Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2018 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 6 aprile 2018 |
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ruconest», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 559/2018). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 febbraio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 gennaio al 31 gennaio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 13 - 15 marzo 2017; Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del 26 marzo 2018 (protocollo MGR/33908/P con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «RUCONEST» (conestat alfa);
Determina:
Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: RUCONEST - descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 6 aprile 2018
Il direttore generale: Melazzini |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni RUCONEST. Codice ATC - Principio attivo: B06AC04 - Conestat alfa. Titolare: Pharming Group N. V. Codice procedura: EMEA/H/C/1223/X/34. GUUE: 24 febbraio 2017. Indicazioni terapeutiche «Ruconest» e' indicato nel trattamento degli attacchi acuti di angioedema in adulti e adolescenti con angioedema ereditario (HAE) secondario a deficienza dell'inibitore dell'esterasi C1. Modo di somministrazione Il trattamento con «Ruconest» deve essere iniziato sotto la guida e supervisione di un medico esperto nella diagnosi e trattamento dell'angioedema ereditario. Per uso endovenoso. «Ruconest» deve essere somministrato da operatori sanitari. Per le istruzioni sulla ricostituzione di «Ruconest» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Il volume richiesto di soluzione ricostituita deve essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta, nell'arco di circa cinque minuti. Confezioni autorizzate EU/1/10/641/002 - A.I.C.: 041272028/E - in base 32: 17CJQW. 2100 U - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) - polvere: 2100 U; solvente 20 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino + 2 adattatori per flaconcino + 1 siringa + 1 set per infusione con ago + 2 tamponi imbevuti di alcol + 1 tampone sterile in tessuto non tessuto + 1 cerotto adesivo. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliati nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima del lancio del medicinale in ciascuno Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dovra' concordare con l'autorita' nazionale competente il contenuto e il formato del materiale informativo. Il titolare dell'A.I.C. dovra' assicurarsi che, al lancio, tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo prescrittivo di «Ruconest» ricevano il materiale informativo. Il materiale informativo dovra' contenere: il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo per il paziente di «Ruconest»; il materiale informativo per l'operatore sanitario; il materiale informativo per gli operatori non sanitari; un diario da dare ai pazienti prima dell'assunzione di «Ruconest»; copie della scheda paziente da distribuire ai pazienti prima dell'assunzione di «Ruconest». Il materiale informativo per l'operatore sanitario dovra' includere informazioni sui seguenti elementi chiave: che «Ruconest» deve essere iniziato sotto la guida e supervisione di un medico esperto nella diagnosi e trattamento dell'angioedema ereditario. Che i pazienti trattati con «Ruconest» devono essere monitorati per segni clinici e sintomi di ipersensibilita' durante la somministrazione del medicinale. Il trattamento medico di emergenza deve essere disponibile immediatamente per la somministrazione in caso di reazioni o shock anafilattici; il fatto che «Ruconest» derivi da latte di conigli transgenici e contenga tracce di proteine di coniglio (impurita' correlate all'ospite, HRI); che «Ruconest» e' controindicato in tutti i pazienti con nota o sospetta allergia ai conigli; che i pazienti con evidenza clinica di allergia al latte vaccino potrebbero avere anticorpi a reazione crociata con le impurita' del latte di coniglio in «Ruconest»; l'esigenza di informare i pazienti sui segni precoci di reazioni di ipersensibilita', inclusi orticaria, orticaria generalizzata, affanno, sibili, ipotensione e anafilassi, e che dovranno informare il medico se presentano questi sintomi; il rischio potenziale di una reazione di ipersensibilita' di tipo III mediata da immunocomplessi, a causa della formazione di anticorpi diretti contro le impurita' correlate dell'ospite (HRI). Consulenza sul programma di esami di immunogenicita' di laboratorio per rilevare questi anticorpi nel quadro di un controllo del sospetto di malattia immunocomplesso mediata e sulla procedura da seguire per la raccolta e spedizione di un campione di sangue al laboratorio centrale dell'azienda. Questo esame dovra' essere fornito a titolo gratuito; il rischio di formazione di anticorpi anti-C1INH e pertanto il rischio potenziale di formazione di anticorpi neutralizzanti. Consulenza sul programma di esami di immunogenicita' di laboratorio per questi anticorpi, fornita dall'azienda, nel quadro di