Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2018 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2018 |
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, concernente la nomina del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - anno 159°, n. 57 del 9 marzo 2018, concernente la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015; Visto in particolare l'art. 3, comma 4, lettera c) del citato decreto, nella parte in cui prevede che il commissario straordinario, nel dare notizia dell'avvio del procedimento di recupero, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai soggetti individuati secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, invita i medesimi a presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 in quanto non in possesso dell'amministrazione procedente, e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite; Considerato che, successivamente all'avvio degli adempimenti da parte del commissario, la durata del suddetto termine decadenziale, ritenuta congrua in fase di programmazione e di definizione delle fasi del procedimento di recupero, e' risultata tuttavia insufficiente, nella maggior parte dei casi, per presentare eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite e, soprattutto, per consentire a tutti i soggetti individuati di determinare in termini obiettivi e assoluti l'ammontare esatto dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e per documentarli tramite i mezzi di prova indicati dal commissario straordinario ai sensi della precedente lettera b) della medesima disposizione, tenuto conto anche della data dell'evento e delle circostanze eccezionali che lo hanno contraddistinto, in relazione alle concrete possibilita' di reperimento della correlata documentazione; Considerato, inoltre, che il termine come sopra definito necessita di essere rispettato anche per l'invio di ogni ulteriore mezzo di prova richiesto ai sensi della lettera b) del medesimo art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cosi' come di ogni altro elemento probatorio o documentale richiesto dal commissario straordinario per dimostrare l'eventuale sussistenza dei requisiti di compatibilita' con il mercato interno dell'aiuto fruito in base alla normativa, alla prassi europea e a quanto verificato direttamente con la Commissione europea ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non potendo altrimenti essere salvaguardato il termine finale di adozione del provvedimento di recupero di cui all'art. 48, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Considerata, infine, la necessita' di conciliare la sopra indicata esigenza di prolungamento del suddetto termine con quella di mantenimento in ogni caso di una sua durata comunque limitata nel tempo e del suo carattere perentorio, funzionali al necessario contenimento della consequenziale sospensione del termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 48, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per l'adozione del provvedimento di recupero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1 Modifica dell'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017
1. All'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 le parole «entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento» sono sostituite dalle seguenti «entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento». |
| Art. 2
Riammissione in termini per la presentazione della documentazione al commissario straordinario
1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia' corrisposto agli inviti formulati ai sensi del comma 4 della medesima disposizione ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, nella versione antecedente le modifiche apportate dal precedente art. 1, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione gia' prodotta entro il maggior termine come prolungato dal precedente art. 1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 aprile 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri la Sottosegretaria di Stato Boschi
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 841 |
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