di contabilita' speciali (emergenza/ricostruzione), alla loro regolazione contabile ed alla corretta applicazione delle specifiche discipline apprestate in favore di detti enti. Sotto tale profilo si e' avuto, in particolare, riguardo al ricorso da parte dei suddetti enti al peculiare strumento di sostegno agli investimenti destinati alla ricostruzione previsto dal comma 2, art. 43-bis, decreto-legge n. 50/2017. Detta norma, introdotta in sede di conversione e novellata dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, prevede l'assegnazione in favore degli enti colpiti dal sisma, che effettuino investimenti per la ricostruzione, utilizzando avanzo di amministrazione ovvero mediante ricorso al debito, di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale di cui al comma 4, art. 10, , della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti ponendo al comma 2, ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica, uno specifico obbligo di certificazione. Di interesse si appalesano, altresi', le specifiche facolta' assunzionali accordate ai comuni in parola dall'art. 50-bis, commi 1-3, decreto-legge 189/2016 che, di fatto riproducendo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 205/2016, recano una articolata disciplina di cui detti enti possono avvalersi anche in deroga ai vincoli di contenimento di cui al comma 28, art. 9, decreto-legge n. 78/2010 e commi 557 e 562, art. 1, legge n. 296/2006. Atteso il carattere eccezionale della disposizione, e la peculiarita' dei presupposti legittimanti, e' stata prevista un'apposita tabella volta a dare evidenza alla variazione della consistenza di personale a detto titolo registrata, richiamando, altresi', l'attenzione dell'organo di revisore in ordine alla correttezza della procedura osservata cui e' dedicato uno specifico quesito. Sotto un profilo squisitamente contabile analoga sollecitazione e' stata formulata con riferimento ad eventuali risorse rivenienti da terzi (Regione-Stato-Privati) ed alle eventuali irregolarita' rilevate circa la loro allocazione contabile. 9. In ultimo, ma non meno importante, va evidenziato che, in attuazione di una attivita', gia' avviata, di evoluzione del sistema informativo che, adeguandosi ai criteri dell'armonizzazione contabile, e' destinato a riunire i precedenti strumenti S.I.QU.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti Locali) e CONTE (Contabilita' Territoriale), utilizzati per la compilazione dei questionari delle linee guida su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli enti locali e delle regioni, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, l'acquisizione e la gestione del questionario sul bilancio di previsione 2018-2020 transita, in via sperimentale, al sistema CONTE. Il questionario preventivo 2018-2020 e' un file in formato excel che sara' possibile scaricare dal sistema CONTE; una volta compilato, il questionario potra' essere inviato alla Corte dei Conti tramite le specifiche funzioni disponibili nell'area «Questionario». Per accedere a tale sistema occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, selezionare il link «Controllo e Referto» e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema CONTE. Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sara' necessario eseguire prima la registrazione sul Portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara' possibile entrare su CONTE. All'interno del sistema saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi. Corre, infine, l'obbligo di evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La Sezione delle autonomie comunichera' la data dalla quale sara' resa disponibile agli utenti la versione on line. |
| LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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