Gazzetta n. 98 del 28 aprile 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2018 |
Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 98 recante «Funzioni mantenute allo Stato», l'art. 99 recante «Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali» e l'art. 101 recante «Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112», ed in particolare l'art. 1-bis, comma 1, nel quale e' previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia; Visto, altresi, l'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1999, nel quale e' previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo «... consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101 comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di viabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'»; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, relativi al trasferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria e agli enti locali delle regioni medesime dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008 e 8 luglio 2010, con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nonche' con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, sia le tabelle di individuazione delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale gia' individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008; Vista la nota prot. n. 245 del 13 gennaio 2017, con la quale la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici il parere di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot. n. 6460 del 9 giugno 2017, concernente la revisione della rete stradale di interesse nazionale, che prevede la riclassificazione di strade ex statali e di strade provinciali e la contemporanea declassificazione di strade da trasferire alle regioni, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria; Considerata l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva della rete stradale di interesse nazionale, che, sulla base di quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui quale parte della rete nazionale gestita da ANAS S.p.a. debba essere trasferita alle regioni; Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 5/2017 e n. 64/2017, resi rispettivamente nelle adunanze del 31 marzo 2017 e del 24 novembre 2017; Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta 3 agosto 2017, rep. atti n. 102/ CU; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
1. Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008 e 8 luglio 2010 sono sostituite da quella di cui agli allegati L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e W, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, di cui al comma 1 e le integrazioni alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, di cui al comma 2, sono evidenziate nelle tabelle l.a, l.b; 2.a, 2.b; 3.a, 3.b; 4.a, 4.b; 5.a, 5.b; 6.a, 6.b; 7.a, 7.b; 8.a, 8.b; 9.a, 9.b; 10.a, 10.b; 11.a, 11.b; allegate al presente decreto. 4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprieta' dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), e) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti. 5. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'ANAS S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle. |
| Tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato J
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato K
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato O
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato P
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Q
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato R
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato S
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato T
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato U
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato W
Parte di provvedimento in formato grafico Integrazioni alla rete stradale di interesse nazionale
Tabelle
Parte di provvedimento in formato grafico Integrazioni alla rete stradale di interesse regionale
Tabelle
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
1. All'attribuzione dei connessi beni strumentali inerenti alle strade trasferite si provvede con i criteri e modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000. |
| Art. 3
1. L'efficacia del trasferimento per i tratti di strade riclassificati e' subordinata all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2. |
| Art. 4
1. Ferma restando l'attuazione del trasferimento delle strade di cui all'art. 1, commi 1 e 2, resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali, alla data del presente provvedimento, sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero dei lavori per i quali, entro il 31 luglio 2017, sia stata definita la progettazione e autorizzata la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza ed a carico della medesima stazione appaltante il contenzioso instaurato in relazione a fatti ed atti antecedenti alle date di scadenza di cui al primo periodo, aventi ad oggetto i beni trasferiti. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2018
Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 636 |
|
|
|