Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 7 che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009);
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P.
S.A.P.
S.I.A.P.
UGL - Polizia di Stato
S.I.L.P. CGIL
CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA
FEDERAZIONE COISP
FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)
per il Corpo di polizia penitenziaria:
S.A.P.Pe.
O.S.A.P.P.
UIL PA PP
Si.N.A.P.Pe
CISL FNS
USPP
F.S.A. - C.N.P.P.
CGIL FP-PP
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale gia' appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate.» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
«Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi
i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli
ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello
ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto
legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e
militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e
delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi
secondo le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.
Art. 2. Provvedimenti
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.»
«Art. 7. Procedimento
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono
avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno
quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le
organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno
inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3
e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede
di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di
cui al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
Il decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, recante
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre
2016, n. 281.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 7 del
citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
«Art. 7. Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni
1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito
nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni
gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di
lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle
funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della
guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle
attivita' cui provvede il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche'
controllo del commercio internazionale e della detenzione
di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo
sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella
rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali
nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi
nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei
carabinieri.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.».
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e
del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007)» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare, integrativo del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,
relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio
economico 2006-2007» e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre
2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2010, n. 263.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2016»:
«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
dipendente dalle amministrazioni statali in regime di
diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio
statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere
dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui,
posti a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti
economici del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017,
proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la
disciplina e le modalita' ivi previste. Al riordino delle
carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari
condizioni di impiego professionale del personale medesimo
nelle attivita' di soccorso pubblico, rese anche in
contesti emergenziali, sono altresi' destinati una quota
parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del
predetto personale aventi carattere di certezza,
continuita' e stabilita', per un importo massimo annuo di
5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa
corrente gia' conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e
dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni
passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al
personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla
copertura dei rischi aeronautici, nonche' una quota parte
del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le risorse destinate alle finalita' di
cui al precedente periodo sono determinate in misura non
inferiore a 10 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017».
«Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma
365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per
effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017
ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,
e' ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma
466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari (33);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le
note alle premesse.
Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si
vedano le note alle premesse.
 

Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:
trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;
disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;
introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilita' di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;
riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola Amministrazione;
rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;
eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;
rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;
introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»;
rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);
previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale rivisitazione di quelle gia' esistenti;
previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;
valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle
Forze di polizia e delle Forze armate, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1
ottobre 20110, n. 184.
«Art. 2. Sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di
cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31
dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo
servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio
economico 2008-2009»:
«Art. 2. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2,
assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1,
allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e'
sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i
relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere
dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come prorogato dal decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla
data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono
determinati i seguenti importi orari del compenso per
lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti
con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59
feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi
corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o
grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42
notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e
qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76
notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre
2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche
corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni
e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il
personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia
maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e
riveste la qualifica di commissario capo, vice questore
aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello
retributivo del vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il
compenso per lavoro straordinario continua ad essere
corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20
feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo
diurno; euro 31,56 festivo notturno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del
decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:
«Art. 3. Effetti del sistema dei parametri stipendiali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori
stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita'
integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi,
nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle
3, 4 e 5.
(Omissis).».
La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«Art. 2. Armonizzazione
(Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007)».
«Art. 1. Ambito di applicazione e durata
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 195 del 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014)»:
«Art. 1.
(Omissis).
452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in
godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni.
(Omissis).».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.
 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 82. Assegno alimentare
All'impiegato sospeso e' concesso un assegno
alimentare in misura non superiore alla meta' dello
stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato»:
«Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono
autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti
economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei
provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi
conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle
comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per
la determinazione del trattamento stesso.».
 
Art. 4
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio
economico 2008-2009)».
«Art. 4. Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure
dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti
importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 13 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:
«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie
(Omissis).
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori
dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo
43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il
personale che riveste la qualifica di sostituto commissario
e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella
misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale,
con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017,
continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto
per la denominazione di «sostituto commissario» e
denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla
tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1°
gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla
predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti
misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale
che riveste i seguenti gradi e qualifiche:
a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro
1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro
1.164,95;
d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di
servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre' anni
di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni
di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di
servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.».
(Omissis).».
 