un controllo di sospetta insorgenza di anticorpi neutralizzanti e sulla procedura da seguire per la raccolta e spedizione di un campione di sangue al laboratorio centrale dell'azienda. Questo esame dovra' essere fornito a titolo gratuito. I dati disponibili sull'uso del medicinale in trattamento domiciliare o auto-somministrazione sono limitati. La decisione sul regime di trattamento domiciliare deve essere presa per ciascun paziente dal medico curante. L'uso di «Ruconest» e' approvato solo per il trattamento di attacchi acuti di angioedema ereditario. Il medico curante deve fornire al paziente, o alla persona che abitualmente lo assiste, le istruzioni e la formazione sulla somministrazione al di fuori dell'ambiente sanitario. La formazione deve includere quanto segue: precauzioni per la conservazione; calcolo della dose e indicazione (solo per attacchi acuti di angioedema ereditario); preparazione di una dose di «Ruconest» (50 U/kg, fino a 4200 U) con ricostituzione di uno o due flaconcini; metodo di ricostituzione per ciascun flaconcino di polvere; tecnica di iniezione endovenosa; guida sull'uso di una seconda dose di «Ruconest»; raccomandazione di rivolgersi immediatamente a un medico in caso di mancato accesso alla vena, mancanza di efficacia, in caso di qualsiasi reazione avversa inclusa l'ipersensibilita', o dopo l'auto-somministrazione di «Ruconest»in seguito a un attacco acuto di angioedema ereditario laringeo; istruzioni sulla gestione di possibili reazioni avverse al medicinale inclusa una reazione acuta di ipersensibilita'; informazioni sulla necessita' di mantenere un diario per documentare ciascun trattamento somministrato in ambiente domestico e di portare il diario con se' a ogni visita. Le informazioni registrate sul diario devono includere: data e ora del trattamento; numero di lotto e dose; risposta al trattamento; eventuali eventi avversi. Il medico curante deve verificare che gli operatori non sanitari abbiano acquisito tutte le competenze necessarie e che «Ruconest» possa essere somministrato in sicurezza e con efficacia al di fuori dell'ambiente sanitario. L'esistenza di un registro post-commercializzazione al quale gli operatori sanitari sono incoraggiati a iscrivere i pazienti. Il materiale informativo per l'operatore non sanitario dovra' includere informazioni sui seguenti elementi chiave: i dati disponibili sull'uso del medicinale in trattamento domiciliare o auto-somministrazione sono limitati; per alcuni pazienti il medico curante puo' decidere che «Ruconest» sia somministrato al di fuori dell'ambiente sanitario da parte di un operatore non sanitario come un famigliare o tramite auto-somministrazione; l'uso di «Ruconest» e' approvato solo per il trattamento di attacchi acuti di angioedema ereditario; gli operatori non sanitari devono acquisire le competenze necessarie prima della somministrazione sicura ed efficace di «Ruconest» al di fuori dell'ambiente sanitario. Un medico fornira' formazione sui seguenti elementi: precauzioni per la conservazione; calcolo della dose e indicazione (solo per attacchi acuti di angioedema ereditario); preparazione di una dose di «Ruconest» (50 U/kg, fino a 4200 U) con ricostituzione di uno o due flaconcini; metodo di ricostituzione per ciascun flaconcino di polvere; tecnica di iniezione endovenosa; metodo e velocita' di somministrazione di una dose di «Ruconest»; guida sull'uso di una seconda dose di «Ruconest»; raccomandazione di rivolgersi immediatamente a un medico in caso di mancato accesso alla vena, mancanza di efficacia, in caso di qualsiasi reazione avversa inclusa l'ipersensibilita', o dopo l'auto-somministrazione di «Ruconest» in seguito a un attacco acuto di angioedema ereditario laringeo. Informazioni sulla necessita' di mantenere un diario per documentare ciascun trattamento somministrato in ambiente domestico e di portare il diario con se' a ogni visita. Le informazioni registrate sul diario devono includere: data e ora del trattamento; numero di lotto e dose; risposta al trattamento; eventuali eventi avversi. Il diario del paziente deve contenere i seguenti elementi chiave: Data e ora del trattamento; numero di lotto e dose; risposta al trattamento; eventuali eventi avversi. La scheda paziente deve contenere i seguenti elementi chiave: che i pazienti stanno assumendo «Ruconest» per il trattamento di attacchi acuti di angioedema ereditario; che «Ruconest» e' un derivato del latte di conigli transgenici e contiene tracce di proteine del coniglio; l'importanza del monitoraggio dei segni clinici e dei sintomi di ipersensibilita' e che i pazienti si rivolgano immediatamente a un medico se sviluppano tali sintomi durante o dopo l'assunzione di «Ruconest»; che ai pazienti deve essere chiesto di portare sempre con loro la scheda e di farla vedere sempre all'operatore sanitario che li sta trattando per gli attacchi acuti di angioedema ereditario. Regime di fornitura proposto: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). |
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