Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «promozione culturale» sono inserite le seguenti: «, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 8, della legge 6 giugno 2016, n.
106 (Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio
civile universale) e' il seguente:
«Art. 8 (Servizio civile universale). - 1. Con il
decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d), si provvede alla revisione della disciplina in materia
di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del servizio civile universale
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11
della Costituzione, alla difesa non armata della patria e
alla promozione dei valori fondativi della Repubblica,
anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione;
b) previsione di un meccanismo di programmazione, di
norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra
18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile
universale tramite bando pubblico e di procedure di
selezione e avvio dei giovani improntate a principi di
semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
c) definizione dello status giuridico dei giovani
ammessi al servizio civile universale, prevedendo
l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno
specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al
rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale
prestazione da ogni imposizione tributaria;
d) attribuzione allo Stato delle funzioni di
programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo
del servizio civile universale; realizzazione, con il
coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di
enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del
Terzo settore; possibilita' per le regioni, gli enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del
Terzo settore di attivare autonomamente progetti di
servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso
soggetti accreditati;
e) previsione di criteri e modalita' di
accreditamento degli enti di servizio civile universale,
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della
semplificazione e della trasparenza;
f) previsione di criteri e modalita' di
semplificazione e di trasparenza delle procedure di
gestione e di valutazione dell'attivita' svolta dagli enti
di servizio civile universale, anche con riferimento ai
contributi finanziari erogati dalle competenti strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,
a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
g) previsione di un limite di durata del servizio
civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e,
comunque, non superiore a un anno, che contemperi le
finalita' del servizio con le esigenze di vita e di lavoro
dei giovani coinvolti, e della possibilita' che il servizio
sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri
dell'Unione europea nonche', per iniziative riconducibili
alla promozione della pace e della nonviolenza e alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori
dell'Unione europea;
h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze
acquisite durante l'espletamento del servizio civile
universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di
istruzione e in ambito lavorativo;
i) riordino e revisione della Consulta nazionale per
il servizio civile, quale organismo di consultazione,
riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base
del principio di rappresentativita' di tutti gli enti
accreditati, anche con riferimento alla territorialita' e
alla rilevanza per ciascun settore di intervento.».
La legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1998, n. 163.
La legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio
civile nazionale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
marzo 2001, n. 68.
Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione
e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78.
Il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6
giugno 2016, n. 106, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis).
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' adottare, attraverso la
medesima procedura di cui al presente articolo,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.».
Il testo dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Il testo dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 6
giugno 2016, n. 106, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - (Omissis).
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per
l'esercizio della delega, perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i
pareri delle rispettive commissioni competenti per materia
e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Settori di intervento). - 1. I settori di
intervento nei quali si realizzano le finalita' del
servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i
seguenti:
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello
sport;
f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura
sociale e biodiversita';
g) promozione della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela
dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione
della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunita'
di italiani all'estero.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Programmazione). - 1. La programmazione del
servizio civile universale e' realizzata con un Piano
triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante
programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio
civile universale nell'ambito di uno o piu' settori di cui
all'articolo 3.
2. Il Piano triennale e i Piani annuali tengono conto
del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche
aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonche' delle
risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e
di altre risorse destinate al servizio civile universale,
rese disponibili da soggetti pubblici o privati.
3. Il Piano triennale e i Piani annuali, in relazione a
ciascun anno, contengono:
a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi
generali in materia di servizio civile universale, anche al
fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori
opportunita';
b) la programmazione degli interventi in materia di
servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero,
anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di
quelli ritenuti prioritari;
c) l'individuazione degli standard qualitativi degli
interventi.
4. Il Piano triennale ed i Piani annuali sono
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentite le amministrazioni competenti per i settori
previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 previo parere della Consulta nazionale per il
servizio civile universale.».
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
« Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;».

Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Funzioni delle regioni e province autonome). -
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano:
a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di
predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; si
esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma
4;
b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di
intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con le modalita' previste all'articolo 5, commi
5, 6 e 7;
c) esprimono il parere in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di
programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
d) attuano programmi di servizio civile universale
con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo
degli enti di servizio civile universale, previa
approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
consistente nella verifica del rispetto dei principi e
delle finalita' del servizio civile universale di cui al
presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, previa sottoscrizione di uno o piu' accordi con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le
seguenti funzioni:
a) formazione da erogare al personale degli enti di
servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di
servizio civile universale dotati di una specifica
professionalita';
b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte
dagli enti di servizio civile universale nei territori di
ciascuna regione o provincia autonoma;
c) valutazione dei risultati relativi agli interventi
svolti dagli enti di servizio civile universale e
realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia
autonoma o citta' metropolitana;
d) ispezioni presso gli enti di servizio civile
universale che operano unicamente negli ambiti territoriali
delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla
verifica della corretta realizzazione degli interventi,
nonche' del regolare impiego degli operatori di servizio
civile universale.
3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di
cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata
sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri provvede allo svolgimento delle attivita'
previste al comma 2.
4. Resta ferma la possibilita' per le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire,
nella loro autonomia, un servizio civile regionale con
finalita' proprie e non assimilabile al servizio civile
universale.».
Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto, si veda in nota all'articolo 2.
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «una piu' ampia rappresentativita'» sono sostituite dalle seguenti: «un piu' ampio coinvolgimento» e le parole «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8. (Funzioni degli enti di servizio civile
universale). - 1. Gli enti di servizio civile universale,
come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g),
presentano i programmi di intervento; curano la
realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla
gestione amministrativa e alla formazione degli operatori
volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano
la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di
comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze
acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento
del servizio civile universale.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed
efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un
piu' ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile
universale possono costituire reti con altri soggetti
pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo
41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per
l'efficiente gestione del servizio civile universale e la
corretta realizzazione degli interventi.».
Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106) e' il seguente:
«Art. 41 (Reti associative). - 1. Le reti associative
sono enti del Terzo settore costituiti in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli
enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti
del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni
del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informativi idonei a garantire conoscibilita' e trasparenza
in favore del pubblico e dei propri associati, attivita' di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o
supporto degli enti del Terzo settore loro associati e
delle loro attivita' di interesse generale, anche allo
scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative
di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente
attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non
inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa,
almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali
o operative siano presenti in almeno dieci regioni o
province autonome. Le associazioni del terzo settore
formate da un numero non inferiore a 100 mila persone
fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o
provincie autonome sono equiparate alle reti associative
nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera
b).
3. Le reti associative nazionali possono esercitare,
oltre alle proprie attivita' statutarie, anche le seguenti
attivita':
a) monitoraggio dell'attivita' degli enti ad esse
associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al
Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attivita' di
controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati
e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. E' condizione per l'iscrizione delle reti
associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore
che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano
riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati
che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione, nonche' la costituzione e l'operativita' da
almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni
caso, non possono essere destinate, direttamente o
indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di
volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e
dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile, e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge
16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano
l'ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione e il funzionamento degli organi sociali delle
reti associative nel rispetto dei principi di
democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti
gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare il diritto di voto degli
associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le modalita' e i limiti
delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti
associative possono disciplinare le competenze
dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 25, comma 1.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 9
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale e' composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalita' online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale e' composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Compiti e ruolo degli operatori volontari del
servizio civile universale). - 1. I giovani ammessi a
svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi
pubblici di selezione sono denominati operatori volontari
del servizio civile universale e svolgono le attivita'
previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto
stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla
normativa in materia di servizio civile universale.
2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori
volontari, articolata a livello nazionale e a livello
regionale, con l'obiettivo di garantire il costante
confronto degli operatori volontari del servizio civile
universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
partecipazione alle attivita' di detto organismo non da'
luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La rappresentanza nazionale e' composta da quattro
membri, che restano in carica due anni, eletti in
rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree
territoriali in cui si svolge il servizio civile
universale: macroarea del nord che comprende le regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le province autonome di
Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le
regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e
Molise; macroarea del sud che comprende le regioni
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea
dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge
il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni,
delle province autonome e dell'estero, riuniti in
un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro
rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle
province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli
operatori volontari in servizio con modalita' online e in
proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna
regione e provincia autonoma e all'estero. La
rappresentanza regionale e' composta da ventidue membri,
che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati
delle regioni, delle province autonome e dell'estero:
diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in
servizio nei territori regionali, due in rappresentanza
degli operatori volontari in servizio nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza
degli operatori volontari in servizio all'estero.
4. (Omissis).».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di ventitre' membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 10 (Consulta nazionale per il servizio civile
universale). - 1. E' istituita, senza nuovi e maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta
nazionale per il servizio civile universale, organismo di
consultazione, riferimento e confronto in ordine alle
questioni concernenti il servizio civile universale.
2. La Consulta nazionale per il servizio civile
universale e' composta da non piu' di ventitre' membri,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo
di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente
rappresentative con riferimento ai settori individuati
all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome; tre designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti
in seno alla Rappresentanza nazionale di cui all'articolo
9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti
tra enti.»
3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta
nazionale per il servizio civile universale sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. La partecipazione alle attivita' della Consulta
nazionale per il servizio civile universale non da' luogo
alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi spese
o altri emolumenti comunque denominati.
5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il
servizio civile universale, e comunque per un periodo non
superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale
per il servizio civile nominata in base alla previgente
normativa.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».

Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina
del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Albo degli enti di servizio civile
universale). - 1. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di
servizio civile universale.
2. All'albo degli enti di servizio civile universale
possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo
accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti
privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
3. Al fine di assicurare la qualita', l'efficienza e
l'efficacia del servizio civile universale, le
amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono
possedere i seguenti livelli minimi di capacita'
organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della
legge n. 64 del 2001:
a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di
attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri
enti pubblici o privati legati da specifici accordi
all'ente di servizio civile universale;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso
di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle
relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi
di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile
del servizio civile universale; un responsabile della
sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni; un responsabile
dell'attivita' di formazione degli operatori volontari e
dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle
competenze; un responsabile della gestione degli operatori
volontari; un responsabile dell'attivita' informatica; un
responsabile delle attivita' di controllo, verifica e
valutazione del servizio civile universale.
4. L'albo di cui al comma 1 e' articolato in distinte
sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di
servizio civile universale che operano esclusivamente nel
territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento
alla capacita' organizzativa di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64,
un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo
restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5,
comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma
3, lettera b).
5. Al fine di garantire la trasparenza, la
semplificazione e la riduzione dei termini del
procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione
all'albo degli enti di servizio civile universale sono
trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri
esclusivamente con modalita' telematica.
6. In via transitoria, e comunque per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di
iscrizione agli albi di servizio civile nazionale gia'
avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti
iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e
delle province autonome, al fine della presentazione dei
programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono
essere in possesso della capacita' organizzativa di cui al
comma 3, che puo' essere conseguita anche mediante la
costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.
6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e
programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai
previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6-ter.Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in
corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione
di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad
avvisi pubblicati entro la medesima data.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalita'».

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Procedure di selezione). - 1. La selezione
dei giovani da avviare al servizio civile universale si
svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed e'
effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo
11, nel rispetto dei principi di trasparenza,
semplificazione, pubblicita', parita' di trattamento e
divieto di discriminazione, in modo da garantire la
riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita' delle
modalita' di attribuzione dei punteggi nonche' degli esiti
delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet,
presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e
con ogni altra idonea modalita'.
2. (Omissis).».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» e' soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».

Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Rapporto di servizio civile universale e
durata). - 1. Il rapporto di servizio civile universale si
instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra
il giovane selezionato dall'ente accreditato e la
Presidenza del Consiglio dei ministri, non e' assimilabile
ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata
o parasubordinata e non comporta la sospensione e la
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di
mobilita'.
2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del
servizio civile universale, recante la data di inizio del
servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il
trattamento giuridico ed economico, in conformita'
all'articolo 17, nonche' le norme di comportamento alle
quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative
sanzioni.
3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio
civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle
assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono
esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai
fini previdenziali.
4. Il servizio civile universale, che puo' svolgersi in
Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e
non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla
tipologia del programma di intervento.
5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli
operatori volontari sono tenuti a realizzare le attivita'
previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel
contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere
attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se
incompatibile con il corretto espletamento del servizio
civile universale.
6. Agli operatori volontari e' assicurata la
formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta
ore, articolata in formazione generale, di durata minima di
trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di
cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia
del programma di intervento.
7. L'orario di svolgimento del servizio da parte
dell'operatore volontario si articola in un impegno
settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei
giorni, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi
corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a
765 ore.
8. (Omissis).».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 40 del 2017

1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».

Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il servizio civile universale e' finanziato dal Fondo
nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi
dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e
collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo
11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonche' le risorse
comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di
servizio civile universale. Resta ferma la possibilita' per
i soggetti privati di concorrere alle forme di
finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo
2001, n. 64.
2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri
cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle
risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile,
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, un apposito documento di programmazione
finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del
servizio civile universale e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di
programmazione finanziaria puo' essere variato con apposita
nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e
sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La
nota di variazione e' predisposta con le stesse formalita'
del documento di programmazione finanziaria entro il 30
settembre dell'anno di riferimento.
3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al
comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:
a) il contingente complessivo degli operatori
volontari da avviare al servizio civile universale
nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:
1. operatori volontari da avviare in Italia;
2. operatori volontari da avviare all'estero;
3. operatori volontari impegnati in interventi in
Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei
Paesi dell'Unione europea secondo le modalita' previste
dall'articolo 12, comma 1;
4. operatori volontari per l'accompagnamento dei
grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per
le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della
legge 6 marzo 2001, n. 64;
c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a
richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma
2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di
programmi di intervento in aree e settori di impiego
specifico;
d) la quantificazione e le modalita' di erogazione
dei contributi da erogare alle regioni o province autonome
per le attivita' di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' la
quota relativa ai contributi da erogare agli enti di
servizio civile universale per le attivita' di cui agli
articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;
e) la quantificazione dell'assegno mensile da
corrispondere agli operatori volontari in Italia e
all'estero, nonche' gli eventuali oneri assicurativi e
accessori:
e-bis) la quota di risorse occorrenti per le
procedure elettorali della rappresentanza degli operatori
volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.
4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999,
n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12
novembre 1999, n. 424, nonche' le disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive
modificazioni e le previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre
2010.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40
del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e' abrogato.
2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. Il trattamento economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».

Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Norme transitorie e finali). - 1. Fino
all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio
civile universale si attua, in via transitoria, con le
modalita' previste dalla previgente normativa in materia di
servizio civile nazionale.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore
adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile
universale, comprese l'amministrazione e la gestione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio
civile nazionale alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio
civile universale delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto
nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n.
64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».
4. (Abrogato).».
Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Personale impiegato all'estero nelle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti). - 1.
Nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo,
le organizzazioni della societa' civile e gli altri
soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare
all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di
altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle
conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle
qualita' personali necessarie, mediante la stipula di
contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di
contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi
generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti
dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' convocato un
apposito tavolo di contrattazione per la definizione del
contratto collettivo nazionale del personale impiegato
all'estero nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo.
Il personale di cui al presente articolo deve assolvere
alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla
dignita' del proprio compito ed in nessun caso puo' essere
impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato
prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo. Le organizzazioni della societa' civile e gli
altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il
personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a
titolo volontario. Il rapporto con detto personale non e'
assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di
natura subordinata o parasubordinata e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento
o dalle liste di mobilita'. Il trattamento economico di
detto personale e' parametrato su quello stabilito
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, con oneri integralmente a carico delle
organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo
periodo del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1
del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in
aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro
anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore
alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente
articolo. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta.
4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del
dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata
dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della
societa' civile o di altro soggetto che ha stipulato il
contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al
comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla
suddetta attestazione, che puo' riguardare anche il
personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione
europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa
parte, da altri Governi, da altre amministrazioni dello
Stato, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano o dagli enti locali, nonche' da soggetti
privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della
coerenza dell'iniziativa con le finalita' e gli indirizzi
di cui agli articoli 1 e 2. Il solo diritto al collocamento
in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che
segue il coniuge in servizio di cooperazione.
5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi
previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione
sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce
titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio
presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle
graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle
carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di
servizio e' computato per l'elevazione del limite massimo
di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo
piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di
servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono
riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per
intero ad analoghe attivita' professionali di ruolo
prestate nell'ambito nazionale, in particolare per
l'anzianita' di servizio, per la progressione della
carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in
rapporto alle contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior
favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle
imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il
collocamento in aspettativa senza assegni al personale di
cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da
essi dipendenti, e' data la possibilita' di assumere
personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo
determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti
temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri
soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi
discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali,
previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali
sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in
ossequio al principio dell'unicita' della posizione
assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il
personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le
organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero
venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei
confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui
all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale
all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da
determinare annualmente con apposito decreto non
regolamentare del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
10. L'Italia promuove e sostiene le forme di
volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse
quelle messe in atto dall'Unione europea per la
partecipazione dei giovani alle attivita' di cooperazione
allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26,
accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6
marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili
di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione
della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni
di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette
a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza
ambientale.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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