Art. 5
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:


===========================================================
|   |  2016 |  2017 |
+===========================+=============+===============+
| Polizia di Stato |  60,08 |  197,93 |
+---------------------------+-------------+---------------+
| Polizia Penitenziaria |  55,17 |  182,39 |
+---------------------------+-------------+---------------+
| Corpo Forestale dello | | |
|Stato |  44,09 |  0 |
+---------------------------+-------------+---------------+

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi
(Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2010 n. 184,
recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».
«Art. 6. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal
2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro
straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato
decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95:
«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1,
allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e'
sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i
relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere
dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come prorogato dal decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla
data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono
determinati i seguenti importi orari del compenso per
lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti
con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59
feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi
corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o
grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42
notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e
qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76
notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre
2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche
corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni
e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il
personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia
maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e
riveste la qualifica di commissario capo, vice questore
aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello
retributivo del vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il
compenso per lavoro straordinario continua ad essere
corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20
feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo
diurno; euro 31,56 festivo notturno.».
 
Art. 7
Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 55 septies, comma 5
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 55-septies. Controlli sulle assenze
(Omissis).
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e'
giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:
«Art. 15. Congedi straordinari
1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il
congedo straordinario e' disciplinato dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per
il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia
a carico con meno di 10 anni di servizio (13).
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.».
 
Art. 8
Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«Art. 34. Trattamento economico e normativo(legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta
fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita' pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai
commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del
bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4,
6 e 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n.
1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I
relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi
dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore
stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui al
comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della
base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore
alla singola giornata lavorativa. Per il personale del
comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco
e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze
di funzionalita' connesse all'espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di differimento del congedo.
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte
della contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, delle modalita' di fruizione del congedo
parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere
tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione
su base oraria e' consentita in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la
cumulabilita' della fruizione oraria del congedo parentale
con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a
cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di
congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel
caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate
misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto
di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva.».
Per il testo dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si
vedano le note all'articolo 7
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 47. Congedo per la malattia del figlio(legge 30
dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e
30, comma 5
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore
per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per
via telematica direttamente dal medico curante del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in
cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro
della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma
3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata,
con le medesime modalita', al datore di lavoro interessato
e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o
del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono
adottate, in conformita' alle regole tecniche previste dal
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
definizione del modello di certificazione e le relative
specifiche.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«Art. 36. Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta
anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e
di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del minore,
entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e
comunque non oltre il raggiungimento della maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e'
dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto,
entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.»
«Art. 39. Riposi giornalieri della madre(legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 10
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il
riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e'
inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
 
Art. 9
Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del
citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:
«Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
(Omissis).
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in
nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita',
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione
a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare
il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il
dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attivita' didattiche,
limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in
questione di fruire delle ferie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante
«Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello
Stato»:
«Art. 8.
Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1,
2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre
amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del
Ministro interessato, di concerto col Ministro
dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione
dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a
visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo
modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la
istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra'
pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione
non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in
aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto
del giudizio di non idoneita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395»:
«Art. 75. Utilizzazione del personale invalido
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute,
anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di
servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto,
puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne
consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi'
utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
e previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente
articolo compete alle commissioni mediche previste dagli
articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermita' accertata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:
«Art. 14. Congedo ordinario
(Omissis).
2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni
lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio
e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del
congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni
lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in
vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario
per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni
lavorativi.».
(Omissis).».
 
Art. 10
Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170:
«Art. 10. Orario di lavoro
(Omissis).
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
(Omissis).».
 
Art. 11
Trattamento di missione

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare,
integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 13. Trattamento di missione
1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede
di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non
di proprieta' dell'Amministrazione senza la prevista
autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del
costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i
rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti
in materia.
2. Al personale inviato in missione compete, il
rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non
convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in
misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla
vigente normativa, qualora nella sede di missione non
esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa
la spesa effettivamente sostenuta.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non
connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
operativo e che coinvolga anche una singola unita' di
personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina
o di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive
modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo
ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con
sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo
- contabile. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche al personale chiamato a comparire, quale
indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi
ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria
dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia
stato redatto il previsto modello di lesione traumatica
ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio,
compete il trattamento economico di missione previsto dalle
vigenti disposizioni in materia.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione
dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo
7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver
potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per
mancanza di strutture che consentano la consumazione dei
pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della
diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella
misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24
ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari
destinati alla consumazione degli stessi.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo
periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al
rimborso del pasto, solo dietro presentazione della
relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la
missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5
ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto
ricada negli orari destinati alla consumazione dello
stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti
dal comma 12 del presente articolo.
10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al
personale inviato in missione una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85
per cento delle presumibili spese di vitto.
L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al
personale interessato un prospetto riepilogativo delle
somme retribuite o da retribuire relative ai singoli
servizi di missione svolti.
11. La localita' di abituale dimora o altra localita'
puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro
dalla missione, ove richiesto dal personale e piu'
conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del
dipendente, al personale compete il rimborso documentato
delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria
di missione qualora sia richiesto, per esigenze di
servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato,
autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una
somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse
allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Il rimborso forfetario non compete qualora il personale
fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle
12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso,
una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo
quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
di fruizione di vitto o alloggio a carico
dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il
limite di missione continuativa nella medesima localita',
di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in
trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete
altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo
assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese
per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di
indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale
inviato in missione sono attestati con dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle
risorse previste, per tutte le attivita' istituzionali di
controllo del territorio transfrontaliero degli Stati
confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono
espletati oltre detto confine come ordinarie attivita' di
servizio, derivanti da forme di cooperazione
transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali
vigenti.».
 
