Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 gennaio 2018 |
Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore. |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale annovera tra i principi e i criteri direttivi della delega la revisione dell'attivita' di programmazione e controllo delle attivita' e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, ponendo a carico delle risorse derivanti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, gli oneri relativi al funzionamento degli organismi medesimi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (di seguito solo «Codice del Terzo settore»), e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV); Visto l'art. 62 del Codice del Terzo settore, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, istituisce il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), in conformita' alle norme del medesimo Codice; Visto il successivo art. 64, comma 1, il quale qualifica l'ONC quale fondazione con personalita' giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita' di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV; Visto l'art. 64, comma 2, che stabilisce che con il decreto ministeriale costitutivo dell'ONC si provvede contestualmente alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione della fondazione; Acquisite le designazioni dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, fatte pervenire dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio (Acri) con nota del 23 ottobre 2017, dal CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato, con nota del 23 ottobre 2017, dal Forum nazionale del Terzo settore, con nota dell'11 dicembre 2017, quali associazioni piu' rappresentative sul territorio nazionale ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 2, del sopra menzionato art. 64, nonche' la designazione della Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017; Viste le norme del codice civile in materia di fondazioni; Rilevata la necessita' di procedere alla costituzione dell'ONC ed alla contestuale nomina dei membri dell'organo di amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Costituzione
1. E' costituita, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC». 2. L'ONC e' una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata. 3. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'ONC opera, ai sensi dell'art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC». |
| Art. 2
Sede
1. L'ONC ha sede in Roma. 2. Le sedi degli OTC saranno individuate dal Consiglio di amministrazione dell'ONC, secondo principi di prossimita', efficienza, economicita' e di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della fondazione. |
| Art. 3
Scopo e attivita'
1. L'ONC esercita nell'interesse generale, e nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio statuto, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 64, comma 5, del Codice del Terzo settore. 2. L'ONC non puo' finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 3. Gli OTC, quali uffici territoriali dell'ONC, che concorrono al perseguimento delle finalita' istituzionali della fondazione, svolgono, nell'interesse generale, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore. 4. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attivita' che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. |
| Art. 4
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'ONC, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e' costituito da una dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da Acri, a valere sulle risorse del FUN annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 62, comma 8 del Codice del Terzo settore. 2. Concorrono a formare il patrimonio dell'ONC le ulteriori risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati. 3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali. 4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall'art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore. |
| Art. 5
Organi
1. Sono organi necessari della Fondazione: a) il Consiglio di amministrazione; b) l'organo di controllo, con la presenza di almeno un revisore legale iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. Le competenze ed il funzionamento degli organi nonche' la composizione dell'organo di controllo sono regolate nello statuto. |
| Art. 6
Consiglio di amministrazione
1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 2, del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione della fondazione e' composto dai seguenti membri: in rappresentanza di Acri:
+-------------------------+-------------------------+ |Effettivi |Supplenti | +-------------------------+-------------------------+ |avv. Giuseppe Guzzetti |dott. Vincenzo Marini | |(Presidente) |Marini | +-------------------------+-------------------------+ |prof. Francesco Profumo |dott. Giandomenico Genta | +-------------------------+-------------------------+ |dott. Antonio Finotti |ing. Antonio Cabras | +-------------------------+-------------------------+ |prof. avv. Umberto | | |Tombari |dott. Giampiero Bianconi | +-------------------------+-------------------------+ |avv. Matteo Melley |dott. Gianni Borghi | +-------------------------+-------------------------+ |dott. Giorgio Righetti |dott.ssa Enrica Salvatore| +-------------------------+-------------------------+ | |dott.ssa Cristiana | |dott. Roberto Giusti |Fantozzi | +-------------------------+-------------------------+ in rappresentanza di CSVnet - Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato:
+-------------------+-------------------+ |Effettivi |Supplenti | +-------------------+-------------------+ | |avv. Luciano | |dott. Stefano Tabo'|Squillaci | +-------------------+-------------------+ | |dott. Silvio | |dott. Roberto Museo|Magliano | +-------------------+-------------------+ in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore:
+-------------------+-------------------+ |Effettivi |Supplenti | +-------------------+-------------------+ |sig.ra Claudia |sig. Raffaele | |Fiaschi |Caprio | +-------------------+-------------------+ |sig. Maurizio | | |Mumolo |sig. Vincenzo Costa| +-------------------+-------------------+ in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
+-------------------+-------------------+ |Effettivo |Supplente | +-------------------+-------------------+ | |sig.ra Livia | |prof. Antonio Fici |Zuccari | +-------------------+-------------------+ in rappresentanza della Conferenza Stato - Regioni:
+-------------------+-------------------+ |Effettivo |Supplente | +-------------------+-------------------+ |avv. Stefania |dott.ssa Flavia | |Saccardi |Franconi | +-------------------+-------------------+
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ONC. 3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. I componenti non possono essere nominati per piu' di tre mandati consecutivi. 4. Con uno o piu' decreti ministeriali successivi all'adozione dello statuto dell'ONC saranno nominati i componenti degli OTC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, commi 3, 4 e 5, del Codice del Terzo settore. |
| Art. 7
Statuto
1. Come suo primo atto, il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza di voti. 2. Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. |
| Art. 8
Clausola finanziaria
1. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'ONC e degli OTC, comprese quelle relative agli organi di cui all'art. 5, sono poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti per amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti, i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva, sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. |
| Art. 9
Vigilanza
1. L'ONC e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificarne il rispetto delle disposizioni di legge, del presente decreto e dello statuto, nonche' il perseguimento degli scopi istituzionali. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ONC entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero vigilante la relazione annuale sulle proprie attivita' e sull'attivita' e lo stato dei CSV. 3. Per le medesime finalita', l'ONC trasmette altresi' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalle rispettive deliberazioni, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e l'atto di definizione triennale degli indirizzi strategici generali di cui all'art. 64, comma 5, lettera d), del Codice del Terzo settore. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2018
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 412 |
|
|
|