Estratto determina AAM/PPA n. 350/2018 del 10 aprile 2018
Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4): modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo ed etichettatura: paragrafo 2 dell'RCP e corrispondente sezione del FI ed Etichette per la modifica del nome del principio attivo, da «caffeina anidra» a «caffeina» (Ph eur. 0267); paragrafo 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo per aggiunta di un nuovo effetto indesiderato. Viene altresi' aggiornato il sito cui segnalare le sospette reazioni avverse. La presente variazione e' relativa alla specialita' medicinale CAFERGOT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: 008701017 - «1 mg + 100 mg compresse» 20 compresse; 008701031 - «2 mg + 100 mg supposte» 5 supposte. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare AIC: Amdipharm Ltd (Codice S.I.S. 3162). Codice pratica: VN2/2017/366.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successiva modificazione e integrazione, il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della Det. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |