Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 aprile 2018 |
Modifica al decreto 28 dicembre 2016, concernente l'integrazione delle disposizioni comuni relative ai collocamenti supplementari di buoni del Tesoro poliennali con vita superiore ai dieci anni, stabilite nel decreto di massima del 6 ottobre 2016. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2018), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al decreto ministeriale sopraindicato; Visto il decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), che disciplina, in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa; Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale sono state apportate integrazioni agli articoli 10 e 12 del suddetto decreto di massima; Ritenuta la necessita' di modificare la ripartizione della percentuale spettante nel collocamento supplementare, prevista dall'art. 12, primo comma, del decreto di massima, cosi' come integrato dal decreto n. 108834, del 28 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Importo di diritto di ciascuno specialista
Il primo comma dell'art. 3 del decreto n. 108834, del 28 dicembre 2016 e' abrogato. Dopo il primo comma dell'art. 12 del decreto di massima e' inserito il seguente: «Per i buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni, nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la percentuale spettante nel collocamento supplementare, e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno rispettivamente per l'importo del 12,5 per cento e del 7,5 per cento». |
| Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il giorno 27 aprile 2018. Roma, 16 aprile 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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