Art. 12
Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22
maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico»:
«Art. 32.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari
in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in
servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta
dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero
professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti
per favorire l'occupazione», convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n.
135:
«Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale
1. Le spese legali relative a giudizi per
responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento
del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.».
 
Art. 13

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»:
«Art. 5. Indennita' di impiego operativo
(Omissis).
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto abbia prestato servizio
nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo,
secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del
presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di
servizio effettivo prestato con percezione delle relative
indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni,
secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa
alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999»:
«Art. 13. Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennita' supplementari
(Omissis).
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo
della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394
del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e
nelle misure ivi stabilite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
marzo 1983, 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare»:
«Art. 17. Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
indennita'
Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento
piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente
legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e
le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'articolo
9 della presente legge non sono cumulabili con le
indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della
legge 5 agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di
aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti
articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di
aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in
godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia
inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati
articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono
corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita'
aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal
precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o
di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu'
favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al
25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai
precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita'
supplementare di comando navale, non sono suscettibili
degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del
regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio
decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive
modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che
svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di
paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e
supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono
corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al
primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e
la indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 3,
delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra
ridotta all'8 per cento.
Le indennita' indicate al primo comma del presente
articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21
della legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 2
spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo
nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate
con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302,
convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le
parole «e' sospesa salvo il disposto del successivo
articolo 8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o
ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo
stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».
Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14,
nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti
articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui
all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in
licenza straordinaria, al personale assente dal reparto,
dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si
protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto
dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento
economico di missione con percezione della relativa diaria,
frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli
istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le
universita' o all'estero.
Salvo quanto disposto dalla presente legge le
indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di
pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste
rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco
approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e
successive modificazioni, e dalle norme approvate con il
regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito
in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive
modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla
presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono
pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le
indennita' di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e
relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto
applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di
finanza e per il personale dei reparti di volo della
polizia di Stato in possesso del brevetto militare di
pilota, osservatore o specialista o facenti parte di
equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di
pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.».
 
Art. 14
Indennita' di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, e' corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.
 
Art. 15
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare, integrativo del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007».
«Art. 8. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto,
Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro
781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono
attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate
negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di
cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
 
Art. 16
Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.


=========================================================
| | Risorse disponibili a |
| |decorrere dal 2018 (importi|
|  Corpo di polizia | in milioni di euro) |
+===========================+===========================+
| Polizia di Stato |  2,55 |
+---------------------------+---------------------------+
| Polizia Penitenziaria |  0,25 |
+---------------------------+---------------------------+

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
 
Art. 17
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Note all'art. 17:
Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 18
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Note all'art. 18:
Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio
economico 2008-2009)»:
«Art. 8. Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del
punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo
25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai
commi precedenti, per la quota parte relativa
all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1°
gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo
fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo
19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 2007, n. 170.».
Per il testo dell'articolo 45, comma 1 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note
all'articolo 2.
Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note
all'articolo 2.
Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note
all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 2, comma 10, del legge 8
agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le
note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n.170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del
provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007)».
«Art. 19. Ambito di applicazione e durata.
(Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 1995.».
Per il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27
dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.
Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 19
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»:
«Art. 920. Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego
1. Al militare durante la sospensione dall'impiego
compete la meta' degli assegni a carattere fisso e
continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto
ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti
del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione
in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3.
 
Art. 20
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare -
biennio economico 2008-2009»:
«Art. 10. Indennita' pensionabile
A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure
dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 27, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti
importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
Per il testo dell'articolo 45, comma 13 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note
all'articolo 4.
 
Art. 21
Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:


=======================================================
|   |  2016 |  2017 |
+=======================+=============+===============+
| Arma dei Carabinieri |  61,32 |  202,80 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Guardia di Finanza |  60,29 |  199,95 |
+-----------------------+-------------+---------------+

2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
 
Art. 22
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003»:
«Art. 43. Effetti dei nuovi stipendi
(Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n.
184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:
«Art. 12. Lavoro straordinario
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal
2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro
straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo
29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui
alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

».
- Si riporta il testo dell'articolo 45 comma 1 del
citato decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95:

«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1,
allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e'
sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i
relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere
dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui
all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, come prorogato dal decreto del Presidente del
consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla
data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono
determinati i seguenti importi orari del compenso per
lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti
con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59
feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi
corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o
grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42
notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e
qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76
notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre
2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche
corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni
e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il
personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia
maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e
riveste la qualifica di commissario capo, vice questore
aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello
retributivo del vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti con piu' di diciotto anni dal conseguimento
della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il
compenso per lavoro straordinario continua ad essere
corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20
feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo
diurno; euro 31,56 festivo notturno.
(Omissis).».
 
Art. 23
Compenso forfettario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 24
Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il militare puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Note all'art. 24:
Per il testo dell'articolo 55 septies, comma 5-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note
all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395:
«Art. 48. Licenze straordinarie
1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa
prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22,
commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare
o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza
famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 25
Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Note all'art. 25:
Per i testi degli articoli 32, 34, 36, 39 e 47, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si vedano le note
all'articolo 8.
Per il testo dell'articolo 48 del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si vedano le note
all'articolo 24.
 
Art. 26
Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

Note all'art. 26:
Per il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 930 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 930. Transito nell'impiego civile
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo
al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti
o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche
funzionali del personale civile del Ministero della difesa,
secondo modalita' e procedure definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della pubblica
amministrazione e innovazione.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a
decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai
volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di
rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine
delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in
servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di
sopravvenuta inidoneita' al servizio militare
incondizionato. Il predetto personale transita secondo la
corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e'
sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare
una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui
al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di
transito.
1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze
armate che transita nei ruoli del personale civile della
Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni
pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e'
inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a
ordinamento civile e militare, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, informati il Consiglio centrale di
rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le
finalita' indicate nel presente comma, si applica la
tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente
per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo
per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonche' disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare
del Ministero della difesa, per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura»:
«Art.14. Disposizioni relative al personale militare
(Omissis).
5. Il personale del Corpo della Guardia di finanza,
giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato
per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio,
transita nelle qualifiche funzionali del personale civile
del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure
analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto,
da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995 n. 395:
«Art. 47. Licenza ordinaria
(Omissis).
2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue
giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni
di servizio e per quello con oltre venticinque anni di
servizio la durata della licenza ordinaria e'
rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni
lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi
tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con
esclusione del personale che frequenta i corsi di
formazione, per il quale continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all'estero o presso Organismi
internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo
accettate dall'Autorita' nazionale.
(Omissis).».
 
Art. 27
Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170:
«Art. 28. Orario di lavoro
(Omissis).
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di € 5,00, a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
(Omissis).».
 
Art. 28
Trattamento di missione

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n.
119, S.O., decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2009, n. 51 come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 36. Trattamento di missione
(Omissis).
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso
del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto
ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete
il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
(Omissis).».
 
Art. 29
Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Note all'art. 29:
Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio
1975, n. 152, si vedano le note all'articolo 12.
Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, si vedano le note all'articolo 12.
 
Art. 30
Efficienza dei servizi istituzionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma.»;
b) all'articolo 59:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;
2) al comma 2, la parola «20» e' sostituita dalla seguente: «30».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».

Note all'art. 30:
Il decreto del citato Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.
Il citato decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, modificato dal presente regolamento,
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.
 
Art. 31

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Note all'art. 31:
Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, si vedano le note all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
252, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento
di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999.»:
«Art. 52. Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennita' supplementari.
(Omissis).
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1995 e successive
modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi
stabilite.».
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.
 
Art. 32
Indennita' di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, e' corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.
 
Art. 33
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2009, n. 51:
«Art. 31. Assegno funzionale
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di
servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere,
Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato
scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
compresa quella di cui al punto precedente, vengono
attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure
attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate
negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di
cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui
alla tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
 
Art. 34
Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.


===================================================================
| | Risorse disponibili (importi in milioni |
|  Corpo di polizia | di euro) |
+=======================+=========================================+
| Arma dei carabinieri |  8,00 a decorrere dal 2018 |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| | 4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal|
| Guardia di Finanza | 31 dicembre 2018 |
+-----------------------+-----------------------------------------+

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 35
Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 36
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a euro 775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 115.761.312, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 373.160.650, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Minniti, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pinotti, Ministro della difesa

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 793

Note all'art. 36:
Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a) della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.
 
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